INDICE
1. Premessa
2. Requisiti per la richiesta del contributo
3. Tipologie di contributo per le quali è possibile presentare la domanda
4. Importo del contributo
4.1 Neutralizzazione della quota percepita a titolo di Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU) dal calcolo dell’ISEE minorenni
5. Presentazione delle domande
5.1 Domanda di “contributo asilo nido”
5.2 Domanda di “contributo forme di supporto presso la propria abitazione”
5.3 Integrazione del servizio “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” con il “Sistema Unico di Gestione IBAN” (SUGI)
6. Richieste di pagamento del “contributo asilo nido”
7. Pagamento del contributo
8. Decadenza dalla domanda e subentro di un nuovo richiedente
9. Incumulabilità e trattamento fiscale del contributo
10. Copertura finanziaria, monitoraggio e rendicontazione
11. Istruzioni contabili
1. Premessa
Nell’ambito degli interventi normativi in favore delle famiglie l’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha disposto per i nuovi nati dal 1 gennaio 2016, la corresponsione, a decorrere dall’anno 2017, di un buono su base annua (di seguito, contributo) parametrato a undici mensilità, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati e per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2017, sono state introdotte le disposizioni attuative della citata norma (cfr. le circolari n. 88 del 22 maggio 2017 e n. 27 del 14 febbraio 2020 e i messaggi n. 889 del 2 marzo 2023 e n. 1024 dell’11 marzo 2024).
Con successivi interventi legislativi[1] l’importo del contributo, inizialmente pari a 1.000 euro, è stato maggiorato in relazione alla situazione economica del nucleo familiare definita in relazione all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e alla composizione del nucleo familiare del richiedente il contributo medesimo. Da ultimo, la legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di Bilancio 2025), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, è intervenuta nuovamente sulla disciplina della misura in argomento.
Con la presente circolare si illustrano i requisiti di accesso al contributo di cui agli articoli 3 e 4 del citato D.P.C.M. 17 febbraio 2017, gli elementi che determinano l’importo dello stesso, tenendo conto delle novità introdotte dal citato articolo 1, commi da 209 a 211, della legge di Bilancio 2025 e le istruzioni per la presentazione delle relative domande a decorrere dall’anno 2025.
2. Requisiti per la richiesta del contributo
La domanda di contributo può essere presentata dal genitore di un minore di età inferiore ai tre anni che sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti, previsti dall’articolo 1 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea o, in caso di cittadino di uno Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
b) residenza in Italia.
Con riferimento ai cittadini di uno Stato extracomunitario, di cui alla precedente lettera a), tenuto conto della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, si precisa che può accedere al contributo il genitore in possesso dei seguenti requisiti o permessi di durata almeno semestrale:
• straniero apolide, rifugiato politico o titolare di protezione internazionale equiparato ai cittadini italiani (cfr. l’art. 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e l’art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale);
• titolare di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati” (cfr. l’art. 14 della direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, attuata con il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108);
• titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 286/1998, per il quale l’inclusione tra i potenziali beneficiari è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.
In aggiunta ai permessi di soggiorno sopra indicati sono utili, inoltre, i seguenti permessi di cui al decreto legislativo n. 286/1998 e alle altre fonti che regolano la condizione giuridica dello straniero:
• permesso di soggiorno per lavoro subordinato (cfr. gli artt. 5, 5-bis, 21 e 22 del decreto legislativo n. 286/1998 e gli artt. 9, 13 e 14 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394);
• permesso di soggiorno per lavoro stagionale (cfr. l’art. 24 del decreto legislativo n. 286/1998);
• permesso di soggiorno per assistenza minori (cfr. l’art. 31, comma 3, del decreto legislativo n. 286/1998);
• permesso di soggiorno per protezione speciale (cfr. l’art. 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25);
• permesso di soggiorno per casi speciali (cfr. gli artt. 18, 18 bis-e 18-ter del decreto legislativo n. 286/1998);
Per il genitore minorenne o incapace di agire, la domanda può essere presentata dal genitore che esercita la potestà genitoriale o dal tutore, ferma restando la verifica dei requisiti in capo al genitore del bambino. Si evidenzia che il genitore che esercita la responsabilità genitoriale del minore può registrare direttamente online la delega a proprio nome per l’esercizio dei diritti del figlio minore (cfr. il messaggio n. 171 del 13 gennaio 2022) compresa la richiesta del contributo.
Il contributo può essere richiesto anche dall’affidatario del minore in affido temporaneo o preadottivo.
