Decreto 23 novembre 2000 pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 290 del 13 dicembre 2000. Approvazione con le relative istruzioni dello schema di certificazione unica - CUD 2001- concernente l’attestazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi i compensi e le indennità soggetti a tassazione separata, corrisposti nell’anno 2000, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate, dei dati relativi alla contribuzione previdenziale ed assistenziale versata o dovuta all’I.N.P.S., all’ I.N.P.D.A.I. e all’I.N.P.D.A.P., delle relative trattenute operate a carico del lavoratore nonché l’attestazione dell’ammontare dei redditi di pensione corrisposti nell’anno 2000. Definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria
Circolare INPS n. 45 del 23.02.2001
SOMMARIO: Precisazioni sulle modalità di compilazione del riquadro relativo ai dati previdenziali ed assistenziali INPS della certificazione CUD 2001. Chiarimenti in merito alle istruzioni contenute nel Decreto del Ministero delle Finanze del 23 novembre 2000
Premessa.
Con il decreto ministeriale in oggetto (All.1) è stato approvato lo schema di certificazione unica - modello CUD 2001 - da utilizzare per l’attestazione dell’ammontare complessivo dei redditi, relativi all’anno 2000, di lavoro dipendente (articolo 46 del Tuir) e dei redditi a questo assimilati (articolo 47 del Tuir), delle indennità di fine rapporto e delle anticipazioni sulle stesse corrisposte per la cessazione dei rapporti di lavoro dipendente, avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute, delle relative ritenute di acconto operate, delle detrazioni effettuate, dei dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione, versata o dovuta all’INPS, all’INPDAI e all’INPDAP e delle relative trattenute operate a carico del lavoratore, nonché per l’attestazione dell’ammontare dei trattamenti pensionistici corrisposti nel 2000, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate.
La certificazione CUD 2001, relativa ai dati previdenziali e assistenziali di pertinenza dell’ I.N.P.S., come già precisato nella circolare n. 208 del 1 dicembre 1999, deve essere rilasciata da tutti i datori di lavoro, anche non sostituti d’imposta, già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti previste dall’art. 4 del D.L. 6 luglio 1978, n.352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n.467 ( modello 01/M).
Per i periodi per i quali non risultano acquisiti negli archivi dell’I.N.P.S. i flussi informativi delle dichiarazioni unificate di cui all’art. 4 del D.P.R. n.322/98 e successive modificazioni, la certificazione CUD 2001, rilasciata dal datore di lavoro, può essere presentata dall’interessato all’I.N.P.S. ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni nonché degli altri adempimenti istituzionali. Per i medesimi periodi e agli stessi fini, in attesa che vengano acquisiti negli archivi I.N.P.S. i flussi informativi delle predette dichiarazioni unificate, i datori di lavoro potranno presentare una dichiarazione a mezzo di supporto magnetico o in via telematica secondo le istruzioni fornite dall’Istituto.
Lo schema di certificazione CUD 2001, può essere utilizzato anche per certificare i dati relativi agli anni successivi al 2000 fino alla approvazione di un nuovo schema di certificazione, e può essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica.
Il termine di consegna del modello CUD al contribuente (dipendente, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e/o pensionato) dai datori di lavoro o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, è stabilito entro il 28 febbraio del periodo d’imposta successivo a quello di riferimento dei redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Lo schema di certificazione CUD 2001 (All. 2-3), che com’è noto, riporta nell’apposito riquadro gli stessi dati previdenziali e assistenziali che vengono dichiarati nel quadro SA del modello 770, rispetto a quello dello scorso anno, presenta una modifica nel tracciato della Sezione 3 relativamente alla maternità, in considerazione delle disposizioni normative intervenute con la legge n. 53/2000 (vedi punto 1.3.).
1. Modalità di compilazione
In merito alle modalità di compilazione si rinvia alle istruzioni allegate al citato Decreto del Ministero delle Finanze 23 novembre 2000 ( già trasmesse con il messaggio 2001/0023/000019 del 31/01/2001). Per comodità di consultazione vengono nuovamente allegate le istruzioni inerenti la compilazione del solo riquadro dei dati previdenziali e assistenziali INPS (All. 4).
Si evidenziano di seguito le novità più significative e si forniscono alcune precisazioni con riferimento alle predette istruzioni.
1.1. Sezione 1
Qualifica
Per quanto riguarda il punto 2 - Tempo pieno /tempo parziale - sono stati inseriti i nuovi codici “L, N, R” (circolare n. 145 del 4 agosto 2000), con il significato di “L” Tempo parziale con orario tra le 20 e le 24 ore settimanali, “N” Tempo parziale con orario superiore a 24 e fino a 28 ore settimanali, “R” Tempo parziale con orario superiore a 28 e fino a 32 ore settimanali. Si precisa che, i citati codici devono essere indicati dai datori di lavoro che hanno stipulato contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale successivamente al 30 giugno 2000 e sino al 31 dicembre 2000 e beneficiano delle agevolazioni contributive previste dall’art. 1 del Decreto interministeriale 12 aprile 2000 (riduzione dell’aliquota contributiva per un triennio).
Assicurazioni coperte : copertura assicurativa TBC
L’art.3 della legge 23 dicembre 1998, n.448 ha disposto la definitiva soppressione, dall’1.01.2000 dei contributi TBC e pertanto la relativa casella è stata eliminata.
Tipo rapporto
Il punto 21 “TIPO RAPPORTO” va indicato solo per particolari tipi di rapporto di lavoro per i quali sono previste agevolazioni contributive o altri casi particolari.
Ai fini della compilazione della certificazione relativa all’anno 2000, sono stati istituiti i nuovi codici “Tipo rapporto”:
- codice “20” per la categoria di lavoratori assunti dal 1° gennaio 2000, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (F.P.L.D.) per effetto dell’articolo 41, comma 1, della legge n. 488 del 1999 che ha previsto la soppressione dei Fondi Elettrici e Telefonici (circolare n. 149 del 24 agosto 2000);
- codici “95” e “96” , rispettivamente : “lavoratori interessati dal contratto di riallineamento, denunciati per la prima volta all’Istituto” e “ lavoratori interessati dal contratto di riallineamento già denunciati all’Istituto” (circolare n. 59 del 6 marzo 2000);
- codice ”82”: “ Lavoratori a tempo determinato, assunti in sostituzione di personale in astensione dal lavoro (articolo 10 legge n. 53 del 2000), per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50 per cento (circolare n. 117 del 20 giugno 2000).
E’ stato, inoltre, abolito il codice tipo rapporto “55”.
1.2 Sezione 2 (Retribuzioni Particolari)
Fondi sostitutivi gestiti dall’I.N.P.S. e gestioni contabili separate
L’art. 43, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.488 (Legge finanziaria 2000), ha disposto, a decorrere dal 1 aprile 2000 la soppressione del Fondo Pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato ed ha costituito presso l’INPS il “ Fondo speciale per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato “ al quale affluisce , con effetto dalla medesima data, il personale già iscritto alla data del 31 marzo 2000 al sopresso Fondo, nonché il personale assunto dal 1 aprile 2000 e l’ex personale già iscritto al Fondo trasferito presso altri Enti o Società, che ha esercitato il diritto di opzione per il mantenimento del suddetto regime pensionistico.
Pertanto sono state fornite apposite istruzioni per la compilazione del mod. CUD 2000 nei confronti del predetto personale. Si precisa al riguardo, che per l’anno 2000, i riferimenti temporali devono riguardare soltanto il periodo dal 1 aprile 2000 al 31 dicembre 2000.
