Convenzione tra l’INPS e la CSE (Confederazione indipendente sindacati europei) ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991 n. 223, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 53 del 30.03.2010
SOMMARIO: Istruzioni per le trattenute dei contributi associativi in favore della CSE sulle prestazioni temporanee
In data 30 novembre 2009 è stata sottoscritta una convenzione con la CSE per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223, approvata con determinazione n. 194 del 28 ottobre 2009 (all. 1).
Si illustrano, di seguito, i punti salienti relativi all’applicazione della convenzione in oggetto.
I soggetti beneficiari dei trattamenti previdenziali di mobilità, trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali e trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e dei sussidi per lavori socialmente utili, possono versare i contributi associativi a favore della CSE mediante trattenuta sulle prestazioni predette.
Le trattenute si effettuano previo rilascio della delega, il cui testo è compreso nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione, sottoscritta dal lavoratore che deve recare anche il timbro dell’Organizzazione e la firma del legale rappresentante.
Il codice identificativo della CSE è: 3401
Nel caso di pagamento diretto da parte dell’INPS dei trattamenti d’integrazione salariale, il datore di lavoro dovrà comunicare all’Istituto i dati relativi alle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore che dovranno essere conservate dal datore di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui all'art.18, terzo comma, della legge n. 223/1991.
La delega esaurisce i suoi effetti col pagamento della prestazione richiesta.
Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all’anno è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 del mese di ottobre precedente all’anno per cui si vuole revocare o modificare la delega stessa.
La misura del contributo da trattenere deve essere indicata espressamente nell'atto di delega, in misura percentuale alla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti all’ Organizzazione.
A tal proposito la CSE ha comunicato la misura di dette percentuali, come di seguito riportate:
- 3 % sull'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti;
- 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 1 % sui restanti trattamenti (CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili).
Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni effettueranno i versamenti entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione e metteranno a disposizione della CSE gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e l'importo delle trattenute stesse.
L’Associazione s’impegna a corrispondere all’INPS il costo del servizio che è stato determinato in € 0,54 (cinquantaquattro centesimi) per singola delega.
L’eventuale variazione annuale dei costi verrà comunicata con raccomanda a/r, a seguito della quale la CSE ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.
La convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
Nel caso di giusta causa è fatta salva la possibilità di disdetta a favore di ciascuna delle parti con preavviso di almeno sei mesi.
Si comunica che la sede della CSE è in via Piave, 61 - 00187 Roma.
I versamenti devono essere eseguiti sul conto corrente che verrà comunicato completo del codice IBAN alle strutture dell’Istituto con successivo messaggio.
ISTRUZIONI PROCEDURALI E CONTABILI
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi di che trattasi e dei conseguenti versamenti a favore della CSE, sono stati istituiti i seguenti conti:
- GPA 25/232 – per l'imputazione dei contributi associativi trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA 35/232 – per l'accreditamento alla CSE dei contributi associativi sopra citati;
- GPA 11/232 – per la rilevazione del debito verso la CSE.
I pagamenti a favore dell’Organizzazione in argomento vanno imputati in DARE del conto GPA 11/232, il cui saldo eventualmente risultante a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi in questione e all'imposta sul valore aggiunto, cui è assoggettato il rimborso stesso, da trattenere sulle somme da versare alla CSE, devono essere imputati, rispettivamente, ai conti esistenti GPA 24/042 e GPA 24/025.
Per quanto riguarda le ulteriori istruzioni procedurali e contabili inerenti alla definizione dei rapporti finanziari con la citata organizzazione si rinvia alle disposizioni contenute nel punto 3) della circolare n.167 del 7 luglio 1992.
Infine, nell'allegato n. 2, vengono riportati i conti GPA 11/232, GPA 25/232 e GPA 35/232 sopra indicati.
ALLEGATO 1
CONVENZIONE TRA L’INPS E LA CSE (CONFEDERAZIONE INDIPENDENTE SINDACATI EUROPEI) AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 1991 N. 223, PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DOVUTI DAI PROPRI ISCRITTI SULLE PRESTAZIONI TEMPORANEE.
L'anno 2009, il giorno 30 del mese di novembre, in Roma, tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (più brevemente denominato INPS) nella persona del Presidente Antonio Mastrapasqua
e
la Confederazione Indipendente Sindacati Europei (più brevemente denominata CSE), nella persona del Rappresentante legale;
visti
- la determinazione n. 194 del 28 ottobre 2009;
- l’art.18 della Legge 23 luglio 1991, n. 223;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali;
- le note dell’ 8 giugno 2009 prot. n. 15/IV/10155 e del 10 luglio u.s. prot. 24/VII/0013359 con le quali il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha espresso parere favorevole in merito alla stipula della convenzione stessa;
considerato
che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell’Istituto;
si conviene quanto segue:
Art.1
I lavoratori aventi titolo alle prestazioni di indennità di mobilità, ai trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali, ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e ai sussidi per lavori socialmente utili possono esercitare il diritto di versare i contributi associativi alla CSE mediante trattenute da effettuarsi da parte dell’INPS sulle predette prestazioni ai sensi dell'art.18 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Art.2
Il diritto di versare i contributi associativi alla CSE viene esercitata mediante rilascio della delega personale sottoscritta dal titolare della prestazione, il cui testo è compreso nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione medesima.
La delega, oltre che essere sottoscritta dal lavoratore delegante, dovrà recare il timbro della Organizzazione interessata e la firma del rappresentante della Organizzazione sindacale. L'Organizzazione viene indicata nel testo di delega con apposito codice assegnato dall’INPS.
Nei casi di pagamento diretto da parte dell'INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro comunicherà all’Istituto, contestualmente agli elenchi di cui al successivo art.3, primo comma, i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori, compresa l'autorizzazione ad effettuare le ritenute previste dall'art.18 della legge 223/1991.
Lo stesso datore di lavoro avrà cura di conservare tale documentazione ai fini di eventuali verifiche da parte dell'INPS (comma terzo, art.18).
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l'Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già trattenute sulla prestazione a titolo di contributo associativo.
L’Organizzazione si impegna al rispetto degli adempimenti richiesti dal D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003.
Art.3
E' priva di effetto la delega non contenuta nel modello di domanda o che, pur contenuta in detto modello, sia priva della sottoscrizione del lavoratore o del timbro e della firma del rappresentante dell'Organizzazione. Nei casi di pagamento diretto di integrazione salariale, è priva di effetti la delega del lavoratore i cui dati non vengono comunicati dal datore di lavoro contestualmente agli elenchi relativi ai lavoratori aventi diritto alla prestazione.
Qualora i dati comunicati dal datore di lavoro riguardino uno o più lavoratori che contestino la trattenuta, affermando di non aver rilasciato delega, l'Istituto, sia che ne sia venuto a conoscenza a seguito di comunicazione del datore di lavoro o direttamente dai lavoratori interessati, cesserà le relative trattenute a far tempo dal mese successivo alla comunicazione stessa. L'Organizzazione sindacale a cui favore le trattenute siano state effettuate restituirà ai lavoratori interessati i contributi trattenuti sulla prestazione.
Agli effetti della presente convenzione la delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta.
Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all'anno è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 del mese di ottobre precedente all'anno per cui si vuole revocare o modificare la delega stessa.
Nei casi di trattenuta sui pagamenti diretti da parte dell'INPS dei trattamenti di integrazione salariale, la cui delega è depositata presso il datore di lavoro ai sensi dell'art.18, comma terzo, della legge 23 luglio 1991 n.223, la revoca o una nuova delega, redatta quest'ultima secondo le modalità di cui all'art.2, deve essere consegnata al datore di lavoro, che provvederà a comunicarne i dati all'INPS secondo le modalità indicate nello stesso art.2. La revoca e la nuova delega dovranno essere conservate dallo stesso datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del citato art.18, comma terzo.
