INDICE
1. Premessa
2. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
2.1 Datori di lavoro con sede legale in regione diversa dalle regioni ammesse. Indicazioni per i datori di lavoro e le Strutture territoriali competenti. Attribuzione del codice autorizzazione “0L”
2.2 Somministrazione di lavoro
3. Assetto e misura dell’esonero
4. Natura dell’esonero e condizioni di spettanza
5. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
6. Coordinamento con altri incentivi
7. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione
8. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione
9. Istruzioni contabili
1. Premessa
Al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, l’articolo 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di Bilancio 2025), ha introdotto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), limitatamente alle microimprese e alle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (di seguito, anche Decontribuzione Sud PMI).
Ai sensi del comma 408 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero è riconosciuto e modulato come segue:
- per l'anno 2025, in misura pari al 25 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024;
- per l'anno 2026, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025;
- per l'anno 2027, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2026;
- per l'anno 2028, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2027;
- per l'anno 2029, in misura pari al 15 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2028.
L’agevolazione spetta esclusivamente con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di lavoro domestico e dei rapporti di apprendistato, a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle otto regioni sopra richiamate. Per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati nel flusso Uniemens i lavoratori.
L’agevolazione è concessa nei limiti del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.
Con la presente circolare si forniscono indicazioni e istruzioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo, nonché quelle contabili per la rilevazione a bilancio della misura in argomento.
2. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
Come anticipato, la misura Decontribuzione Sud PMI spetta in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 407, della legge di Bilancio 2025 rientrano nella nozione di microimpresa e di piccola e media impresa i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, ai sensi dell’Allegato I al Regolamento (UE) 2014/651 della Commissione, del 17 giugno 2014.
In particolare, ai sensi dell’articolo 1 dell’Allegato I al citato Regolamento (UE), “si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica”.
Il successivo articolo 2 stabilisce che: “La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR”.
Al riguardo, si rammenta che, in favore dei datori di lavoro che svolgono attività di impresa occupando più di 250 dipendenti, o che superino le citate soglie previste in punto di fatturato e/o bilancio annuo, è previsto il diverso esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi 413 e seguenti, della legge di Bilancio 2025, subordinato, per l’effettiva operatività, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.
Per espressa previsione di legge sono esclusi dall’ambito di applicazione della misura in argomento i datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico o contratti di apprendistato, nonché i datori di lavoro operanti nel settore agricolo o rientranti in una delle categorie espressamente escluse dall’articolo 1, comma 409, della legge di Bilancio 2025.
Nello specifico, ai sensi del citato comma 409 l’agevolazione non si applica ai seguenti datori di lavoro:
a) agli enti pubblici economici;
b) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
c) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
d) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
e) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
f) ai consorzi di bonifica;
g) ai consorzi industriali;
h) agli enti morali;
i) agli enti ecclesiastici.
Pertanto, per i suddetti soggetti, sebbene equiparabili ai datori di lavoro privati, la misura in trattazione, in forza della speciale previsione di legge, non trova applicazione.
Infine, tenuto conto che la misura in argomento è concessa nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, si rappresenta che sono escluse dall’ambito di applicazione della misura i datori di lavoro che abbiano ricevuto aiuti subordinati al medesimo regime de minimis per un importo complessivo superiore a 300.000 euro nell’arco di un triennio (cfr. la nota 4 della presente circolare).
2.1 Datori di lavoro con sede legale in regione diversa dalle regioni ammesse. Indicazioni per i datori di lavoro e le Strutture territoriali competenti. Attribuzione del codice autorizzazione “0L”
Come precisato in premessa il beneficio spetta, per i soli rapporti di lavoro a tempo indeterminato già instaurati alla data del 31 dicembre 2024, a condizione che la sede di lavoro sia ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Al fine di garantire la legittima fruizione dello sgravio nelle ipotesi in cui un datore di lavoro, titolare di una matricola il cui indirizzo è coincidente con la sede legale ubicata in regioni non rientranti nell’ambito di applicazione della norma, abbia una o più unità operative ubicate nelle citate regioni del Mezzogiorno, è necessario che la Struttura territorialmente competente dell’INPS, a seguito di specifica richiesta da parte dello stesso datore di lavoro interessato e dopo avere effettuato i dovuti controlli, inserisca nelle caratteristiche contributive della matricola aziendale il codice di autorizzazione “0L”, che, dal 1° gennaio 2018, ha assunto il significato di “Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”.
