INDICE
1. Premessa e quadro normativo
2. Indennità di disoccupazione NASpI in favore dei magistrati onorari esclusivisti
3. Modalità e termini di presentazione della domanda. Decorrenza della prestazione
4. Misura e durata
5. Rinvio
6. Istruzioni contabili
1. Premessa e quadro normativo
Con la circolare n. 100 del 7 dicembre 2023 è stato illustrato il regime contributivo introdotto dall’articolo 15-bis, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, con riferimento ai magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie (di seguito, magistrati onorari esclusivisti), il quale prevede che: “I magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che hanno optato per il regime esclusivo sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS”.
In particolare, con la citata circolare n. 100 del 2023 è stato chiarito che, in forza dell’espresso riferimento del legislatore all’iscrizione all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), ossia la forma previdenziale destinata a garantire il trattamento pensionistico per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) per la generalità dei lavoratori dipendenti, la suddetta iscrizione è effettuata al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD). Ne consegue che la totalità dei compensi corrisposti ai magistrati onorari in relazione all’attività esercitata in regime di esclusività deve essere assoggettata a contribuzione ai soli fini IVS con esclusione di ogni ulteriore obbligo contributivo afferente alle c.d. assicurazioni minori.
Successivamente, il legislatore è intervenuto in materia con il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, disponendo all’articolo 2 che: “Nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento, l'articolo 15-bis, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, si interpreta nel senso che nei confronti dei magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono dovute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le contribuzioni obbligatorie per le seguenti tutele, con applicazione delle medesime aliquote contributive previste per la generalità dei lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti: a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti; b) assicurazione contro la disoccupazione involontaria; c) assicurazione contro le malattie; d) assicurazione di maternità”.
Con la circolare n. 101 del 29 novembre 2024 è stato illustrato il regime contributivo alla luce dell’interpretazione autentica fornita dal legislatore con il citato articolo 2 del decreto-legge n. 131 del 2024, chiarendo che, a partire dal periodo di competenza in cui ricade la data di conferma dei magistrati onorari esclusivisti nel ruolo a esaurimento, a seguito delle procedure valutative[1] effettuate nell’arco dell’anno 2023, i compensi corrisposti ai magistrati onorari esclusivisti, tenuto fermo l’obbligo di contribuzione al FPLD ai fini IVS, devono essere assoggettati anche all’obbligo di contribuzione in relazione alle assicurazioni di maternità, contro le malattie e contro la disoccupazione involontaria (NASpI), con l’applicazione delle aliquote fissate per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti al FPLD.
Inoltre, tenuto conto della natura di Amministrazione pubblica del datore di lavoro e delle specificità che connotano il rapporto di servizio instaurato con i magistrati onorari esclusivisti, il contributo di finanziamento della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), stabilito dall’articolo 2, commi 25 e 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è dovuto nella misura dell’1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a cui deve sommarsi il contributo integrativo destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, di cui all’articolo 25, comma quarto, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Pertanto, in attuazione della richiamata disposizione di cui all’articolo 15-bis, comma 2, del decreto-legge n. 75 del 2023, così come autenticamente interpretata dall’articolo 2 del decreto-legge n. 131 del 2024, a decorrere dal periodo di competenza in cui ricade la data di conferma dei magistrati onorari esclusivisti nel ruolo a esaurimento, a seguito delle procedure valutative effettuate nell’arco dell’anno 2023, è dovuto il versamento della contribuzione NASpI con conseguente ampliamento della tutela assicurativa a favore della categoria in argomento. L’assolvimento del predetto obbligo contributivo è assicurato mediante l’applicazione delle aliquote fissate per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti al FPLD.
2. Indennità di disoccupazione NASpI in favore dei magistrati onorari esclusivisti
I magistrati onorari esclusivisti possono accedere alla prestazione NASpI per gli eventi di cessazione involontaria verificatisi successivamente all’insorgere dell’obbligo contributivo di finanziamento della NASpI, qualora soddisfino tutti i requisiti legislativamente previsti.
A tale riguardo i magistrati onorari esclusivisti ai fini del riconoscimento della prestazione NASpI devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano, al momento della presentazione della domanda, in stato di disoccupazione involontaria di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
b) possano fare valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, possano fare valere almeno tredici settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e di dimissioni di cui all'articolo 55 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Tale requisito si applica a condizione che l'evento di cessazione per dimissioni/risoluzione consensuale sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione[2].
