Circolare INPS n. 38 del 15.03.2010

Decreto Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 4 agosto 2009. Art. 32, commi 5 e 6 del decreto legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009. Estensione della transazione fiscale di cui all’art. 182-ter della Legge fallimentare ai crediti contributivi. Modalità di applicazione, criteri e condizioni di accettazione degli accordi sui crediti contributivi
Circolare INPS n. 38 del 15.03.2010

SOMMARIO: PREMESSA PARTE PRIMA 1. Ambito di applicazione 2. I crediti dell’istituto 3. Crediti che non possono formare oggetto di transazione ex art. 182/ter 4. Soggetti legittimati alla presentazione della proposta transattiva PARTE SECONDA 5. La proposta di transazione 6. Limiti alla falcidia dei crediti contributivi. Dilazionabilità del pagamento dei crediti contributivi 7. Condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali PARTE TERZA 8. Procedura di gestione della proposta di transazione 9. Aspetti operativi 9.1 Debiti in fase amministrativa o legale 9.2 Verifica dei debiti iscritti a ruolo 9.3 Adempimenti EQUITALIA SpA 10. Monitoraggio degli adempimenti connessi agli accordi transattivi ex art. 182-ter, omologati dal Tribunale

PREMESSA
L’art. 32, comma 5, del D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2 ha sostituito il comma 1 dell’art. 182 – ter (transazione fiscale) del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), prevedendo per l’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza, la possibilità di proporre ai creditori, nel piano di risanamento posto a fondamento del concordato preventivo (art. 160 della legge fallimentare), il pagamento parziale dei contributi amministrati da Enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria e dei relativi accessori.
La proposta di pagamento parziale può riguardare tanto i debiti contributivi aventi natura chirografaria che quelli assistiti da privilegio.
La norma specifica che se il credito contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che vantano crediti assistiti da privilegio inferiore.
Se il credito contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari, ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.
Per effetto della disposizione recata dal 6° comma dell’art. 182 – ter la proposta di pagamento parziale dei crediti contributivi può essere avanzata dal debitore anche nell’ambito delle trattative che precedono la stipula dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, disciplinato dall’art. 182-bis della legge fallimentare.
Ai sensi del 6° comma dell'articolo 32 della citata legge n. 2 del 2009, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha emanato il decreto interministeriale del 4 agosto 2009 (in G.U. n. 251 del 28 ottobre 2009), con il quale sono state definite le modalità di applicazione nonché i criteri e le condizioni di accettazione da parte degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie degli accordi sui crediti contributivi.
In ottemperanza a quanto disposto all’art. 5 del suddetto decreto, con la presente circolare si illustrano le modalità operative concernenti le proposte di accordo sui crediti per contributi di previdenza ed assistenza sociale gestiti dall’Istituto, avanzate ai sensi dell’art. 182-ter della legge fallimentare.
Al riguardo, si allega il Titolo III del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (cd. Legge Fallimentare).

PARTE PRIMA

1) Ambito di applicazione
L’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale dispone che la disciplina in esso contenuta, relativa alle modalità di applicazione, ai criteri ed alle condizioni di accettazione da parte degli enti gestori di forme previdenza ed assistenza obbligatorie della proposta di accordo sui crediti contributivi, trova applicazione nell’esclusivo ambito della procedura delineata dall’art. 182-ter del citato Regio decreto n. 267 del 1942 e successive modificazioni ed integrazioni.
Deve, comunque, precisarsi, come già accennato, che la proposta di transazione può essere avanzata sia nella procedura di concordato preventivo di cui agli artt. 160 e ss. L.F. che in quella relativa agli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F.
Infatti, il sesto comma dell’art. 182-ter dispone che “Il debitore può effettuare la proposta (transattiva) di cui al primo comma anche nell’ambito delle trattative che precedono la stipula dell’accordo di ristrutturazione di cui all’art. 182-bis”.

2) I crediti dell’Istituto
Il comma 2 dell’art. 1, del Decreto Ministeriale attuativo specifica che i crediti per contributi, premi ed accessori, che possono formare oggetto della proposta di accordo transattivo sono i crediti assistiti da privilegio, i crediti aventi natura chirografaria, i crediti iscritti a ruolo e quelli non iscritti a ruolo.
L’art. 2778 c.c., disciplina l’ordine dei privilegi, cioè la graduatoria secondo la quale, nel concorso di più crediti assistiti da privilegio, essi debbono essere soddisfatti.
Al primo posto della graduatoria (ex art. 2778, n.1, c.c.) sono collocati i crediti di cui all’art. 2753 cod.civ.; gli altri crediti di cui all’art. 2754 cod.civ. sono collocati all’ottavo posto (ex art. 2778, n. 8, c.c.), unitamente al cinquanta per cento degli accessori.
Il restante cinquanta per cento degli accessori costituiscono i crediti chirografari dell’Istituto.
Come si vedrà al successivo par. 8 tale distinzione assume rilievo in ordine, principalmente, ai limiti della falcidia che su tali crediti è considerata ammissibile ai sensi dell’art. 3 del DM in commento.

