Circolare INPS n.54 del 05.03.2025

INDICE

1. Premessa

2. Requisiti di accesso e misura del contributo Reddito di Libertà

3. Disciplina transitoria. Ripresentazione entro il 18 aprile 2025 delle domande non accolte per incapienza delle risorse

4. Modalità di presentazione delle domande a decorrere dall’anno 2025

5. Regime fiscale del contributo Reddito di Libertà

6. Istruzioni operative

7. Istruzioni contabili

1. Premessa

Con la circolare n. 166 dell’8 novembre 2021 sono state fornite indicazioni di dettaglio della disciplina del Reddito di Libertà e indicazioni per la presentazione delle relative domande, a seguito dell’adozione del D.P.C.M. del 17 dicembre 2020, con il quale sono stati definiti i criteri per la ripartizione delle risorse per l’anno 2020 del "Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza", istituito dall’articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con i successivi messaggi n. 4352 del 7 dicembre 2021, n. 1053 del 7 marzo 2022, n. 2453 del 16 giugno 2022 e n. 3363 del 13 settembre 2022 sono state fornite indicazioni per l’accoglimento delle domande anche a seguito del trasferimento all’Istituto delle risorse statali e regionali afferenti agli anni 2021-2022 e 2023, ripartite con i criteri indicati nel D.P.C.M. 1° giugno 2022.

L’articolo 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024), ha reso strutturale la misura del Reddito di libertà disponendo che: “Al fine di incrementare la misura del reddito di libertà introdotto ai sensi dell'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

In attuazione delle predette disposizioni, il Ministro per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’Economia e delle finanze - sancita l’intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 7 novembre 2024 - ha adottato il decreto 2 dicembre 2024 (di seguito, decreto) che ha definito i criteri per la ripartizione delle risorse stanziate riferite agli anni 2024, 2025 e 2026, pari a 30 milioni di euro (10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026) e ha modificato la disciplina di dettaglio del contributo in oggetto. Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 52 del 4 marzo 2025 ed è entrato in vigore nella medesima data.

Ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto le risorse attribuite a ciascuna Regione possono essere incrementate dalle medesime Regioni con ulteriori risorse proprie trasferite direttamente all’INPS e con le risorse disponibili a valere sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri – CDR 8 Pari opportunità.

Le risorse di cui alla tabella 1 allegata al decreto (Allegato n. 1) sono trasferite all’INPS dal Dipartimento per le Pari opportunità sulla base della programmazione della spesa massima stabilita per le singole Regioni, entro 30 giorni dalla registrazione del decreto da parte degli Organi di controllo sul conto corrente di Tesoreria centrale n. 20350, IBAN IT87K0100004306CC0000000592 con campo causale: “Reddito di Libertà Decreto 2 dicembre 2024 – Risorse statali”.

Il Reddito di Libertà consiste in un contributo economico finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei/delle figli/figlie minori e non è incompatibile con altri strumenti di sostegno come l’assegno di inclusione (cfr. l’art. 3, comma 6, del decreto).

Con la presente circolare, condivisa con il Dipartimento per le pari opportunità, si forniscono indicazioni operative in merito all’applicazione delle disposizioni del decreto.

2. Requisiti di accesso e misura del contributo Reddito di Libertà

Destinatarie del contributo sono le donne vittime di violenza, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, residenti nel territorio italiano, che siano cittadine italiane, cittadine comunitarie o cittadine di uno Stato extracomunitario, in possesso di una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea previste dagli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o in possesso di regolare permesso di soggiorno UE di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o della ricevuta della richiestao del cedolino, o del permesso per protezione speciale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

Ai fini del beneficio in oggetto, alle cittadine italiane sono equiparate le straniere aventi lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione sussidiaria (cfr. l’art. 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251).

Per accedere al contributo il rappresentante legale del centro antiviolenza, che ha preso in carico la donna, deve attestare il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso e il servizio sociale professionale di riferimento deve attestare lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente, utilizzando il modulo “SR208” denominato “Domanda Reddito di Libertà” di cui al successivo paragrafo 4 della presente circolare.