Pertanto, le Strutture territoriali dell’Istituto, dopo avere verificato, mediante la consultazione delle comunicazioni obbligatorie, che la prestazione lavorativa riguarda un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che si svolge in una sede di lavoro ubicata in una delle regioni ammesse e che tale unità operativa risulta regolarmente associata al datore di lavoro e registrata all’interno dell’apposita sezione del “Fascicolo elettronico aziendale”, possono attribuire o prorogare il codice di autorizzazione “0L” con data inizio validità dal 1° gennaio 2025 e con fine validità 31 dicembre 2029.
2.2 Somministrazione di lavoro
In merito all’applicabilità dell’esonero in argomento ai rapporti di somministrazione, si precisa che la misura spetta ai datori di lavoro privati la cui sede di lavoro sia ubicata in una delle citate regioni del Mezzogiorno, intendendosi come sede di lavoro l’unità operativa del datore di lavoro ove il lavoratore dipendente svolge la sua attività.
Ciò premesso, in considerazione della ratio sottesa alla Decontribuzione Sud PMI, consistente nel favorire la stabilità occupazionale nelle aree svantaggiate, si precisa che nelle ipotesi in cui l’attività venga svolta mediante un rapporto di somministrazione, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione. Pertanto, qualora il lavoratore svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato nelle regioni del Mezzogiorno, il beneficio in trattazione può essere riconosciuto a prescindere da dove effettivamente abbia sede legale o operativa l’Agenzia di somministrazione, a condizione che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’Agenzia di somministrazione sia stato instaurato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione della misura.
Pertanto, ai fini del rispetto del requisito temporale di instaurazione del rapporto di lavoro, nonché della relativa tipologia, occorre fare riferimento al rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorrente tra il lavoratore somministrato e l’Agenzia di somministrazione.
Diversamente, qualora il lavoratore sia dipendente a tempo indeterminato di un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa in una regione del Mezzogiorno, ma svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in una regione differente, il beneficio non può essere riconosciuto.
Si rammenta, infine, che l’agevolazione in trattazione è concessa nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti de minimis.
In considerazione della natura dell’agevolazione quale aiuto de minimis, l’INPS provvede a registrare la misura, imputandola all’utilizzatore nelle ipotesi di rapporti di somministrazione, nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (cfr. l’art. 1, comma 412, della legge di Bilancio 2025).
Con specifico riferimento alle assunzioni a scopo di somministrazione, si precisa che l’onere di non superare il massimale previsto in materia di aiuti de minimis è a carico dell’utilizzatore, secondo quanto già previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in forza del quale, con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore stesso.
3. Assetto e misura dell’esonero
L’esonero in trattazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 408, della legge di Bilancio 2025, è riconosciuto:
- per l'anno 2025, in misura pari al 25 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024;
- per l'anno 2026, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025;
- per l'anno 2027, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2026;
- per l'anno 2028, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2027;
- per l'anno 2029, in misura pari al 15 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2028.
A seguito dell’applicazione della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Nella determinazione delle contribuzioni è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio.
Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL, come espressamente previsto dall’articolo 1, comma 406, della legge di Bilancio 2025;
- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40 del decreto legislativo n. 148/2015;
- il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale 7 aprile 2016, n. 95269, adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 9, del decreto legislativo n. 148/2015. Il medesimo decreto interministeriale all’articolo 6, comma 4, prevede che ai contributi di finanziamento del Fondo stesso si applica l’articolo 33, comma 4, del decreto legislativo n. 148/2015 (esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi);
- il contributo previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Vanno, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento (cfr., da ultimo, la circolare n. 111 del 29 dicembre 2023, alla quale si rinvia anche per gli ulteriori aspetti riguardanti le contribuzioni oggetto di sgravio non espressamente riportati nella presente circolare).