Art. 4
Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre tra l'associato e la CSE ai sensi dello Statuto che l’associato ha dichiarato di accettare con la sottoscrizione della delega e che, conseguentemente, ogni eventuale comunicazione attinente al rapporto medesimo, non può che essere direttamente regolata tra l’associato e l’organizzazione interessata.
Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dall'associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione del contributo associativo, la Struttura territoriale procederà, nel più breve tempo possibile, all’acquisizione della revoca stessa.
Art.5
La misura, in percentuale, del contributo da trattenere sarà espressamente indicata nell'atto di delega, in misura uguale per tutti gli iscritti e per tipo di prestazione. Sarà cura della CSE comunicare tale misura percentuale all’INPS Sede Centrale nonché ogni eventuale successiva variazione.
Art.6
Le Strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni verseranno alla CSE, senza gravami di interessi, l'importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui al successivo art.7 con la relativa IVA e le eventuali trattenute già versate e non dovute.
Detti versamenti, avverranno entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione.
Il versamento degli importi di cui sopra verrà eseguito a mezzo ordine di bonifico su apposito conto corrente bancario indicato con la comunicazione del codice IBAN all'INPS dalla CSE.
Le Strutture territoriali INPS invieranno all’Organizzazione sindacale interessata, on line o in formato cartaceo, gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e l'importo delle trattenute.
Detti elenchi in formato cartaceo saranno compilati in ordine alfabetico di impresa per i trattamenti di integrazione salariale e in ordine alfabetico per comune per i sussidi per i lavori socialmente utili; in ordine di Centro per l’impiego per le indennità di mobilità e di disoccupazione.
La CSE s’impegna, qualora non risulti possibile il recupero di eventuali trattenute già versate e non dovute, al rimborso delle somme stesse a semplice richiesta dell'INPS.
Art.7
L’Organizzazione si impegna a corrispondere all’Istituto le spese affrontate per l’espletamento del servizio di riscossione. Attualmente i costi in vigore sono quelli previsti dalla determinazione del Commissario straordinario n. 29 del 4 marzo 2009, cioè per quanto riguarda le riscossioni sulle prestazioni a sostegno del reddito:
- Gestione delega per singola prestazione € 0,54.
La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione con raccomandata a/r, a seguito della quale l’Organizzazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.
E' a carico della CSE, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.
L’ammontare del rimborso spese per il servizio di esazione delle quote associative e della relativa IVA viene trattenuto sulle rimesse monetarie corrisposte alle OO.SS.
Art.8
L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione e in particolare in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori della struttura nazionale dell’organizzazione sindacale stipulante, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente convenzione, ed è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati e la CSE alla quale i predetti soggetti sono iscritti.
Pertanto l'Organizzazione sindacale stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L'Organizzazione sindacale stipulante è tenuta al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute in dipendenza di eventuali controversie giudiziarie attinenti alla legittimità, all'efficacia o comunque all'applicazione della presente convenzione.
Art. 9
Tutti i problemi concernenti l’applicazione della convenzione, ove non abbiano trovato soluzione in sede locale, saranno esaminati a livello centrale tra la Direzione generale dell’INPS e la struttura nazionale della organizzazione sindacale stipulante.
Art.10
La presente convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo da parte della CSE dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 90 giorni prima della scadenza.
È fatta comunque salva, nel caso in cui intervenga una giusta causa, la possibilità di disdetta a favore di ciascuna delle parti con un preavviso di almeno 6 mesi.
Art. 11
Per ogni eventuale controversia si intende competente il Foro di Roma.
Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle parti e sottoscritto:
Il Presidente dell’INPS Il Rappresentante legale della CSE
Ai sensi dell’art. 1341 cod. civ. si approvano specificamente le seguenti clausole: art. 2; art. 3; art. 6; art 7; art 8, art. 11.
IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA CSE
Allegato 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
(omesso)
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi