Articolo 42 della legge 27 dicembre 2002, n.289. Soppressione dell’INPDAI. Prime istruzioni in materia di prestazioni pensionistiche e di posizioni assicurative
Circolare INPS n. 44 del 26.02.2003
SOMMARIO: L’articolo 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003) dispone la soppressione, con effetto dal 1° gennaio 2003, dell’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI).Si forniscono le prime istruzioni operative in merito all’assunzione in carico delle pensioni in essere, alla gestione delle nuove domande di pensione e ai trasferimenti, ricongiunzioni e ricostituzioni di posizioni assicurative
L’articolo 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003) dispone la soppressione, con effetto dal 1° gennaio 2003, dell’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), costituito con legge 27 dicembre 1953, n. 967, ed il trasferimento di tutte le strutture e le funzioni all'INPS, che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso il soppresso Istituto. La suddetta iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (allegato 1).
Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni e chiarimenti in materia di prestazioni pensionistiche, tenendo conto che si tratta di disposizioni a carattere provvisorio, in attesa dell’aggiornamento delle procedure di gestione delle pensioni e del caricamento delle posizioni contributive dei dirigenti di aziende industriali negli archivi automatizzati.
1 - Pensioni in essere al 1° gennaio 2003
Nel mese di dicembre 2002, l’INPDAI, con la lettera di cui all’allegato fac-simile (allegato 2), ha informato i pensionati delle novità della legge finanziaria e dei criteri di applicazione della perequazione automatica.
A decorrere dalla mensilità di gennaio 2003 le risorse finanziarie per il pagamento delle pensioni dei dirigenti di aziende industriali sono messe a disposizione dall’INPS. In attesa del caricamento di tutte le posizioni pensionistiche negli archivi INPS, previsto per il mese di ottobre 2003, il pagamento viene ancora effettuato dalle strutture dell’ex INPDAI con le modalità precedentemente in atto. Dal mese di maggio 2003 verranno inseriti nel data base delle pensioni i dati utili al pagamento operando, ove possibile, l’unificazione dei mandati.
Una volta operato il caricamento nel data base pensioni, anche le pensioni in argomento saranno gestite dalla Sede competente per località di residenza del pensionato, con le modalità previste per la generalità delle pensioni INPS.
Con apposita comunicazione gli interessati saranno tempestivamente informati della presa in carico delle loro pensioni da parte dell’INPS.
1.1 - Pensioni di anzianità interessate all’applicazione dell’articolo 44 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003)
Per l’applicazione alle pensioni di anzianità ex INPDAI della normativa in materia di cumulo delle pensioni di anzianità contenute nella legge n.289 del 2002, si rinvia in generale alla circolare n.16 del 27 gennaio 2003.
Si sottolinea, in particolare, che:
per le pensioni di anzianità in pagamento i cui titolari avevano 58 anni di età e 37 anni di contributi all’atto del pensionamento, le procedure non hanno operato la trattenuta dal mese di gennaio 2003, fermo restando le trattenute già in essere in applicazione della normativa previgente sul regime di incumulabilità;
per i titolari di pensione di anzianità con decorrenza anteriore a gennaio 2003 che non fanno valere i predetti requisiti all’atto del pensionamento e che, quindi, possono essere interessati al pagamento di quanto previsto dall’articolo 44, comma 2, si opererà come per la generalità delle altre pensioni INPS. Pertanto agli interessati sarà inviata tramite POSTEL la comunicazione allegato 3 alla circolare n.16 del 27 gennaio 2003, contenente anche i bollettini per il versamento, totale o parziale di quanto dovuto per l’accesso alla totale cumulabilità della pensione con il reddito da lavoro.
2 - Pensioni di nuova liquidazione
Finora le domande di pensione dei dirigenti di aziende industriali venivano presentate all’INPDAI, che disponeva di un’unica sede in Roma.
Considerata la struttura territoriale dell’INPS, le nuove domande di pensione possono essere presentate dagli interessati presso le Sedi INPS nella cui circoscrizione risiedono, anche con la modulistica INPS o anche, in questa prima fase, la modulistica già in uso presso l’INPDAI.
La procedura EAD 75 è stata aggiornata per la gestione anche di queste domande.
Per l’inserimento in EAD75 dovrà essere acquisita una delle nuove categorie assegnate alle prestazioni ex INPDAI e riportate di seguito.
