Decreto Ministero del Lavoro 16 giugno 2003 - “Modalità di esercizio della facoltà di proseguire volontariamente i contributi previdenziali per i lavoratori iscritti al Fondo integrativo dell’AGO, a favore del personale dipendente dalle aziende private del Gas”
Circolare INPS n. 6 del 27.01.2005
SOMMARIO: Vengono illustrati i criteri di esercizio della prosecuzione volontaria nel Fondo “Gas”, integrativo dell’assicurazione generale obbligatoria.La facoltà può essere esercitata dai dipendenti da aziende private del gas che hanno perso il titolo all’iscrizione a tale Fondo per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
Premessa
Come disposto dall’articolo 21 (v. allegato n. 1) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (“Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”), a decorrere dal 1° gennaio 2002 l’attività di trasporto, dispacciamento e stoccaggio di gas naturale è oggetto di separazione societaria dall’attività di distribuzione e, quest’ultima, dall’attività di vendita.
Per effetto delle operazioni societarie di cui sopra, continuano a mantenere l’iscrizione al Fondo Gas, ovvero sono obbligatoriamente iscritti a tale Fondo dalla data di costituzione delle società previste dal citato articolo 21, i soli lavoratori occupati presso aziende private del gas che gestiscono l’attività di distribuzione.
Successivamente, l’articolo 38, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (v. allegato n. 2) ha introdotto la facoltà di proseguire volontariamente il versamento dei contributi previdenziali integrativi, fino al raggiungimento dei requisiti necessari per il conseguimento delle prestazioni a carico del Fondo, in favore del “personale dipendente dalle aziende private del gas di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, e successive modificazioni, che, per effetto di separazione societaria in conseguenza degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ovvero per la messa in mobilità a seguito di ristrutturazione aziendale, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro con le predette aziende, non abbiano maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche a carico del fondo stesso”, ed ha demandato ad un decreto interministeriale la definizione delle modalità di esercizio della predetta facoltà.
Tale decreto, a firma del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è stato emanato in data 16 giugno 2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2003 (v. allegato n. 3). Con la pubblicazione di detto decreto si è completato il quadro normativo che consente l’operatività nella materia.
Cenni sul Fondo GAS
Per meglio illustrare la portata della norma che ha introdotto i versamenti volontari nel Fondo, si riepilogano di seguito i criteri che disciplinano tale ordinamento speciale.
Dal 1° novembre 1967, come noto, il "Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del Gas", istituito dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, è divenuto un ordinamento integrativo dell'Assicurazione generale obbligatoria, al quale devono essere iscritti i lavoratori con qualifica di operaio ed impiegato, dipendenti dalle aziende private del gas che producono e distribuiscono, o soltanto distribuiscono gas per usi civili.
In favore di tali categorie di lavoratori, contemporaneamente assoggettate all’obbligo di assicurazione nel FPLD, è anche dovuta – con onere a totale carico delle aziende - la contribuzione integrativa al Fondo, da calcolare con riferimento alla “retribuzione globale mensile” loro corrisposta.
La “retribuzione globale mensile” costituisce l’ammontare delle competenze fissate dai contratti collettivi di categoria e normalmente corrisposte ai lavoratori (retribuzione minima contrattuale, 13^ mensilità, indennità di contingenza, maggiorazioni per anzianità e merito, indennità di turno, eventuali indennità fisse mensili a carattere continuativo, fra le quali l’indennità di maneggio denaro, il premio di produzione, gli assegni ad personam).
La contribuzione integrativa - che viene versata con periodicità mensile, unitamente alla contribuzione obbligatoria di pertinenza del FPLD - è dovuta dalla data di assunzione e di iscrizione al Fondo e fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro che ha dato luogo all’iscrizione stessa.
Detta contribuzione è dovuta anche per i periodi di assenza dal servizio senza retribuzione, relativi ad eventi che siano comunque riconosciuti utili agli effetti dell’anzianità a norma di contratto. Per tali periodi le aziende devono la contribuzione obbligatoria al FPLD ed al Fondo o solamente al Fondo, quando nell’ordinamento generale opera l’accredito figurativo.
