Sommario:
A) Retribuzioni di riferimento, nell?anno 2014, per l?erogazione delle prestazioni economiche di malattia, maternit?/paternit? e tubercolosi ai seguenti lavoratori:
1. lavoratori soci degli organismi cooperativi di cui al D.P.R. 602/1970, art.4;
2. lavoratori agricoli a tempo determinato;
3. compartecipanti familiari e piccoli coloni;
4. lavoratori italiani operanti all?estero in Paesi extracomunitari;
5. lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (solo maternit?/paternit?);
6. lavoratrici autonome: commercianti, artigiane, CD-CM, imprenditrici agricole professionali e pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne (solo maternit?/paternit?);
B) Importi da prendere a riferimento, nell?anno 2014, per le seguenti prestazioni:
1. lavoratori iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 335/1995 (maternit?/paternit?, congedo parentale, malattia e degenza ospedaliera);
2. assegni di maternit? dei Comuni ex art. 74 del D. Lgs. n. 151/2001 (importo prestazione e limite reddituale);
3. assegni di maternit? dello Stato ex art. 75 del D. Lgs. n. 151/2001;
4. congedo parentale ex art. 34, comma 3, D. Lgs. n. 151/2001 (limite reddituale);
5. art. 42, comma 5, D. Lgs. n. 151/2001 - indennit? economica ed accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravit?. Importi massimi per l?anno 2014.
A) RETRIBUZIONI DI RIFERIMENTO.
Ai fini della liquidazione delle indennit? di malattia, maternit?/paternit? e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell?anno 2014, si comunicano gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi.
Si ricorda che, relativamente all?indennit? di tubercolosi, i criteri indicati valgono soltanto per i primi 180 giorni di assistenza per i soggetti che hanno diritto all?indennit? di malattia; per le restanti categorie aventi diritto all?indennit? di tubercolosi, ma non a quella di malattia, si rammenta che le prestazioni vanno erogate commisurandole alla misura fissa.
Premesso quanto precisato con la circolare n. 34 del 06.02.2007, per i lavoratori in epigrafe, i trattamenti economici previdenziali in oggetto, spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell?anno 2014 [1] sono da liquidare sulla base di una retribuzione comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che ? pari, per il 2014, ad euro 47,58 (circolare n. 20 del 6.02.2014 - parte 1, par. 1).
Come precisato altres? con messaggio n. 29676 del 07.12.2007, la retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non pu? essere inferiore al minimale di legge che, per il 2014, ? pari a euro 42,33 (circolare n. 20 del 6.02.2014 - allegato 1, tabella A, operaio agricoltura).
Con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 maggio 2013 (G.U. n. 179 del 1?.08. 2013) sono state determinate, per ciascuna provincia, le retribuzioni medie giornaliere valide per l?anno 2013 ai fini previdenziali (v. tabella allegata). Con la circolare n. 101 del 20.06.2013, sono state fornite le relative istruzioni operative.
Con riferimento ai riflessi sull?erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi (per i primi 180 giorni di assistenza), si ricorda che dette retribuzioni sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell?ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall?art. 28 del D.P.R. n. 488/1968 (circolare n. 56 del 02.03.2000, paragrafo 2, e messaggio n. 955 del 19.12.2001).
Eventuali prestazioni riferite ad eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell?anno 2013[2], e liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2012, dovranno essere pertanto riliquidate sulla base dei nuovi importi.
I salari applicabili per l?anno 2014 saranno comunicati non appena disponibili: nel frattempo saranno, come di consueto, utilizzati, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi all?anno 2013.
Per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternit?/paternit?, si ribadisce che le stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornalierovalido per la determinazione della misura delle pensioni (circolare n. 37 del 11.03.2010, paragrafo 3).
Il reddito applicabile per l?anno 2014 ai fini dell?erogazione delle prestazioni di maternit?/paternit? sar? comunicato non appena disponibile: nel frattempo ? utilizzato, in via temporanea e salvo conguaglio, il reddito valido per l?anno 2013, pari a euro 53,13 (circolare n. 95 del 11.06.2013, paragrafo 1).
