Circolare INPS n. 66 del 18.05.2010

Decreto Ministeriale 15 marzo 2005, punti 19) e 20). Adeguamento delle categorie dei lavoratori assicurati obbligatoriamente presso l’ENPALS
Circolare INPS n. 66 del 18.05.2010

SOMMARIO: Premessa. Regime previdenziale dei lavoratori dello spettacolo di cui al D.M. 15 marzo 2005. 1. Lavoratori di cui al punto 19) del D.M.15 marzo 2005. Risposta all’interpello n.21/2007. 2. Lavoratori di cui al punto 20) del D.M.15 marzo 2005. Risposta all’interpello n.59/2009. 3. Titolare di impresa artigiana. 4. Istruzioni operative: 4.1 lavoratori soggetti al regime pensionistico ENPALS 4.2 lavoratori soggetti al regime pensionistico INPS

Premessa. Regime previdenziale dei lavoratori dello spettacolo di cui al Decreto Ministeriale 15 marzo 2005.
Com’è noto, il D.M. 15 marzo 2005 (all.1) di adeguamento delle categorie dei soggetti assicurati presso l’ENPALS ha ampliato la platea degli iscritti all’Istituto previdenziale dei lavoratori dello spettacolo, determinando la modifica del regime previdenziale di alcune categorie di lavoratori già assicurati ai fini previdenziali all’INPS.
Con le circolari nn. 7 e 8 del 30 marzo 2006, l’ENPALS ha emanato le disposizioni attuative del D. M. 15 marzo 2005.
L’iscrizione all’ENPALS di alcune categorie di lavoratori già assicurati all’INPS ha generato incertezze interpretative e numerosi quesiti, per la soluzione dei quali l’INPS ha instaurato un confronto con i Ministeri interessati.
Le problematiche sono sorte, soprattutto, in relazione alle categorie di lavoratori elencate ai punti 19) e 20) del suddetto D.M., punti che di seguito si riportano:
“19) impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco, sale scommesse, sale giochi, ippodromi, scuderie di cavalli da corsa e cinodromi, prestatori d'opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche”;
“20) impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi”.

1. Lavoratori di cui al punto 19) del D.M. 15 marzo 2005. Risposta all’interpello n. 21/2007.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso la risposta all’interpello n. 21/2007 (all.2), d’intesa con l’Istituto, ha fornito chiarimenti in ordine alle problematiche dell’iscrizione all’ENPALS sorte per i lavoratori dipendenti dalle case da gioco, sale scommesse e sale giochi.
Il Ministero ha precisato che a far tempo dal 22 aprile 2005, data di entrata in vigore del predetto Decreto Ministeriale, “ i lavoratori che prestano attività lavorativa, in qualità di impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco e dalle sale di scommesse, devono, ai fini previdenziali, essere obbligatoriamente iscritti presso l’ENPALS, sempre che l’attività delle sale da gioco e delle (sale, n.d.r.) di scommesse sia esercitata in modo esclusivo dal datore di lavoro”.
Il suddetto assunto è estensibile, per analogia, alle sale giochi.
Qualora l’attività abbia carattere promiscuo, situazione che nel settore è abbastanza frequente, tenuto conto che soprattutto le case da gioco e le sale giochi sono spesso all’interno o annesse ai pubblici esercizi, si dovrà valutare se tali attività presentino o meno il carattere dell’autonomia.
Nel caso in cui non vi sia autonomia dell’attività della casa da gioco o della sala giochi rispetto a quella del pubblico esercizio e qualora il datore di lavoro utilizzi promiscuamente i propri dipendenti per l’esercizio di entrambe le attività, gli stessi, in quanto dipendenti da imprese classificate ai fini previdenziali nel settore terziario, continueranno a essere assicurati anche ai fini previdenziali presso l’INPS.
Si precisa che l’iscrizione all’ENPALS dei dipendenti di sale di scommesse prescinde dal tipo di scommessa, sia essa inerente eventi ippici ovvero relativa ad altri eventi sportivi, ma riguarda esclusivamente lavoratori con contratto di lavoro subordinato.
Diversamente, nel caso dei prestatori d’opera addetti ai totalizzatori o alla ricezione delle scommesse, gli stessi sono obbligatoriamente iscrivibili all'ENPALS indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, solo in caso di scommesse effettuate presso gli ippodromi o cinodromi, ovvero presso le sale da corsa e le agenzie ippiche (vedi msg. n. 277 del 30 aprile 2002).
Per le case da gioco, sale di scommesse e sale giochi si conferma l’inquadramento nel settore “terziario” ai fini del versamento all’Istituto delle contribuzioni minori per i dipendenti, anche se soggetti al regime previdenziale ENPALS.
Con riferimento alle posizioni individuali dei datori di lavoro che gestiscono attività classificate, ai fini previdenziali e assistenziali in base all’art. 49, lett. d) della L. n.88/89, nel settore “terziario”, si fa presente che, analogamente ai titolari di imprese che gestiscono il gioco del Bingo, qualora gli stessi partecipino al lavoro con carattere di abitualità e prevalenza, continueranno a restare iscritti, come disposto dall’art. 1, comma 202 e ss., della L. n. 662/1996, alla “Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali” di cui alla L. n. 613/1966.