Infatti, le norme che consentono la copertura figurativa di determinati eventi nel FPLD (malattia, maternità, periodi di aspettativa ex art. 31 della legge 300/1970, ecc.) non sono applicabili nel Fondo integrativo; ne consegue che il relativo riconoscimento in forma figurativa, in presenza dei prescritti requisiti, può avvenire con riguardo alla sola posizione assicurativa iscritta nel FPLD.
La contribuzione integrativa è altresì dovuta per i periodi caratterizzati da retribuzione ridotta che si collochino nell’ultimo anno di iscrizione al Fondo. Al verificarsi di tale circostanza, pertanto, le aziende sono tenute a versare il contributo sulla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore in misura intera.
L’anzianità contributiva maturata nel Fondo è espressa in anni, mesi e giorni, mentre quella dei periodi contestualmente coperti nel FPLD viene accreditata in settimane. Va tuttavia considerato che la durata assicurativa derivante dai periodi di iscrizione al Fondo (anni, mesi e giorni), se trasformata in settimane, può anche non coincidere con l’anzianità contributiva riconosciuta ai periodi di contemporanea contribuzione nel FPLD, per il diverso effetto prodotto nei due ordinamenti pensionistici da una giornata retribuita e coperta da assicurazione.
Infatti, nel FPLD – a norma dell’articolo 5 del DPR 26 aprile 1957, n. 818, salva l’applicazione dell’articolo 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall’articolo 1 della legge 7 dicembre 1989, n. 389 - anche un solo giorno retribuito può determinare l’accreditabilità di una settimana; l’anzianità contributiva maturata nel Fondo corrisponde invece alla somma delle sole giornate retribuite, tenendo comunque conto che 360 giorni coprono integralmente un anno e che ciascun mese intero (anche febbraio o dicembre) ha la durata convenzionale di 30 giorni.
Con l’occasione appare utile ricordare che la pensione a carico del Fondo Gas decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di cessazione dal servizio, ancorché nel rispetto delle "finestre di uscita" previste dalla normativa vigente, a condizione che, a tale momento, risultino contestualmente perfezionati i requisiti per il diritto alla prestazione in entrambi gli ordinamenti pensionistici interessati.
A tale proposito va anche evidenziato che la soluzione di continuità della contribuzione integrativa, che si determina in corrispondenza del periodo compreso fra la cessazione e la decorrenza della prestazione (circostanza che precluderebbe il diritto alla pensione a carico del Fondo Gas), non assume rilevanza quando sia riconducibile all’applicazione delle norme in materia di accesso al pensionamento (finestre di uscita) e sempre che l’iscritto abbia maturato il diritto alla prestazione, sia nel FPLD che nel Fondo, alla data di cessazione.
La quota di pensione maturata nel FPLD e l'integrazione dovuta dall’ordinamento speciale per i periodi di contestuale iscrizione al Fondo costituiscono un’unica“pensione complessiva”,la cui liquidazione avviene a carico del Fondo GAS. Di fatto la pensione complessiva assorbe la quota di pensione del FPLD, mentre l’eventuale ulteriore quota (c.d. quota esclusiva) derivante da contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, ecc.) relativa a periodi diversi da quelli che hanno dato luogo all’iscrizione nel Fondo, ovvero per periodi comunque non utili nel Fondo stesso, viene corrisposta in aggiunta alla pensione complessiva.
La pensione complessiva mensile viene calcolata prendendo in considerazione:
- la retribuzione pensionabile (RP), pari al valore medio mensile determinato con riferimento alla retribuzione globale percepita negli ultimi dodici mesi di servizio, esclusa la tredicesima mensilità (per i periodi di retribuzione ridotta collocati in tale ultimo anno deve essere utilizzata la retribuzione intera che sarebbe spettata all’iscritto se non fosse stato assente). Tale retribuzione, contrassegnata con il codice F, viene indicata nel modello di denuncia annuale (v. parte C, sezione 2 - retribuzioni particolari, punto 26);
- l’anzianità contributiva (AC) maturata nel Fondo, espressa in mesi (l’eventuale frazione di mese si trascura).