Con decreto ministeriale 23 dicembre 2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell?Economia e delle Finanze, (G.U. n. 2 del 3.01.2014) ha determinato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l?anno 2014 a favore dei lavoratori in epigrafe per le assicurazioni obbligatorie non contemplate da accordi in materia di sicurezza sociale.
Le predette retribuzioni, utilizzabili anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternit?/paternit? e tubercolosi, per le quali sono da prendere a riferimento le retribuzioni relative all?anno 2014, sono riportate nella circolare n. 8 del 22.01.2014, allegato 1.
Ai fini del calcolo dell?indennit? per congedo di maternit?/paternit?, il cui inizio si collochi nell?anno 2014, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie (circolare n. 23 del 10.02.2014):
L?indennit? di maternit?, per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data, nonché l?indennit? per congedo parentale e quella per l?interruzione della gravidanza devono essere calcolate utilizzando gli importi di seguito indicati.
Coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali: euro 41,87 corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l?anno 2013 per la qualifica di operaio dell?agricoltura (tabella A - circolare n. 22 del 8.02.2013), con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2014, anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2013(articolo 68, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001).
Artigiane: euro 47,58, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l?anno 2014 per la qualifica di impiegato dell?artigianato (tabella A - circolare n. 20 del 6.2.2014), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabileabbia inizio nel 2014.
Commercianti: euro 47,58, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l?anno 2014 per la qualifica di impiegato del commercio (tabella A - circolare n. 20 del 6.2.2014), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2014.
Pescatrici: euro 26,44 corrispondente alla misura giornaliera del salario convenzionale fissata per l?anno 2014 per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associate in cooperativa di cui alla Legge 13.3.1958, n. 250 (punto 3 della circolare n. 20 del 6.2.2014), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2014.
Per l?anno 2014, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all?art. 2, comma 26, della legge 8.8.1995, n. 335 che non siano pensionati o che non risultino gi? assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria, l?aliquota contributiva pensionistica nonché l?ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell?onere derivante dall?estensione agli stessi della tutela relativa alla maternit?, al congedo parentale, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e alla malattia pari al (circolare n. 18 del 4.02.2014):
Il contributo mensile utile ai fini dell?accertamento del requisito richiesto si ottiene, quindi, per l?anno 2014, applicando le aliquote suindicate sul minimale di reddito (art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990) pari, per il suddetto anno, a euro 15.516,00 (circolare18 del 4.02.2014, paragrafo 5).
Conseguentemente, il contributo mensile utile ? pari a:
- euro 358,42 per i lavoratori libero professionisti;
- euro 371,35 per le altre categorie di lavoratori.
Per gli eventi insorti nel 2014, il limite di reddito previsto ai fini dell?erogazione dell?indennit? per degenza ospedaliera e dell?indennit? di malattia[3] corrisponde a euro 69.323,80 (= 70% del massimale 2013, pari a euro 99.034,00 ? circolare n. 27 del 12.02.2013).
La misura della prestazione ? pari al 50 % dell?importo corrisposto a titolo di indennit? per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata. Pertanto, l?indennit? di malattia andr? calcolata - applicando la percentuale del 4%, del 6% o dell?8% a seconda delle mensilit? di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l?evento - assumendo a riferimento l?importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all?art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 valido per l?anno di inizio della malattia.
Conseguentemente, per le malattie iniziate nell?anno 2014, anno nel quale il massimale contributivo suddetto ? risultato pari a euro 100.123,00 (circolare n. 18 del 4.02.2014), l?indennit? sar? calcolata su euro 274,31 (euro 100.123,00 diviso 365) e corrisponder?, per ogni giornata indennizzabile, a:
Come ? noto, secondo i criteri vigenti (circolare n. 147 del 23.07.2001), l?indennit? in questione va calcolata ? con percentuali diverse (8%, 12% e 16%) a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero - sull?importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all?art. 2, comma 18, della citata legge n. 335/1995, valido per l?anno nel quale ha avuto inizio l?evento.
Conseguentemente, per le degenze iniziate nell?anno 2014, l?indennit?, calcolata su euro 274,31, corrisponder?, per ogni giornata indennizzabile, a:
Come reso noto con circolare n. 29 del 27.02.2014, la variazione dell?indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, da applicarsi per l?anno 2014, ? pari al 1,1%. Pertanto, per le nascite avvenute nel 2014 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2014, la misura dell?assegno di maternit? del Comune ed il valore dell?indicatore della situazione economica (I.S.E.) sono i seguenti:
L?importo dell?assegno di maternit? dello Stato (art. 75 del D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001), valido per le nascite avvenute nel 2014 nonché per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2014, ? pari, nella misura intera, ad euro 2.082,08 (circolare n. 20 del 6.02.2014, par. 10), tenuto conto che la variazione dell?indice ISTAT da applicarsi per il 2014 ?, come detto al paragrafo precedente, pari al 1,1% [4].
In base al decreto ministeriale 20.11.2013 del Ministero dell?Economia e delle Finanze (pubblicato nella G.U. n. 280 del 29.11.2013) - che stabilisce nella misura del 1,2 % la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni da attribuire in via previsionale per l?anno 2014 - il valore provvisorio dell?importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2014 ? pari a euro 6.517,94 (v. tabella B, allegato 4, della circolare 7 del 17.01.2014) .
Tale importo, com?? noto, ? da prendere a riferimento ai fini dell?indennit? per congedo parentale nei casi previsti dal comma 3, dell?art. 34, del D. Lgs. n. 151/2001[5]. Pertanto, il genitore lavoratore dipendente che, nel 2014, chiede periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli di cui ai commi 1 e 2 dell?art. 32 del citato decreto, ha diritto all?indennit? del 30% se il proprio reddito individuale ? inferiore a due volte e mezzo l?importo annuo del trattamento minimo di pensione: per il 2014 il valore provvisorio di tale importo risulta pari a euro 16.294,85 ( = 6.517,94 x 2,5).
Si fa riserva di comunicare il valore definitivo del suddetto importo annuo per il 2014, qualora lo stesso dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra indicato.
Come noto (v. circolare n. 14 del 15.01.2007), l?importo di 70 milioni di lire (pari a euro 36.151,98) per il 2001, da rivalutarsi annualmente, a partire dal 2002, sulla base delle variazioni dell?indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, deve rappresentare il tetto massimo complessivo annuo dell?onere relativo al beneficio di cui all?art.42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001 e deve essere ripartito fra indennit? economica e accredito figurativo.
L?ammontare delle due voci di spesa sopra indicate deve essere determinato prendendo a riferimento l?importo complessivo annuo stabilito dalla norma e l?aliquota pensionistica IVS vigente per lo stesso anno nell?ordinamento pensionistico interessato.
La differenza fra l?importo complessivo annuo e il valore ottenuto dalla predetta operazione costituir? il costo massimo della copertura figurativa annua.
Considerato il limite complessivo di spesa e il costo della copertura figurativa, l?importo della retribuzione figurativa da accreditare rapportato al periodo di congedo non potr? comunque eccedere l?importo massimo dell?indennit? economica.
Ci? premesso, vengono riportati, per l?anno 2014, sulla base della variazione dell?indice Istat del 1,1 %, il tetto massimo complessivo dell?indennit? per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo, i valori massimi dell?indennit? economica, annuale e giornaliera (tabella 1), calcolati tenendo conto dell?aliquota contributiva del 33% (FPLD), nonché gli importi massimi di retribuzione figurativa (tabella 2) accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti nell?anno in corso.