3) Crediti che non possono formare oggetto di transazione ex art. 182-ter
Il comma 3 dell’art. 1 del DM stabilisce che non possono formare oggetto della proposta di accordo transattivo i crediti oggetto di cartolarizzazione ai sensi dell’art. 13 della legge n. 448 del 1998 e successive modificazioni, nonché i crediti dovuti in esecuzione delle decisioni assunte dagli organi comunitari in materia di aiuti di Stato (basti pensare a titolo esemplificativo al recupero degli sgravi contributivi fruiti dalle aziende per la stipulazione di contratti di formazione a lavoro in forza della decisione della Commissione della Comunità europea dell’11 maggio 1999).

4) Soggetti legittimati alla presentazione della proposta transattiva
Il comma 4 dell’art. 1 del Decreto interministeriale dispone che possono proporre l’accordo transattivo sui crediti per contributi e relativi accessori di legge gli imprenditori che abbiano i requisiti previsti dall’art. 1 del D.Lgs. n. 169 del 2007.

PARTE SECONDA

5) La proposta di transazione
L’art. 2 del Decreto interministeriale dispone che gli imprenditori di cui al precedente art. 1, comma 4, debbono presentare agli enti previdenziali la proposta di accordo corredata dalla documentazione prevista dall’art. 161 della L.F., accompagnata da una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lett. d), della citata legge fallimentare, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano dell’impresa.
Tale adempimento deve essere assolto dal debitore, sia nel caso di proposta di transazione nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F., sia nel caso di concordato preventivo, e ciò in analogia con quanto disposto per la domanda di transazione sui crediti tributari dal comma 2 dell’art. 182-ter.
Inoltre, l’art. 182-ter e il decreto citato non disciplinano la forma o il contenuto della proposta di accordo, in quanto il legislatore ha ritenuto di valorizzare l’autonomia delle parti nella formulazione della proposta stessa.
Peraltro, essendo finalizzata alla conclusione di un accordo per la ristrutturazione e la soddisfazione, anche parziale, dei debiti contributivi, la proposta dovrà essere redatta in modo analitico ed esauriente. Come detto, a corredo della domanda deve essere prodotta la seguente documentazione ex art. 161 L.F.:
- relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria;
- stato analitico ed estimativo delle attività ed elenco creditori e delle cause di prelazione;
- elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
- il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.
La relazione del professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lettera d) della citata legge fallimentare deve contenere, inoltre, un’analisi aziendale, con la tecnica degli indici di bilancio, sulle prospettive di rilancio dell’azienda e sugli aspetti di salvaguardia dei livelli occupazionali.
Inoltre, alla proposta di transazione previdenziale dovrà essere allegato:
- un prospetto riportante il grado di soddisfacimento, i tempi e le modalità di pagamento per gli ulteriori debiti;
- la quietanza di pagamento degli aggi dovuti all’esattore in caso di crediti iscritti a ruolo.
Le proposte di transazione previdenziale prive della documentazione descritta nel presente paragrafo non saranno esaminate.

6) Limiti alla falcidia dei crediti contributivi. Dilazionabilità del pagamento dei crediti contributivi
L’art. 3, del Decreto interministeriale in commento individua i limiti entro i quali è ammessa la falcidia dei crediti contributivi contenuta nella proposta di pagamento parziale.
In particolare, ai sensi del primo comma dell’art. 3, la proposta di pagamento per i crediti privilegiati di cui al n. 1 dell’art. 2778 cod. civ. e per i crediti per premi non può essere inferiore al cento per cento; la proposta di pagamento per i crediti privilegiati di cui al n. 8 del predetto art. 2778 cod. civ. non può essere inferiore al quaranta per cento.
Il secondo comma dell’art. 3 del citato Decreto dispone che la proposta parziale per i crediti di natura chirografaria, rappresentata per i crediti dell’Istituto dal restante cinquanta per cento degli accessori, non può essere inferiore al trenta per cento.
Infine il terzo comma dell’art. 3 ammette il pagamento dilazionato dei crediti, oggetto della transazione.
Peraltro, la dilazione non può essere superiore a sessanta rate mensili, con applicazione degli interessi al tasso legale vigente al momento della presentazione della domanda di dilazione, corredata di apposita fideiussione o garanzia reale per il valore dell’importo definito nell’atto di transazione.
Si precisa che la dilazione comprende tutti i crediti oggetto dell’accordo e che per l’accettazione della dilazione il contribuente deve essere in regola con il pagamento dei contributi correnti dalla data della proposta di transazione.

7) Condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali
L’art. 4 del Decreto interministeriale dispone che ai fini dell’accettazione della proposta transattiva, oltre al rispetto dei limiti alla falcidia dei crediti indicati dal precedente art. 3 del suddetto DM ed alla valutazione della relazione richiesta dall’art. 2, gli enti previdenziali debbono tenere conto dei parametri valutativi di seguito indicati:
a) idoneità dell’attivo ad assicurare il soddisfacimento dei crediti anche mediante prestazioni di eventuali garanzie;
b) riconoscimento formale ed incondizionato del credito per contributi e premi e rinuncia a tutte le eccezioni che possono influire sulla esistenza ed azionabilità dello stesso;
c) correntezza nel pagamento dei contributi e premi dovuti per i periodi successivi alla presentazione della proposta di accordo;
d) versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti ai fini dell’accesso alla dilazione dei crediti;
e) essenzialità dell’accordo ai fini della continuità dell’impresa e di ogni possibile salvaguardia dei livelli occupazionali, tenuto conto dell’importanza che la stessa riveste nel contesto economico-sociale dell’area in cui opera.
In merito al criterio valutativo di cui alla lett. a) si ritiene che la richiesta della prestazione di eventuali garanzie reali, debba essere limitata ai soli casi in cui il contribuente richiede il pagamento dilazionato.
Il criterio di cui alla lett. b) postula che il debitore inserisca nella domanda di transazione ex art. 182-ter L.F. una clausola con la quale espressamente riconosce in modo formale ed incondizionato l’esistenza del credito contributivo, nonché la rinuncia a tutte le eccezioni relative all’esistenza ed azionabilità dello stesso.
In base al criterio di cui alla lett. c), la domanda di transazione può essere accolta a condizione che il debitore sia in regola con il pagamento dei contributi, maturati nei periodi successivi alla presentazione della suddetta domanda.
Quanto al versamento da parte del debitore delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti di cui alla lett. d), si ritiene che debba essere richiesto non solo ai fini dell’accesso alla dilazione del pagamento dei crediti contributivi ma anche ai fini del pagamento parziale degli stessi, tenuto conto che il loro mancato versamento configura il reato di cui all’art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, successivamente modificato dall’art. 1 D.Lgs. 24 marzo 1994 n. 211.
Il secondo comma dell’art. 4 dispone che “il mancato rispetto degli obblighi previsti nell’accordo, comporta la revoca dell’accordo medesimo”.
In particolare, se il debitore non rispetta gli obblighi previsti nell’accordo transattivo, inserito in un concordato preventivo ovvero in un accordo di ristrutturazione dei debiti omologati dal Tribunale, ciascun creditore ne può chiedere la risoluzione per inadempimento ai sensi dell’art. 186 L.F..
A tal fine, è necessario effettuare il costante monitoraggio sulla regolarità dei pagamenti e delle rate previste dal piano di ammortamento.