In sintesi, la pensione complessiva mensile (quota FPLD e integrativa Fondo) è pari ad 1/39° della retribuzione globale mensile relativa all'ultimo anno di servizio, per ogni anno di contribuzione versata al Fondo.
Destinatari delle disposizioni di cui al DM 16 giugno 2003
Come detto in premessa, le disposizioni contenute nel decreto interministeriale 16 giugno 2003 riconoscono la facoltà di proseguire volontariamente la contribuzione al Fondo integrativo ai dipendenti delle aziende private del gas che non abbiano perfezionato i requisiti richiesti per la liquidazione delle prestazioni a carico del Fondo stesso all’atto della cessazione del rapporto di lavoro con le predette aziende, in conseguenza delle operazioni di separazione societaria ovvero della messa in mobilità.
Peraltro, nel caso in cui la “cessazione del rapporto di lavoro”venisse considerata come condizione necessaria per l’esercizio della facoltà in esame, si determinerebbe l’esclusione dai versamenti volontari integrativi per coloro il cui rapporto di lavoro prosegua, senza soluzione di continuità, presso quelle aziende che cessino la distribuzione di gas per effetto delle operazioni di separazione societaria. Infatti, come ricordato in premessa, l’iscrizione al Fondo è consentita alle aziende private solo in relazione all’attività di distribuzione.
Si ritiene pertanto che il dettato normativo debba essere interpretato nel senso di consentire i versamenti volontari integrativi – a prescindere dall’eventuale intervenuta cessazione del rapporto di lavoro - a tutti quei dipendenti, già iscritti al Fondo Gas, per i quali venga meno l’obbligo dell’azienda di corrispondere la contribuzione al Fondo stesso per effetto delle citate operazioni societarie.
Tale lettura risulta peraltro in linea con la previsione della legge n. 289/2002, ribadita nel DM 16 giugno 2003, nella parte in cui concede di effettuare versamenti volontari in presenza di contestuale contribuzione obbligatoria, figurativa e volontaria nell’AGO, in deroga alla disciplina generale che regola la materia.
La contribuzione volontaria
Le norme di disciplina del Fondo Gas non avevano contemplato la possibilità dei versamenti volontari in considerazione della natura integrativa di tale ordinamento speciale. Eventuali richieste di prosecuzione volontaria, presentate ad avvenuta cessazione dell’iscrizione al Fondo, comportavano perciò la sola autorizzazione alla prosecuzione volontaria nel FPLD, sulla base dei requisiti e dei criteri di carattere generale e la conseguente perdita di ogni diritto derivante dalle contribuzioni integrative maturate nel Fondo, ai fini della futura prestazione pensionistica.
Con la norma in trattazione il legislatore ha inteso disciplinare gli effetti derivanti dalla perdita dell’iscrizione al Fondo, consentendo a coloro che avevano già maturato un’anzianità contributiva in detto ordinamento di proseguire volontariamente tale iscrizione, senza soluzione di continuità.
Come più volte ribadito, la norma riguarda – in via esclusiva – i soli assicurati:
- che hanno perduto il titolo all’iscrizione nel Fondo per effetto delle operazioni di separazione societaria conseguenti all’applicazione del D.Lgs. n. 164/2000 (art. 21),
ovvero
- che hanno cessato l’iscrizione al Fondo in seguito alla messa in mobilità connessa ad operazioni di ristrutturazione aziendale, e che non avevano ancora maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche del Fondo stesso al verificarsi dei suddetti eventi.
Poiché, come noto, il diritto alla pensione integrativa a carico del Fondo sorge esclusivamente se risultano perfezionati tutti i previsti requisiti (contributivi e di età) al momento in cui cessa l’iscrizione al Fondo. Attraverso l’istituto della prosecuzione volontaria il legislatore ha perciò inteso tutelare le sopra indicate fattispecie di assicurati che, diversamente, avrebbero definitivamente perduto i benefici derivanti dalle contribuzioni integrative già maturate per effetto della pregressa iscrizione.