Il Reddito di Libertà consiste in un contributo economico stabilito, per le domande presentate dal 5 marzo 2025 – giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto - nella misura massima di 500 euro mensili pro capite, fatti salvi eventuali incrementi previsti da successive disposizioni normative, per un massimo di dodici mesi (cfr. l’art. 3 del decreto), erogati in unica soluzione.

3. Disciplina transitoria. Ripresentazione entro il 18 aprile 2025 delle domande non accolte per incapienza delle risorse

L’articolo 5 del decreto disciplina il regime transitorio in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni. In particolare, il comma 1 del citato articolo 5 dispone che, stante la rideterminazione della misura del Reddito di Libertà ai sensi dell’articolo 3, le domande presentate all’INPS e non accolte per incapienza dei fondi alla data di entrata in vigore del decreto conservano priorità, a condizione che siano ripresentate entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, al fine di comprovare la permanenza dei requisiti per il riconoscimento del contributo. Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 5, le domande non ripresentate decadono in via definitiva, ferma restando la possibilità dell’interessata di presentare un’autonoma nuova domanda ai sensi dell’articolo 3 del decreto.

Tenuto conto della data di entrata in vigore del decreto (4 marzo 2025), le domande presentate all’INPS e non accolte per incapienza dei fondi possono essere ripresentate dalle donne interessate, per il tramite dei Comuni, entro il 18 aprile 2025 (quarantacinque giorni a decorrere dal 4 marzo 2025) previa verifica, da parte degli stessi Comuni, della sussistenza attualedei requisiti per l’accesso alla misura. Le domande non ripresentate decadono in via definitiva.

Per la ripresentazione delle domande gli operatori dei Comuni devono accedere con la propria identità digitale (SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) al servizio online raggiungibile sul sito istituzionale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “Prestazioni sociali dei comuni”, selezionando tra i risultati il servizio “Trasmissione domande, istruzioni e software delle prestazioni sociali”. Nel citato servizio è presente un’apposita sezione dedicata all’acquisizione delle domande per il Reddito di Libertà.

In tale sezione l’operatore del Comune può visualizzare le domande presentate entro il 31 dicembre 2024 per il Reddito di Libertà e fra queste quelle con esito “Non accolta per insufficienza di budget” e ripresentarle dopo avere verificato la sussistenza dei requisiti di accesso alla misura utilizzando l’apposita funzione.

I Comuni rilasciano all’interessata copia della domanda trasmessa che riporta nel campo “N. domanda” il numero domanda indicato dal Comune e la data e l’ora di trasmissione della domanda originaria.

Scaduto il periodo di presentazione delle domande, l’Istituto accoglie, su base regionale, le domande ripresentate secondo l’ordine cronologico dell’istanza originaria, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per gli anni 2024 e 2025, dandone comunicazione con apposito messaggio, con il quale sarà anche comunicata la data dalla quale sarà disponibile il servizio per la presentazione delle domande per l’anno 2025, secondo quanto indicato al successivo paragrafo 4 della presente circolare.

4. Modalità di presentazione delle domande a decorrere dall’anno 2025

A decorrere dalla data di apertura del servizio, come indicata nel citato messaggio di comunicazione dell’accoglimento delle domande di cui al paragrafo 3, e fino al 31 dicembre 2025, le donne in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2 della presente circolare, comprese quelle che non hanno ripresentato la domanda entro il periodo transitorio di quarantacinque giorni, possono presentare le domande a valere sulle risorse finanziarie per l’anno 2025.

A decorrere dall’anno 2026 le domande possono essere inviate dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

A decorrere dall’anno 2025, le domande presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno sono accolte nei limiti delle risorse trasferite all’INPS entro il medesimo termine; le domande non accolte entro tale data per incapienza delle risorse finanziarie decadono.

