INDICE
1. Premessa
2. Contratto di lavoro a tempo determinato di apprendistato e contratto di formazione e lavoro nelle pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’articolo 3-ter del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, e del decreto interministeriale 21 dicembre 2023
3. Obblighi contributivi
4. Modalità di esposizione dei lavoratori nella sezione
5. Modalità di esposizione dei lavoratori nella sezione
6. Regolarizzazione periodi pregressi
1. Premessa
L’articolo 3-ter del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74[1], riconosce alle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la possibilità, fino al 31 dicembre 2026, di assumere giovani laureati con contratto a tempo determinato di apprendistato e, attraverso apposite convenzioni, studenti di età inferiore a 24 anni, con contratto di formazione e lavoro.
In attuazione della suddetta previsione normativa è stato adottato il decreto 21 dicembre 2023 del Ministro per la pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell’Università e della ricerca, recante “Determinazione dei criteri e delle procedure per il reclutamento, con contratto a tempo determinato di apprendistato, di giovani laureati individuati su base territoriale mediante avvisi pubblicati sul portale InPA”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 17 del 22 gennaio 2024.
Tanto premesso, con la presente circolare si forniscono, in particolare, indicazioni sugli obblighi contributivi in carico alle pubbliche Amministrazioni che assumono personale con i contratti a tempo determinato previsti dalla normativa in argomento.
2. Contratto di lavoro a tempo determinato di apprendistato e contratto di formazione e lavoro nelle pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’articolo 3-ter del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, e del decreto interministeriale 21 dicembre 2023
Come anticipato in premessa, l’articolo 3-ter del decreto-legge n. 44/2023, rubricato “Misure per favorire il reclutamento di giovani nella pubblica amministrazione”, e il successivo decreto interministeriale 21 dicembre 2023 hanno previsto le seguenti due forme contrattuali per l’assunzione di giovani nella pubblica Amministrazione: il contratto di lavoro a tempo determinato di apprendistato e il contratto di formazione e lavoro.
Tali possibilità di reclutamento sono riconosciute alle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di ricorso a forme di lavoro flessibile da parte delle pubbliche Amministrazioni e ai relativi limiti di spesa, di cui, rispettivamente, all’articolo 36, comma 2, del medesimo decreto legislativo e all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per i Comuni, le Unioni di Comuni, le Province e le Città metropolitane la percentuale è incrementata al 20 per cento e, comunque, per almeno una unità.
Il comma 4-bis dell’articolo 3-ter in commento ha inoltre previsto[2] che, fermo restando il rispetto dei principi generali di reclutamento del personale stabiliti dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, in relazione alle specifiche finalità formative del contratto e al fine di ridurre i tempi di accesso all'impiego con riferimento alle assunzioni previste dal medesimo articolo 3-ter, non si applicano le procedure di mobilità previste dagli articoli 34, comma 6, e 34-bis del medesimo decreto legislativo.
In particolare, il contratto di lavoro a tempo determinato di apprendistato può avere una durata massima di trentasei mesi e può essere stipulato per reclutare, fino al 31 dicembre 2026, giovani laureati individuati su base territoriale.
Il contratto di formazione e lavoro, invece, è finalizzato ad assumere a tempo determinato, attraverso convenzioni non onerose da stipulare, fino al 31 dicembre 2026, con istituzioni universitarie legalmente riconosciute, studenti di età inferiore a 24 anni, che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi.
Il decreto interministeriale 21 dicembre 2023 ha fissato i criteri e le procedure per favorire il reclutamento dei giovani nella pubblica Amministrazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di accesso al pubblico impiego, definendo anche i contenuti omogenei delle convenzioni[3], previste ex lege per l’assunzione con contratto di formazione e lavoro e aventi carattere facoltativo nel caso di contratto di apprendistato.
Al fine di favorire il reclutamento, le Amministrazioni procedenti possono dare avvio al contratto di formazione e lavoro, in attesa della stipula delle citate convenzioni[4].
Ai sensi dell’articolo 8 del decreto interministeriale 21 dicembre 2023, il personale assunto sulla base del provvedimento in esame è inquadrato nell’area dei funzionari, a livello retributivo iniziale, del comparto Funzioni centrali o nella corrispondente area prevista dall’ordinamento dell’Amministrazione procedente.
Il personale in possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego[5], che abbia ricevuto una valutazione positiva del servizio prestato, a seguito di una relazione motivata concernente il servizio prestato, le attività svolte e la performance conseguita, alla scadenza dei contratti di apprendistato e di formazione e lavoro stipulati, è assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Infine, secondo quanto disposto dell’articolo 9 del decreto interministeriale in commento, ai fini del medesimo decreto non si applicano le disposizioni di cui al Capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ovvero le disposizioni relative all’apprendistato.
3. Obblighi contributivi
Da quanto illustrato nei paragrafi precedenti, si rileva che le forme contrattuali, come configurate dalla normativa in argomento, presentano caratteristiche peculiari e differenti sia rispetto all’apprendistato, definito all’articolo 41 del decreto legislativo n. 81/2015 come un “contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”, sia rispetto al contratto di formazione e lavoro, disciplinato dall’articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e dall’articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, attualmente previsto per le sole pubbliche Amministrazioni[6].
Tali caratteristiche, il rispetto delle norme vigenti in materia di accesso al pubblico impiego e l’inquadramento contrattuale del personale, rilevano sul piano degli obblighi contributivi.
Considerata la specialità della disciplina prevista dall’articolo 3-ter del decreto legge n. 44/2023 e dal successivo decreto interministeriale 21 dicembre 2023, nonché la mancanza di una specifica regolazione degli obblighi contributivi, le pubbliche Amministrazioni che assumono giovani secondo le particolari forme contrattuali in commento sono tenute all’assolvimento degli obblighi contributivi previsti in termini generali per i lavoratori assunti a tempo determinato dalle stesse Amministrazioni, con riferimento alle Casse e ai Fondi di iscrizione delle medesime ai fini IVS (ad esempio, CPDEL, CTPS, FPLD), ai Fondi della Gestione pubblica (ex ENPAS o ex INADEL) per l’erogazione del TFR, alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e alla gestione ex ENPDEP.
Per il personale assunto con contratto di apprendistato e di formazione e lavoro a tempo determinato ai sensi dell’articolo 3-ter del decreto-legge n. 44/2023, le pubbliche Amministrazioni sono tenute, inoltre, al versamento della contribuzione di finanziamento delle prestazioni della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
La suddetta contribuzione è dovuta nella misura dell’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (ossia, il contributo ordinario pari all’1,31%, in applicazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 2 e comma 29, lett. d), della legge 28 giugno 2012, n. 92, e il contributo integrativo pari allo 0,30%, introdotto dall’art. 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua).
Per effetto di quanto disposto dalla lettera d) del comma 29 dell’articolo 2 della legge n. 92/2012, non è dovuto il contributo addizionale di cui al comma 28 del medesimo articolo 2, pari all’1,40% della retribuzione imponibile.
Ai fini del versamento della contribuzione NASpI, le pubbliche Amministrazioni che non sono titolari di una matricola “DM”, devono richiederne l’apertura per gli adempimenti informativi verso l’INPS.
In tale senso, si richiamano le indicazioni fornite con la circolare n. 2 del 3 gennaio 2007, nonché il “Manuale procedura Iscrizione e Variazione Azienda su web internet” di cui all’allegato n. 2 alla circolare n. 80 del 25 giugno 2014.
4. Modalità di esposizione dei lavoratori nella sezione
Ai fini della compilazione del flusso di denuncia mensile Uniemens-ListaPosPA le pubbliche Amministrazioni che assumono personale ai sensi della normativa in oggetto devono utilizzare, a partire dalla competenza di febbraio 2025, i seguenti codici
- “48”, avente il significato di “Contratto di lavoro di apprendistato a tempo determinato di cui all’art. 3-ter del decreto-legge 44/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 74/2023”;
- “49”, avente il significato di “Contratto di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 3-ter del decreto-legge 44/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 74/2023”.
