Circolare INPS n. 46 del 10.03.2003

Determinazione per l’anno 2003 delle retribuzioni convenzionali di cui all’art. 1 e 4, co.1, del decreto-legge 31.7.1987, n. 317, convertito con modificazioni in legge 3.10.1987, n. 398 per i lavoratori all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale. Regolarizzazioni contributive
Circolare INPS n. 46 del 10.03.2003

SOMMARIO: Pubblicazione, in allegato, del DM. 13.01.2003 (G.U. del 28 gennaio 2003, n. 22) di determinazione delle retribuzioni convenzionali valide per i lavoratori italiani all’estero in Paesi non legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale. Ambito territoriale di applicazione e istruzioni operative. Istruzioni per la regolarizzazione dei mesi gennaio, febbraio e marzo 2003

A) RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER L’ANNO 2003.
Con D.M. 13 gennaio 2003 (in G.U. del 28 gennaio 2003, n. 22), che si allega, sono state determinate le retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, co. 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni in legge 3 ottobre 1987, n. 398 che devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2002 a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale, ovvero per le assicurazioni obbligatorie non contemplate nei predetti accordi ove esistenti.

Campo di applicazione
Si ricorda che l’ambito territoriale di applicazione della legge n. 398/1987 è diverso da quello degli Stati membri della CEE.
Come è noto, fanno parte della Comunità europea i seguenti Stati: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia.
Sono esclusi inoltre dall’ambito di applicazione della legge n. 398/1987 anche i Paesi aderenti all’accordo SEE, che continua attualmente ad essere applicato nei rapporti con il Liechtenstein, la Norvegia, e l'Islanda, che quindi risultano per tale motivo destinatari della normativa CEE.
Per quanto attiene alla Convenzione europea di sicurezza sociale, essa rimane di fatto tuttora applicabile solo nei rapporti con la Turchia.
Il regime delle retribuzioni convenzionali previsto dalla legge n. 398/1987 si applica in via residuale anche per le assicurazioni non contemplate dalle convenzioni in materia di sicurezza sociale vigenti (cfr. circolare n. 87 del 15 marzo 1994).
Si richiamano in proposito le convenzioni di sicurezza sociale stipulate dall’Italia con Paesi extracomunitari:
Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), (ex) Jugoslavia, Slovenia, Principato di Monaco, Svizzera, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela.

Le tabelle retributive per l’anno 2003.
Le tabelle retributive, allegate al decreto in esame, presentano una diversa formulazione rispetto agli anni precedenti essendo state recepite, in sede di adozione del provvedimento, alcune richieste di variazioni presentate dalle categorie interessate.
In particolare le variazioni apportate sono le seguenti:
per i settori dell’Industria e dell’Autotrasporto e spedizione merci
1. la suddivisione degli operai e impiegati in qualifiche (in passato invece gli operai erano individuati in un’unica voce mentre gli impiegati erano distinti in funzione delle mansioni svolte)
2. il raddoppio (da tre a sei) delle fasce retributive previste per i quadri
3. l’aggiunta (da cinque a otto) di ulteriori fasce retributive per i dirigenti
per il settore del Credito
la distinzione dei quadri per livelli contrattuali (in passato invece la distinzione era per fasce retributive)
l’aumento del numero (da cinque a otto) delle fasce retributive riferite alla categoria dei dirigenti.
Per i restanti settori (agricoltura, industria cinematografica, spettacolo, artigianato e giornalisti) l’impostazione delle tabelle è la stessa degli anni precedenti variando unicamente l’importo della retribuzione convenzionale.

Retribuzioni convenzionali.
Le retribuzioni di cui al decreto citato costituiscono come noto base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia e maternità nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.
I valori convenzionali individuati nelle tabelle sono divisibili in ragione di 26 giornate in caso di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero nel corso del mese, secondo quanto previsto all’art. 3 del DM in esame.
In merito all’applicazione di tali disposizioni, si richiamano le precisazioni fornite con circolari n. 141 R.C.V. del 20/6/1989 e n. 72 del 21/3/1990.
I valori contenuti nella tabella allegata sono espressi in Euro e, ai fini dell’individuazione delle retribuzioni imponibili da assoggettare a contribuzione, devono essere arrotondati all’unità di Euro secondo quanto stabilito dalla delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 1123 del 17 novembre 1998. Si veda al riguardo la circolare n. 208/2001.
Relativamente all’ambito di applicabilità del regime introdotto dall’art. 36 della legge 21.11.2000, n. 342 (comma 8 bis dell’art. 48 del T.U.I.R.) si rinvia a quanto stabilito nel punto A della circolare n. 86/2001.

B) REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE
Le aziende che per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003 hanno operato in difformità dalle istruzioni di cui al punti A) della presente circolare possono regolarizzare tali periodi ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993 (cfr. circolare n. 292 del 23/12/1993 ).
La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.
Ai fini della compilazione del modello DM 10/2 con il quale viene effettuata la regolarizzazione in questione, le aziende interessate si atterranno alle seguenti modalità:
- calcoleranno le differenze in più tra le retribuzioni convenzionali in vigore al 1.1.2003 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
- porteranno in aumento delle retribuzioni imponibili del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione, le differenze come sopra determinate, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti in base alle aliquote previste per il settore di appartenenza e vigenti per i relativi periodi di paga.

Si riporta di seguito il decreto ministeriale e le tabelle delle retribuzioni per l’anno 2003, individuate con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità.

Allegato 1

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DECRETO 13 gennaio 2003
per il testo vedi in Tax & Lex

Settore Qualifiche Retribuzione nazionale Retribuzione
convenzionale
Industria Operai I fino a 1.497,23 1.497,23
II da 1.497,24 1.563,15
a 1.563,15
III da 1.563,16 1.629,08
a 1.629,08
IV da 1.629,09 1.760,91
a in poi
Impiegati I fino a 1.760,91 1.760,91
II da 1.760,92 2.092,68
a 2.092,68
III da 2.092,69 2.424,45
a 2.424,45
IV da 2.424,46 2.883,02
a 2.883,02
V da 2.883,03 3.087,98
a in poi
Autotrasporto e
spedizione merci
Operai I fino a 1.497,23 1.497,23
II da 1.497,24 1.563,15
a 1.563,15
III da 1.563,16 1.629,08
a 1.629,08
IV da 1.629,09 1.760,91
a in poi
Impiegati I fino a 1.760,91 1.760,91
II da 1.760,92 2.092,68
a 2.092,68
III da 2.092,69 2.424,45
a 2.424,45
IV da 2.424,46 2.883,02
a 2.883,02
V da 2.883,03 3.087,98
a in poi

Terza area professionale Seconda area professionale
Credito IV livello III livello II livello I livello 1.873,41
2.648,31 2.446,39 2.194,59 1.942,78
Assicurazioni Capi ufficio Vice capi ufficio Impiegato di concetto Impiegato d'ordine Ausiliario
2.443,74 2.223,01 2.069,70 1.900,08 1.739,16

Commercio Impiegati con funzioni direttive I livello Impiegati di concetto II livello Impiegati di concetto III livello
1.909,33 1.792,44 1.679,36
Personale d’ordine IV livello Personale V livello Personale VI livello
1.592,91 1.538,55 1.148,20

Trasporto aereo Impiegati con funzioni importanti in determinate aree aziendali Impiegati con mansioni di specifico contenuto professionale con limitata discrezionalità III categoria
2.660,66 2.431,77
Impiegati di concetto e operatori aeronautici III livello Impiegati e Operai IV e V livello Impiegati e Operai VI , VII, VIII e IX livello
2.280,09 1.899,54 1.825,05

Agricoltura Impiegati con autonomia di concezione e potere d’iniziativa 1 categoria Impiegati con solo potere d’iniziativa 2 categoria Impiegati con specifiche funzioni 3 categoria
1.302,05 1.199,30 1.110,15
Impiegati con funzioni d’ordine 4 categoria Operaio specializzato super Operaio specializzato
1.057,41 1.206,91 1.156,90

Industria cinematografica Figure professionali di massimo livello 7 livello Figure professionali intermedie 6 livello Assistenti attività professionali e capi squadra 5 livello Maestranze qualificate 4 e 3 livello
3.299,45 2.778,63 2.479,62 2.356,76
Aiuti attività tecniche e professionali 2 livello Operai generici Generici cinematografici
1.935,97 1.783,74 1.698,93

Spettacolo Impiegati direttivi Impiegati con funzioni direttive Impiegati di concetto Impiegati d’ordine Operai specializzati Operai
1.879,42 1.688,05 1.535,29 1.388,50 1.496,69 1.313,47
Professori d’orchestra Artisti del coro Tersicorei Personale artistico tecnico
1.783,74 1.347,73 1.598,90 1.329,79