La durata dell’agevolazione, per espressa previsione di legge, è pari, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno, a dodici mensilità.
Pertanto, le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima mensilità), se erogate per intero, non rientrano nella base di computo della misura in argomento, in quanto è previsto un espresso limite di durata dell’agevolazione. Diversamente, se le mensilità aggiuntive sono erogate mensilmente mediante corresponsione di singoli ratei, le stesse rientrano nella base di computo della Decontribuzione Sud PMI, purché vengano rispettati i massimali mensili di esonero fruibile (pari a 145 euro per l’anno 2025).
4. Natura dell’esonero e condizioni di spettanza
Per l'anno 2025, la misura Decontribuzione Sud PMI spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati alla data del 31 dicembre 2024, purché diversi dal lavoro agricolo e domestico, nonché dai rapporti di apprendistato, a condizione che sia rispettato il requisito geografico della sede di lavoro.
Parimenti, per le annualità successive al 2025, la Decontribuzione Sud PMI può essere riconosciuta con riferimento a tutti rapporti di lavoro incentivabili, instaurati entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione (ad esempio, come precisato dal medesimo articolo 1, comma 408, della legge di Bilancio 2025, con riferimento all’annualità 2026, la Decontribuzione Sud PMI può trovare applicazione per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025).
Fermi restando i principi generali in materia di incentivi all’occupazione di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015, il diritto alla fruizione dell’agevolazione in argomento è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, ossia:
Al riguardo, l’articolo 1, comma 1175-bis[1], della legge n. 296/2006 prevede che: “Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione”.
L’articolo 1, comma 410, della legge di Bilancio 2025 prevede, inoltre, che l’agevolazione non spetta ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Ne deriva che il mancato assolvimento dell’obbligo di assunzione di soggetti disabili, nel rispetto delle quote indicate dal citato articolo 3, costituisce condizione ostativa per l’accesso all’esonero contributivo in trattazione.
Come più volte chiarito, inoltre, l’esonero in oggetto spetta in riferimento a tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato incentivabili, instaurati entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione della misura, a condizione che il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa sia ubicato nelle regioni del Mezzogiorno.
Pertanto, l’agevolazione può essere applicata per i soli rapporti di lavoro a tempo indeterminato già instaurati.
Conseguentemente, a titolo esemplificativo per l’anno 2025, qualora un datore di lavoro privato operante nelle regioni del Mezzogiorno abbia alle proprie dipendenze lavoratori a tempo determinato, apprendisti e lavoratori a tempo indeterminato, può fruire della decontribuzione in trattazione solo per i lavoratori a tempo indeterminato, purché tale rapporto di lavoro sia già esistente alla data del 31 dicembre 2024.
La Decontribuzione Sud PMI può, inoltre, trovare applicazione per i rapporti trasformati a tempo indeterminato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione della misura. Sebbene, infatti, la legge di Bilancio 2025 si riferisca espressamente a “ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre”, la portata applicativa della previsione deve estendersi anche ai rapporti di lavoro instaurati a tempo determinato ma trasformati a tempo indeterminato entro la medesima scadenza, in quanto ciò che rileva è che la tipologia di rapporto interessato dalla Decontribuzione Sud PMI sia, alla predetta scadenza, a tempo indeterminato.
Ai fini del rispetto delle suddette condizioni, inoltre, si fa presente che, in caso di trasferimento del lavoratore titolare del rapporto a tempo indeterminato o in caso di cessione del medesimo contratto, la Decontribuzione Sud PMI trova applicazione nei confronti del datore di lavoro cessionario, purché quest’ultimo rispetti il requisito geografico di ubicazione della sede di lavoro.
Infatti, nelle suddette ipotesi di trasferimento del lavoratore o di cessione del contratto di lavoro, venendo in rilievo la modificazione soggettiva di un rapporto contrattuale già in essere, è condizione necessaria e sufficiente, dal punto di vista temporale, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato ceduto sia stato instaurato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione della misura. Pertanto, nel caso in cui il trasferimento del lavoratore o la cessione del contratto abbiano luogo in un momento successivo a tale data, la Decontribuzione Sud PMI può essere fruita dal datore di lavoro cessionario, purché la sede di lavoro di quest’ultimo sia collocata in una delle regioni previste dall’articolo 1, comma 406, della legge di Bilancio 2025.