Tutti i citati requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono permanere per tutta la durata della prestazione.
Nell’istanza il genitore richiedente dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i requisiti che danno titolo alla concessione del contributo, salvo che il beneficiario non sia tenuto a comprovare i medesimi sulla base di specifica documentazione. In caso di affido temporaneo o affidamento preadottivo è necessario riportare gli elementi identificativi del provvedimento di affido (sezione del Tribunale, data di deposito in cancelleria e relativo numero).
Con riferimento ai requisiti dichiarati in domanda le Strutture territorialmente competenti dell’INPS effettuano i controlli ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000.
3. Tipologie di contributo per le quali è possibile presentare la domanda
La domanda di contributo può essere presentata nei seguenti casi:
a) spese sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (cfr. l’art. 3 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017). In tale ipotesi il contributo è definito di seguito “contributo asilo nido”;
b) forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini, al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche (cfr. l’art. 4 del D.P.C.M. del 17 febbraio 2017). In tale ipotesi il contributo è definito di seguito “contributo forme di supporto presso la propria abitazione”.
Il “contributo asilo nido” deve essere richiesto dal genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta. Il “contributo forme di supporto presso la propria abitazione”, invece, deve essere richiesto dal genitore che coabita con il figlio e ha dimora abituale nel medesimo comune (cfr. l’art. 5 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223).
Si evidenzia che coloro che hanno richiesto e ottenuto il rimborso di almeno una mensilità del “contributo asilo nido” non possono presentare anche domanda per il “contributo forme di supporto presso la propria abitazione”.
Per “asili nido pubblici” si intendono le strutture educative gestite da Amministrazioni pubbliche individuate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[2], destinate ai bambini fino al compimento dei tre anni di età, disciplinata dal legislatore nazionale, regionale e locale che definisce i principi generali e le modalità di gestione, ammissione e funzionamento delle strutture.
Per “asili nido privati autorizzati” si intendono le strutture in possesso dell’autorizzazione all’apertura e al funzionamento da parte della Regione o Ente locale competente, a seguito della verifica del rispetto di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienico-sanitari, pedagogici e di qualità, previsti dalle vigenti normative nazionali e locali, ai fini dello svolgimento del servizio educativo di asilo nido. Considerata la variegata offerta di servizi integrativi sul territorio nazionale, si chiarisce che la struttura deve essere in possesso del provvedimento di autorizzazione rilasciato dell’Ente locale competente alla verifica degli elementi necessari allo svolgimento del servizio educativo, quali la presenza del progetto pedagogico ed educativo, la connotazione degli ambienti riservati ai vari servizi (ad esempio, standard dimensionali e organizzativi, il rapporto tra numero di bambini ed educatori ecc.), a prescindere quindi dalla mera denominazione della struttura.
Il possesso del provvedimento di autorizzazione deve essere accertato dalla Struttura territorialmente competente dell’INPS, rivolgendosi alla Regione o all’Ente locale competente all’emissione del provvedimento.
Sono escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi all’infanzia integrativi o sostitutivi di quelli forniti dagli asili nido (ad esempio, ludoteche, spazi gioco, spazi baby, pre-scuola, post-scuola, campi estivi, baby parking, ecc.) per i quali i regolamenti degli Enti locali prevedono requisiti strutturali e gestionali semplificati, orari ridotti e autorizzazioni differenti rispetto a quelli individuati per gli asili nido.
4. Importo del contributo
L’articolo 1, comma 355, della legge n. 232/2016, modificato da ultimo, a decorrere dal 1 gennaio 2025, dall’articolo 1, comma 210, della legge di Bilancio 2025 dispone che: “Con riferimento ai nati a decorrere dal 1º gennaio 2016, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, è attribuito, un buono di importo pari a 1.000 euro su base annua, parametrato a undici mensilità, per gli anni 2017 e 2018, elevato a 1.500 euro su base annua a decorrere dall'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020, il buono di cui al primo periodo è comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro [...] Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell'ISEE fino a 40.000 euro, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, l'incremento del buono di cui al secondo periodo è elevato a 2.100 euro. […]”.
A seguito delle modifiche introdotte dal comma 210 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025, con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’incremento del buono in misura pari a 2.100 euro è riconosciuto, per i nuclei con un valore dell’ISEE fino a 40.000, a prescindere dalla presenza di almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni.