Limiti all’esercizio della facoltà
La facoltà di proseguire volontariamente il versamento dei contributi integrativi al Fondo Gas è esercitabile fino al raggiungimento dei requisiti previsti per le prestazioni liquidabili a carico dell’ordinamento speciale di cui all’articolo 16 della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, come modificato dall’articolo 1, comma 10, della legge 3 marzo 1987, n. 61 e dall’articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, requisiti da far valere unitamente a quelli anagrafici e contributivi richiesti per il conseguimento delle prestazioni a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria.
In concreto, il legislatore ha inteso vincolare la possibilità di proseguire l’assicurazione integrativa in forma volontaria alla concorrenza delle seguenti condizioni:
- raggiungimento del limite minimo di contribuzione nel Fondo, pari a 15 anni;
- raggiungimento del requisito anagrafico e contributivo richiesto nell’AGO.
Il decreto in esame stabilisce inoltre che, per quanto non disciplinato dalla norma stessa, trovano applicazione – ove compatibili – le disposizioni di carattere generale in materia di prosecuzione volontaria di cui al DPR 31 dicembre 1971, n. 1432, alla legge 18 febbraio 1983, n. 47 ed al D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184.
Autorizzazione ai versamenti volontari
Come disposto dal DM 16 giugno 2003, l’autorizzazione ai versamenti volontari può essere concessa - in presenza di contestuale contribuzione obbligatoria, figurativa o volontaria nel FPLD – agli assicurati rientranti nelle fattispecie individuate dalle norme in esame, che alla data di presentazione della relativa domanda possano far valere nel Fondo Gas i requisiti di effettiva contribuzione (3 anni – pari a 1.080 giorni - nel quinquennio) previsti dall’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 184/1997 (v. allegato n. 4).
Dalla lettura della norma appare di tutta evidenza che i versamenti volontari in esame - stante la natura integrativa del Fondo Gas - non potranno che rivestire la stessa natura integrativa e che dovranno risultare perciò contestuali ad altra tipologia di contribuzione versata o accreditata nel FPLD, sia essa a carattere obbligatorio, figurativo o volontario. Non è pertanto possibile riconoscere validità ad un versamento volontario nel Fondo, se riferito ad un periodo privo di copertura assicurativa nel FPLD.
Sono comunque esclusi dalla facoltà di proseguire la contribuzione integrativa del Fondo in forma volontaria coloro che cessano l’iscrizione per motivazioni diverse da quelle contemplate dalla normativa di riferimento; per essi sarà possibile, in presenza dei normali requisiti, proseguire volontariamente la sola iscrizione del FPLD.
Presentazione della domanda, decorrenza dell’autorizzazione, disposizioni transitorie
L’autorizzazione ai versamenti volontari decorre dal 1° giorno successivo a quello di cessazione dell’iscrizione al Fondo, purché la relativa domanda venga presentata entro sei mesi dalla cessazione stessa.
Qualora l’istanza venga presentata oltre il termine di sei mesi dalla data in cui è venuto meno l’obbligo dell’iscrizione al Fondo, l’autorizzazione avrà decorrenza dal giorno della domanda stessa, salva la possibilità per l’interessato di coprire anche gli ultimi 180 giorni precedenti, individuati procedendo a ritroso dalla suddetta data. In tale circostanza, pertanto, il periodo compreso fra la cessazione dell’iscrizione al Fondo e quella del primo contributo volontario resterà privo di copertura integrativa.
Tuttavia, potranno presentare utilmente la domanda entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare ed eccezionalmente coprire con contribuzione volontaria l’intero periodo compreso fra la cessazione dell’iscrizione e la data della domanda stessa coloro che – pur trovandosi nelle condizioni previste dalla normativa in esame – non abbiano presentato istanza di autorizzazione ai versamenti volontari in trattazione e che, dato il tempo trascorso dalla cessazione dell’iscrizione al Fondo, non potrebbero più esercitare tale facoltà per decorrenza del termine sopra indicato.
Ammontare del contributo volontario
Come stabilito dal decreto in esame, il contributo volontario deve essere calcolato applicando l’aliquota di finanziamento del Fondo al valore medio della retribuzione imponibile, percepita nell’ultimo anno di contribuzione precedente la data della domanda.