Diversamente, nelle ipotesi di instaurazione di nuovi rapporti di lavoro in data successiva al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione della misura, anche se a tempo indeterminato, la misura di decontribuzione in trattazione non può trovare applicazione per l’intero anno di riferimento. Pertanto, a titolo esemplificativo per l’anno 2025, in caso di instaurazione di nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato in data successiva al 31 dicembre 2024, la Decontribuzione SUD PMI non trova applicazione per l’intero anno 2025.
Infine, si evidenzia che nel novero dei lavoratori a tempo indeterminato per i quali si può accedere alla misura in trattazione non rientrano i lavoratori titolari di un rapporto di lavoro intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ancorché stipulato a tempo indeterminato[2].
5. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
Ai sensi dell’articolo 1, comma 406, ultimo periodo, della legge di Bilancio 2025 “l'agevolazione di cui al presente comma è concessa nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis”.
La citata disposizione, pertanto, subordina l’efficacia dell’esonero contributivo in argomento al rispetto della disciplina in materia di aiuti de minimis, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2023/2831.
Per la concessione di tali aiuti non è necessaria la preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Al riguardo, si evidenzia che, per effetto dei nuovi Regolamenti de minimis, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GUCE), Serie L, del 15 dicembre 2023, che hanno sostituito i Regolamenti (UE) n. 1407/2013 (settore generale) e n. 360/2012 (SIEG), i massimali di aiuto concedibili all’impresa unica nel triennio, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sono così fissati:
- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis (settore generale), nuovo massimale 300.000 euro;
- Regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore de minimis concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG), nuovo massimale 750.000 euro.
Inoltre, con il Regolamento (UE) 2023/2391 della Commissione, del 4 ottobre 2023, sono state introdotte modifiche al Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 20214, relativo agli aiuti de minimis concessi nel settore della pesca. Nello specifico, il massimale concedibile alle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura è stato aumentato da 30.000 euro a 40.000 euro.
Tali importi si pongono, quindi, come limite all’applicazione dello sgravio in argomento. Al riguardo, si precisa che non rientrano nella base di computo del raggiungimento del massimale altri aiuti ricevuti e disciplinati da regimi differenti rispetto a quelli degli aiuti de minimis[3].
Pertanto, la Decontribuzione Sud PMI può essere fruita solo se l’importo spettante non supera il massimale concedibile previsto dai citati Regolamenti (UE) in materia di aiuti de minimis nell’arco di tre anni[4] (l’anno in corso e i due anni precedenti). Ai fini della verifica del rispetto dei massimali di aiuto concedibili nel triennio mobile di riferimento, devono essere presi in considerazione gli aiuti de minimis a qualsiasi titolo concessi, incluso l’importo della decontribuzione in argomento da fruire mensilmente, in favore del soggetto individuato quale “impresa unica”, ai sensi di quanto disposto dai citati Regolamenti (UE) disciplinanti gli aiuti.
In base alle relative norme dei Regolamenti (UE) 2023/2831 e 2023/2832, per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le medesime disposizioni precisano che le imprese, fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle precedenti lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese, sono anch’esse considerate impresa unica.
Inoltre, in considerazione della natura dell’agevolazione in trattazione quale aiuto de minimis, l’INPS provvede a registrare la misura nell’apposita sezione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, come previsto dall’articolo 1, comma 412, della legge di Bilancio 2025, o nel Registro SIPA per gli aiuti concessi alle imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
Con specifico riferimento alle assunzioni a scopo di somministrazione, si ribadisce, come già precisato nel paragrafo 2.2 della presente circolare, che l’agevolazione viene registrata nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e l’onere di non superare il massimale previsto è a carico dell’utilizzatore, secondo quanto previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 150/2015, in forza del quale, con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore stesso.
