Eventi meteorologici dell’ultima decade di dicembre 2009 nelle province di Pisa, Lucca e Massa Carrara. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3856 del 10 marzo 2010. Sospensioni contributive. Sospensioni termini. Modalità di recupero. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
Circolare INPS n. 58 del 09.04.2010
SOMMARIO: Premessa 1. sospensione contributiva 2. sospensione termini prescrizionali e procedure esecutive 3. modalità di recupero 4. DURC 5. istruzioni contabili
PREMESSA
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 (1), è stato dichiarato lo stato d’emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia Romagna, Liguria e Toscana nell’ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni di gennaio 2010.
Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3856 del 10 marzo 2010, recante “ Disposizioni urgenti di protezione civile” (vedi allegato n.1), sono state fornite ulteriori disposizioni per fronteggiare la grave situazione di emergenza.
In particolare, per quanto concerne la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, la portata delle norme è limitata ai territori delle province di Pisa, Lucca e Massa Carrara.
1. SOSPENSIONE CONTRIBUTIVA
L’OPCM in esame, al comma 1 dell’art.5, concede la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e/o a progetto.
Il periodo interessato decorre dal 20 dicembre 2009 al 30 giugno 2010.
La sospensione interessa i datori di lavoro privati, i lavoratori autonomi – artigiani, commercianti, anche del settore agricolo ed i liberi professionisti e committenti/associanti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge n. 335/1995, che alla data dell'evento esercitavano attività di impresa o professionale in immobili dichiarati inagibili nelle province di Pisa, Lucca e Massa Carrara.
E’ indispensabile presentare apposita istanza alla sede INPS competente, tesa a manifestare la volontà di usufruire del beneficio della sospensione, contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti e la certificazione di inagibilità.
La sede apporrà il codice di autorizzazione stabilito per l’evento.
La corretta gestione dell’evento è necessaria ai fini del monitoraggio del costo della sospensione, per cui si richiede la massima collaborazione da parte dei soggetti interessati.
1.1 Aziende
Per quanto riguarda, in particolare, i datori di lavoro tenuti alla denuncia dei contributi a mezzo del DM10 ovvero al flusso Uniemens, la sospensione riguarderà i periodi di paga da " dicembre 2009 " a " maggio 2010 ".
Le posizioni contributive relative alle aziende interessate alla sospensione dei contributi dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “6G”che assume il nuovo significato di “azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa eccezionali eventi metereologici per le regioni Emilia Romagna, Liguria e Toscana di dicembre 2009 e gennaio 2010 Ordinanza n.3856/2010”.
1.1a Ai fini della compilazione del DM10, per il periodo di paga “dicembre 2009” le aziende sopraindicate dovranno osservare le seguenti modalità:
- compileranno i quadri “B-C” del DM10, riferiti a tutti i lavoratori, con le consuete modalità;
- compileranno il quadro "D" con le consuete modalità senza effettuare la sommatoria del totale "B" (rigo 57);
- determineranno l'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali riferiti ai lavoratori per i quali si richiede la sospensione totale o parziale dei contributi;
- calcoleranno la differenza tra il predetto importo dei contributi e gli importi eventualmente esposti nel quadro "D" a titolo di agevolazioni contributive riferite ai lavoratori stessi;
- esporranno tale differenza (che rappresenta l'importo dei contributi sospesi) in uno dei righi in bianco del quadro "D", facendola precedere dal codice di nuova istituzione " N957” e dalla dicitura “contr.sosp. Ord. N. 3856/2010” .
- effettueranno la sommatoria delle partite esposte nel quadro "D" e riporteranno il totale nel rigo "57" (totale B);
- effettueranno la differenza tra gli importi indicati nei righi 33 e 57 del DM 10 e riporteranno la differenza stessa nel corrispondente riquadro sottostante il rigo "57";
- verseranno l’eventuale saldo della denuncia a credito INPS con le consuete modalità (F24); tale ipotesi ricorre nel caso in cui non tutti i lavoratori siano interessati alla sospensione (ad es. aziende con accentramento contributivo);
- qualora il saldo risulti a zero ovvero a credito azienda, la denuncia deve essere inviata secondo le vigenti modalità ai fini del rimborso o della compensazione.
