Disposizioni integrative e modificative ai decreti legislativi n. 46/99 e n. 112/99 inerenti il sistema di riscossione tramite concessionari
Circolare INPS n. 60 del 26.03.2003
SOMMARIO: Vengono illustrate le disposizioni legislative che hanno modificato i decreti legislativi nn° 46 e 112/99 inerenti il nuovo sistema di riscossione a mezzo ruolo. In particolare le modifiche ai decreti suddetti sono contenute nei seguenti articoli:
a) art. 3 della legge n° 178 dell’8/8/2002 di conversione al D.L. n° 138 dell’8/7/2002 inerente gli aggi di riscossione, il fallimento, il discarico per inesigibilità e la rateazione fino a 60 rate;
b) art. 4 della legge n° 265 del 22/11/2002, di conversione al D.L. n° 209 del 24/9/2002 inerente la titolarità dei rapporti di concessione, la comunicazione di inesigibilità,i termini di notifica delle cartelle, l’opposizione alla cartella di pagamento, l’annullamento dei ruoli consegnati ai concessionari ante dicembre 1994( ruoli Inps 1989-90 e ruoli ex Scau) e la vendita esattoriale dei beni pignorati.
c) art. 38 ,comma 8, e art. 25 della legge n° 289 del 27/12/2002 (legge finanziaria 2003) inerenti il differimento dei termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo e l’importo minimo iscrivibile a ruolo
Chiarimenti in tema di definizione agevolata dei crediti iscritti a ruolo- Non si applica ai ruoli INPS
Nell’ambito dell’attività di riscossione attraverso i ruoli esattoriali di cui ai decreti legislativi n° 46/99 e n°112/99, alcune rilevanti novità legislative sono state disposte con la promulgazione della legge n° 178 dell’8/8/2002, pubblicata sulla G.U. n° 187 del 10-8-2002, che ha convertito il D.L. n° 138 dell’8/7/2002 (cd. decreto OMNIBUS), e dalla legge n°265 del 22/11/2002, di conversione al D.L. n° 209 del 24/9/2002 nonché dagli artt. 38 e 25 della legge n° 289 del 27/12/2002 ( Legge Finanziaria 2003).
Si riportano distintamente le modifiche introdotte dalle leggi succitate:
a) Art. 3 della legge n° 178 dell’8 /8/2002 di conversione al D.L. n°138 dell’8/7/2002
AGGI DI RISCOSSIONE
Il comma 12 dell’art. 3 della Legge n° 178/02, per quanto riguarda la remunerazione del servizio di riscossione a favore dei Concessionari, ha abrogato l’art.17, c.5, del D.Lgs. n°112/99 che disponeva il pagamento, a titolo di anticipazione della remunerazione, di una somma pari ad una percentuale,comunque non inferiore all’1% del carico dei ruoli consegnati.
Pertanto, quanto precedentemente diramato con circolare n.21 del 21/01/02 in tema di anticipazione dell’aggio, deve intendersi superato.
Ad ogni buon fine si ricorda che nessun anticipo di aggio è stato erogato nei confronti dei concessionari i quali, in sede di riversamento alle Tesorerie della Banca d’Italia dei crediti riscossi, si trattengono l’aggio secondo le percentuali stabilite dai relativi decreti.
RICORSO PER FALLIMENTO
Il comma 1 dell’art. 3, sostituendo l’art.87 del D.P.R. 602/73, ora art.16 del D.Lgs. 46/99, capo IV, sezione I, 1° e 2° comma, ha dato la possibilità al concessionario di presentare, per conto dell’Agenzia delle Entrate, ricorso di cui all’art. 6 del regio decreto 16 marzo 1942,n° 267 ( dichiarazione di fallimento e domanda di ammissione al passivo).
Se il debitore, a seguito del ricorso o su iniziativa di altri creditori, viene dichiarato fallito ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell’Agenzia delle Entrate, l’ammissione al passivo della procedura.
