Convenzione fra l’INPS e la Federazione Anziani e Pensionati ACLI (FAP-ACLI) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche, ai sensi dell’art. 23 octies della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni contabili. (Circolare n. 28 del 2003)
Circolare INPS n. 54 del 30.03.2010
SOMMARIO: Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e la FAP-ACLI, per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni
Con riferimento alla circolare del 10 febbraio 2003 n. 28, che ha dato attuazione alla convenzione in oggetto, si precisa quanto segue.
In data 18 dicembre 2009 è stata sottoscritto un nuovo testo di convenzione con la Federazione Anziani e Pensionati Acli (FAP-ACLI), approvato con determinazione n. 224 del 25 novembre 2009, per la riscossione dei contributi su pensioni dovuti dagli iscritti.
Si allega il testo della convenzione (all.1), di cui si illustrano di seguito i punti salienti.
SOGGETTI CHE POSSONO RILASCIARE LA DELEGA.
L’articolo 1, che riprende letteralmente il contenuto dell’articolo 23 octies della legge 11/8/72, n. 485, individua i pensionati aventi diritto ad avvalersi del servizio: hanno diritto, infatti, di versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito dall’INPS.
Resta quindi confermato che l’articolo 23 octies non può trovare applicazione nei confronti dei titolari di pensione o assegno sociale, in quanto la norma fa specifico riferimento alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
MODALITA’ DI RILASCIO DELLA DELEGA.
La delega deve essere rilasciata secondo il testo predisposto dall’Istituto nel quale sono indicate la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. La delega dovrà essere debitamente sottoscritta dal titolare della pensione e controfirmata dal responsabile locale della FAP-ACLI.
A tal fine, è previsto che i nominativi dei rappresentanti e degli incaricati della Federazione abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe all’INPS, siano comunicati in forma scritta alle Strutture periferiche dell'Istituto, a cura della sede locale, ovvero degli uffici centrali della FAP-ACLI.
DECORRENZA DELLA DELEGA.
L’articolo 3 prevede che le deleghe, rilasciate da persone già titolari di pensione e le revoche produrranno effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui sono pervenute presso le strutture territoriali dell’INPS che hanno in carico la pensione stessa.
Le deleghe, controfirmate dal responsabile o dall’incaricato, abilitato mediante comunicazione all’INPS, devono essere accompagnate da un elenco in duplice copia, una delle quali viene restituita dalla Sede dell’INPS alla FAP-ACLI con timbro e firma per ricevuta. Il suddetto elenco, unitamente a copia della delega, fa fede, in caso di contestazione, dell’avvenuta presentazione.
DECORRENZA E VALIDITA’ DELLA REVOCA.
Resta confermato che, qualora il titolare della pensione abbia rilasciato delega in favore di due o più Organizzazioni sindacali diverse, sarà considerata produttiva di effetti, ai fini dell’effettuazione della trattenuta, la prima delega pervenuta agli uffici dell’INPS, a meno che la delega successiva sia accompagnata dalla revoca di quella precedente: in questa ipotesi sarà considerata produttiva di effetti la delega presentata successivamente.
E’ comunque escluso che il rilascio di una nuova delega costituisca revoca implicita della precedente. Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dal pensionato della sua volontà di revocare la delega per la trattenuta sindacale sulla pensione, la Struttura periferica procederà all'acquisizione della revoca, che avrà efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla Struttura stessa.
MISURA DEL CONTRIBUTO SINDACALE.
L’ammontare del contributo sindacale riportato nel testo di delega, è stabilito nelle seguenti percentuali dell’importo lordo delle singole rate di pensione compresa la tredicesima esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati:
1) 0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
2) 0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto1) e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
3) 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.
RAPPORTI FINANZIARI, SPESE E RIMESSE.
Sono regolati dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della convenzione ed i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra questa Direzione Generale e la FAP-ACLI.
ESONERO DA RESPONSABILITA'.
Con l'articolo 10 della convenzione, la FAP-ACLI esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai rapporti intercorrenti tra il titolare della pensione assoggettata alla ritenuta sindacale e la Federazione stessa: pertanto, nelle controversie conseguenti alla contestazione sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega, la FAP-ACLI si obbliga a ristorare l'INPS stesso di ogni eventuale effetto negativo comunque derivante da dette controversie.
RAPPORTI A LIVELLO LOCALE.