Artigianato Impiegati e Operai specializzati Impiegati d’ordine e Operai qualificati Operai
1.773,95 1.518,98 1.401,01

QUADRI

Settore Fascia Retribuzione nazionale Retribuzione convenzionale
Industria I fino a 3.087,98 3.087,98
II da 3.087,99 3.565,85
a 3.565,85
III da 3.565,86 4.043,72
a 4.043,72
IV da 4.043,73 4.591,73
a 4.591,73
V da 4.591,74 5.139,73
a 5.139,73
VI da 5.139,74 6.022,30
in poi
Autotrasporto e spedizione merci I fino a 3.087,98 3.087,98
II da 3.087,99 3.565,85
a 3.565,85
III da 3.565,86 4.043,72
a 4.043,72
IV da 4.043,73 4.591,73
a 4.591,73
V da 4.591,74 5.139,73
a 5.139,73
VI da 5.139,74 6.022,30
in poi
Credito I livello 3.578,91
II livello 3.002,23
III livello 2.657,96
IV livello 2.499,47
Agricoltura Unica 1.381,43
Assicurazioni I fino a 2.557,91 2.557,91
II da 2.557,92 2.822,12
a 2.822,12
III da 2.822,13 3.087,98
in poi
Commercio I fino a 1.857,13 1.857,13
II da 1.857,14 2.346,97
a 2.346,97
III da 2.346,98 2.817,23
in poi
Trasporto aereo I fino a 3.191,27 3.191,27
II da 3.191,28 3.647,39
a 3.647,39
III da 3.647,40 4.179,09
in poi

DIRIGENTI

Settore Fascia Retribuzione nazionale Retribuzione convenzionale
Industria I fino a 4.591,73 4.591,73
II da 4.591,74 6.022,30
a 6.022,30
III da 6.022,31 6.904,87
a 6.904,87
IV da 6.904,88 7.452,87
a 7.452,87
V da 7.452,88 7.787,44
a 7.787,44
VI da 7.787,45 8.000,87
a 8.000,87
VII da 8.000,88 8.670,02
a 8.670,02
VIII da 8.670,03 12.200,30
in poi
Autotrasporto e spedizione merci I fino a 4.591,73 4.591,73
II da 4.591,74 6.022,30
a 6.022,30
III da 6.022,31 6.904,87
a 6.904,87
IV da 6.904,88 7.452,87
a 7.452,87
V da 7.452,88 7.787,44
a 7.787,44
VI da 7.787,45 8.000,87
a 8.000,87
VII da 8.000,88 8.670,02
a 8.670,02
VIII da 8.670,03 12.200,30
in poi
Credito I livello fino a 4.593,54 4.593,54
II livello da 4.593,55 5.016,30
a 5.016,30
III livello da 5.016,31 5.439,05
a 5.439,05
IV livello da 5.439,06 5.861,81
a 5.861,81
V livello da 5.861,82 6.627,83
a 6.657,14
VI livello da 6.657,15 7.393,85
a 7.452,48
VII livello da 7.452,49 8.503,68
a 8.571,10
VIII livello oltre 8.571,10 9.982,34
Agricoltura Unica 2.394,27
Assicurazioni I fino a 4.516,70 4.516,70
II da 4.516,71 6.050,90
a 6.050,90
III da 6.050,91 7.225,75
a 7.225,75
IV da 7.225,76 8.310,34
a 8.310,34
V da 8.310,35 9.755,38
in poi
Commercio I fino a 4.293,27 4.293,27
II da 4.293,28 5.548,57
a 5.548,57
III da 5.548,58 6.782,12
a 6.782,12
IV da 6.782,13 8.015,69
in poi
Trasporto aereo I fino a 4.747,21 4.747,21
II da 4.747,22 6.225,96
a 6.225,96
III da 6.225,97 8.093,42
a 8.093,42
IV da 8.093,43 10.116,38
a 10.116,38
V da 10.116,39 12.061,58
in poi

GIORNALISTI

Settore Fascia Retribuzione nazionale Retribuzione convenzionale
Giornalismo I fino a 2.497,02 2.497,02
II da 2.497,03 4.070,36
a 4.070,36
III da 4.070,37 4.810,82
a 4.810,82
IV da 4.810,83 5.643,16
a 5.643,16
V da 5.643,17 6.618,48
in poi

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