Tale facoltà non si applica alla riscossione dei contributi previdenziali in quanto il concessionario,per l’attuazione dell’art. 3 , comma 1, procede per conto dell’Agenzia delle Entrate ma è da sottolineare che, una volta dichiarato il fallimento del contribuente, il concessionario richiederà l’ammissione al passivo anche dei contributi di competenza INPS sulla base dei ruoli consegnati.
DISCARICO PER INESIGIBILITA’
L’art.3, comma 2, in tema di inesigibilità, ha modificato tale disciplina, ampliando le cause di perdita del diritto al discarico previste dall’art.19, c.2 del D.Lgs.n.112/99; per chiarezza espositiva, riportando il testo del succitato comma 2, si evidenziano in grassetto le modificazioni e le integrazioni introdotte:
- la mancata notificazione, imputabile al concessionario, della cartella di pagamento entro il quinto mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, nel caso previsto dall’art.32, c.2, lett. b) del D.Lgs.n.46/99 (riscossione spontanea a mezzo ruolo), entro il terzo mese successivo all’ultima rata indicata nel ruolo (art.19 c.2 lett. a);
- la mancata comunicazione all’ente creditore, anche in via telematica, con cadenza annuale, dello stato delle procedure relative alle singole quote comprese nei ruoli consegnati in uno stesso mese; la prima comunicazione è effettuata entro il diciottesimo mese successivo a quello di consegna del ruolo (art.19 c.2 lett. b);
- la mancata presentazione, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo, della comunicazione di inesigibilità. Tale comunicazione è soggetta a successiva integrazione se, alla data della sua presentazione, le procedure esecutive sono ancora in corso per causa non imputabile al concessionario (art.19 c.2 lett. c);
- il mancato svolgimento dell’azione esecutiva su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero dell’Economia e Finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo, nonché su nuovi beni la cui esistenza sia stata comunicata dall’Istituto ai sensi del comma 4 (art.19 c.2 lett. d); ( si ricorda che il comma 4 riguarda il potere dell’Ente di comunicare al concessionario ulteriori beni da sottoporre ad esecuzione);
- il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni effettuate dall’Istituto (art.19, c.2, lett.d bis);
- la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo se imputabile al concessionario; sono imputabili al concessionario e costituiscono cause di perdita del diritto di discarico i vizi e le irregolarità compiute nell’attività di notifica della cartella di pagamento e nell’ambito della procedura esecutiva, salvo che i concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull’esito della procedura (art.19 c.2 lett. e).
(Il successivo comma 3 dell’art. 3 stabilisce che, decorsi tre anni dalla comunicazione di inesigibilità, totale o parziale, della quota, il concessionario è automaticamente discaricato; contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali i crediti erariali corrispondenti alle quote del medesimo articolo discaricate.)
La legge n°178/2002 ha, inoltre, modificato il dispositivo del successivo comma 4 stabilendo che, fino al discarico di cui al comma 3 (sopra citato), resta salvo, in ogni momento, il potere dell’ufficio di comunicare al concessionario l’esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di segnalare azioni cautelari ed esecutive da intraprendere al fine di riscuotere le somme iscritte a ruolo.
Per completezza di informazioni si riportano anche i successivi commi 5 e 6 dell’art. 3 citato:
Il comma 5 stabilisce che la documentazione cartacea relativa alle procedure esecutive poste in essere dal concessionario è conservata, fino al discarico di delle relative quote, dallo stesso concessionario.
Il comma 6 conclude stabilendo che, fino al discarico delle relative quote, l’ufficio può chiedere al concessionario la trasmissione della documentazione relativa alle quote per le quali intende esercitare il controllo di merito, ovvero procedere alla verifica della stessa documentazione presso il concessionario; se entro trenta giorni dalla richiesta, il concessionario non consegna ovvero non mette a disposizione tale documentazione perde il diritto al discarico della quota.