Tipo pensione | Categoria alfabetica | Categoria numerica |
Domanda di pensione di vecchiaia o di anzianità | VDAI | 082 |
Domanda di pensione di inabilità o di assegno di invalidità | IDAI | 083 |
Domanda di pensione ai superstiti | SDAI | 084 |
I campi dell’EAD75 dovranno essere compilati con le modalità previste per le corrispondenti categorie di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
2.1 - Domande di pensione di vecchiaia, di anzianità e di pensione ai superstiti
Le Sedi, dopo aver effettuato i consueti adempimenti (timbratura, inserimento in EAD75, ecc.), inoltreranno le domande di pensione di vecchiaia, di anzianità e ai superstiti, per l’istruttoria e la liquidazione, alla Struttura Previdenza Dirigenti Aziende Industriali – Viale delle Province, 196 – 00162 Roma.
Le domande nel frattempo pervenute direttamente alla Struttura PDAI saranno del pari istruite dalla Struttura.
2.2 - Domande di pensione di inabilità e di assegno di invalidità
Il decreto legislativo 24 aprile 1997, n.181, di attuazione della delega conferita dall’articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti all’INPDAI, all’articolo 4, comma 1, dispone che “Agli iscritti all'INPDAI, con effetto sulle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di invalidità e di inabilità vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. Agli stessi si applica altresì l'articolo 1, commi 42 e 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335”.
Per le domande di pensione di inabilità e di assegno di invalidità presentate da dirigenti di aziende industriali a partire dal 10 luglio 1997 si applicano pertanto le stesse norme in vigore nel regime generale.
In particolare le istanze verranno corredate da un certificato introduttivo redatto dal proprio medico curante riguardante le infermità ritenute causa dello stato invalidante.
Per tali domande la Struttura PDAI accerterà l’esistenza dei requisiti contributivi. Nel contempo, la Sede INPS competente accerterà la sussistenza dei requisiti sanitari.
Nei casi in cui l’istruttoria delle domande si concluda in senso favorevole all’interessato, in quanto risultano sussistenti sia i requisiti contributivi sia quelli sanitari, il provvedimento di accoglimento verrà adottato dalla struttura PDAI, che provvederà anche alla liquidazione della prestazione.
Nei casi in cui l’istruttoria delle domande si concluda negativamente, per mancanza dei requisiti contributivi e/o dei requisiti sanitari, il provvedimento di reiezione sarà adottato dalla Sede INPS competente alla quale quindi dovrà essere fatta pervenire dalla Struttura PDAI la documentazione relativa alla situazione contributiva del richiedente.
Nel provvedimento adottato in ordine alla domanda di pensione sarà data comunicazione all’interessato con le consuete modalità.
In caso di provvedimento di reiezione, sarà data comunicazione anche delle modalità e dei termini di impugnazione in sede amministrativa e giudiziaria, che sono gli stessi previsti per le pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
2.3 – Liquidazione delle nuove domande di pensione
In attesa dell’aggiornamento delle procedure di nuova liquidazione e ricostituzione delle pensioni per la gestione delle pensioni in argomento, comprendendo anche la quota relativa alle anzianità maturate dopo il 31 dicembre 2002, da calcolare con le norme in vigore nel regime generale (articolo 42, comma 3), le pensioni con decorrenza successiva al 31 gennaio 2003 saranno definite in via provvisoria con le procedure già in atto presso l’INPDAI,opportunamente aggiornate.
Saranno altresì definite con le predette procedure le domande di pensione pervenute entro il 31 dicembre 2002 tuttora in istruttoria presso la Struttura.
3 - Contenzioso
Considerato che per effetto dell’articolo 42 della legge n.289 dal 1° gennaio 2003 i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso il soppresso INPDAI sono iscritti in un’evidenza contabile separata dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, competente a definire i ricorsi amministrativi dei dirigenti di aziende industriali in materia di prestazioni pensionistiche è il Comitato provinciale nella cui circoscrizione gli interessati risiedono.
I ricorsi per motivi sanitari saranno sottoposti al Comitato Provinciale corredati del parere medico-legale del Sanitario di Sede, eventualmente espresso, su richiesta, anche in contraddittorio con il medico di fiducia dell’Assicurato, e dopo aver acquisito dalla Struttura PDAI la documentazione relativa alla domanda di prestazione e al provvedimento di reiezione (per i provvedimenti adottati dalla predetta Struttura).
I ricorsi per motivi amministrativi saranno sottoposti al Comitato Provinciale corredati della scheda istruttoria che la Struttura PDAI provvederà a predisporre e metterà a disposizione della Sede competente unitamente alla documentazione concernente la domanda respinta.
La decisione del Comitato Provinciale in ordine al ricorso sarà comunicata all’interessato a cura della competente Sede con le consuete modalità.
Per le decisioni dei Comitati provinciali ritenute illegittime saranno applicate le disposizioni dell’articolo 46 della legge n. 88/1989.
Per quanto attiene al contenzioso giudiziale si fa riserva di precisare con separato messaggio l’iter procedurale in corso di definizione.
4 - Trasferimenti, ricongiunzioni e ricostituzione posizioni assicurative
4.1 - Trasferimenti in applicazione dell’articolo 5 della legge n. 44/73
Per il trasferimento dei contributi da lavoro dipendente, richiesto dai dirigenti di aziende industriali entro la data del 31 dicembre 2002, ai sensi della normativa suddetta, le Sedi proseguiranno l’istruttoria delle domande ancora giacenti, la cui definizione potrà avvenire non appena completate le operazioni di aggiornamento della procedura automatizzata, con invio alla struttura del soppresso Inpdai della prevista documentazione cartacea (modello TRC01), come disposto dal messaggio n.34 del 31 gennaio 2003 (allegato 3).
4.2 - Ricongiunzioni a titolo oneroso in applicazione dell’articolo 2 della legge n. 29/79
Per le richieste di ricongiunzione onerosa, presentate dai dirigenti industriali ai sensi della normativa suddetta, per i periodi di iscrizione alle gestioni previdenziali dei Coltivatori Diretti, Coloni e Mezzadri, Artigiani e Commercianti, le Sedi continueranno ad inviare la documentazione cartacea (modello TRC01/bis) con le modalità indicate nel richiamato messaggio n.34.
4.3 – Ricostituzione delle posizioni assicurative in applicazione dell’articolo 22 del DPR 58/76
Per la ricostituzione della posizione assicurativa, richiesta dai dirigenti di aziende industriali entro la data del 31 dicembre 2002, ai sensi della normativa suddetta, la Struttura PDAI continuerà ad inviare alle Sedi di competenza, secondo i criteri vigenti fino a tale data, la specifica dei periodi di contribuzione, l’indicazione delle retribuzioni e dei contributi relativi agli interessati, senza alcun trasferimento di contributi tra il soppresso INPDAI e l’INPS.
Si fa riserva di ulteriori comunicazioni in merito alla trattazione delle domande di riscatto, rendita vitalizia e ricongiunzione onerosa presentate in data successiva alla soppressione dell’INPDAI.
Allegato 1
Articolo 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003)
(da Tax & Lex)
Allegato 2
I N P D A I DIREZIONE CENTRALE DELLA
PREVIDENZA
Roma, dicembre 2002 [A TUTTI I PENSIONATI]
Prot.n.
CONFLUENZA DELL’INPDAI NELL’INPS
L’art. 42 del Disegno di legge n. 2300/ bis (legge finanziaria 2003) prevede la confluenza delle strutture e delle funzioni dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Dirigenti di Aziende Industriali (INPDAI) nell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), con effetto dal 1° gennaio 2003.
A decorrere dalla medesima data i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso il predetto soppresso Istituto sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Per quanto detto, le rate di pensione successive al 31 dicembre 2002 saranno corrisposte dall’Inps ai pensionati ex dirigenti di aziende industriali, alle medesime scadenze e con le stesse valute.
Eventuali chiarimenti potranno essere indirizzati a Roma, Viale delle Provincie 196, oltrechè alla sede Inps territorialmente competente, non appena saranno integrate le strutture informatiche.
PEREQUAZIONE AUTOMATICA ANNO 2003
La perequazione automatica anno 2003 (anno di riferimento 2002) sarà riconosciuta con il prossimo mese di febbraio (pensioni dirette) e con il prossimo mese di maggio (pensioni indirette), in via previsionale, secondo le modalità indicate nel decreto ministeriale 20 novembre 2002 (G.U. del 5.12.02).
Tenuto conto che:
a) L’aumento da riconoscere in via previsionale per l’anno 2003 è pari al 2,4%;
b) il valore definitivo del trattamento minimo Inps per l’anno 2002 è fissato in € 5.104,97 annue, pari a € 392,69 mensili;
la perequazione automatica per l’anno 2003 sarà applicata con le seguenti modalità:
- 2,4% (100%) per le fasce di importo di pensione fino a tre volte il minimo INPS (Euro 1.178,07)
- 2,16% (90%) per le fasce di importo di pensione comprese tra tre e cinque volte il suddetto minimo (da Euro 1.178,07 a Euro 1.963,45)
- 1,8% (75%) per le fasce di importo di pensione superiore a cinque volte il suddetto minimo (oltre Euro 1.963,45).
Con il suddetto D.M. è stata altresì determinata nella misura definitiva del 2,7% la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2002, già applicata nella misura previsionale sempre del 2,7%: pertanto in sede di perequazione anno 2003 non dovrà essere corrisposto alcun conguaglio.
Le nuove disposizioni previdenziali e fiscali che verranno introdotte dalla legge finanziaria, in corso di pubblicazione sulla G.U., saranno oggetto di successive comunicazioni.
Si assicura la piena disponibilità degli Uffici di questa Direzione Centrale per ogni utile chiarimento alla categoria dei dirigenti industriali nella fase di transizione e fino al momento della piena integrazione delle procedure e delle funzioni.
Allegato 3
Messaggio n. 34 del 31 gennaio 2003
DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI
DIREZIONE CENTRALE
FINANZA, CONTABILITA’ E BILANCIO
Oggetto: Trasferimento di contribuzione all’INPDAI ai sensi dell’articolo 5 della legge n.44/1973 e dell'articolo 2 della legge n.29/79.
L’articolo 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003), ha disposto la soppressione dell’Istituto nazionale di previdenza dei dirigenti di aziende industriali (INPDAI) con effetto dal 1° gennaio 2003 ed il contestuale passaggio all'INPS delle funzioni già di competenza del predetto Istituto.
La richiamata norma ha altresì stabilito che – sempre a decorrere dal 1° gennaio 2003 - i titolari di posizioni assicurative e di trattamenti pensionistici diretti ed ai superstiti presso il soppresso Istituto, sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in separata evidenza contabile.
Per effetto dell’avvenuta soppressione dell’INPDAI, è necessario rivedere le modalità di trattazione delle domande di trasferimento presentate dagli interessati ai sensi dell’art. 5 della legge 15 marzo 1973, n. 44, ancora giacenti presso le Sedi; l'attuale procedura di trasferimento prevede,infatti, l’emissione del mandato di pagamento in favore dell'INPDAI (modello IP6bis).
Premesso che le domande presentate fino al 31 dicembre 2002 devono essere definite secondo i criteri vigenti fino a tale data, si precisa che non devono più essere effettuati trasferimenti di contributi da INPS a INPDAI.
Al fine di evitare l’emissione di ulteriori mandati di pagamento è stata inibita la procedura di trasferimento all'INPDAI per i codici tipo pratica 44U - EL44 - ET44 - TT44 - VL44, in attesa delle modifiche necessarie alla trattazione di tali tipologie di pratiche.
Le Sedi proseguiranno l’istruttoria delle domande di trasferimento ancora giacenti, la cui definizione potrà avvenire non appena completate le operazioni di aggiornamento della procedura automatizzata, con invio alla struttura del soppresso INPDAI della prevista documentazione cartacea (modello TrC/01).
Del pari non dovranno essere effettuati trasferimenti di contributi all'INPDAI ex art.2 della legge 29/79.
Riguardo agli aspetti contabili si fa presente che, nell’ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è stata istituita la seguente contabilità separata:
FPY – Gestione assicurativa per i dirigenti di aziende industriali già iscritti al soppresso INPDAI – Art. 42, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Il trasferimento dei contributi a tale contabilità separata deve essere imputato, con biglietto contabile fuori cassa prodotto dalla procedura automatizzata, in “DARE” dei conti …32/040 (già …32/40) delle gestioni interessate ed in “AVERE” del conto FPY 22/140, di nuova istituzione (v. allegato).
Si fa riserva di ulteriori comunicazioni in merito alla trattazione delle eventuali domande di trasferimento, presentate dagli interessati in data successiva al 31 dicembre 2002.
Allegato1.3
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
(omesso)
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