Detta aliquota - come stabilito dal Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, con decreto del 25 luglio 2000 (G.U. n. 204 del 1/9/2000) – è pari a 1,7 punti percentuali, con effetto dal 1° ottobre 2000 (v. allegato n. 5).
Pertanto, una volta individuato l’ultimo anno contributivo (360 giorni) fatto valere nel Fondo anteriormente alla domanda e l’ammontare delle relative retribuzioni (rilevabili dalla sezione 2 – retribuzioni particolari della certificazione annuale e contrassegnate dal codice F), si procederà alla determinazione del contributo, sulla base dell’aliquota sopra richiamata.
Il valore così ottenuto rappresenta l’ammontare del contributo annuo (pari a 360 contributi giornalieri) dovuto al Fondo.
La retribuzione annua presa a riferimento per il calcolo del contributo volontario integrativo dovrà essere aggiornata, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base dell’indice di incremento del costo della vita calcolato dall’ISTAT nell’anno precedente, come disposto dall’articolo 7, comma 5, del D.Lgs. n. 184/1997.
Sull’importo aggiornato della predetta retribuzione e con effetto dalla medesima decorrenza dovrà essere poi calcolato il nuovo ammontare del contributo volontario dovuto.
Periodicità del contributo, termini e modalità di versamento
Il decreto che disciplina i versamenti volontari integrativi al Fondo rinvia, per quanto non direttamente regolato, alle norme di carattere generale vigenti nella materia.
Si ritiene pertanto che la contribuzione volontaria in argomento debba essere versata al Fondo con la medesima periodicità ed entro gli stessi termini già previsti per la generalità dei prosecutori volontari.
Ne consegue che il contributo volontario integrativo, una volta determinato su base annua e rapportato a valore trimestrale (pari a 90 contributi giornalieri), dovrà essere versato dall’interessato con bollettini di c/c postale forniti dall’Istituto, entro le note scadenze:
- del 30 giugno, per il 1° trimestre;
- del 30 settembre, per il 2° trimestre;
- del 31 dicembre, per il 3° trimestre;
- del 31 marzo dell’anno successivo, per il 4° trimestre.
Come stabilito dall’articolo 8, comma 2, del D.Lgs. n.184/1997, la contribuzione volontaria relativa al periodo compreso fra la decorrenza dell’autorizzazione e la fine del trimestre in corso alla data di notifica del relativo provvedimento deve essere versata entro la fine del trimestre solare successivo a quello della comunicazione dell’INPS; entro lo stesso termine va pagata la contribuzione relativa ai 180 giorni precedenti la domanda.
Secondo i criteri generali, ciascun ulteriore versamento dovrà essere effettuato entro la fine del trimestre solare successivo a quello a cui ai riferisce il contributo pagato.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi volontari integrativi versati al Fondo Gas si fa riserva di successive istruzioni.
Allegato n. 1
Stralcio del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
Decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
“Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000)
omissis
Art. 21. - Separazione contabile e societaria per le imprese del gas naturale
1 A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale è oggetto di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas, ad eccezione dell'attività di stoccaggio, che è comunque oggetto di separazione contabile e gestionale dall'attività di trasporto e dispacciamento e di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas.
2 Entro lo stesso termine di cui al comma 1 l'attività di distribuzione di gas naturale è oggetto di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 la vendita di gas naturale può essere effettuata unicamente da società che non svolgano alcuna altra attività nel settore del gas naturale, salvo l'importazione, l'esportazione, la coltivazione e l'attività di cliente grossista.
4 A decorrere dal 1° gennaio 2003 e in deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3, le imprese di gas naturale che svolgono nel settore del gas unicamente attività di distribuzione e di vendita e che forniscono meno di centomila clienti finali separano societariamente le stesse attività di distribuzione e di vendita.
5 In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti, è fatta salva la facoltà delle imprese del gas di svolgere attività di vendita di gas naturale, a clienti diversi da quelli finali, ai soli fini del bilanciamento del sistema del gas.
