Circolare INPS n.28 del 30.01.2025

INDICE:

1. Ambito normativo

2. Obblighi contributivi e dichiarativi

3. Indicazioni per l’elaborazione del flusso Uniemens-ListaPosPa

3.1. Indicazioni operative per i datori di lavoro che si avvalgono del flusso Uniemens

1. Ambito normativo

La disciplina legislativa e previdenziale in materia di aspettativa senza assegni dei dipendenti pubblici è recata in diverse previsioni normative, che regolano fattispecie differenti.

In particolare, le fattispecie riguardanti i professori e ricercatori universitari delle Università pubbliche statali sono regolate dagli articoli 12 e 13 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, recante “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica” e dall’articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”.

Analizzando tali fattispecie, il citato articolo 12 riguarda il collocamento in aspettativa facoltativa per i docenti universitari che assumano il ruolo di Direttore di “istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale” (cfr. l’art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 382/1980).

L’articolo 13, comma 1, del D.P.R n. 382/1980 disciplina, invece, varie figure di aspettativa “obbligatoria” (c.d. collocamento d’ufficio in aspettativa), previste allo scopo di evitare possibili situazioni di incompatibilità tra le mansioni del rapporto di lavoro svolto per l’Ateneo pubblico di appartenenza e quelle da svolgersi presso il diverso datore di lavoro durante il periodo di aspettativa.

I periodi di aspettativa sopra illustrati sono utilmente valutati sia per il trattamento pensionistico che per le prestazioni di fine servizio.

Successivamente, l’articolo 7, comma 1, della legge n. 240/2010 ha previsto per i professori e ricercatori universitari la possibilità, a seguito di apposita istanza dell’interessato e conseguente provvedimento del Rettore dell’Ateneo, di essere collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, per lo svolgimento di un’attività presso soggetti o organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali devono provvedere alla corresponsione non solo del trattamento economico ma, anche, di quello “previdenziale”.

Il successivo comma 2 del citato articolo 7, oltre a precisare che a tale periodo in aspettativa senza assegni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi quarto, quinto e sesto, del D.P.R. n. 382/1980, dispone che, per il medesimo, è ammessa, a domanda dell’interessato, la ricongiunzione dei periodi contributivi ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, disponendo altresì che, nel caso di incarichi espletati presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico del richiedente, salvo che l'ordinamento dell'Amministrazione di destinazione (presso la quale presta servizio) non disponga altrimenti.

Ai fini della disciplina degli obblighi di contribuzione, nonché ai fini dell’invio della denuncia mensile analitica (DMA), prevista ai sensi dell’articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per il popolamento della posizione assicurativa dei soggetti interessati, l’Istituto ha fornito istruzioni, in particolare, con la circolare n. 6 del 16 gennaio 2014 e con il messaggio n. 6501 del 21 ottobre 2015.

Nello specifico, con la citata circolare n. 6/2014, al paragrafo 18, è stato chiarito che l’obbligo contributivo ricade in capo all’Università, in qualità di datore di lavoro, la quale, anche in assenza dell’effettiva prestazione lavorativa, è tenuta a garantire la continuità della posizione assicurativa del professore per l’intera durata dell’incarico, provvedendo al versamento della contribuzione in favore della Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello stato (CTPS), nonché al Fondo ex Enpas ai fini del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto (TFS/TFR) e alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito).

Nella medesima circolare è stato altresì precisato che, per il calcolo della contribuzione, la base imponibile di riferimento è commisurata alla retribuzione virtuale e cioè alla retribuzione che avrebbe percepito l’interessato se fosse rimasto in servizio; conseguentemente, detta retribuzione deve essere corrispondente alla posizione giuridico-economica posseduta dall'interessato al momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguata in relazione alla dinamica contrattuale.

La citata circolare n. 6/2014 pone inoltre in capo all’Università, in qualità di datore di lavoro, l’obbligo di inviare la denuncia per i suddetti periodi di aspettativa, indicando il 50”, avente il significato di “Aspettativa senza assegni docenti universitari ai sensi degli art. 12 e 13 del DPR 382/1980”, valorizzando gli elementi relativi alla gestione pensionistica, previdenziale, credito con il valore virtuale della retribuzione.

In tale modo, ai fini pensionistici e previdenziali è stata garantita la continuità di iscrizione, per il professore universitario, alle casse preesistenti al provvedimento di aspettativa (CTPS, per il trattamento pensionistico, Fondo ex Enpas per il TFS/TFRS e Fondo credito).

La medesima disciplina è stata applicata anche all’ipotesi di aspettativa senza assegni di cui all’articolo 7 della legge n. 240/2010.

Successivamente, l’Istituto ha pubblicato il citato messaggio n. 6501/2015, che ha fornito chiarimenti circa la valorizzazione dei periodi di aspettativa ai fini del TFS/TFR, nel caso in cui il professore universitario abbia svolto incarichi derivanti dalla sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo determinato presso Amministrazioni pubbliche iscritte all’INPS ai fini previdenziali.

In questi casi, l’Istituto, alla luce della normativa di cui agli articoli 12 e 13 del D.P.R. n. 382/1980, in coordinamento con la disciplina contenuta nel D.P.C.M. 20 dicembre 1999, recante “Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti”, ha precisato che i periodi di servizio successivi al provvedimento di aspettativa per lo svolgimento di incarichi, derivanti da contratti di lavoro a tempo determinato, devono essere valorizzati ai fini della maturazione del TFR, precisando che l’indennità di buonuscita (TFS), relativa alla posizione di docente universitario, deve essere commisurata ai periodi che precedono e seguono quelli in aspettativa senza assegni.