DINIEGO DI DISCARICO PER INESIGIBILITA’
In relazione alle conseguenze derivanti dal diniego di discarico da parte dell’Ufficio che ha effettuato l’iscrizione a ruolo si segnala che l’aspetto più rilevante è rappresentato da una sensibile riduzione dell’onere patrimoniale a carico del Concessionario
Infatti, secondo quanto previsto dall’art.20, c.3, del D.Lgs.n.112/99, come modificato dall’art.3, c.2 lett. b), della L.178/02, entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di diniego di discarico da parte della Sede di competenza, incombe al Concessionario l’obbligo del versamento di una somma pari ad un quarto dell’importo iscritto a ruolo, (maggiorata degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo per la notifica della cartella) ed alla totalità delle spese relative alla procedure esecutive, di cui all’art.7 comma 6, se rimborsate dall’Ente creditore.
Successivamente la legge n° 265 del 22/11/2002 ha ulteriormente innovato la disciplina, modificando il contenuto del successivo comma 4 dell’art.20 del già citato decreto legislativo.
Mantenendo fermo il principio del ricorso da parte del concessionario alla Corte dei Conti entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento di diniego di discarico, il comma 2 lett.0b dell’art. 4 della Legge 265/02 prevede l’alternativa per il concessionario di una definizione agevolata mediante il pagamento, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento di diniego, di una somma pari alla metà dell’importo di cui al comma 3.
Poiché il precedente comma 3,come modificato, prevedeva il pagamento di un quarto dell’importo iscritto a ruolo, ne consegue che il concessionario, in caso di definizione agevolata, dovrà pagare all’Ente una somma pari ad 1/8° del carico iscritto a ruolo.
A tale riguardo verranno successivamente indicate le relative modalità amministrative e contabili.
RATEAZIONE FINO A 60 RATE
L’art.3, comma 3 bis della legge n° 178/02 ha previsto la possibilità per il contribuente di richiedere la rateazione, nel limite massimo di sessanta mesi, del carico iscritto a ruolo, che può essere concessa con provvedimento motivato dell’ente impositore, in deroga a quanto previsto dalla L.389/89.
Al riguardo si comunica che a breve verranno emanate le relative disposizioni attuative.
b) Art. 4 della legge 265 del 22/11/2002, di conversione al D.L.209 del 24/9/2002
La legge n° 265 del 22/11/2002, pubblicata sulla G.U. n.275 del 23/11/2002 che ha convertito il D.L. 209/02 del 24/09/2002, ha apportato, sebbene con scarsa sistematicità, significative modifiche ad alcuni aspetti dell’attuale sistema di riscossione relativamente alla titolarità dei rapporti concessori, alla comunicazione di inesigibilità, alla notifica della cartella, all’opposizione del contribuente all’iscrizione a ruolo, all’annullamento automatico delle partite iscritte nei ruoli fino al 1994.
TITOLARITA’ DEI RAPPORTI CONCESSORI
L’art. 4, comma 2 lett. Oc, della Legge 265/2002 ha sostituito il primo periodo del precedente art. 57 del D.Lgs 112/99, in tema di titolarità dei rapporti di concessione.
L’articolo suddetto ha stabilito che fino all’anno 2004 e anche in deroga all’art. 12, comma 3, primo periodo , il servizio di riscossione resta affidato , nei singoli ambiti, ai soggetti che alla data del 1° luglio 1999, lo gestivano a titolo di concessionari o di commissari governativi e nei casi di recesso, decadenza e revoca successivi a tale data, il servizio resta affidato ai commissari governativi nominati ai sensi del medesimo art. 12, commi 1 e 2.
La proroga dell’incarico è anche in linea con la circostanza che il 31 gennaio 2005 cessa l’affidamento delle concessioni agli attuali concessionari in carica in quanto termina il contratto di durata decennale iniziato in data 1° febbraio 1995.
Il Ministero dell’Economia e Finanze provvederà quindi ad affidare il servizio di riscossione alle concessioni che dovranno possedere i requisiti previsti dall’art. 2 del D. Lgs. N° 112/99.