Omissis
Allegato n. 2
Stralcio della legge 27 dicembre 2002, n. 289
LEGGE 27 dicembre 2002, n. 289
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003). Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 240 della Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2002.
Capo III
INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE
Art. 38 (Gestioni previdenziali)
(commi da 1 a 4 – omissis)
5. I lavoratori iscritti al Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, e successive modificazioni, che, per effetto delle operazioni di separazione societaria in conseguenza degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ovvero per la messa in mobilità a seguito di ristrutturazione aziendale, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con le predette aziende non abbiano maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche del Fondo stesso, hanno facoltà, in presenza di contestuale contribuzione figurativa, volontaria od obbligatoria, nell'assicurazione generale obbligatoria, di proseguire volontariamente il versamento dei contributi previdenziali nel Fondo, fino al conseguimento dei requisiti per le predette prestazioni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
(commi da 6 a 11 – omissis)
Allegato n. 3
Modalità di esercizio della facoltà di proseguire volontariamente i contributi previdenziali per i lavoratori iscritti al Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas
DECRETO 16 giugno 2003
( G.U. n. 149 del 30.06. 2003)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(Vista...)
Decreta:
Articolo unico
1. L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria per i lavoratori iscritti al Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas che, per effetto delle operazioni di separazione societaria in conseguenza degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ovvero per la messa in mobilità a seguito di ristrutturazione aziendale, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con le predette aziende, non abbiano maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche del Fondo stesso, è concessa, in presenza di contestuale contribuzione figurativa, volontaria od obbligatoria, nell'assicurazione generale obbligatoria, se l'assicurato può far valere i requisiti di effettiva contribuzione nel Fondo previsti dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
2. L'importo del contributo volontario è pari all'aliquota di finanziamento del Fondo applicata all'importo medio della retribuzione imponibile percepita nell'ultimo anno di contribuzione precedente la data della domanda.
3. L'esercizio della facoltà di proseguire volontariamente il versamento dei contributi al Fondo è ammessa fino al conseguimento dei requisiti contributivi di cui all'art. 16 della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, unitamente a quelli, anagrafici e contributivi, previsti nell'assicurazione generale obbligatoria.
4. In materia di prosecuzione volontaria, per quanto non disciplinato dal presente decreto, trovano applicazione, laddove compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed integrazioni, alla legge 18 febbraio 1983, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni e al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato n. 4
Stralcio del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184
Capo III
Disposizioni in materia di prosecuzione volontaria
Art. 5. Estensione del regime della prosecuzione volontaria INPS alle altre forme di previdenza
1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e alla legge 18 febbraio 1983, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, come modificate dal presente capo, sono estese agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria è concessa se l'assicurato nel quinquennio precedente la domanda può far valere, nell'assicurazione generale obbligatoria ovvero nel fondo sostitutivo o esclusivo della medesima presso il quale (*) chiede di effettuare i versamenti volontari, uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione, anche non continuativa:
a) 36 contributi mensili;
b) 156 contributi settimanali;
c) 279 contributi giornalieri agricoli per gli uomini;
d) 186 contributi giornalieri agricoli per le donne e i giovani;
e) 65 settimane per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui agli articoli 40, n. 9, e 76 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.
Resta fermo il requisito di anzianità contributiva ridotta previsto dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che trova applicazione anche per i casi di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995.
2-bis. L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria è altresì concessa in presenza dei requisiti di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 47".(**)
3. Ai fini del computo del quinquennio di cui al comma 2, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed integrazioni.
(*) modifica apportata dall’art. 2 del D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278
(**) comma aggiunto dall’art. 69, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
Allegato n. 5
DECRETO 25 luglio 2000
Variazione della misura del contributo dovuto al Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, ai sensi del comma 3, articolo 9, della legge 6 dicembre 1971, n. 1084, come modificato dall'art. 1 della legge 3 marzo 1987, n. 61. (GU n. 204 del 1-9-2000)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIOE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(Vista...)
Decreta:
A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, il contributo dovuto al Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas e' fissato nella misura dell'1,7 per cento delle retribuzioni imponibili.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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