È stato inoltre precisato che, in relazione agli adempimenti contributivi, per tali periodi di servizio/incarico derivanti dalla sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo determinato, la contribuzione deve essere commisurata alle retribuzioni effettivamente corrisposte e deve essere a carico dell’Amministrazione presso la quale si svolge il servizio/incarico.

Restano confermate le indicazioni contenute nella circolare n. 72 del 23 maggio 2018, in merito alle fattispecie di aspettativa senza assegni dei professori universitari per mandato elettivo, ai sensi del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564.

2. Obblighi contributivi e dichiarativi

Delineata la normativa di riferimento, con la presente circolare, in considerazione del susseguirsi di norme nel tempo e i rispettivi ambiti di applicazione, nonché l’orientamento giurisprudenziale formatosi negli ultimi anni (cfr. la sentenza della Corte dei Conti n. 848/2015), a parziale rettifica di quanto indicato nella circolare n. 6/2014, si forniscono le seguenti indicazioni per l’assolvimento degli obblighi contributivi relativi ai periodi di aspettativa senza assegni dei professori e ricercatori universitari di Atenei pubblici statali in caso di sottoscrizione, nel periodo di aspettativa, di contratti di lavoro a tempo determinato.

Gli obblighi contributivi, derivanti dalla sottoscrizione, nel periodo di aspettativa, di contratti di lavoro a tempo determinato, devono essere adempiuti esclusivamente dal soggetto con il quale il professore o il ricercatore universitario, collocati in aspettativa senza assegni ai sensi degli articoli 12 e 13 del D.P.R. n. 382/1980 o dell’articolo 7 della legge n. 240/2010, hanno stipulato il contratto a tempo determinato e presso cui svolgono il servizio/incarico, commisurando altresì la contribuzione alle retribuzioni utili effettivamente corrisposte, acquisendone il regime pensionistico/previdenziale previsto per la natura giuridica della stessa.

Conseguentemente, il professore o il ricercatore universitario in aspettativa mantiene la gestione pensionistica precedente qualora questa sia coincidente con quella cui è obbligato il datore di lavoro presso il quale viene prestato l’effettivo servizio, mentre, in caso contrario, salvo diversa disposizione contenuta in norme primarie, la contribuzione deve essere denunciata alla diversa gestione pensionistica in cui ricade l’obbligo contributivo del nuovo datore di lavoro.

Sotto il profilo della maturazione del TFS/TFR, continua ad applicarsi quanto indicato nel citato messaggio n. 6501/2015.

Anche il contributo dovuto al Fondo credito, essendo parametrato all’imponibile pensionistico, deve essere calcolato in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte.

Inoltre, qualunque sia la durata del contratto a tempo determinato, l’Amministrazione datore di lavoro, presso la quale il professore o il ricercatore universitario svolge il servizio/incarico, è tenuta all’assolvimento degli obblighi contributivi di finanziamento della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), stabiliti dall’articolo 2, commi 25 e 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nella misura dell’1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nonché al versamento del contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, introdotto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Restano, comunque, invariate le indicazioni contenute nella citata circolare n. 72/2018, in caso di aspettativa senza assegni dei professori o ricercatori universitari per mandato elettivo, ai sensi del decreto legislativo n. 564/1996.

In applicazione dei principi di buona fede e di legittimo affidamento nell’adempimento contributivo, finalizzato alle relative coperture assicurative, nonché al fine di salvaguardare le prestazioni pensionistiche previdenziali erogate nel tempo, le indicazioni fornite si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare.

3. Indicazioni per l’elaborazione del flusso Uniemens-ListaPosPa

Alla luce delle indicazioni sopra fornite, gli Atenei di provenienza del professore o del ricercatore universitario delle Università pubbliche statali in aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo 12 e dell’articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 e dell’articolo 7 della legge n. 240/2010, devono valorizzare nella denuncia dell’ultimo periodo di servizio precedente l’incarico il 61”,avente il significato di “Aspettativa senza assegni ai sensi dell’art. 12 e art. 13 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e dell’art. 7 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”,mentre le Amministrazioni pubbliche presso le quali l’incarico viene svolto, devono trasmettere, durante il periodo dello stesso, la denuncia mensile ListaPosPA, avendo cura di indicare il tipo impiego .

Per quanto attiene alle Gestioni da valorizzare, agli imponibili da denunciare e ai relativi contributi da dichiarare e versare, si rinvia a quanto specificato al paragrafo 2 della presente circolare.

4. Indicazioni operative per i datori di lavoro che si avvalgono del flusso Uniemens

Il datore di lavoro pubblico (diverso dalle pubbliche Amministrazioni) o privato presso cui è svolto l’incarico deve esporre nel flusso Uniemens i lavoratori interessati secondo le regole in uso con riferimento alla generalità dei dipendenti assunti a tempo determinato.

Nel caso in cui il datore di lavoro sia una pubblica Amministrazione che non sia già titolare di una matricola DM, la stessa deve richiederne l’apertura per assolvere agli adempimenti relativi al versamento della contribuzione NASpI.

Al riguardo, si richiamano le indicazioni fornite con la circolare n. 2 del 3 gennaio 2007, nonché il “Manuale procedura Iscrizione e Variazione Azienda su web internet” di cui all’Allegato n. 2 della circolare n. 80 del 25 giugno 2014.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga

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