PARTE TERZA

8) Procedura di gestione della proposta di transazione
La richiesta di transazione ex art. 182-ter, corredata della documentazione di cui all’art. 161 L.F. (al precedente punto 5), deve essere presentata alla Sede competente e nel caso di crediti iscritti a ruolo, anche all’Agente della Riscossione locale. In tale fattispecie, congiuntamente alla presentazione della proposta il contribuente dovrà richiedere all’agente della riscossione la certificazione dei propri debiti.
La Sede Provinciale effettuerà una compiuta istruttoria, verificando che tutti i documenti richiesti ai sensi della presente circolare siano stati allegati alla proposta transattiva e, in caso affermativo, scendendo nel merito della proposta stessa.
Qualora la proposta transattiva sia carente di qualcuno dei documenti richiesti dovrà essere preso immediato contatto con l’azienda invitandola a completare la documentazione.
Nel corso dell’istruttoria la competente sede provinciale avrà cura di prendere contatti con la locale Agenzia delle Entrate al fine di effettuare congiunte valutazioni in merito alla proposta presentata.
Ultimata l’istruttoria la sede Provinciale trasmetterà gli atti alla Direzione regionale competente affinché esprima, assistita dall’avvocatura distrettuale del capoluogo di regione a cui siano assegnate le competenze di coordinamento regionale, il proprio parere.
In caso di parere favorevole all’accoglimento della proposta transattiva, questa dovrà essere sottoposta al vaglio del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto per la sua definitiva approvazione.
Il Direttore Provinciale provvederà alla definitiva sottoscrizione dell’accordo dopo la delibera di accoglimento da parte del Consiglio di Amministrazione.
Si precisa che qualora l’impresa presenti più posizioni aperte la Direzione regionale competente è quella dove è situata la sede legale. La predetta Direzione svolgerà un ruolo di coordinamento con le restanti Direzioni dove risultano aperte altre posizioni contributive.
Si ritiene utile evidenziare che l’analisi della situazione dei rapporti Inps/azienda costituisce, anche alla luce delle disposizioni recate dal Decreto interministeriale attuativo, imprescindibile elemento di valutazione della proposta stessa.
La ricognizione sulla complessiva situazione debitoria dell’azienda deve essere effettuata non oltre i successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della proposta stessa. L’analisi deve riguardare non la singola posizione (matricola aziendale) ma l’intera azienda, con riferimento al codice fiscale ed alle eventuali aggregazioni in gruppi societari.
Le condizioni per accedere alla proposta di accordo transattivo sono sia quelle indicate dal comma 1 dell’art. 182-ter, sia quelle indicate dal Decreto attuativo.
Con riferimento alle condizioni recate dal comma 1 dell’art. 182-ter (v. Premessa alla presente circolare) si rammenta che se il credito contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che vantano crediti assistiti da privilegio inferiore.
Se il credito ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari, ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.
Occorre precisare che, se i crediti vantati dall’Istituto concorrono con quelli tributari, ai sensi dell’art. 2778 cod.civ., i crediti dell’ente previdenziale sono assistiti da privilegio generale di grado superiore a quello proprio dei crediti tributari. Pertanto, ai fini dell’accettazione della proposta transattiva, dovrà verificarsi che le percentuali ed i tempi di pagamento indicati per crediti tributari non siano più favorevoli rispetto a quelli offerti dal debitore per il pagamento dei crediti dell’Istituto.
Il citato comma 1 dell’art. 182-ter stabilisce altresì che “con riguardo all’imposta sul valore aggiunto, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento”.
Quindi, il pagamento dell’IVA in misura intera, non deve essere preso in considerazione ai fini dell’esame comparativo tra le percentuali e ed i tempi di pagamento dei crediti tributari con quelli relativi ai crediti contributivi.
In merito, poi, alle condizioni di accettazione della proposta contenute nel Decreto interministeriale attuativo, si rammenta che:
1) l’importo dovuto a titolo di contributi può essere falcidiato nel rispetto dei limiti indicati dall’art. 3 del Decreto Ministeriale attuativo;
2) la misura della sanzioni complessivamente dovute può essere rideterminata in misura ridotta sulla base di quanto previsto per il concordato preventivo, cui si rimanda, e comunque ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali. A tal fine il piano di risanamento finanziario sarà predisposto con riferimento alla data di omologazione da parte del Tribunale.
3) la durata massima del piano di risanamento finanziario viene fissata nel limite di 5 anni (v. art. 3, co. 3, del Decreto interministeriale), durante il quale saranno dovuti solo gli interessi legali;
4) è necessario sia sottoscritta apposita clausola quale formale ed incondizionato riconoscimento di debito, con cui l’azienda si impegna al regolare adempimento di tutti gli obblighi contributivi (DM, F24, EMens, UNIEMENS etc) nascenti dalla data di omologazione da parte del Tribunale.

9) Aspetti operativi
Circa la diversa natura del debito a carico dell’azienda al momento dell’avvio dell’istruttoria per la definizione della transazione ex art.182 bis si forniscono le seguenti istruzioni operative.
Il debito dell’azienda può trovarsi ancora in gestione presso l’UDP aziende (crediti in fase amministrativa) oppure trasmesso al concessionario.