COMUNICAZIONE DI INESIGIBILITA’
All’art.59 del D.Lgs.n.112/99, è stato aggiunto il comma 4-quater con il quale viene rinviato il termine della comunicazione di inesigibilità che i Concessionari devono presentare all’ente creditore, a norma dell’art.19, c.2, lett. c) del D. Lgs.n.112/99, entro il terzo anno successivo alla consegna del ruolo.
Dispone, infatti, l’art.4, c.2, lett. a) della legge 265/02 che per i ruoli, consegnati ai concessionari sino al 30 settembre 2001, la comunicazione di inesigibilità deve essere presentata entro il 1° ottobre 2004.
Ne consegue che risultano prorogati a tale data i termini per l’invio telematico degli esiti di riscossione con i quali le concessioni richiedono il discarico per inesigibilità per le quote non riscosse relative ai ruoli consegnati fino al 30 settembre 2001.
TERMINE DI NOTIFICA DELLA CARTELLA
Viene sostituito l’articolo 59 bis del D.Lgs. n.112/99, aggiunto all’art. 59 originario dall’art.3, c.1, del D.Lgs.n.193/2001.
Infatti l’art.4 c.2 lett. b) della L.265/02 dispone che, in deroga all’art.19 c.2 lett. a) del medesimo decreto legislativo, costituisce causa di perdita del diritto di discarico la mancata notificazione della cartella, se imputabile al concessionario, entro il 31 dicembre 2002 dei ruoli consegnati sino al 31 luglio 2002.
Ne consegue che il termine perentorio di cinque mesi per la notifica della cartella, ai fini del discarico per inesigibilità, si riferisce alle cartelle emesse sui ruoli consegnati al concessionario dal 1° agosto 2002 in poi mentre, per i ruoli consegnati precedentemente, ( cioè 1° gennaio 2000- 30 luglio 2002) il termine ultimo deve essere considerato il 31 dicembre 2002.
Con gli esiti della riscossione i concessionari, quindi, comunicheranno le notifiche effettuate ( positive o negative); l’eventuale richiesta di discarico per inesigibilità eventualmente presentata dal concessionario , per cause imputabili a quest’ultimo, dovrà essere respinta.
OPPOSIZIONE DEL CONTRIBUENTE ALL’ ISCRIZIONE A RUOLO
L’art.4, c.2, quater ha soppresso l’obbligo della notifica al Concessionario del ricorso proposto dal contribuente nel giudizio di opposizione avanti il giudice del lavoro, secondo quanto previsto dall’art.24, c.5, del D. Lgs.n.46/99.
La norma ha voluto distinguere le diverse opposizioni in capo al contribuente in quanto, se l’opposizione verte sul debito contributivo iscritto in cartella, il ricorso va notificato solo all’Ente impositore , essendo il concessionario estraneo alla lite , mentre in caso di opposizione che riguarda la regolarità o la validità degli atti esecutivi, il ricorso va notificato al concessionario.
Qualora la lite promossa contro di lui non riguardi esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, il concessionario deve chiamare in causa l’Ente impositore; in mancanza risponde delle conseguenze della lite ( art. 39 del D.Lgs. n° 112/99).
ANNULLAMENTO AUTOMATICO DELLE PARTITE ISCRITTE A RUOLO FINO AL 1994
Secondo quanto stabilito dall’art.4, c.2 undecies, della L.265/2002, all’art. 36 del D.Lgs. n° 46/99, dopo il comma 10, è stato aggiunto il comma 10 bis, il quale ha statuito che entro il 31 dicembre 2002 l’Ente creditore procede automaticamente all’annullamento dei ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 1994 e non riscossi a condizione che, alla data del dicembre 2001:
le somme iscritte a ruolo non siano state oggetto di un provvedimento di sospensione;
non siano scaduti i termini previsti dall’art.77 D.P.R.43/88 per la presentazione delle domande di rimborso o di discarico delle suddette quote.
In merito a quanto precedentemente illustrato preme far presente quanto segue:
per quanto riguarda i ruoli INPS 1989-90 i concessionari stanno provvedendo ad inviare i relativi nastri contenenti i residui non pagati.
Dopo l’aggiornamento degli archivi di gestione sulla base della comunicazione di concordanza da parte delle Sedi, queste ultime potranno autorizzare i concessionari al discarico dei residui presenti negli archivi della concessione stessa. Ciò comporterà l’annullamento dei ruoli originari. Al riguardo verranno impartite precise disposizioni
per quanto riguarda i ruoli ex Scau emessi nell’anno 1994 per il recupero di contributi agricoli unificati nonché di sanzioni amministrative , gestiti cartaceamente dalle Sedi, verranno presi accordi con i concessionari al fine di provvedere all’ annullamento di tali ruoli solo dopo la relativa sistemazione.
Si comunica ad ogni buon fine che, con nota del 5 marzo u.s. questa Direzione Centrale ha comunicato all’Ascotributi le seguenti disposizioni da diramare alle Aziende associate:
per i ruoli 1989-90 i concessionari, qualora non lo avessero già fatto, dovranno completare l’invio dei nastri magnetici , necessari per la sistemazione negli archivi di gestione delle posizioni assicurative;
per quanto riguarda i ruoli ex Scau , gestiti cartaceamente, sarà necessario,prima del discarico, effettuare una ricognizione sulle partite sospese che debbono restare in essere;
in relazione all’invio dell’estratto conto generalizzato si provvederà al discarico solo dopo la conclusione dell’operazione;
nelle more i concessionari dovranno sospendere gli atti esecutivi;
i concessionari potranno accettare i pagamenti spontanei da parte dei contribuenti fino al discarico dei ruoli.
Pertanto le Sedi, qualora fossero interessate dai concessionari, dovranno sottolineare che al momento nessun discarico potrà essere rilasciato per le motivazioni suesposte.
INTRODUZIONE DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE LA VENDITA ESATTORIALE DEI BENI PIGNORATI
Infine, il succitato decreto, al comma 3 ter dell’articolo 4, ha disposto che con uno o più decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, sono stabilite norme intese ad introdurre disposizioni propedeutiche alla vendita esattoriale mediante pubblico incanto, relative al procedimento di vendita di beni immobili e mobili registrati mediante offerta pubblica di acquisto, secondo le procedure regolate dal codice di procedura civile.
Al fine di accrescere la pubblicità delle procedure di vendita, con i medesimi decreti saranno emanate disposizioni affinché detti avvisi vengano diffusi anche sul sito INTERNET dell’Agenzia delle Entrate del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
c) Legge n° 289 del 27 dicembre 2002 (Finanziaria 2003)
NUOVI TERMINI DI DECADENZA PER L’ISCRIZIONE A RUOLO
L’art.38, comma 8, della Legge n° 289 del 27 dicembre 2002 (legge finanziaria 2003), modificando il contenuto dell’art.36, c.6, della D.Lgs. n. 46/99, stabilisce che le disposizioni contenute nell’art.25 del D.L.gs. n. 46/99 in tema di termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, si applicano ai contributi e premi non versati ed agli accertamenti notificati successivamente al 1° gennaio 2003.
IMPORTO MINIMO ISCRIVIBILE A RUOLO
L’ art. 25 della citata legge ha previsto che il Ministro dell’Economia e Finanze con uno o più decreti adotti disposizioni relative alla disciplina del pagamento e riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura. Con i decreti suddetti verranno stabiliti gli importi corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive di interessi o sanzioni comunque denominate nonché norme riguardanti l’esclusione di qualsiasi azione cautelativa,ingiuntiva ed esecutiva. Le disposizioni si potranno applicare anche per periodi di imposta precedenti e non dovranno intendersi come franchigia. La norma si applica anche agli enti pubblici non economici.
In sede di prima applicazione dei suddetti decreti l’importo minimo non può essere inferiore a 12 euro.
Ne consegue che viene di fatto modificato l’art. 4, comma 12 bis, del D.Lgs. n.46/99 che stabiliva l’iscrizione a ruolo per somme non inferiori a lire ventimila.
Dopo l’ emanazione dei relativi decreti verranno impartite le relative disposizioni in merito.
CHIARIMENTI
Decreto Legge n° 282 del 24 dicembre 2002- Disposizioni in materia di sanatorie fiscali
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEBITI ISCRITTI A RUOLO
Il Decreto Legge n° 282 del 24 dicembre 2002, convertito con modificazione nella legge n° 27 del 21 febbraio u.s.,in relazione a quanto stabilito dall’art. 12 della Legge Finanziaria 2003, ha introdotto la definizione agevolata di debiti già iscritti a ruolo e che il concessionario non ha recuperato in via coattiva.
Tale norma si applica a condizione che ricorrano varie condizioni:
1) deve trattarsi di ruoli emessi da uffici statali;
2) deve trattarsi di ruoli affidati ai concessionari entro il 31 dicembre 2000.
L’Agenzia delle Entrate, con circolare 12/E del 21 febbraio u.s. ha impartito delucidazioni al riguardo, includendo tra l’altro, tra i ruoli oggetto di sanatoria, anche i ruoli emessi a seguito di liquidazione delle imposte ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. n° 600/1973 nonché quelli emessi a seguito di controllo formale delle dichiarazioni ex art. 36 ter del medesimo decreto.
Al fine di dissipare dubbi su alcune interpretazioni estensive formulate da alcuni organi di stampa si chiarisce che la norma in esame non si applica ai ruoli emessi dall’istituto nell’anno 2001, a norma dell’art. 36 bis ( vedi messaggio n°253 del26/3/2002).
Peraltro, con comunicato stampa diffuso il 28 febbraio u.s. l’ufficio stampa dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che “ il richiamo agli Uffici Statali contenuto nell’art. 12 della legge n° 289 del 2002, ai fini della definizione dei carichi iscritti a ruolo pregressi,deve essere riferito ai soli uffici dell’Amministrazione Finanziaria in senso stretto, vale adire ai Ministeri.
Nella definizione Uffici Statali non rientrano pertanto gli uffici di enti pubblici statali, quali quelli previdenziali, che pur esplicando attività di diretto e immediato interesse per lo Stato, non sono comunque riconducibili alle Amministrazioni statali in senso stretto.
Ciò, del resto, trova conferma nella normativa di settore ( vedi D.Lgs n° 46 del 1999, articoli 17 e 24, laddove i ruoli emessi dallo Stato sono sempre tenuti distinti da quelli emessi dagli enti pubblici previdenziali).
Considerazioni finali
Le norme modificative dei Decreti Legislativi nn° 46 e 112/99 ( di cui si allegano i testi con le indicazioni delle modifiche e integrazioni apportate da tutte le norme intervenute dall’entrata in vigore degli stessi fino a dicembre 2002) sono finalizzate da una parte a rendere più snelle ed agevoli le procedure esecutive dei concessionari (vedi presentazione del ricorso per fallimento), dall’ altra a rendere più responsabili gli stessi nell’espletamento delle procedure per il recupero dei crediti, attività alla quale sono preposti nell’ambito del sistema di riscossione a mezzo ruolo.
Per quanto riguarda la verifica dell’attività svolta in tale ambito, verranno emanate apposite disposizioni amministrative e verranno rilasciate adeguate procedure che consentiranno da parte delle Sedi l’esame e la definizione delle quote che i concessionari comunicheranno come inesigibili tramite gli esiti di riscossione.
Allegato N.1 (file in formato .pdf sul sito INPS)
Allegato N.2 (file in formato .pdf sul sito INPS)
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Direttore responsabile: Riccardo Albanesi