2. Lavoratori di cui al punto 20) del D.M. 15 marzo 2005. Risposta all’interpello n. 59/2009.
Con la risposta all’interpello n. 59/2009 (all.3), il Ministero del Lavoro ha precisato che il D.M. 15 marzo 2005 ha esteso l’ambito di operatività dell’iscrizione all’ENPALS, precedentemente circoscritta agli “addetti agli impianti sportivi” dal D.M. 10 novembre 1997, includendovi gli “impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi”.
Pertanto anche i dipendenti di palestre, sale fitness, impianti e circoli sportivi, ecc… , rientrano nelle categorie obbligatoriamente iscritte all’ENPALS.
Per ciò che riguarda gli istruttori e gli addetti agli impianti e circoli sportivi e alle altre strutture indicate al punto 20 del decreto ministeriale in argomento, si chiarisce che gli stessi sono soggetti all’assicurazione presso l’ENPALS a prescindere dalla natura giuridica, autonoma o subordinata, del rapporto di lavoro.
Nello stesso interpello, in relazione all’obbligo assicurativo per i lavoratori dipendenti di palestre, è stato altresì precisato che “l’estensione dell’ambito applicativo dell’iscrizione ENPALS operata con il D. M. del 15 marzo 2005 riguarda sempre e comunque attività di natura sportiva”. Al riguardo, la Suprema Corte (n.4408/1982) ha affermato che si intendono per impianti sportivi “tutti quelli organizzati e gestiti per lo svolgimento di attività genericamente sportive”. Inoltre anche l’ENPALS, nella circolare n. 7/2006, nell’interpretare la nozione di “addetti agli impianti sportivi”, ha circoscritto tale categoria “ al personale la cui prestazione è direttamente collegata a questi ultimi, tanto che la prestazione stessa sarebbe impossibile o priva di interesse per il datore di lavoro ovvero per il committente, se gli impianti venissero meno”, rilevando pertanto un’imprescindibile correlazione tra la prestazione lavorativa e la natura “sportiva” dell’attività.
Pertanto, l’assoggettamento a contribuzione ENPALS non può discendere dalla mera denominazione dell’attività quale “palestra”.
Nel caso concreto, è necessario procedere ad un’attenta disamina dell’attività complessivamente esercitata dall’azienda e delle professionalità nella stessa impiegate al fine di valutarne il corretto inquadramento e il conseguente obbligo contributivo.
Da quanto precede, discende che le aziende che esplicano l’attività di gestione di palestre nelle quali viene svolta attività sportiva devono essere inquadrate nel settore industria con l’obbligo assicurativo dei lavoratori nei confronti dell’ENPALS (vedi circ. n. 213/1998, punto 1); viceversa, le palestre che svolgono esclusivamente attività estetica o di recupero motorio continueranno a essere inquadrate nel settore terziario o artigiano, con l’obbligo di assicurazione all’INPS dei propri dipendenti (vedi circ. n. 164/2001).
Infine, in relazione alle richieste di chiarimenti pervenute in merito al corretto inquadramento dei datori di lavoro esercenti l’attività di gestione piscine, si precisa che gli stessi devono essere inquadrati nel settore industria (vedi citata circolare n. 213/1998) qualora le piscine stesse vengano utilizzate per lo svolgimento di attività sportiva, nel significato sopra indicato.
Peraltro, in analogia a quanto affermato per le palestre, qualora la piscina venga utilizzata esclusivamente per l’educazione motoria, il gestore dovrà essere inquadrato nel settore terziario o artigiano, con l’obbligo di assicurazione all’INPS dei propri dipendenti.