TABELLA 1 | |||
Valori massimi dell?indennit? economica (importi in EURO, calcolati secondo l?aliquota del 33%) | |||
A | B | C | D |
Anno | Importo complessivo annuo | Importo massimo annuo indennit? | Importo massimo giornaliero indennit? |
2014 |
47.351,12 |
35.602,00 |
97,54 |
TABELLA 2 | |||
Valori massimi di retribuzione figurativa accreditabile (importi calcolati in EURO secondo l?aliquota del 33%) | |||
A | B | C | D |
Anno | retribuzione figurativa massima annua | retribuzione figurativa massima settimanale | retribuzione figurativa massima giornaliera |
2014 |
35.602,00 |
684,65 |
97,54 |
[1] Si tratta degli eventi insorti a partire dal 1? febbraio 2014, salvo che l?evento, pur iniziato nel mese di gennaio 2014, debba essere indennizzato con la retribuzione del medesimo mese in quanto il rapporto di lavoro ? sorto nel mese di gennaio 2014 (circolare n. 134386 AGO del 6 aprile 1982).
[2] Circolare n. 134386 AGO del 6.04.1982
[3] "L'indennit? di cui al comma 1 e' corrisposta a condizione che, nei confronti dei lavoratori interessati, risultino attribuite tre mensilit? della contribuzione dovuta alla Gestione di cui al comma stesso, nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento, ed il reddito individuale non sia superiore, nell'anno solare precedente, al massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, diminuito del 30 per cento? (articolo 3 del D.M. 12.1.2001).
[4] Si rammenta che per il 2013 l?importo dell?assegno dello Stato era pari a euro 2.059,43.
[5] Circolari n. 109 del 06/06/2000, n. 8 del 17/01/2003 e n. 16 del 04/02/2008.
Tabella allegata
Provincia | Retribuzione in euro | Contributo giornaliero in euro | Contributo base in euro |
AGRIGENTO | 61,62 | 17,13 | 0,07 |
ALESSANDRIA | 69,37 | 19,28 | 0,08 |
ANCONA | 67,19 | 18,67 | 0,07 |
AOSTA | 60,55 | 16,83 | 0,07 |
AREZZO | 63,58 | 17,67 | 0,07 |
ASCOLI PICENO | 62,90 | 17,48 | 0,07 |
ASTI | 66,05 | 18,36 | 0,07 |
AVELLINO | 62,62 | 17,40 | 0,07 |
BARI | 62,52 | 17,38 | 0,07 |
BELLUNO | 68,96 | 19,16 | 0,08 |
BENEVENTO | 62,05 | 17,24 | 0,07 |
BERGAMO | 69,16 | 19,22 | 0,08 |
BIELLA | 66,53 | 18,49 | 0,07 |
BOLOGNA | 66,35 | 18,44 | 0,07 |
BOLZANO | 69,82 | 19,40 | 0,08 |
BRESCIA | 66,74 | 18,55 | 0,07 |
BRINDISI | 63,84 | 17,74 | 0,07 |
CAGLIARI | 63,07 | 17,53 | 0,07 |
CALTANISSETTA | 63,03 | 17,52 | 0,07 |
CAMPOBASSO | 56,79 | 15,78 | 0,06 |
CASERTA | 58,76 | 16,33 | 0,06 |
CATANIA | 65,59 | 18,23 | 0,07 |
CATANZARO | 59,76 | 16,61 | 0,07 |
CHIETI | 61,66 | 17,14 | 0,07 |
COMO | 68,23 | 18,96 | 0,08 |
COSENZA | 60,32 | 16,76 | 0,07 |
CREMONA | 67,99 | 18,90 | 0,07 |
