Circolare INPS n. 25 del 01.02.2001

Fasce di retribuzione e di reddito pensionabili per le pensioni con decorrenza nell’anno 2001. Minimale retributivo per l’accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione. Limiti di reddito 2000 per la riduzione della percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità. Aggiornamento tabelle
Circolare INPS n. 25 del 01.02.2001

SOMMARIO: Vengono inviate le tabelle aggiornate con la perequazione automatica del 2,6 per cento

Con circolare n. 211 del 18 dicembre 2000 è stato trasmesso il decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 20 novembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 27 novembre 2000, n. 277, che fissa nella misura del 2,4 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni in via previsionale per l'anno 2001.
L’ISTAT con nota del 25 gennaio 2001 ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra il periodo gennaio 1999 – dicembre 1999 e il periodo gennaio 2000 – dicembre 2000 è risultata pari al 2,6 per cento.
Fermo restando che, a norma di quanto disposto dal citato decreto ministeriale, il conguaglio di perequazione spettante per l’anno 2001 sarà effettuato in sede di perequazione per l’anno 2002, si è proceduto per il momento alla rideterminazione, sulla base della predetta percentuale del 2,6 per cento, del massimale di retribuzione pensionabile con l’aliquota del 2 per cento annuo e delle fasce pensionabili con le aliquote di rendimento decrescenti di cui alla tabella allegata alla legge 11 marzo 1988, n.67, e all’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
Sulla base del trattamento minimo di pensione per l’anno 2000, quale risulta con l’applicazione dell’aumento di perequazione del 2,6 per cento (lire 740.350 mensili), si è proceduto altresì alla rideterminazione del minimale retributivo per l’accredito dei contributi ai fini del diritto a pensione, a norma dell’articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell’articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389. Resta comunque fermo che il trattamento minimo per l’anno 2001 viene erogato nella misura risultante sulla base del coefficiente di perequazione automatica del 2,4 per cento stabilita con decreto ministeriale 20 novembre 2000, salvo conguaglio in sede di perequazione per l‘anno 2002.
Sono stati rideterminati i limiti di reddito relativi all’anno 2001 ai fini della riduzione percentuale delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità a norma dell’articolo 1, commi 41 e 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
E’ stato infine aggiornato il massimale di retribuzione imponibile di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, utilizzato per il calcolo del contributo di solidarietà di cui all’articolo 67 della legge n. 488 del 1999.
Si precisa che i limiti di reddito per l’integrazione al minimo e per le pensioni sociali potranno essere adeguati soltanto in occasione dell’aggiornamento degli importi del trattamento minimo e della pensione e assegno sociale che viene effettuato normalmente in occasione del rinnovo delle pensioni per l’anno successivo, con il conguaglio tra perequazione provvisoria e definitiva.
Si comunica che le procedure di calcolo delle pensioni sono aggiornate sulla base dei dati rideterminati con l’applicazione della predetta percentuale di perequazione automatica del 2,6 per cento accertata dall’ISTAT per l’anno 2001.
Si trasmettono in allegato le tabelle aggiornate sulla base della percentuale di variazione del 2,6 per cento, in sostituzione degli allegati I, J, K e L alla circolare n. 211 del 19 dicembre 2000.

Allegato 1

Tabella I.1

MINIMALE RETRIBUTIVO PER L'ACCREDITO DEI CONTRIBUTI
AI FINI DEL DIRITTO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
Articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638;
articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389

Anno

Importo mensile del trattamento minimo di pensione

Percentuale di ragguaglio della pensione

Minimale retributivo settimanale

Minimale retributivo annuo

1984

320.200

30

96.060

4.995.120

1985

345.700

30

103.710

5.392.920

1986

376.000

30

112.800

5.865.600

1987

397.400

30

119.220

6.199.440

1988

418.350

30

125.505

6.526.260

1989

452.300

40

180.920

9.407.840

1990

484.500

40

193.800

10.077.600

1991

519.550

40

207.820

10.806.640

1992

563.100

40

225.240

11.712.480

1993

577.750

40

231.100

12.017.200

1994

602.350

40

240.940

12.528.880

1995

626.450

40

250.580

13.030.160

1996

660.300

40

264.120

13.734.240

1997

686.050

40

274.420

14.269.840

1998

697.700

40

279.080

14.512.160

1999

710.250

40

284.100

14.773.200

2000

721.600

40

288.640

15.009.280

2001

740.350

40

296.140

15.399.280

Tabella I.2
MASSIMALE DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE
(articolo 2, comma 18, legge n. 335/1995)

Anno

Massimale di retribuzione pensionabile

1996

132.000.000

1997

137.148.000

1998

139.480.000

1999

141.991.000

2000

144.263.000

2001

148.014.000

Tabella J
CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO
Articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella F

1- LIMITI DI REDDITO

Ammontare dei redditi

Percentuale di riduzione

Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.

25 per cento dell'importo della pensione

Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.

40 per cento dell'importo della pensione

Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.