3. Titolare di impresa artigiana.
Con riferimento ai titolari di imprese artigiane che svolgano una delle attività di cui ai punti precedenti si precisa quanto segue.
Come è noto, la disciplina dell’imprenditore artigiano è contenuta nella legge quadro 8/8/1985 n.443. In particolare, l’art.2 definisce l’imprenditore artigiano e l’art.5 fissa l’obbligo di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane per tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della stessa legge.
La tutela previdenziale per i titolari di impresa artigiana è disciplinata dalla legge 4/7/1959 n.463 che, all’art. 3, ha disposto l’istituzione presso l’INPS della gestione speciale per l’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e dei loro familiari coadiuvanti.
Da ciò deriva che i soggetti in esame, svolgenti le attività sopra richiamate, dovranno continuare a restare iscritti alla predetta gestione.
Ove l’impresa artigiana occupi personale dipendente, lo stesso dovrà essere iscritto ai fini pensionistici all’INPS o all’ENPALS in base ai chiarimenti esposti ai precedenti punti 1 e 2. Di conseguenza deve considerarsi superato il terzultimo capoverso della circolare 213/1988, laddove si dispone che la classificazione nel settore artigianato comporta sempre, per i dipendenti, l’obbligo del versamento del contributo IVS all’INPS.

4. Istruzioni operative
Le competenti strutture territoriali provvederanno, in base ai chiarimenti di cui alla presente circolare, ad attribuire il corretto inquadramento ed i necessari codici di autorizzazione, far tempo dal mese di aprile 2005, data di entrata in vigore del D.M. in oggetto.

4.1 lavoratori soggetti al regime pensionistico ENPALS
Le strutture medesime dovranno provvedere ad annullare le eventuali note di rettifica emesse nei confronti delle aziende sul presupposto dell’iscrivibilità dei loro dipendenti all’INPS ma per i quali, invece, è dovuta l’iscrizione previdenziale all’ENPALS.
Le Sedi provvederanno, altresì, a seguito di apposita richiesta, al trasferimento senza interessi all’ENPALS, in applicazione dell’art. 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000 n.388, della sola contribuzione IVS versata all’INPS per i lavoratori che, in ragione dell’ampliamento della categorie iscrivibili all’ENPALS, non sono più assicurabili al Fondo Pensioni lavoratori dipendenti a decorrere dal 22 aprile 2005.

4.2 lavoratori soggetti al regime pensionistico INPS
Nei casi in cui i datori di lavoro abbiano provveduto, erroneamente, a versare la contribuzione pensionistica all’ENPALS per i propri dipendenti che, invece, devono continuare ad essere assicurati all’INPS, le Sedi dovranno invitare l’ENPALS e i predetti datori di lavoro a chiedere il trasferimento della contribuzione all’Istituto in applicazione dell’art. 116, c. 20, della citata legge n. 388/2000. Eventuali note di rettifica attive emesse per il recupero della suddetta contribuzione dovranno essere tenute in sospeso fino alla definizione del predetto trasferimento.

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