1.1b Ai fini della compilazione delle denunce UniEmens, per i periodi di paga da “gennaio 2010 a maggio 2010” le aziende interessate inseriranno nell’elemento
Il risultato dei
1.2 Artigiani e Commercianti
La sospensione dell’obbligo del versamento disposta dall’ordinanza citata in premessa riguarda anche i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alle seguenti scadenze:
Scadenza versamento Contributi sospesi
16/02/2010 Contribuzione sul minimale per il 4° trimestre 2009
16/05/2010 Contribuzione sul minimale per il 1° trimestre 2010
16/06/2010 Contribuzione a saldo 2009 e 1° acconto per il 2010 della contribuzione eccedente il minimale
La sospensione dei versamenti opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle predette scadenze.
1.3 Liberi professionisti e committenti/associanti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata é sospeso il versamento dei contributi dovuti a titolo di saldo 2009 e 1° acconto 2010, coincidente con il versamento ai fini fiscali sui redditi del 2009.
A favore dei committenti e degli associanti tenuti al versamento nella Gestione separata ex art.2, comma 26, della legge n. 335/1995 sono sospesi i versamenti mensili a partire dalla scadenza del 16 gennaio 2010 fino a quella del 16 giugno 2010.
Si rammenta quanto già precedentemente specificato e cioè che il settore pubblico è escluso dalla legge n. 290/2006 che limita la portata delle ordinanze di protezione civile nelle norme che dispongono sospensioni contributive, al solo settore privato, pertanto anche i collaboratori di P.A. sono esclusi, in quanto rileva lo “status” del datore di lavoro.
1.4 Contributi dovuti dalle aziende agricole assuntrici di manodopera.
Per i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dalle aziende assuntrici di manodopera agricola la sospensione dei termini ha per oggetto i seguenti versamenti.
Scadenza versamento Contributi sospesi
16/03/2010 contributi dovuti per il 3° trimestre 2009
16/06/2010 contributi dovuti per il 4° trimestre 2009
La sospensione dei versamenti opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle predette scadenze.
1.5 Contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi CD-CM-IATP e i concedenti PC/CF sono sospesi i termini aventi ad oggetto i seguenti versamenti.
Scadenza versamento Contributi sospesi
16/01/2010 contributi dovuti per la 4^ rata 2009
La sospensione dei versamenti opera anche per i contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle predette scadenze.
2. SOSPENSIONE TERMINI PRESCRIZIONALI E PROCEDURE ESECUTIVE
L’art. 5, comma 2, della citata OPCM dispone la sospensione dal 20 dicembre 2009 al 30 giugno 2010, a favore dei soggetti individuati al comma 1, dei termini di prescrizione, di decadenza e di quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché i termini relativi ai procedimenti di riscossione coattiva.
Fino al 1 luglio 2010 Equitalia sospenderà d’ufficio qualsiasi attività relativamente al recupero di contributi previdenziali ed assistenziali. Parimenti, anche l’azienda Poste Italiane sospenderà la notifica di atti emessi dall’Istituto.
Sono inoltre sospese tutte le emissioni di avvisi bonari e le notifiche dei verbali di accertamento ispettivo e delle sanzioni amministrative.
Tale sospensione opera “ope-legis” e pertanto non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati, al contrario di quanto è richiesto per la sospensione dei contributi correnti.
3. MODALITA’ DI RECUPERO
Il comma 3 dell’OPCM n. 3856, disciplina invece le modalità di recupero dei contributi sospesi dal 20 dicembre 2009 al 30 giugno 2010, prevedendo che l’ammontare sospeso sia recuperato, senza applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate mensili a decorrere dal mese di luglio 2010. Al riguardo si fa riserva di fornire le istruzioni operative.
Il comma 5 conclude prevedendo che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
4. DURC
Infine, il comma 4 precisa che fino alla data del 30 giugno 2010, il documento unico di regolarità contributiva ed il certificato di regolarità relativi ai soggetti beneficiari della sospensione, sono rilasciati sulla base dei requisiti posseduti al 20 dicembre 2009, fatti salvi gli adempimenti e i versamenti dovuti agli enti bilaterali, tenuto conto anche delle successive regolarizzazioni per contributi pregressi ancora dovuti alla data del 20 dicembre 2009.
5. ISTRUZIONI CONTABILI
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi sospesi ai datori di lavoro ed evidenziati, nelle denunce DM10 e UniEmens, con il codice “N957” secondo le indicazioni contenute nei precedenti punti 1.1a e 1.1b, è stato istituito il conto GPA 00/123 che deve essere assistito da apposito partitario contabile.
Il programma di ripartizione contabile della procedura DM provvede, tra l’altro, alla emissione in duplice copia di apposita lista di analisi delle posizioni aziendali affluite al conto di cui sopra è cenno. Copia di detta lista deve essere trasmessa all’ufficio competente per la contabilità ai fini dell’apertura e della gestione dei crediti sul citato partitario.
Nell’allegato n. 2 viene riportato il suddetto conto GPA 00/123.
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(1) in G.U. n. 18 del 23 gennaio 2010
(2) in G.U. n. 63 del 17 marzo 2010
Allegato n. 1
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2010
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3856). (10A03258)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(Visto...)
Dispone:
Art. 1
1. Al fine di consentire il superamento dell'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009, è assegnata alla Provincia di Piacenza la somma di euro 5.000.000,00 a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell'art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Art. 2
1. Per i necessari ed urgenti interventi da porre in essere per fronteggiare la grave situazione determinatasi a seguito dell'evento franoso verificatosi al km 2 della Strada Provinciale n. 134 di Oggebbio il giorno 10 gennaio 2010, è assegnata alla Regione Piemonte la somma di euro 900.000,00, con oneri a carico del Fondo della protezione civile.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione provvede con le procedure anche di somma urgenza previste dalla normativa vigente e gli interventi sono dichiarati indifferibili e di pubblica utilità.
3. Al termine degli interventi di cui al comma 1 la Regione Piemonte trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una dettagliata relazione corredata della rendicontazione delle somme spese.
Art. 3
1. All'art. 16, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3704 del 17 settembre 2008, le parole «alle mutate esigenze connesse allo svolgimento dei mondiali di nuoto "Roma 2009'' ed» sono soppresse.
Art. 4
1. Al fine di contenere i costi della delocalizzazione dell'abitato della frazione di Cavallerizzo del comune di Cerzeto, le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi all'attuazione dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2005, n. 3472 sono esenti da imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonché dagli emolumenti ipotecari di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635 e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.
Art. 5
1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito i territori delle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010, i datori di lavoro privati, i lavoratori autonomi - artigiani, commercianti, anche del settore agricolo ed i liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, che alla data dell'evento esercitavano attività di impresa o professionale in immobili dichiarati inagibili nelle province di Pisa, Lucca e Massa Carrara, possono sospendere gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di lavoro collaborazione coordinata e continuativa in scadenza dal 20 dicembre 2009 al 30 giugno 2010.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono altresì sospesi i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché i termini relativi ai procedimenti di riscossione coattiva.
3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, non versate per effetto della sospensione di cui al comma 1, avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate mensili a decorrere dal mese di luglio 2010.
4. Fino alla data di sospensione di cui al comma 1, per i soggetti ivi previsti, il documento unico di regolarità contributiva ed il certificato di regolarità sono rilasciati sulla base dei requisiti posseduti al 20 dicembre 2009, fatti salvi gli adempimenti e i versamenti dovuti agli enti bilaterali, anche tenuto conto delle successive regolarizzazioni per contributi pregressi ancora dovuti alla data del 20 dicembre 2009.
5. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Art. 6
1. Per il compimento delle iniziative dirette a fronteggiare gli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Treviso e Vicenza il 6 giugno 2009 il Commissario delegato per l'ambito territoriale della Regione del Veneto e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3847 del 5 febbraio 2010, è autorizzato a derogare all'art. 26 della Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 e alla Legge regionale 30 gennaio 1997, n. 4.
Art. 7
1. Per la realizzazione degli interventi di ripristino delle infrastrutture viarie e delle attività turistico - ricettive dei litorali della costa ionica calabrese danneggiate a seguito degli eventi meteorologici del mese di gennaio 2009 che hanno, tra l'altro, provocato l'intrusione di forti mareggiate, anche in aree antropizzate, il Presidente della Regione Calabria - Commissario delegato, provvede con i poteri di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2009, n. 3741.
Art. 8
1. Al comma 5 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838/2009, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole «si avvale della collaborazione» è aggiunto il seguente periodo «del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché».
2. Il comma 9 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838/2009, e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso.
Art. 9
All'art. 11, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 luglio 2009, n. 3791, sopprimere le parole «nella medesima isola del Lido» e aggiungere in fine le seguenti: «, allo sviluppo dell'isola del Lido».
Art. 10
1. L'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3807 del 15 settembre 2009 è soppresso
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato n. 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI (omesso)
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