CROTONE | 53,24 | 14,80 | 0,06 |
CUNEO | 66,40 | 18,45 | 0,07 |
ENNA | 65,12 | 18,10 | 0,07 |
FERRARA | 67,94 | 18,88 | 0,07 |
FIRENZE | 68,94 | 19,16 | 0,08 |
FOGGIA | 68,26 | 18,97 | 0,08 |
FORL? CESENA | 67,02 | 18,62 | 0,07 |
FROSINONE | 54,12 | 15,04 | 0,06 |
GENOVA | 65,44 | 18,18 | 0,07 |
GORIZIA | 64,25 | 17,85 | 0,07 |
GROSSETO | 65,95 | 18,33 | 0,07 |
IMPERIA | 61,57 | 17,11 | 0,07 |
ISERNIA | 60,40 | 16,79 | 0,07 |
LA SPEZIA | 65,89 | 18,31 | 0,07 |
L'AQUILA | 67,64 | 18,80 | 0,07 |
LATINA | 65,59 | 18,23 | 0,07 |
LECCE | 59,76 | 16,61 | 0,07 |
LECCO | 68,23 | 18,96 | 0,08 |
LIVORNO | 64,71 | 17,98 | 0,07 |
LODI | 67,72 | 18,82 | 0,07 |
LUCCA | 65,46 | 18,19 | 0,07 |
MACERATA | 66,56 | 18,50 | 0,07 |
MANTOVA | 71,83 | 19,96 | 0,08 |
MASSA CARRARA | 60,29 | 16,75 | 0,07 |
MATERA | 63,25 | 17,58 | 0,07 |
MESSINA | 64,28 | 17,86 | 0,07 |
MILANO | 66,86 | 18,58 | 0,07 |
MODENA | 68,86 | 19,14 | 0,08 |
MONZA BRIANZA | 66,86 | 18,58 | 0,07 |
NAPOLI | 61,46 | 17,08 | 0,07 |
NOVARA | 66,99 | 18,62 | 0,07 |
NUORO | 67,48 | 18,75 | 0,07 |
ORISTANO | 71,37 | 19,83 | 0,08 |
PADOVA | 68,08 | 18,92 | 0,07 |
PALERMO | 64,41 | 17,90 | 0,07 |
PARMA | 70,15 | 19,49 | 0,08 |
PAVIA | 68,18 | 18,95 | 0,08 |
PERUGIA | 66,20 | 18,40 | 0,07 |
PESARO URBINO | 63,05 | 17,52 | 0,07 |
PESCARA | 62,57 | 17,39 | 0,07 |
PIACENZA | 69,98 | 19,45 | 0,08 |
PISA | 65,86 | 18,30 | 0,07 |
PISTOIA | 72,92 | 20,26 | 0,08 |
PORDENONE | 64,49 | 17,92 | 0,07 |
POTENZA | 54,82 | 15,23 | 0,06 |
PRATO | 68,94 | 19,16 | 0,08 |
RAGUSA | 61,03 | 16,96 | 0,07 |
RAVENNA | 66,03 | 18,35 | 0,07 |
REGGIO CALABRIA | 76,25 | 21,19 | 0,08 |
REGGIO EMILIA | 70,52 | 19,60 | 0,08 |
RIETI | 62,30 | 17,31 | 0,07 |
RIMINI | 66,06 | 18,36 | 0,07 |
ROMA | 74,25 | 20,63 | 0,08 |
ROVIGO | 64,74 | 17,99 | 0,07 |
SALERNO | 64,12 | 17,82 | 0,07 |
SASSARI | 60,97 | 16,94 | 0,07 |
SAVONA | 62,39 | 17,34 | 0,07 |
SIENA | 67,61 | 18,79 | 0,07 |
SIRACUSA | 64,14 | 17,83 | 0,07 |
SONDRIO | 64,76 | 18,00 | 0,07 |
TARANTO | 62,21 | 17,29 | 0,07 |
TERAMO | 63,46 | 17,64 | 0,07 |
TERNI | 62,37 | 17,33 | 0,07 |
TORINO | 68,34 | 18,99 | 0,08 |
TRAPANI | 65,54 | 18,21 | 0,07 |
TRENTO | 74,52 | 20,71 | 0,08 |
TREVISO | 70,18 | 19,50 | 0,08 |
TRIESTE | 64,18 | 17,83 | 0,07 |
UDINE | 62,86 | 17,47 | 0,07 |
VARESE | 67,41 | 18,73 | 0,07 |
VENEZIA | 67,34 | 18,71 | 0,07 |
VERB. C. OSSOLA | 70,26 | 19,52 | 0,08 |
VERCELLI | 67,75 | 18,83 | 0,07 |
VERONA | 67,14 | 18,66 | 0,07 |
VIBO VALENTIA | 58,70 | 16,31 | 0,06 |
VICENZA | 68,69 | 19,09 | 0,08 |
VITERBO | 62,84 | 17,46 | 0,07 |
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