9.1) Debiti in fase amministrativa o legale
La sede, prima di trasmettere la proposta di transazione e la relativa documentazione alla competente Direzione regionale, dovrà provvedere a valutare tutta la situazione debitoria dell’azienda, alla luce della documentazione in proprio possesso, verificando tutte le inadempienze esistenti a carico dell’azienda stessa, siano esse presenti negli archivi automatizzati o ancora in fase istruttoria.
Nella situazione creditoria da trattare in questa fase devono essere compresi anche i crediti iscritti a ruolo, ma per i quali la cartella non risulti ancora notificata, in analogia a quanto avviene per le dilazioni.
Gli accordi transattivi dovranno contenere il coacervo di tutti i debiti (in fase amministrativa, legale e iscritti a ruolo) al fine di programmare un unico piano di rientro con il carico contributivo integrale, ma con le sanzioni civili ricalcolate fino alla data di omologazione del Tribunale, con le modalità ed i tassi indicati al punto 5 della circolare n. 88 del 2002 e, qualora il TUIR dovesse scendere al di sotto del tasso legale, comunque ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali. Da quest’ultima data saranno dovuti dall’azienda anche gli interessi legali sul “quantum” della transazione e x art. 182-ter.

9.2) Verifica dei debiti iscritti a ruolo
In caso di iscrizione a ruolo (sia in caso di cartella notificata che in corso di notifica) la Sede che ha ricevuto la proposta di accordo transattivo, dovrà sospendere, con le consuete modalità, l’esecuzione da parte degli agenti per la riscossione dei crediti iscritti a ruolo solo successivamente all’approvazione dell’Accordo che, come è noto, deve essere in ogni caso omologato dal Tribunale.
In caso positivo, cioè dopo l’omologazione da parte del Tribunale, l’azienda dovrà provvedere a effettuare dei pagamenti, a titolo di acconti parziali riferiti al piano di rientro presentato facente parte dell’Accordo ed accettato dai restanti debitori. All’uopo verrà implementata la procedura che gestirà questa tipologia di dilazioni di pagamento.
In caso di mancata omologa da parte del Tribunale, il provvedimento di sospensione della esecuzione dovrà essere revocato con aggravio di sanzioni. Ciò al fine di recuperare le sanzioni civili maturate dalla data di sospensione e di porre un freno alle eventuali istanze presentate solo a scopo dilatorio.
Dopo la revoca della sospensione l’Agente della riscossione potrà provvedere all’insinuazione nella procedura fallimentare che verrà aperta.
In tale ipotesi ovviamente torna ad avere valenza il credito originario iscritto a ruolo.

9.3) Adempimenti a carico di Equitalia spa
Con la società Equitalia si è concordato che la stessa provvederà a fornire tempestivamente la certificazione contenente tutti i debiti a carico dell’interessato relativamente a tributi e contributi relativamente a tutti gli enti previdenziali ed assistenziali.
La quietanza di pagamento degli aggi all’agente della riscossione deve essere presentata entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza. Sono pertanto a carico dell’interessato le spese, i diritti e gli aggi dovuti per lo sgravio parziale dei crediti iscritti a ruolo.
Tale documento – necessario solo se i crediti sono già oggetto di cartella esattoriale, anche se non notificata -, è condizione di ammissibilità della domanda e di procedibilità dell'istruttoria della transazione.
Con atto separato, Equitalia fornirà all'Istituto la certificazione contabile contenente il saldo debitorio e le specifiche sullo stato del recupero del credito e se vi sono ipoteche o pignoramenti che tutelano il credito e le eventuali proposte di azioni tese alla riscossione dell’intero credito. Tale certificazione sarà completa ed analitica tra capitale, mora, aggi, spese, notifica.

10) Monitoraggio degli adempimenti connessi agli accordi transattivi ex art. 182-ter, omologati dal Tribunale
In considerazione della peculiarità di tale nuovo istituto introdotto dal legislatore in tema di procedure concorsuali, aspetto delicato assume la fase del periodico monitoraggio del corretto adempimento da parte dell’azienda. Infatti, le varie fasi dell’accordo omologato verranno monitorate costantemente dalla competente Direzione regionale, al fine di verificare se permangono nel tempo le condizioni originarie che hanno portato alla sua omologazione da parte del Tribunale.
Nel caso in cui dal suddetto monitoraggio emerga il mancato rispetto da parte del debitore degli obblighi assunti con l’accordo transattivo omologato, sarà cura della competente Direzione regionale chiederne la risoluzione ex art. 186 L.F.
Attraverso una apposita procedura informatica, che al più presto verrà rilasciata, ciascuna domanda di transazione previdenziale verrà resa disponibile a livello provinciale, regionale e generale e indicherà ogni utile informazione circa le aree produttive interessate, le somme oggetto di transazione ed il piano di recupero rateale, oltre le motivazioni di eventuali dinieghi.

Allegati:
n. 1: Titolo III del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
n. 2: art. 32 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
n. 3: Decreto interministeriale 4 agosto 2009
n. 4: Art. 2778 del Codice Civile
n. 5: Art. 1 del Decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169

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