Conseguentemente, l’importo del contributo, comprensivo dell’incremento determinato in relazione alla data di nascita e del valore dell’ISEE minorenni del bambino inserito in domanda, a decorrere dall’anno 2025 è così determinato:
- bambini nati in data antecedente al 1° gennaio 2024
- bambini nati dal 1° gennaio 2024
4.1 Neutralizzazione della quota percepita a titolo di Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU) dal calcolo dell’ISEE minorenni
L’articolo 1, comma 209 della legge di Bilancio 2025, prevede che: “Nella determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente utile ai fini dell’attribuzione del buono di cui all’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 […]”.
Pertanto, ai fini della verifica del requisito economico per la definizione dell’importo del contributo, nella determinazione dell’ISEE minorenni è neutralizzato l’importo erogato per l’AUU. Ai fini della neutralizzazione è necessario tenere conto del parametro della scala di equivalenza utilizzato per il calcolo dell’ISEE. Ad esempio, nel caso di un indicatore ISEE per prestazioni ai minorenni con un parametro della scala di equivalenza pari a 2,5 e un importo dell’AUU erogato di 1.500 euro, l’importo da decurtare dal valore ISEE sarà pari a 600 euro (1.500: 2,5). Quindi, con un ISEE pari 40.400 euro, l’indicatore ai fini del contributo è pari a 39.800 euro (40.400 – 600).
Si evidenzia che nelle ipotesi in cui l’ISEE risulti attestato, ma siano presenti omissioni e/o difformità dei dati relativi al patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, o nel caso siano rilevate delle incongruenze o discordanze tra i dati indicati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il rilascio dell’ISEE e i dati disponibili nei sistemi dell’INPS, l’importo del contributo è erogato nella misura prevista in assenza di ISEE.
A seguito della rettifica della DSU attestata con omissioni o difformità, della presentazione di una successiva DSU regolare o della verifica con esito positivo della documentazione presentata dal cittadino a giustificazione dei dati dichiarati nella DSU il contributo viene ricalcolato tenendo conto dei nuovi elementi forniti.
L’esito della domanda e delle verifiche mensili relativi alle richieste di rimborso del contributo sono consultabili accedendo al servizio di presentazione della domanda presente sul sito dell’Istituto.
5. Presentazione delle domande
Le domande di contributo possono essere presentate dalla data di apertura del relativo servizio di presentazione, comunicata ogni anno dall’Istituto con specifico messaggio, fino al 31 dicembre dell’anno solare di riferimento della domanda stessa.
Le domande sono accolte secondo l’ordine cronologico di presentazione telematica e nei limiti di spesa annui indicati al successivo paragrafo 10.
Le domande che non sono lavorabili per insufficienza di budget vengono registrate a sistema con riserva e assumono lo stato di “Protocollata con riserva”. Qualora, a seguito del pagamento delle mensilità prenotate, residuino delle somme ancora disponibili, si procede al recupero delle domande registrate a sistema con riserva secondo l’ordine cronologico di presentazione.
La domanda deve essere presentata con la relativa documentazione, esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
Il servizio online di presentazione della domanda è raggiungibile dal portale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “bonus nido” e accedendo al servizio “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”.
Il richiedente, al momento della presentazione della domanda per il contributo deve indicare a quale dei due benefici intende accedere.
I cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno considerato valido ai fini dell’erogazione del contributo dichiarano sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso di tale titolo, inserendone gli estremi nella domanda telematica (numero identificativo attestazione; autorità che lo ha rilasciato; data di rilascio; termine di validità). Le verifiche dei titoli di soggiorno sono effettuate dall’INPS mediante l’accesso alle banche dati rese disponibili dal Ministero dell’Interno e dalle altre Amministrazioni. All’esito di tali verifiche, la Struttura territorialmente competente dell’INPS può richiedere l’esibizione del permesso di soggiorno qualora sia necessario per esigenze di istruttoria.
5.1 Domanda di “contributo asilo nido”
Il genitore che richiede il “contributo asilo nido” deve specificare nella domanda le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre dell’anno solare di riferimento della domanda, fino ad un massimo di 11 mensilità.
Il richiedente deve, inoltre, indicare nella domanda il codice fiscale/partita IVA e la denominazione della struttura educativa e, nel caso di strutture private, gli estremi dell’autorizzazione allo svolgimento del servizio educativo per bambini da 0 a 3 anni.
La prestazione spetta per ciascun figlio di età inferiore ai 3 anni e nell’ipotesi in cui il minore per il quale si vuole presentare la domanda compia i tre anni d’età nel corso dell’anno di riferimento della domanda medesima, è possibile richiedere soltanto le mensilità comprese tra gennaio e agosto.