I suddetti codici devono essere utilizzati per dichiarare i rapporti di lavoro instaurati secondo la disciplina normativa in argomento entro il mese di dicembre 2026, per la durata del singolo contratto.
5. Modalità di esposizione dei lavoratori nella sezione
Ai fini della compilazione del flusso di denuncia mensile Uniemens a partire dalla competenza di febbraio 2025, le pubbliche Amministrazioni che assumono personale ai sensi della normativa in oggetto devono utilizzare i seguenti codici
- “AD”, avente il significato di “Contratto di lavoro di apprendistato a tempo determinato di cui all’art. 3-ter del decreto-legge 44/23, convertito, con modificazioni, dalla legge 74/2023”;
- “CL”, avente il significato di “Contratto di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 3-ter del decreto-legge 44/23, convertito, con modificazioni, dalla legge 74/2023”.
Per determinare il corretto carico contributivo che, si rammenta, è il medesimo in relazione ai
- “ID”, avente il significato di “Lavoratore in CFL o Apprendista ex D.L 44/2023 tenuto al versamento della contribuzione DS e IVS in misura piena”;
- “IG”, avente il significato di “Lavoratore in CFL o Apprendista ex D.L 44/2023 tenuto al versamento della contribuzione DS e IVS contributo ex Gescal ridotto”;
- “IS”, avente il significato di “Lavoratore in CFL o Apprendista ex D.L 44/2023 tenuto al versamento della sola contribuzione DS”.
I suddetti codici devono essere utilizzati per dichiarare i rapporti di lavoro instaurati secondo la disciplina in argomento entro il mese di dicembre 2026, per la durata del singolo contratto.
Nel caso in cui le Amministrazioni che assumono personale con le tipologie contrattuali in argomento siano già in possesso di una matricola “DM”, le medesime devono utilizzare la stessa matricola per denunciare i lavoratori assunti con i codici
Laddove l’Amministrazione non sia già titolare di una matricola “DM”, come anticipato al paragrafo 3 della presente circolare, la medesima deve chiedere l’apertura di una posizione contributiva sulla quale esporre i lavoratori assunti con i codici
I lavoratori devono essere valorizzati come segue:
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6. Regolarizzazione periodi pregressi
Per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, la regolarizzazione delle mensilità da gennaio 2024 a gennaio 2025 deve avvenire attraverso la trasmissione di Elementi V1, Causale 5, per ciascun dipendente interessato e il versamento dei relativi contributi.
Per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi e informativi relativi ai periodi di competenza da gennaio 2024 a gennaio 2025, le Amministrazioni interessate devono procedere all’invio di flussi regolarizzativi (DM/VIG).
Con successivo messaggio, saranno fornite indicazioni per la gestione delle relative sanzioni.
Il Direttore Generale | ||
Valeria Vittimberga |
[1] L’articolo 3-ter è stato successivamente modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.
[2] Il medesimo comma 4-bis dell’articolo 3-ter del decreto-legge n. 44/2023 ha altresì disposto che: “[...] alle assunzioni di cui al presente comma si applica quanto previsto in materia di adeguamento dei limiti dei trattamenti economici accessori del personale dall'ultimo periodo del comma 1-bis e dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58”.
[3] In particolare, gli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 dicembre 2023 concernono i requisiti per l’ammissione alle prove concorsuali, prevedendo appositi avvisi delle amministrazioni procedenti sul portale www.inpa.gov.it della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, le tipologie delle prove selettive, la territorialità del reclutamento, i criteri di valutazione dei titoli accademici, il bando di concorso e la commissione esaminatrice; l’articolo 7 del medesimo decreto individua i contenuti delle convenzioni.
[4] Cfr. la lettera di presentazione del decreto interministeriale a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione inoltrata alle pubbliche Amministrazioni.
[5] Requisiti di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come da ultimo sostituito, dall’articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82.
[6] Cfr. anche l’articolo 36 del decreto legislativo n. 165/2001.
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