I rapporti a livello locale con le strutture periferiche della FAP-ACLI saranno intrattenuti dal Responsabile dei rapporti con l'utenza, al quale i Rappresentanti della FAP-ACLI dovranno fare riferimento per risolvere ogni eventuale problematica.
I problemi che non trovino soluzione in tale sede, saranno rappresentati a livello centrale per l'esame da parte della Direzione Generale e della struttura nazionale della FAP-ACLI.
CODICE INPS
Il codice INPS assegnato è A5
Si comunica inoltre che la sede della FAP-ACLI è Via G. Marcora, 18/20 – 00153 Roma.
ISTRUZIONI CONTABILI
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi di che trattasi e della definizione dei rapporti finanziari con la FAP-ACLI si richiamano le istruzioni contenute nella citata circolare n. 28 del 10 febbraio 2003.
Allegato 1
CONVENZIONE FRA L’INPS E LA FEDERAZIONE ANZIANI E PENSIONATI (FAP-ACLI) PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI SINDACALI SULLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE AI SENSI DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1972, N. 485
L'anno 2009. il giorno 18 del mese di dicembre in Roma,
tra
l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in seguito denominato INPS) nella persona del Presidente Dott. Antonio Mastrapasqua
e
la Federazione Anziani e Pensionati (di seguito denominata FAP-ACLI) nella persona del Segretario Nazionale Vittorio Villa;
visto:
- la determinazione n 224 del 25 novembre 2009;
- L’articolo 23 octies della legge 11 agosto 1972, n. 485, con il quale si stabilisce che gli Istituti previdenziali in esso designati possono essere autorizzati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (già Ministero del lavoro e della previdenza sociale), ad assumere il servizio di esazione dei contributi sindacali dovuti dagli iscritti alla Federazione interessata;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali;
- la nota n. 15/IV/17798714.1.16.3 del 19/10/2009 con la quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha accertato la sussistenza dei requisiti prescritti;
- che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell’Istituto;
si conviene quanto segue:
Art.1
I titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito dall'INPS, possono esercitare il diritto di versare i contributi sindacali alla FAP-ACLI, stipulante la presente convenzione, mediante trattenuta effettuata dall'INPS sul proprio trattamento di pensione.
Art.2
L'autorizzazione ad effettuare le trattenute, di cui all'art.1, avverrà mediante delega, secondo il testo predisposto dall'INPS, sentite le Organizzazioni sindacali dei pensionati, debitamente sottoscritta dal titolare della pensione e controfirmata dal responsabile locale del Sindacato che vi apporrà anche il timbro della Federazione, che si impegna agli adempimenti richiesti dal D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003.
I nominativi dei rappresentanti e degli incaricati della Federazione, a ciò abilitati, dovranno essere segnalati per iscritto alle Strutture periferiche INPS competenti per territorio.
Art.3
La delega, rilasciata da persona già titolare di pensione, produrrà i suoi effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla Struttura territoriale dell'INPS, che ha in carico la pensione stessa.
La delega, presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa.
La delega, rilasciata da persona già titolare di pensione, nonché quella presentata in concomitanza di domanda di pensione, si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo revoca che produrrà i suoi effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui è pervenuta alla Struttura territoriale dell'INPS che ha in carico la pensione.
Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dal pensionato della sua volontà di revocare la delega per la trattenuta sindacale sulla pensione, la Struttura territoriale dell'INPS procederà all'acquisizione della revoca stessa, che avrà efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della data di presentazione.
Nel caso in cui il titolare della pensione abbia rilasciato delega in favore di Organizzazioni sindacali diverse, sarà considerata produttiva di effetti, ai fini dell'effettuazione della trattenuta, la prima delega pervenuta agli uffici dell'INPS.
Ogni delega successiva produrrà effetti solo se accompagnata dalla revoca di quella precedente.
Art.4
La misura della trattenuta per contributi sindacali, è stabilita nelle seguenti percentuali dell'importo lordo delle singole rate di pensione – compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati:
1. 0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
2. 0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto 1 e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
3. 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.
Per le pensioni indirette di reversibilità, corrisposte con unico ordine di pagamento a più contitolari, la trattenuta è calcolata con le modalità previste ai commi precedenti.
La misura del contributo sindacale deve essere esplicitamente indicata nell'atto di delega.
La trattenuta viene effettuata all'atto del pagamento delle singole rate di pensione.
Art.5
L'INPS versa alla Federazione acconti mensili per i contributi riscossi.
Tali acconti sono commisurati al 97% dell' importo delle trattenute disposte sulle pensioni in pagamento.