50 per cento dell'importo della pensione

2- IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO

Anno

Ammontare dei redditi

Percentuale di riduzione

1995

fino a lire 24.431.550

Nessuna

da lire 24.431.551 a lire 32.575.400

25 per cento

da lire 32.575.401 a lire 40.719.250

40 per cento

da lire 40.719.251 in poi

50 per cento

1996

fino a lire 25.751.700

Nessuna

da lire 25.751.701 a lire 34.335.600

25 per cento

da lire 34.335.601 a lire 42.919.500

40 per cento

da lire 42.919.501 in poi

50 per cento

1997

fino a lire 26.755.950

Nessuna

da lire 26.755.951 a lire 35.674.600

25 per cento

da lire 35.674.601 a lire 44.593.250

40 per cento

da lire 44.593.251 in poi

50 per cento

1998

Fino a lire 27.210.300

Nessuna

da lire 27.210.301 a lire 36.280.400

25 per cento

da lire 36.280.401 a lire 45.350.500

40 per cento

da lire 45350501 in poi

50 per cento

1999

Fino a lire 27.699.750

Nessuna

da lire 27.699.751 a lire 36.933.000

25 per cento

da lire 36.933.001 a lire 46.166.250

40 per cento

da lire 46.166.251 in poi

50 per cento

2000

Fino a lire 28.142.400

Nessuna

da lire 28.142.401 a lire 37.523.200

25 per cento

da lire 37.523.201 a lire 46.904.000

40 per cento

da lire 46.904.001 in poi

50 per cento

2001

Fino a lire 28.873.650

Nessuna

da lire 28.873.651 a lire 38.498.200

25 per cento

da lire 38.498.201 a lire 48.122.750

40 per cento

da lire 48.122.751 in poi

50 per cento

Tabella K
CUMULO DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA’ CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO
Articolo 1, comma 42, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella G

1- LIMITI DI REDDITO

Ammontare dei redditi

Percentuale di riduzione

Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.

25 per cento dell'importo dell'assegno.

Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.

50 per cento dell'importo dell'assegno.

2- IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO

Anno

Ammontare dei redditi

Percentuale di riduzione

1995

fino a lire 32.575.400

Nessuna

da lire 32.575.401 a lire 40.719.250

25 per cento

da lire 40.719.251 in poi

50 per cento

1996

fino a lire 34.335.600

Nessuna

da lire 34.335.601 a lire 42.919.500

25 per cento

da lire 42.919.501 in poi

50 per cento

1997

fino a lire 35.674.600

Nessuna

da lire 35.674.601 a lire 44.593.250

25 per cento

da lire 44.593.251 in poi

50 per cento

1998

Fino a lire 36.280.400

Nessuna

da lire 36.280.401 a lire 45.350.500

25 per cento

da lire 45.350.501 in poi

50 per cento

1999

Fino a lire 36.933.000

Nessuna

da lire 36.933.001 a lire 46.166.250

25 per cento

da lire 46.166.251 in poi

50 per cento

2000

Fino a lire 37.523.200

Nessuna

da lire 37.523.201 a lire 46.904.000

25 per cento

da lire 46.904.001 in poi

50 per cento

2001

Fino a lire 38.498.200

Nessuna

da lire 38.498.201 a lire 48.122.750

25 per cento

da lire 48.122.751 in poi

50 per cento

Tabella L
FASCE DI RETRIBUZIONE E REDDITO PENSIONABILI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI CON DECORRENZA NELL’ANNO 2001

1 – ANZIANITA’ MATURATE AL 31 DICEMBRE 1992

Fasce di retribuzione e di reddito

Aliquote percentuali di rendimento

Pensione corrispondente all’importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità contributiva

Importo annuo

Importo settimanale

Annua per 40 anni di anzianità contributiva

Mensile per ogni settimana di anzianità contributiva

Importo annuo

Importo mensile

Fino a lire 68.048.000

1.308.615

80

0,00153846

54.438.332

4.187.564

Oltre lire 68.048.000

Fino a lire 90.503.840

(fascia di lire 22.455.840)

1.308.615

60

0,0011538

13.472.966

1.036.382

1.740.458
431.843

Oltre lire 90.503.840

Fino a lire 112.959.680

(fascia di lire 22.455.840)

1.740.458

50

0,000961538

11.227.918

863.686

2.172.301
431.843

Oltre lire 112.959.680

2.172.301

40

0,00076923

2 – ANZIANITA’ ACQUISITE DAL 1° GENNAIO 1993

Fasce di retribuzione e di reddito

Aliquote percentuali di rendimento

Pensione corrispondente all’importo massimo della fascia con 40 anni di anzianità contributiva

Importo annuo

Importo settimanale

Annua per 40 anni di anzianità contributiva

Mensile per ogni settimana di anzianità contributiva

Importo annuo

Importo mensile

Fino a lire 68.048.000

1.308.615

80

0,00153846

54.438.332

4.187.564

Oltre lire 68.048.000

Fino a lire 90.503.840

(fascia di lire 22.455.840)

1.308.615

64

0,001230769

14.371.734

1.105.518

1.740.458
431.843

Oltre lire 90.503.840

Fino a lire 112.959.680

(fascia di lire 22.455.840)

1.740.458

54

0,001038461

12.126.140

932.780

2.172.301
431.843

Oltre lire 112.959.680

Fino a lire 129.291.200

(fascia di lire 16.331.520)

2.172.301

44

0,000846153

7.185.867

552.759

2.486.369
314.068

Oltre lire 129.291.200

2.486.369

36

0,000692307

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