La domanda per il Reddito di Libertà viene presentata dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, per il tramite del Comune di riferimento, utilizzando il modulo “SR208”, denominato “Domanda Reddito di Libertà”, reperibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale dell’INPS.

I Comuni, a seguito della presentazione della domanda per il Reddito di Libertà da parte dell’interessata, provvedono a inviare la domanda all’INPS per l’acquisizione dal sistema informativo dell’Istituto del codice univoco che riporta la data e l’ora di invio e determina l’ordine in graduatoria su base regionale, per l’accoglimento delle domande nei limiti delle risorse disponibili per la Regione di riferimento dell’interessata.

I Comuni rilasciano all’interessata copia della domanda che riporta nel campo
“N. domanda” il numero di domanda indicato dal Comune e il codice univoco rilasciato dal sistema informativo dell’Istituto.

Il servizio online per l’invio della domanda è disponibile nel portale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “Prestazioni sociali dei comuni” e selezionando tra i risultati il servizio “Trasmissione domande, istruzioni e software delle prestazioni sociali” Nel menzionato servizio è presente un’apposita sezione dedicata all’acquisizione delle domande per il Reddito di Libertà.

Per l’accesso al servizio è necessario essere in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Non può essere accolta più di una istanza riferita alla stessa donna vittima di violenza e presentata nella medesima Regione o in altra Regione.

Ai fini della regolare trasmissione della domanda, devono essere compilati tutti i campi presenti in procedura, compresi i riferimenti relativi alle dichiarazioni necessarie per l’ammissione al beneficio, ossia l’attestazione della condizione di bisogno ordinario o la condizione di bisogno straordinario o urgente, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto, rilasciata dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale, e la dichiarazione che attesta il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso dalla donna, rilasciata dal legale rappresentante del centro antiviolenza.

Ai fini dell’erogazione della prestazione deve essere inserita, inoltre, la modalità di pagamento prescelta, selezionandola dall’apposito menu a tendina in cui è possibile scegliere il pagamento mediante accredito su rapporti di conto dotati di IBAN, area SEPA, intestati/cointestati alla richiedente e abilitati a ricevere bonifici (conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata). In caso di pagamento su IBAN estero deve essere allegato un documento di identità del beneficiario e il modulo “MV70”, denominato “Identificazione finanziaria Area SEPA – Financial identification SEPA”, reperibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale dell’INPS, timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera oppure corredato di un estratto conto (nel quale siano oscurati i dati contabili) o da una dichiarazione della banca emittente dai quali risultino con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente.

In sede di acquisizione della domanda, il servizio effettua i controlli sulla correttezza formale dei dati inseriti (ad esempio, sulla congruità del codice fiscale), consentendo, al termine, l’invio e la registrazione sul sistema informativo dell’Istituto, nonché la stampa della domanda comprensiva anche del codice univoco da rilasciare all’interessata.

Successivamente alla trasmissione della domanda, il sistema effettua un’istruttoria automatizzata, al fine di verificare la capienza del budget e la titolarità dell’IBAN indicato in domanda, restituendo uno dei seguenti esiti:

- “Accolta in pagamento”;

- “Accolta in attesa di IBAN” (qualora la verifica sulla titolarità dia esito negativo);

- “Non accolta per insufficienza di budget”.

Come precedentemente precisato, per l’accoglimento delle domande si tiene conto dell’ordine cronologico (data e ora) di rilascio del codice univoco.

Qualora i controlli automatizzati restituiscano un esito negativo sulla coincidenza fra i dati della richiedente la prestazione e quelli dell’intestataria/cointestataria del rapporto di conto, dichiarato all’atto della domanda, la prestazione non può essere posta in pagamento e assume lo stato di “Accolta in attesa di IBAN”.