Con riferimento allo stato di disoccupazione di cui alla precedente lettera a), si precisa che questo deve essere involontario. Ai fini dell’accesso alla prestazione, sono pertanto escluse le ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale. Sono, invece, fatte salve le ipotesi di cessazione previste dalla circolare n. 94 del 12 maggio 2015, paragrafo 2.2, lettera a), dalla circolare n. 142 del 29 luglio 2015, paragrafi 2 e 3, dalla circolare n. 21 del 10 febbraio 2023, paragrafo 2, nonché dalla circolare n. 32 del 20 marzo 2023, paragrafo 2.
Per quanto riguarda il requisito contributivo di tredici settimane sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (cfr. la circolare n. 94 del 2015, paragrafo 2.2, lett. b). Per contribuzione utile ai fini del diritto si deve intendere anche quella dovuta ma non versata, in base al principio della c.d. automaticità delle prestazioni ai sensi dell’articolo 2116 del codice civile.
3. Modalità e termini di presentazione della domanda. Decorrenza della prestazione
Con particolare riferimento alle modalità di presentazione della domanda di NASpI, si precisa che i potenziali beneficiari devono inoltrare istanza all'INPS esclusivamente in modalità telematica, accedendo con la propria identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CIE (Carta di Identità Elettronica 3.0) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) all’apposito servizio dedicato presente sul sito istituzionale www.inps.it. Inoltre, è possibile presentare domanda tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
In alternativa al sito web dell’Istituto, l’indennità NASpI può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) o al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
A seguito dell’interpretazione autentica del comma 2 dell’articolo 15-bis del decreto-legge n. 75 del 2023, resa con il decreto-legge n. 131 del 2024, si precisa che esclusivamente per le cessazioni del rapporto di lavoro intercorse tra la data di insorgenza dell’obbligo contributivo ai fini della NASpI e la data di pubblicazione della presente circolare, il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI decorre da tale ultima. In tale ipotesi, la prestazione decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda, fatte salve le ordinarie ipotesi di slittamento dell’indennità, ove applicabili, come individuate dalla circolare n. 94 del 2015, paragrafo 2.7.
Per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti successivamente alla data di pubblicazione della presente circolare, il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda decorre secondo le regole ordinarie, come individuate dalla circolare n. 94 del 2015, paragrafo 2.6, con conseguente decorrenza della prestazione secondo le regole di carattere generale di cui al paragrafo 2.7 della medesima circolare n. 94 del 2015.
4. Misura e durata
L'importo della NASpI è pari al 75 per cento della retribuzione mensile, calcolata secondo le indicazioni dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 2015, nel caso in cui tale retribuzione sia pari o inferiore, per l’anno 2025, all’importo di 1.436,61 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in cui la retribuzione suddetta sia superiore al predetto importo, la misura della NASpI è pari, per l’anno 2025, al 75 per cento di 1.436,61 euro incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo di 1.436,61 euro.
L’importo massimo mensile dell’indennità NASpI non può in ogni caso superare, per l’anno 2025, l’importo di 1.562,82 euro come indicato al paragrafo 6 della circolare n. 25 del 29 gennaio 2025.
La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo all’erogazione della prestazione di disoccupazione.
L'indennità di disoccupazione NASpI è ridotta in misura pari al tre per cento per ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione. La riduzione del tre per cento della prestazione decorre, invece, dal primo giorno dell'ottavo mese di fruizione per i beneficiari della NASpI che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda.
Per i periodi di fruizione della NASpI sono riconosciuti d’ufficio i contributi figurativi rapportati alla retribuzione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 2015, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso.
5. Rinvio
Nei confronti dei magistrati onorari esclusivisti, beneficiari della prestazione NASpI, trovano applicazione le relative disposizioni normative, nonché le circolari attuative e i messaggi dell’Istituto pubblicati in materia, a cui si rinvia e che si intendono integralmente richiamati.
6. Istruzioni contabili
Per le rilevazioni contabili della prestazione NASpI prevista a favore dei magistrati onorari esclusivisti, si rinvia alle istruzioni fornite con la circolare n. 94 del 2015.
Il Direttore Generale | ||
Valeria Vittimberga |
[1] Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha precisato che l’obbligo contributivo al FPLD deve decorrere dalla data di conferma dei magistrati onorari del ruolo a esaurimento, all’esito delle procedure valutative effettuate nell’arco dell’anno 2023 (cfr. la circolare n. 100/2023).
[2] Il requisito è stato introdotto dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025),pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 305 del 31 dicembre 2024.
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