Ai fini della compilazione del punto 28 “TIPO” sono stati istituiti i seguenti codici tipo retribuzioni particolari:
- “FS” : “Fondo Ferrovieri retribuzione ex lege n. 177 del 1976 con maggiorazione del 18 per cento”;
- “FT” : “Fondo Ferrovieri retribuzione ex lege n. 177 del 1976 con maggiorazione del 18 per cento e maggiorazione del periodo di 1/10”;
- “FV” : “Fondo Ferrovieri retribuzione ex lege n. 177 del 1976 con maggiorazione del 18 per cento e maggiorazione del periodo di 1/12”;
- “F1” : Fondo Ferrovieri “tredicesima mensilità”
- “F2” : Fondo Ferrovieri “competenze accessorie”;
- “F3” : Fondo Ferrovieri “indennità integrativa speciale”.
Particolari categorie di lavoratori o di retribuzioni
I Decreti Interministeriali del 28 aprile 2000 n.157 e n.158 hanno istituito presso l’I.N.P.S., rispettivamente, i Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Credito cooperativo e del personale del Credito, allo scopo di fornire alle aziende che applicano i rispettivi contratti collettivi nazionali uno strumento di supporto per favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità nonché per la realizzazione di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione.
Ai fini del dell’accredito della contribuzione correlata ai periodi di corresponsione dell’assegno straordinario per il sostegno del reddito, versata dai datori di lavoro, sono state fornite apposite istruzioni per la compilazione del mod. CUD 2000 nei confronti del personale interessato. Per la compilazione del punto 28 “TIPO” sono stati istituiti i seguenti codici tipo retribuzioni particolari:
- codice “CF”: “ Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione “figurativa” correlata all’assegno straordinario per il sostegno del reddito (articolo 6, comma 3, D.M. 28 aprile 2000, n. 157, circolare n. 194 del 22 novembre 2000);
- “CR” : Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione “figurativa” correlata all’assegno straordinario per il sostegno del reddito (articolo 6, comma 3, D.M. 28 aprile 2000, n. 158, circolare n.193 del 22 novembre 2000).
Nello schema di certificazione unica 2001 è stato inoltre inserito il seguente codice:
- codice “G” con il significato di “Retribuzione da riallineamento”, da utilizzare in base alle istruzioni contenute nella circolare n.59 dell’8 marzo 2000;
A seguito della soppressione, a decorrere dal 1 ottobre 1999, della gestione ad esaurimento degli Enti disciolti (art. 64 della legge n. 144/99) sono stati aboliti i codici relativi alla retribuzione già soggetta ai rispettivi Fondi.
1.3. Sezione 3 - Accredito di contribuzioni figurative e retribuzioni ridotte
I punti da 64 a 77 della Sezione 3 devono essere utilizzati per indicare gli elementi utili per l’accredito delle settimane e delle retribuzioni riconoscibili figurativamente ai fini del diritto e della misura della pensione, in relazione agli eventi di malattia o infortunio, malattia ex lege n.88 del 1987, maternità e integrazione salariale.
Come già accennato in premessa, lo schema di certificazione CUD 2001, rispetto a quello dello scorso anno, presenta una variazione nel tracciato della Sezione 3 dovuta alla necessità, con l’entrata in vigore della legge 8 marzo 2000, n. 53, di indicare separatamente i dati relativi agli eventi “maternità”, che danno luogo all’accredito figurativo sulla base della retribuzione effettiva secondo i criteri fissati dall’art. 8 della legge 155/1981 (da indicare nei punti 69 e 70 della casella contrassegnata da “Maternità L. 1204/71), da quelli che danno luogo all’accredito figurativo sulla base di un valore retributivo convenzionale secondo i criteri fissati dall’art. 3, comma 4 della legge 53/2000 (da indicare nei punti 70 e 71 della casella Maternità L. 53/2000).
Al riguardo, si forniscono i seguenti chiarimenti, ad integrazione delle istruzioni allegate al decreto ministeriale 23 novembre 2000, relativamente alla compilazione dei punti 64, 65, 69, 70, 71 e 72.