L’esito dell’istruttoria è consultabile nella procedura a disposizione dei Comuni, che, all’occorrenza, possono procedere alla stampa della domanda recante l’esito dell’istruttoria; l’esito è comunicato all’interessata utilizzando i dati di contatto (il numero di cellulare o l’indirizzo e-mail) indicati nella compilazione della domanda telematica. Gli operatori del Comune sono tenuti ad aggiornare tempestivamente l’IBAN delle domande per le quali la verifica ha avuto un esito negativo utilizzando la funzionalità specifica, nonché segnalare a mezzo posta elettronica certificata (PEC) qualsiasi causa che impedisca di effettuare con esito positivo il pagamento del contributo o che comporti la revoca del beneficio.

Nella sezione dedicata all’acquisizione delle domande per il Reddito di Libertà, all’interno del servizio “Trasmissione domande, istruzioni e software delle prestazioni sociali”, è disponibile il relativo manuale, nel quale sono illustrate le diverse funzionalità utilizzabili dagli operatori e gli stati possibili della domanda stessa.

5. Regime fiscale del contributo Reddito di Libertà

Il contributo in esame è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in quanto erogato da un Ente pubblico a titolo assistenziale.

6. Istruzioni operative

L’accoglimento delle domande è effettuato nei limiti delle risorse disponibili per ciascuna Regione, considerando la data e l’ora di attribuzione del codice univoco. All’atto dell’accoglimento della domanda si provvede al pagamento delle dodici mensilità del contributo in unica soluzione.

Per l’accoglimento delle domande si considerano le risorse trasferite dal Dipartimento per le pari opportunità e le eventuali ulteriori risorse trasferite direttamente dalle Regioni all’Istituto ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto. Per l’incremento delle risorse le Regioni possono presentare alla Direzione centrale Inclusione e sostegno alla famiglia e alla genitorialità, apposita istanza tramite PEC. L’istanza di integrazione del budget è riscontrata dalla medesima Direzione.

L’accoglimento della richiesta della Regione si perfeziona con il versamento della somma integrativa sul conto corrente di Tesoreria centrale n. 20350, IBAN IT87K0100004306CC0000000592, intestato all’Istituto, con campo causale: “Reddito di Libertà Decreto 2 dicembre 2024 - Regione xxxxxxxx”.

Le risorse trasferite dalla Regione sono utilizzate per l’accoglimento delle domande presentate dai Comuni e non accolte per insufficienza di fondi, previo esaurimento delle risorse statali assegnate alla Regione medesima. Per le risorse integrate dalla Regione l’Istituto fornisce alla Regione medesima l’elenco delle domande accolte.

Il pagamento è effettuato centralmente, a cura della Direzione generale dell’Istituto; a tale fine, i limiti di budget attribuiti alle singole Regioni vengono verificati dalla procedura mediante apposito monitoraggio. Al raggiungimento del limite regionale non è consentito l’accoglimento di nuove domande, fatto salvo l’eventuale incremento del budget con risorse aggiuntive statali o regionali.

L’Istituto fornisce con cadenza almeno trimestrale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità, al Ministero dell’Economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato e alle Regioni i dati statistici sulle domande presentate e sulle prestazioni erogate divise per Regione e ogni altra informazione utile ai fini del monitoraggio della misura.

7. Istruzioni contabili

Con riferimento alla modalità di erogazione del beneficio finanziato dalla Stato e alla relativa contabilizzazione rimangono immutate e si confermano le istruzioni contabili illustrate nella circolare n. 166 dell’8 novembre 2021 con l’utilizzo dei conti GAT30208, GAT10208 e GAT24208 che con l’occasione vengono ridenominati.

Relativamente alle erogazioni effettuate grazie all’integrazione delle risorse attribuite a ciascuna Regione e incrementate dalle medesime Regioni con ulteriori risorse proprie e trasferite direttamente all’INPS, previa presentazione di apposita istanza di incremento del budget, si confermano le indicazioni fornite con il messaggio n. 2453 del 16 giugno 2022, al quale si rinvia anche per le relative istruzioni contabili, con l’utilizzo dei conti GPZ00297, GPZ10297, GPZ11297, GPZ25297 e GPZ35297.

Si allega la variazione al piano dei conti (Allegato n. 2).

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga

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