In fase di compilazione della domanda è opportuno prenotare, nell’ambito della stessa, tutte le mensilità dell’anno solare, fermo restando il limite massimo di undici mesi, per i quali si intende richiedere il contributo.
Completata la compilazione della domanda il servizio attribuisce un codice identificativo. Ai fini della prenotazione delle risorse per il pagamento di tutte le mensilità indicate in domanda è necessario allegare la documentazione comprovante il pagamento di almeno una retta relativa a uno dei mesi per i quali si richiede il contributo. La documentazione relativa al pagamento delle ulteriori rette può essere allegata successivamente. Nel caso dei soli asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, per la prenotazione delle risorse è possibile allegare la documentazione da cui risulti l’iscrizione o l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino. Lo stato della domanda “Protocollata” conferma l’avvenuta prenotazione delle risorse per il pagamento del contributo di tutte le mensilità indicate nella domanda, fermo restando la successiva presentazione della documentazione comprovante le spese sostenute.
Per richiedere il contributo per mensilità ulteriori rispetto a quelle indicate in una precedente domanda, riferita al medesimo minore, è necessario presentare una nuova domanda, che può essere accolta previa verifica all’atto della presentazione della stessa della disponibilità del budget.
È altresì possibile effettuare la variazione dei mesi originariamente richiesti in domanda utilizzando l’apposita funzionalità, disponibile nell’ambito del servizio “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”, seguendo il percorso “Gestione” > “Invia Richiesta” > “Sostituisci mensilità richieste”.
5.2 Domanda di “contributo forme di supporto presso la propria abitazione”
Completata la compilazione della domanda di “contributo forme di supporto presso la propria abitazione”, il servizio attribuisce un codice identificativo. Ai fini della prenotazione delle risorse per il pagamento del contributo è necessario allegare un’attestazione, rilasciata da un pediatra di libera scelta, che dichiari, per l’intero anno, l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido, in ragione di una grave patologia cronica.
Il rilascio del numero di protocollo conferma l’avvenuta prenotazione delle risorse per il pagamento del contributo.
5.3 Integrazione del servizio “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” con il “Sistema Unico di Gestione IBAN” (SUGI)
Il servizio di pagamento del contributo sui rapporti dotati di IBAN è integrato con il nuovo “Sistema Unico di Gestione IBAN” (SUGI). Al momento della presentazione di una nuova domanda o della modifica delle modalità di pagamento o del conto corrente di accredito di una domanda accolta, è possibile selezionare uno degli eventuali IBAN già registrati e utilizzati presso l’Istituto per altre prestazioni o indicarne uno nuovo.
In caso di pagamento su IBAN con istituto estero “AREA SEPA” deve essere allegato il modulo di identificazione finanziaria (modulo “MV70”, reperibile nella sezione moduli del sito dell’INPS) timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera o corredato di un estratto conto (nel quale siano oscurati i dati contabili) o da una dichiarazione della banca emittente, dai quali risultino con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente.
6. Richieste di pagamento del “contributo asilo nido”
Per accedere al contributo, il pagamento delle spese deve essere effettuato dal soggetto che ha presentato la domanda.Inoltre, si rammenta che lo stesso soggetto deve anche essere l’intestatario di tutti i documenti di spesa presentati ai fini del contributo (ad esempio, fatture, giustificativi di pagamento, ecc.).
La documentazione completa relativa alle mensilità fruite per la liquidazione del contributo deve essere allegata tassativamente entro il 30 aprile dell’anno successivo all’anno solare di riferimento della domanda, ad esempio per le domande relative all’anno 2025 la documentazione deve essere trasmessa entro il 30 aprile 2026.
L’invio della documentazione per il “contributo asilo nido” deve avvenire esclusivamente tramite la procedura web “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” (funzione “Allega documenti di spesa”), disponibile sul sito dell’Istituto o tramite l’APP “INPS mobile” utilizzando il servizio “Bonus nido”. Non verranno presi in considerazione allegati pervenuti in altre modalità.
Il rimborso non può eccedere la spesa effettivamente sostenuta e a carico dell’utente. Si evidenzia che le spese rimborsabili sono esclusivamente le seguenti:
Non sono rimborsabili le somma versate a titolo di iscrizione, quelle del pre-scuola e del post-scuola, l’importo a titolo di imposta sul valore aggiunto (IVA) ordinaria; ciò in considerazione dell’esclusione delle spese scolastiche stabilita dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con l’eccezione degli asili nido gestiti da cooperative sociali e ONLUS, per i quali l’IVA (c.d. agevolata) può essere rimborsata in quanto dovuta dalla struttura a titolo forfettario.
Per il contributo per la frequenza di asili nido pubblici e/o privati, il richiedente deve allegare la seguente documentazione:
Per provare il pagamento deve essere allegato alternativamente:
I giustificativi del pagamento devono indicare l’importo pagato ed essere riconducibili al genitore che ha presentato la domanda allegando, ove sia necessario, idonea documentazione.
Si rammenta che nell’ipotesi di conto corrente cointestato il bonifico deve riportare nel campo relativo all’ordinante il nominativo del soggetto che ha presentato la domanda di contributo.
Nel caso in cui la documentazione sia riferita a più mesi di frequenza, la stessa deve essere allegata a ogni mese a cui si riferisce. Se, invece, per lo stesso mese si è in possesso di più ricevute, le stesse devono essere inviate con un unico file.
7. Pagamento del contributo
L’importo del “contributo asilo nido” è determinato, nei limiti della spesa sostenuta, in relazione al valore dell’ISEE minorenni in corso di validità, nel mese precedente a quello a cui si riferisce la mensilità e nei limiti del contributo mensile massimo erogabile, fermo restando eventuali attività di conguaglio conseguenti alle variazioni intervenute nell’ISEE con effetto retroattivo.
Il “contributo forme di supporto presso la propria abitazione” è erogato in unica soluzione al genitore richiedente fino all’importo massimo concedibile. Ai fini della misura viene preso a riferimento l’ISEE minorenni valido alla data di protocollazione della domanda.
8. Decadenza dalla domanda e subentro di un nuovo richiedente
L’erogazione del contributo è interrotta in caso di perdita di uno dei requisiti di legge previsti per l’accesso al contributo (ad esempio, perdita della residenza in Italia, decesso del genitore richiedente, decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale, affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda, affidamento del minore a terzi, provvedimento negativo del giudice che determina il venire meno dell’affidamento preadottivo ai sensi dell’articolo 25, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184).
In tali evenienze, l’INPS interrompe l’erogazione del contributo a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza dell’evento che determina la decadenza.
Il verificarsi delle cause di decadenza relative al richiedente non impedisce il subentro nell’erogazione del contributo da parte di un soggetto diverso, se sussistono i presupposti di legge per accedere al contributo alla data di subentro. Il termine previsto per il subentro è fissato improrogabilmente entro 90 giorni dal verificarsi di una delle cause di decadenza.
Nel solo caso del decesso del richiedente, è possibile inoltrare richiesta di subentro recuperando i dati della vecchia domanda, tramite la specifica funzione disponibile nel servizio dedicato.
9. Incumulabilità e trattamento fiscale del contributo
Il “contributo asilo nido” di cui all’articolo 3 del D.P.C.M 17 febbraio 2017 non è cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (detrazioni fiscali frequenza asili nido). L’INPS provvede a comunicare con apposito flusso telematico all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.P.C.M. 17 febbraio 2017 l’erogazione del contributo.
In ordine al “contributo forme di supporto presso la propria abitazione” di cui all’articolo 4 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017, si conferma che lo stesso costituisce reddito esente dall’imposizione fiscale, in quanto sussidio corrisposto a titolo assistenziale ai sensi dell’articolo 34, comma terzo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, da certificare nell’apposita sezione della Certificazione Unica.
10.Copertura finanziaria, monitoraggio e rendicontazione
Le risorse finanziarie stanziate dall’articolo 1, comma 355, della legge n. 232/2016 per il contributo in argomento sono state integrate dall’articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 2021, n. 238, dall’articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e, da ultimo, dall’articolo 1, commi 209 e 211, della legge di Bilancio 2025.
Le risorse complessive disponibile per il contributo dal 2025 al 2029 sono le seguenti:
Ai sensi dell’articolo 1, comma 355, della legge n. 232/2016, l'INPS provvede al monitoraggio degli oneri inviando relazioni mensili alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate a usufruire del contributo.
11. Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile degli oneri per la prestazione in argomento si rinvia alle istruzioni fornite con la circolare n. 27/2020. Al riguardo, sono opportunamente ridenominati i conti già esistenti, come riportato nell’allegata variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale | ||
Valeria Vittimberga |
[1] Cfr. l’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’articolo 1, comma 343, lettere a), b) e c), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e l’articolo 1, comma 177, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
[2] Articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 […]”.
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