Nel punto 64 “Tot. annuo sett. a retr. ridotta”, deve essere indicato il totale annuo delle settimane di calendario (domenica-sabato) caratterizzate da una retribuzione ridotta (anche per un solo giorno) per uno dei seguenti eventi:
- malattia ed infortunio sul lavoro, anche se di durata inferiore a 7 giorni
- malattia specifica legge n. 88 del 1987;
- maternità:
- periodi di astensione obbligatoria;
- periodi di astensione facoltativa di cui all’articolo 7, comma 1, della legge n. 1204 del 1971 come modificata dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 (6 mesi entro i tre anni di vita del bambino);
- periodi di astensione facoltativa di cui all'articolo 7, comma 1, della legge n.1204 del 1971 come modificata dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 (oltre i 6 mesi entro i 3 anni di vita del bambino ovvero fruiti fra il 3° e l’ 8° anno);
- permessi orari per allattamento articolo 10 legge n.1204 del 1971;
- prolungamenti dell’astensione facoltativa per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni di cui all’articolo 7, comma 2, della legge n.1204 del 1971 come modificata dalla legge 8 marzo 2000, n. 53;
- permessi per malattia del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni di cui all'articolo 7, comma 4, della legge n.1204 del 1971 (fruibili alternativamente, nel limite di 5 giorni l'anno per ciascun genitore)
- agevolazioni art. 33 legge n. 104/1992:
- prolungamento dell’astensione facoltativa di cui all’articolo 33, comma 1, della legge n. 104 del 1992 ( prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa per minori con handicap);
- permessi mensili articolo 33, comma 3 (fruibili anche ai sensi del comma 6), legge n.104 del 1992;
- permessi orari articolo 33, commi 2 (fruibili anche ai sensi del comma 6), legge n.104 del 1992.
Relativamente ai permessi orari per allattamento ed ai permessi orari di cui all’art.33, comma 2, della legge 104/1992 si chiarisce che nel punto 64 deve essere indicato il numero delle settimane effettive, interessate da retribuzione ridotta, nelle quali si collocano i riposi orari in questione.
Il valore indicato nel punto 64 costituisce un “di cui” del valore indicato nel punto 13 “Sett. Retr.”. In quest’ultimo punto, come è noto, deve essere indicato il numero di tutte le settimane interessate da retribuzione, anche quelle in cui è stata corrisposta in misura ridotta .
Nel punto 65 “Retribuzioni ridotte” deve essere indicato l’ammontare complessivo annuo delle retribuzioni corrisposte nelle settimane indicate nel punto 64. Tale retribuzione costituisce un “di cui” del punto 11 “Competenze correnti”. In quest’ultimo punto, come è noto, deve essere indicato l’ammontare complessivo delle competenze corrisposte nelle settimane indicate nel punto 13.
Nei punti 69 ( Sett.1) e 70 (Sett.2) in corrispondenza della casella maternità L.1204/71, devono essere riportate le settimane riferite ai seguenti eventi che danno luogo all’accredito sulla base della retribuzione effettiva (art. 8, legge n. 155/1981):
- periodi di astensione obbligatoria;
- periodi di astensione facoltativa di cui all’articolo 7, comma 1, della legge n. 1204 del 1971 come modificata dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 (6 mesi entro i tre anni di vita del bambino);
- prolungamenti dell’astensione facoltativa per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni di cui all’articolo 7, comma 2, della legge n.1204 del 1971 come modificata dalla legge 8 marzo 2000, n. 53;
- prolungamento dell’astensione facoltativa di cui all’articolo 33, comma 1, della legge n. 104 del 1992 ( prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa per minori con handicap);
- permessi mensili articolo 33, commi 3 e 6, legge n.104 del 1992 (sono superate le disposizioni in merito all’accredito figurativo di cui alla circolare n. 162 del 13 luglio 1993 e circolare n. 80 del 24 marzo 1995, vedi circolare n. 15 del 23 gennaio 2001, punto 7).
In particolare, al punto 69 (Sett.1) della casella “maternità “L. 1204/71” deve essere indicato il numero totale annuo delle settimane intere di calendario (da domenica a sabato), durante le quali il lavoratore non ha percepito alcuna retribuzione nè copertura assicurativa (tali settimane, a richiesta degli interessati, verranno accreditate figurativamente). Nel punto 70 (Sett.2) della stessa casella deve essere indicato il numero totale annuo delle settimane caratterizzate da una retribuzione ridotta, con conseguente copertura assicurativa ridotta.
Nei punti 71 (Sett.1) e 72 (Sett.2) inerenti alla Maternità L. 53/2000 devono essere riportate le settimane riferite ai seguenti eventi che danno luogo all’accredito figurativo sulla base di un valore retributivo convenzionale corrispondente al 200 per cento del valore massimo dell’assegno sociale (vedi circolare n. 15 del 23 gennaio 2001, punto 8):
- permessi orari per allattamento articolo 10 legge n.1204 del 1971;
- periodi di astensione facoltativa di cui all'articolo 7, comma 1, della legge n.1204 del 1971 (oltre i 6 mesi entro i 3 anni di vita del bambino ovvero fruiti fra il 3 le l’ 8° anno);
- permessi orari articolo 33, commi 2 e 6, legge n.104 del 1992 (sono superate le disposizioni in merito all'accredito figurativo di cui alla circolare n.162 del 13 luglio 1993 e circolare n.80 del 24 marzo 1995);
- permessi per malattia del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni di cui all'articolo 7, comma 4, della legge n.1204 del 1971 (fruibili alternativamente, nel limite di 5 giorni l'anno per ciascun genitore).
In particolare, al punto 71 (Sett.1) della casella “maternità L. 53/2000” deve essere indicato il numero totale annuo delle settimane intere di calendario (da domenica a sabato), durante le quali il lavoratore non ha percepito alcuna retribuzione nè copertura assicurativa, ( tali settimane, a richiesta degli interessati, verranno accreditate figurativamente). Nel punto 72 (Sett.2) della stessa casella deve essere indicato il numero totale annuo delle settimane caratterizzate da una retribuzione ridotta, con conseguente copertura assicurativa ridotta.
Relativamente ai permessi orari per allattamento ed ai permessi orari di cui all’art.33, comma 2, della legge 104/1992 si chiarisce che nel punto 72 deve essere indicato il risultato ottenuto dalla trasformazione in settimane piene dei predetti riposi orari , diversamente da quanto avviene per la compilazione del punto 64 nel quale vanno indicate soltanto le settimane effettive.
Ai fini della quantificazione dei predetti permessi orari su base settimanale si fa rinvio a quanto illustrato al punto 8 della citata circolare n. 15/2001.
A ciascuna delle settimane riconoscibili ex lege 53/2000 sia indicata nella casella “Sett 1” , che nella casella “Sett.2” , verrà attribuito in sede di accredito da parte dell’INPS, un valore figurativo pari ad 1/52 dell’importo doppio dell’ammontare annuo dell’assegno sociale previsto nell’anno in cui si è verificato l’evento da riconoscere. Inoltre, le settimane indicate al punto “Sett.1” sono riconosciute anche ai fini dell’anzianità contributiva.
Si chiarisce, infine, che le innovazioni in materia di accredito figurativo introdotte dalla legge n. 53/2000 trovano applicazione per i periodi di congedo fruiti a decorrere dal 28 marzo 2000 (data di entrata in vigore della legge n. 53/2000).
1.4. Contributi a carico del lavoratore trattenuti (punto 78)
A decorrere dal 1.07.2000, data di entrata in vigore dei D.M. n.157 e 158/2000 è dovuto ai Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Credito cooperativo e del Credito un contributo ordinario dello 0,50% (di cui lo 0,125% a carico dei lavoratori), per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.
Pertanto, nel punto 78, deve essere indicata la quota di contribuzione trattenuta a carico del lavoratore.
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