6. Coordinamento con altri incentivi
In ragione dell’entità dello sgravio, lo stesso risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, salvo non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione.
In particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 411, della legge di Bilancio 2025, l’esonero in argomento non è cumulabile con gli esoneri previsti agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (c.d. “Decreto Coesione”), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, ossia gli incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, bonus Giovani, bonus Donne e bonus ZES unica.
Con riferimento alle misure compatibili con l’esonero in argomento, la suddetta cumulabilità, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, trova applicazione sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo (ad esempio, incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi e di donne variamente svantaggiate, disciplinati dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92) che con riferimento agli incentivi di tipo economico (ad esempio, incentivo all’assunzione di disabili, disciplinato dall’articolo 13 della legge n. 68/1999, o incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI, disciplinato dall’articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012).
Ai fini della valutazione in merito alla concreta cumulabilità della Decontribuzione Sud PMI con altri regimi agevolati, compresi i benefici contributivi che si sostanziano in incentivi all’assunzione, è necessario verificare le diverse discipline che regolano le singole agevolazioni previste dal nostro ordinamento; ove sia presente un residuo di contribuzione esonerabile a seguito dell’applicazione della diversa misura, è possibile procedere al cumulo con la Decontribuzione Sud PMI, fermo restando il limite della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro, nonché gli specifici importi massimi, su base mensile, previsti dall’articolo 1, comma 408, della legge di Bilancio 2025, con riferimento alla stessa misura in trattazione.
Al riguardo, si precisa pertanto che, laddove si intenda cumulare la misura in trattazione con altri regimi agevolati riguardanti i medesimi lavoratori, la stessa trova applicazione in via residuale sulla contribuzione residua datoriale, non esonerata ad altro titolo. Ad esempio, nel caso in cui si intenda fruire dell’agevolazione per l’assunzione a tempo indeterminato di disoccupati da almeno 12 mesi over 50 o di donne variamente svantaggiate, disciplinata dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012, pari al 50 per cento dei contributi datoriali dovuti, la Decontribuzione Sud PMI trova applicazione a seguito dell’abbattimento della contribuzione operato in virtù della predetta previsione normativa. Analogamente, qualora si intenda fruire dell’agevolazione per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani under 30, disciplinata dall’articolo 1, commi da 100 a 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari al 50 per cento dei contributi datoriali dovuti, la Decontribuzione Sud PMI trova applicazione a seguito dell’abbattimento della contribuzione operato in virtù della suddetta previsione normativa.
Diversamente, qualora il datore di lavoro intenda fruire dell’agevolazione prevista per l’assunzione a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), di cui agli articoli 10 e 12, comma 10, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, pari all’esonero del 100 per cento dei contributi datoriali, la Decontribuzione Sud PMI, in ragione dell’entità della misura fruita (100 per cento dei contributi datoriali nel limite massimo di 8.000 euro annui), non trova applicazione.
7. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione
Per potere esporre l’agevolazione contributiva in argomento, dal mese di competenza successivo alla pubblicazione della presente circolare devono essere valorizzati all’interno di
- nell’elemento
- nell’elemento
Si fa presente che, nel caso in cui nell’elemento
Nel caso delle agenzie di somministrazione relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all'elemento
- nell’ elemento
– nell’elemento
- nell’elemento
I dati esposti nell’Uniemens, come sopra specificati, vengono poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
- con il codice “L588”, avente il significato di “Conguaglio Agevolazione contributiva Art1, commi da 406 a 412, L n.207/2024 (Legge di Bilancio 2025) per l’occupazione in aree svantaggiate a favore microimprese e PMI”;
- con il codice “L589”, avente il significato di “Arretrati Agevolazione contributiva Art1, commi da 406 a 412, L n.207/2024 (Legge di Bilancio 2025) per l’occupazione in aree svantaggiate a favore microimprese e PMI”.
Si fa presente che la valorizzazione dell'elemento
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).
8. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione
I datori di lavoro privati con iscritti alla Gestione pubblica, per usufruire dell’esonero in argomento a partire dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione della presente circolare, devono esporre nel flusso Uniemens sezione “ListaPosPA” i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento
Per esporre il beneficio spettante deve essere compilato l’elemento
- nell’elemento <AnnoRif> deve essere inserito l’anno di riferimento dello sgravio;
- nell’elemento <MeseRif> deve essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;
- nell’elemento <CodiceRecupero> deve essere inserito il valore “65”, avente il significato di “Agevolazione contributiva Art1, commi da 406 a 412, L n.207/2024 (Legge di Bilancio 2025) per l’occupazione in aree svantaggiate a favore microimprese e PMI.”;
- nell’elemento <Importo>deve essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio.
Si fa presente che il recupero dell’agevolazione relativa al mese di gennaio 2025 può essere effettuato ed esposto esclusivamente nei flussi Uniemens-ListaPosPA dei mesi di febbraio, marzo e aprile 2025.
Si evidenzia altresì che l’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici e che la stessa non si applica agli Enti elencati al paragrafo 2 della presente circolare e nei confronti della pubblica Amministrazione, individuabile assumendo come riferimento la nozione e l’elencazione recate nell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9. Istruzioni contabili
La rilevazione contabile della misura in argomento, prevista dall’articolo 1, commi da 406 a 412, della legge di Bilancio 2025, avviene nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali e altre agevolazioni contributive), con l’istituzione del seguente conto:
- GAW37359 sgravio parziale di oneri contributivi a favore dei datori di lavoro privati delle microimprese, piccole e medie imprese operanti nelle aree svantaggiate del Sud. Articolo 1, commi da 406 a 412, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Al conto di nuova istituzione, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile dei DM, vanno contabilizzate le somme conguagliate dai datori di lavoro esposte nel flusso Uniemens e riportate nel DM2013 “VIRTUALE” con il codice “L588” per il periodo corrente e con il codice “L589” a titolo di arretrati, secondo le istruzioni operative fornite nel precedente paragrafo 7.
Sullo stesso conto devono essere contabilizzate le somme esposte con il codice recupero “65” della dichiarazione Uniemens sezione “ListaPosPA”, per l’esonero spettante ai datori di lavoro privati con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, secondo le istruzioni operative riportate nel precedente paragrafo.
I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso deli oneri previsti dalla normativa, sono tenuti come di consueto dalla Direzione generale.
Si riporta nell’Allegato n. 1 la variazione al piano dei conti.
Il Direttore Generale | ||
Valeria Vittimberga |
[1] Il comma 1175-bis dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 è stato inserito dall’articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto–legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
[2] Al riguardo, si osserva che il lavoro intermittente, anche laddove preveda la corresponsione di un compenso continuativo in termini di indennità di disponibilità (la cui misura è rimessa alla pattuizione fra le parti), costituisca pur sempre una forma contrattuale strutturalmente concepita allo scopo di fare fronte ad attività lavorative di natura discontinua (cfr. l’art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015, ai sensi del quale il datore di lavoro può utilizzare la “prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente […] anche […] in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno” -), infatti, sul piano generale, la durata della prestazione lavorativa è soggetta a limitazioni di legge (cfr. l’art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015, ai sensi del quale: “con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari […]”-). Infine, l’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, nell’an e nel quantum, è soggetto alla totale discrezionalità delle esigenze produttive del datore di lavoro (cfr. l’art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015, ai sensi del quale il “lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa […]” -).
[3] Si ricorda, a mero titolo esemplificativo, che concorrono alla determinazione del massimale de minimis le agevolazioni per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato di beneficiari di NASpI di cui all’articolo 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché l’agevolazione per l’assunzione di percettori di ADI/SFL, disciplinata dagli articoli 10 e 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
[4] Il triennio di riferimento per i Regolamenti (UE) n. 2023/2831 (Settore generale) e n. 2023/2832 (SIEG) è. costituito dall’anno in corso e dai due anni precedenti; il triennio di riferimento per il Regolamento (UE) n. 717/2014 (settore pesca e acquacoltura) è costituito dall’esercizio finanziario in corso e dai due esercizi finanziari precedenti.
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