Fino a quando l'INPS non avrà elaborato i dati per la determinazione dell'importo di cui al comma precedente, e comunque non oltre il mese di aprile, l’entità degli acconti da corrispondere alla FAP-ACLI è stabilita, in via provvisoria, in misura pari ad un tredicesimo del totale degli acconti corrisposti all’Organizzazione stessa nell'anno precedente, maggiorato della percentuale di incremento del monte delle pensioni, di cui al precedente art.1, per effetto della perequazione automatica. I conguagli tra gli acconti determinati in via provvisoria e quelli determinati ai sensi del comma precedente, sono effettuati contestualmente al pagamento del primo di questi ultimi acconti.
Gli acconti, di cui ai commi precedenti, sono corrisposti mensilmente con valuta il giorno 7 dello stesso mese o il primo giorno bancabile successivo.
Art.6
Alla Federazione viene corrisposto, con cadenza quadrimestrale, un acconto per le trattenute disposte sulle pensioni di nuova liquidazione, in occasione del primo pagamento e di quelle disposte in occasione del pagamento delle rate successive dell'anno in cui la liquidazione stessa è avvenuta.
La misura dell'acconto è determinata riducendo l'importo delle trattenute da effettuare sulle pensioni, dalla data di decorrenza al 31 dicembre dell'anno di liquidazione, quale risulta calcolato all'atto della liquidazione medesima, di una quota percentuale pari al 3%.
La valuta relativa sarà quella di cui all’ultimo comma del precedente articolo 5.
Art.7
I conguagli tra gli importi degli acconti corrisposti ai sensi degli articoli 5 e 6 e gli importi delle trattenute sindacali effettivamente operate sono effettuati, senza gravame di interesse o per qualsiasi altro onere, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.
Ove, prima della data di cui al comma precedente siano state eseguite dall'INPS rilevazioni contabili sulle pensioni in pagamento, che rappresentino almeno il 97% del totale degli importi delle pensioni stesse, si procede all' effettuazione di conguagli sulla base di tali rilevazioni, riferite alla Federazione, determinando a calcolo la quota mancante per raggiungere il totale delle partite interessate, con riserva di successiva rideterminazione degli importi come sopra calcolati.
Art.8
La Federazione si impegna a corrispondere all’Istituto le spese affrontate per l’espletamento del servizio di riscossione. Attualmente i costi in vigore sono quelli previsti dalla determinazione del Commissario straordinario n. 29 del 4 marzo 2009, cioè per quanto riguarda le riscossioni delle quote associative per le pensioni:
Nuova delega contestuale alla domanda di pensione
telematica € 0.03
Nuova delega contestuale alla domanda di pensione
cartacea € 0.35
Nuova delega su pensione esistente € 1.90
Revoca delega € 1.90
Variazione delega € 2.11
Gestione delega € 0.02
La Federazione si impegna ad accettare, senza riserva, ogni variazione del costo relativo all’espletamento del servizio, nonché tutte le clausole relative ai costi e ai rapporti finanziari inserite nella presente convenzione.
Art.9
Le rimesse monetarie alla Federazione, conseguenti all'applicazione della presente convenzione, sono effettuate dalla Sede centrale alla Organizzazione stessa con le modalità da questa indicate.
L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al comma precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.
Di tali difficoltà deve essere data tempestiva comunicazione alla Federazione.
Art.10
L'INPS è estraneo ai rapporti intercorrenti tra i titolari delle pensioni assoggettati alle ritenute sindacali e l’Organizzazione sindacale alla quale i predetti titolari sono iscritti.
Pertanto la FAP-ACLI esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, in particolare, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega, si obbliga a ristorare l'INPS stesso di ogni eventuale effetto negativo comunque derivante dalle predette controversie.
Art.11
L'INPS mette a disposizione di ciascuna Organizzazione sindacale convenzionata un'apposita banca dati delle deleghe sindacali che l'Organizzazione stessa potrà consultare per la parte di propria competenza, nella quale saranno caricati i dati delle deleghe sindacali su pensioni (nuove deleghe, revoche, eliminate ecc.).
La consultazione potrà avvenire secondo le modalità e l'autorizzazione disposte dall'INPS e nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dallo stesso Ente e dall'Autorità Garante della "privacy".
Art.12
La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2010. La richiesta di rinnovo annuale da parte della FAP-ACLI dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ciascun anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.
Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle parti contraenti e sottoscritto:
Il Presidente dell’INPS Il Segretario nazionale della FAP-ACLI
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi