Circolare INPS n. 7 del 15.01.2010

Conguaglio di fine anno 2009 dei contributi previdenziali e assistenziali
Circolare INPS n. 7 del 15.01.2010

SOMMARIO: Chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno per i datori di lavoro che operano con il DM10. Riflessi del conguaglio di fine anno sulla denuncia UNIEMENS. Modalità per il recupero del contributo di solidarietà 10% ex lege n. 166/1991, dovuto sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare

Premessa
Per effetto di talune normative particolari, con l'approssimarsi della fine dell'anno solare, possono rendersi necessarie - per i datori di lavoro - alcune operazioni di conguaglio riferite ai contributi previdenziali e assistenziali.
Tali operazioni sono generalmente determinate dalle seguenti necessità:
- pervenire alla esatta quantificazione dell'imponibile contributivo (art. 6 del D.Lgs n. 314/1997);
- applicare con esattezza le aliquote correlate all'imponibile stesso;
- imputare, all'anno di competenza, gli elementi variabili della retribuzione imponibile per i quali gli adempimenti contributivi vengono assolti con la successiva denuncia del mese di gennaio 2010.
Al fine di agevolare l'operato dei datori di lavoro, si elencano di seguito le fattispecie che possono determinare operazioni di conguaglio di fine anno:
1) variabili della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993);
2) massimale contributivo e pensionabile art. 2, c. 18 della legge n. 335/1995;
3) contributo aggiuntivo IVS 1%, art. 3-ter della legge n. 438/1992;
4) conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito fruizione delle stesse
5) fringe benefit esenti non superiori al limite di € 258,23 nel periodo d'imposta (art. 51, c. 3 del T.U.I.R.);
6) auto aziendali;
7) prestiti ai dipendenti;
8) conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
9) rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
10) operazioni societarie.

Termine per l’effettuazione del conguaglio.
In attuazione a quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26.3.1993, approvata con D.M. 7.10.1993, i datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2009” (scadenza 18/1/2010), anche con quella di competenza del mese di “gennaio 2010” (scadenza 16/2/2010), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.
Considerato, peraltro, che - con effetto dall’anno 2007 - le operazioni di conguaglio riguardano anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, si fa presente che le stesse potranno avvenire anche con la denuncia di “febbraio 2010” (scadenza 16 marzo 2010), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2010.
Riguardo ad alcune categorie di dipendenti pubblici ovvero al personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato, si fa presente che la sistemazione della maggiorazione del 18 per cento prevista dall’art. 22 della legge n. 177/1976 potrà avvenire anche con la denuncia del mese di “febbraio 2010” (scadenza 16 marzo 2010).

1. Elementi variabili della retribuzione (DM 7/10/1993).
La delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26/3/1993 - approvata con decreto ministeriale 7/10/1993 - ha stabilito che, qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall'intervento di tali fattori, fatta salva, nell'ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell'anno stesso e quella soggetta a contribuzione. Gli eventi o elementi considerati sono:
- compensi per lavoro straordinario;
- indennità di trasferta o missione;
- indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell'INPS;
- indennità riposi per allattamento;
- giornate retribuite per donatori sangue;
- riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'INAIL;
- permessi non retribuiti;
- astensioni dal lavoro;
- indennità per ferie non godute;
- congedi matrimoniali;
- integrazioni salariali (non a zero ore).
Agli eventi di cui sopra possono considerarsi assimilabili anche la indennità di cassa, i prestiti ai dipendenti ed i congedi parentali in genere.
Tra le variabili retributive l’Istituto ha, altresì, ricompreso[1] i ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese precedente) successivi alla elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l’assunzione stessa.
Mentre, quindi, non occorre operare alcun accorgimento se l’assunzione è intervenuta nei mesi da gennaio a novembre, se la stessa avviene a dicembre ed i ratei si corrispondono nella retribuzione di gennaio, occorre evidenziare l’evento nel flusso UNIEMENS che - come noto[2] - dalla denuncia contributiva riferita al periodo “gennaio 2010” diventerà obbligatorio per le aziende e raccoglierà in un unico documento le informazioni attualmente inviate con le due diverse procedure: DM10 (per i flussi contributivi) ed EMens (per quelli retributivi).
Gli eventi o elementi che hanno determinato l'aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza del mese di dicembre 2009 i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2010, vanno evidenziati nel flusso UNIEMENS valorizzando l’elemento di , allo scopo integrato, per gestire le variabili retributive e contributive in aumento ed in diminuzione ed anche gli “imponibili negativi” con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute.
Si annota che, ai fini della imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione sopra indicati si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2009), mentre, ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2010, salvo il caso di imponibile negativo in relazione al quale la contribuzione non dovuta va recuperata nel suo effettivo ammontare.
Anche ai fini della certificazione CUD/2010 e della dichiarazione 770/2010, i datori di lavoro terranno conto, nel computo dell’imponibile dell’anno 2009, delle predette variabili retributive.
Si ribadisce che la sistemazione contributiva degli elementi variabili della retribuzione (salvo quanto precisato per la maggiorazione del 18% ex art. 22 L. 177/1976), deve avvenire entro il mese successivo a quello cui gli stessi si riferiscono.

1.1 Compilazione flusso Uniemens
Con il flusso UNIEMENS i codici ex DM10 (A000, D000, ecc ) sono stati soppressi.
Per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione nonché per gli imponibili negativi, con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute - a livello individuale - deve essere compilato l’elemento di all’uopo integrato, secondo le modalità che seguono.

Elemento

IMMAGINE (omessa)



Indica l’anno ed il mese della denuncia originaria sulla quale deve agire la variabile retributiva. In funzione della causale più sotto specificata la variazione interesserà, in aumento o in diminuzione, l’imponibile di tale denuncia. Qualora la variazione sia riferita all’intero anno e non possa essere riferita a singole mensilità, potrà essere attribuita all’ultimo mese denunciato dell’anno.
Tale informazione va espressa nel formato “AAAA-MM”.


Indica gli elementi identificativi della denuncia originaria sulla quale deve agire la variabile. Qualora tali elementi siano coincidenti con quelli della denuncia corrente, l’elemento può essere omesso.
Particolare rilievo assume la presenza nell’elemento in questione della “Matricola azienda”. Ciò consente di gestire correttamente, nel caso di operazioni societarie a cavallo d’anno, le variabili retributive a seguito di variazione di matricola azienda.


Indica la motivazione all’origine della variabile retributiva e ne determina le modalità di utilizzo
Per le variabili di cui al DM 7 ottobre 1993 e successive variazioni, può assumere i valori riportati nella tabella che segue:

AUMIMP
Significato: indica che è avvenuto un aumento dell’imponibile del mese in corso in conseguenza di voci retributive (es.: straordinario) di competenza dell’anno precedente.
Utilizzo: può essere utilizzata nelle denunce di gennaio e febbraio ed è sempre riferita all’anno precedente.
Riguarda gli elementi variabili della retribuzione in aumento di cui al DM 7.10.1993 e succ. integrazioni (msg 16329 del 22.4.205 e circ. 117 del 7.12.2005). Ai fini del conto assicurativo individuale, determina la diminuzione dell’imponibile del mese corrente e l’aumento corrispondente dell’imponibile della denuncia originaria. Ai fini del titolo contributivo, non ha efficacia in quanto la relativa contribuzione è già stata assolta con la contribuzione del mese corrente. Sarà quindi compilato il solo elemento .

DIMIMP
Significato: indica che è avvenuta una diminuzione dell’imponibile del mese in corso in conseguenza di eventi (es.: malattia, maternità) di competenza dell’anno precedente.
Utilizzo: può essere utilizzata nelle denunce di gennaio e febbraio ed è sempre riferita all’anno precedente. Riguarda gli elementi variabili della retribuzione in diminuzione di cui al DM 7.10.1993). Ai fini del conto assicurativo individuale, determina l’aumento dell’imponibile del mese corrente e la corrispondente diminuzione dell’imponibile della denuncia originaria. Ai fini del titolo contributivo, non ha efficacia in quanto la relativa contribuzione ha già determinato la riduzione della contribuzione del mese corrente. Sarà quindi compilato il solo elemento . Non deve essere utilizzata per variazioni in diminuzione che determinano imponibile negativo. In tale ipotesi l’intero importo in diminuzione deve essere gestito con la causale INPNEG.

AIMPFI
Significato: indica che è avvenuto un aumento dell’imponibile del Fondo integrativo del mese in corso in conseguenza di voci retributive (es.: straordinario) di competenza dell’anno precedente.
Utilizzo: può essere utilizzata nelle denunce di gennaio e febbraio ed è sempre riferita all’anno precedente. Riguarda gli elementi variabili della retribuzione in aumento di cui al DM 7.10.1993 e succ. integrazioni (msg 16329 del 22.4.205 e circ. 117 del 7.12.2005). Ai fini del conto assicurativo individuale, determina la diminuzione dell’imponibile del mese corrente e l’aumento corrispondente dell’imponibile della denuncia originaria. Non determina alcun titolo contributivo in aumento in quanto la relativa contribuzione è già stata assolta con la contribuzione del mese corrente. Sarà quindi compilato il solo elemento .

DIMPFI
Significato: indica che è avvenuta una diminuzione dell’imponibile del Fondo integrativo del mese in corso in conseguenza di eventi (es.: malattia, maternità) di competenza dell’anno precedente.
Utilizzo: può essere utilizzata nelle denunce di gennaio e febbraio ed è sempre riferita all’anno precedente. Riguarda gli elementi variabili della retribuzione in diminuzione di cui al DM 7.10.1993). Ai fini del conto assicurativo individuale, determina l’aumento dell’imponibile del mese corrente e la corrispondente diminuzione dell’imponibile della denuncia originaria. Non determina alcun titolo contributivo in quanto la relativa contribuzione è stata già recuperata attraverso la riduzione della contribuzione del mese corrente. Sarà quindi compilato il solo elemento .

IMPNEG
Significato: indica che l’imponibile del mese della denuncia originaria sul quale deve agire la variabile retributiva deve essere diminuito del valore indicato, in conseguenza dell’errato assoggettamento a contribuzione , in quel mese, dell’analogo importo.
Utilizzo: può essere utilizzata in tutte le denunce dell’anno.
Ai fini del conto assicurativo individuale, determina la diminuzione dell’imponibile della denuncia originaria, a partire da quella con decorrenza “2009-01” , di un importo pari a quello indicato nell’elemento . Ai fini del titolo contributivo, determina un recupero contributivo sulla denuncia corrente pari all’importo indicato nell’elemento .
Dovranno quindi essere compilati entrambi gli elementi e .
La causale INPNEG va utilizzata solo in caso di incapienza dell’imponibile corrente. In tale ipotesi, l’intero importo da recuperare deve essere gestito con la causale IMPNEG. Non è consentito l’azzeramento dell’imponibile corrente con la causale “DIMIMP” ed il contemporaneo recupero dei contributi sulla parte eccedente l’imponibile corrente con la causale “IMPNEG”.



ELEMENTO CON VALENZA CONTRIBUTIVA.
Elemento obbligatorio. Indica la quota di retribuzione che comporta l’aumento o la diminuzione dell’imponibile dell’anno di riferimento conformemente alla utilizzata, come sopra specificato.



ELEMENTO CON VALENZA CONTRIBUTIVA.
Elemento assente per le causali AUMIMP, DIMIMP, AIMPFI e DIMPFI; obbligatorio per la causale IMPNEG. Indica l’importo della contribuzione a credito del datore di lavoro oggetto di recupero.
Esempio di variabile riferita all’ipotesi di assunzione nel mese di Dicembre.
Si ipotizzi il caso di un impiegato assunto venerdì 18 dicembre 2009, ad elaborazione delle paghe riferite al mese di dicembre ormai chiusa, il cui rateo di retribuzione sia pari a € 500,00.
L’evento “Assunzione” viene contabilizzato nella busta paga di gennaio 2010, nella quale la retribuzione imponibile di gennaio pari, ad esempio, a € 1.500,00 sarà aumentata dell’importo di € 500,00 (per rateo del mese di dicembre), per un totale di € 2.000,00.
Per quanto attiene al flusso UNIEMENS, per il lavoratore in questione - entro la fine del mese di febbraio 2010 - devono essere trasmesse due denunce:
- la prima, riferita a dicembre 2009, nella quale saranno valorizzati, oltre agli elementi identificativi del lavoratore (, , , , , , , , ) anche gli elementi ( e ), con valore pari a zero e ( e );
- la seconda, riferita a gennaio 2010, nella quale, nell’elemento , sarà riportato il valore di € 2.000 assoggettato al regime contributivo in vigore per l’anno 2010, mentre - nell’elemento VarRetributive>, - sarà riportato 2009-12, nella la causale AUMIMP e in il valore € 500.

2. Massimale art. 2, comma 18 della legge 8/8/1995, n. 335.
Come noto, l'art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995, ha stabilito un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile degli iscritti successivamente al 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie privi di anzianità contributiva ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, ai sensi dell’art. 1, comma 23 della legge n. 335/95, così come interpretato dall’art. 2 del decreto legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito con legge 27/11/2001, n. 417. Tale massimale – pari, l'anno 2009, a € 91.507,00 - deve essere rivalutato ogni anno in base all'indice dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT.
Lo stesso trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (IVS), ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'art. 3-ter della legge n. 438/1992.
Si rammenta che:
- il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l'anno solare risulti retribuito solo in parte;
- nel caso di rapporti di lavoro successivi, le retribuzioni percepite in costanza dei precedenti rapporti, si cumulano ai fini della applicazione del massimale. Pertanto il dipendente è tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la certificazione CUD rilasciata dal precedente datore di lavoro ovvero presentare una dichiarazione sostitutiva;
- in caso di rapporti simultanei le retribuzioni derivanti dai due rapporti si cumulano agli effetti del massimale. Ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente, sino a quando, tenuto conto del cumulo, venga raggiunto il massimale. Nel corso del mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione imponibile ai fini pensionistici sarà calcolata per i due rapporti di lavoro in misura proporzionalmente ridotta;
- nel caso di coesistenza nell’anno di rapporti di lavoro subordinato e di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o similari che comportano l’iscrizione alla Gestione Separata dell’INPS, ai fini dell’applicazione del massimale, le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi percepiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa.

2.1 Modalità operative per la gestione del massimale ex lege n. 335/95 fino al periodo “dicembre 2009”

- Compilazione DM10 ed EMens.
I datori di lavoro sono tenuti a sottoporre a tutte le contribuzioni (IVS e contribuzioni minori), mese per mese, l’intera retribuzione fino al raggiungimento del massimale. Una volta raggiunto, sulle quote di retribuzione eccedenti, devono essere versate le contribuzioni minori esponendo nel DM10 il codice tipo contribuzione 98.
Nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, il lavoratore deve essere indicato due volte: con il codice qualifica e il tipo contribuzione ordinariamente utilizzato (ovvero 00) e con il TC 98 preceduto dal codice qualifica.
- Inesatta determinazione dell’imponibile nel corso dell’anno.
Nel caso in cui, nel corso dell’anno, vi sia stata un’inesatta determinazione dell’imponibile, che abbia causato un versamento di contributo IVS anche sulla parte eccedente il massimale, in sede di conguaglio, si procede al recupero degli importi versati in eccedenza utilizzando il codice L952 del quadro “D” del DM10 per la generalità dei dipendenti e L953 per i dirigenti iscritti all’INPDAI al 31 dicembre 2002, preceduti dalla dicitura “Recupero contribuzione IVS su massimale”.
- Mese di effettuazione del conguaglio
Il datore di lavoro può effettuare il conguaglio relativo al contributo IVS versato in eccedenza con il DM10 relativo al mese di dicembre (versamento 16 gennaio successivo). In questo caso la retribuzione cui si riferisce tale recupero va indicata in uno dei righi in bianco del quadro B/C del DM10 con il codice H400, preceduto dalla dicitura “Rid. Imponibile anno corrente”;
- Compilazione flusso Emens
In corrispondenza del mese nel quale avviene il superamento del massimale, per lo stesso lavoratore, la denuncia EMens dovrà contenere due distinti elementi :
- nella prima , non dovrà essere indicato nulla nell’elemento ovvero il valore 00 (nessuna particolarità contributiva) e l’elemento indicherà la quota di retribuzione entro il massimale;
- nella seconda , l’elemento deve essere valorizzato con il codice 98 e, nell’elemento , deve essere indicata la quota di retribuzione eccedente il massimale;
- nei mesi successivi sarà indicato solo il TC 98 con il relativo imponibile.
Qualora si sia verificato un versamento di contributo IVS anche sulla parte eccedente il massimale, in sede di conguaglio, si procederà, come sopra evidenziato, al recupero dei relativi importi con il DM10 del mese di dicembre. Il conguaglio implica una modifica dell’imponibile previdenziale relativo all’anno oggetto di conguaglio. Tale modifica deve avvenire tramite la rettifica della denuncia EMens del mese nel quale è avvenuto il superamento del massimale e degli eventuali mesi successivi, indicando nell’elemento il valore dell’imponibile rideterminato. Si rammenta che nel mese in cui si è superato l’imponibile si dovrà rettificare la denuncia con il tipo contribuzione “00” e trasmetterne un’altra per lo stesso periodo con il tipo contribuzione “98”:
- la prima conterrà l’imponibile assoggettato sia all’IVS che alle “contribuzioni minori”;
- la seconda solo l’imponibile assoggettato alle “contribuzioni minori”.

2.2 Modalità operative per la gestione del massimale ex lege n. 335/95
dal periodo “gennaio 2010”

- COMPILAZIONE FLUSSO UNIEMENS
Da “gennaio 2010”, per i lavoratori dipendenti soggetti al massimale di cui all’articolo 2, comma 18 della Legge n. 335/1995, nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, NON deve essere più utilizzato il “98” con l’invio di due denunce per lo stesso mese, come avveniva per l’Emens. L’imponibile da riportare nel relativo elemento di , , deve essere indicato nel limite del massimale, mentre la parte eccedente il massimale deve essere riportata nell’elemento di con la relativa contribuzione minore. Nei mesi successivi al superamento del massimale, l’imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà ad essere valorizzato l’elemento

Elemento

IMMAGINE (omessa)


Se presente, contiene i seguenti elementi:


Elemento obbligatorio.
Quota di imponibile che, in conseguenza del superamento del massimale annuo, non è più soggetta alla contribuzione IVS. Tale imponibile è aggiuntivo rispetto a quanto indicato nell’elemento di .
Va indicato l’importo dell’imponibile eccedente. Il valore indicato, espresso in unità di euro, deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi interi.


Elemento obbligatorio.
Importo della contribuzione dovuta. Tale contribuzione è aggiuntiva rispetto a quanto indicato nell’elemento di .
Il valore indicato deve essere conforme a quanto previsto per gli importi contributivi con decimali, con virgola esplicita e con arrotondamento ai centesimi, così come descritto nelle indicazioni generali.
Ciò vale anche per i lavoratori all’estero nei Paesi non convenzionati (ex Legge n. 398/87 - posizioni aziendali contrassegnate dal codice di autorizzazione “4C”).
Nel caso – invece - di lavoratore all’estero in Paese parzialmente convenzionato (posizioni aziendali contrassegnate dal codice di autorizzazione “4Z”), che superi il massimale ex lege n. 335/1995, deve essere seguita la seguente procedura:
- nel mese in cui si verifica l’evento, NON deve essere più utilizzato il “98”. L’imponibile di deve essere indicato nel limite del massimale, mentre la parte eccedente il massimale deve essere riportata nell’elemento di con la contribuzione pari a zero. Per le contribuzioni minori deve essere utilizzato esclusivamente l’elemento , con i valori: 04, 05, 06, 07, 08, 09.
- nei mesi successivi al superamento del massimale, l’imponibile di sarà pari a zero, mentre continuerà ad essere riportata la parte eccedente il massimale nell’elemento con la contribuzione pari a zero. Le contribuzioni minori saranno esposte utilizzando l’elemento come sopra precisato. La valorizzazione dell’elemento consente, anche in assenza di di , di attribuire al lavoratore la copertura contributiva pensionistica per l’intero anno.
- Inesatta determinazione dell’imponibile nel corso dell’anno.
Nel caso in cui, nel corso dell’anno, vi sia stata un’inesatta determinazione dell’imponibile, che abbia causato un versamento di contributo IVS anche sulla parte eccedente il massimale (con necessità di procedere al recupero in sede di conguaglio) o, viceversa, un mancato versamento di contributo IVS (con necessità di provvedere al versamento in sede di conguaglio), si procederà con l’utilizzo delle specifiche di all’uopo istituite.
I codici del DM10 L952 e L953 non sono più utilizzabili. Gli stessi saranno ricostruiti nel DM virtuale.

Elemento

IMMAGINE (omessa)



Indica l’anno ed il mese della denuncia originaria sulla quale deve agire la variabile retributiva. In funzione della causale più sotto specificata, la variazione interesserà - in aumento o in diminuzione - l’imponibile di tale denuncia. Qualora la variazione sia riferita all’intero anno e non possa essere riferita a singole mensilità, potrà essere attribuita all’ultimo mese denunciato dell’anno. Tale informazione va espressa nel formato “AAAA-MM”.


Indica gli elementi identificativi della denuncia originaria sulla quale deve agire la variabile. Qualora tali elementi siano coincidenti con quelli della denuncia corrente, l’elemento può essere omesso.


Indica la motivazione all’origine della variabile retributiva e ne determina le modalità di utilizzo.
Per la gestione del massimale può assumere i seguenti valori:

DIMMAS
Significato: indica l’errato conteggio, per difetto, della quota dell’imponibile eccedente il massimale. Ciò comporta la diminuzione dell’imponibile già assoggettato per eccesso alla contribuzione IVS nella denuncia originaria, a partire da quella con decorrenza “2009-01”.
Utilizzo: può essere utilizzata in tutte le denunce dell’anno.
Ai fini del conto assicurativo individuale, determina la diminuzione dell’imponibile assoggettato alla contribuzione IVS con il corrispondente aumento di quello eccedente il massimale, in funzione di quanto indicato nell’elemento .
Ai fini del titolo contributivo, determina un recupero, per la sola quota IVS, pari all’importo indicato nell’elemento .
Dovranno quindi essere compilati entrambi gli elementi e .
Anche per l’anno di competenza 2009, nonostante la diversa modalità di esposizione dell’imponibile eccedente il massimale, attraverso il tipo contribuzione “98”, ove venga indicato l’inquadramento del lavoratore, dovrà essere sempre riportato quello riferito alla contribuzione IVS (t.c assente o altro tipo contribuzione con obbligo IVS, es. 01,61,62) e non quello riferito al TC 98.

AUMMAS
Significato: indica l’errato conteggio, per eccesso, della quota dell’imponibile eccedente il massimale. Ciò comporta l’aumento dell’imponibile da assoggettare alla contribuzione IVS nella denuncia originaria, a partire da quella con decorrenza “2009-01”.
Utilizzo: può essere utilizzata in tutte le denunce dell’anno.
Ai fini del conto assicurativo individuale, determina l’aumento dell’imponibile da assoggettare alla contribuzione IVS con la corrispondente diminuzione di quello eccedente il massimale, in funzione di quanto indicato nell’elemento .
Ai fini del titolo contributivo, determina un ulteriore versamento della sola quota IVS, pari all’importo indicato nell’elemento .
Dovranno quindi essere compilati entrambi gli elementi e .
Anche per l’anno di competenza 2009, nonostante la diversa modalità di esposizione dell’imponibile eccedente il massimale, attraverso il tipo contribuzione “98”, ove venga indicato l’inquadramento del lavoratore, dovrà essere sempre riportato quello riferito alla contribuzione IVS (t.c assente o altro tipo contribuzione con obbligo IVS, es. 01,61,62) e non quello riferito al TC 98.


ELEMENTO CON VALENZA CONTRIBUTIVA.
Indica la quota di retribuzione che comporta l’aumento o la diminuzione dell’imponibile dell’anno di riferimento conformemente alla utilizzata.


ELEMENTO CON VALENZA CONTRIBUTIVA.
Indica l’importo della contribuzione IVS a credito del datore di lavoro, riferita all’ se la utilizzata è DIMMAS; indica l’importo della contribuzione > IVS a debito del datore di lavoro, riferita all’ se la utilizzata è AUMMAS.

3. Contributo aggiuntivo IVS 1% (art. 3-ter della legge 14/11/1992 n. 438).
L'art. 3-ter della legge n. 438/1992 ha istituito, in favore di quei regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, un contributo nella misura dell'1% (a carico del lavoratore) eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile determinata ai fini dell'applicazione dell'art. 21, c. 6 della legge 11.3.1988 n. 67.
Per l'anno 2009, tale limite è risultato pari a € 42.069,00 annui, corrispondenti a € 3.506,00 mensili.
Si ribadisce che, ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in trattazione, deve essere osservato il criterio della mensilizzazione.
Come noto, le aziende aventi alle proprie dipendenze lavoratori che, nel mese in cui si riferisce la denuncia, abbiano superato la retribuzione imponibile di € 3.506,00, hanno già versato sulla parte eccedente detto importo il contributo dell'1%, utilizzando i seguenti codici:

CODICI SIGNIFICATO DATORE DI LAVORO
M950 Contributo aggiuntivo 1% Generalità delle Aziende
M960 Contributo aggiuntivo 1% Dirigenti ex INPDAI
B980 Contributo aggiuntivo 1% Banche, enti pubblici creditizi
X950 Contributo aggiuntivo 1% Fondo per il personale Ferrovie dello Stato S.p.a.
X960 Contributo aggiuntivo 1% Ex fondo elettrici
X970 Contributo aggiuntivo 1% Ex fondo telefonici
X980 Contributo aggiuntivo 1% Ex fondo autoferrotranviari
X990 Contributo aggiuntivo 1% Fondo per le abolite imposte di consumo

Il sistema della mensilizzazione del limite della retribuzione può rendere necessario procedere ad operazioni di conguaglio, a credito o a debito del lavoratore, degli importi dovuti a titolo di contributo aggiuntivo.

3.1 Modalità operative per la gestione del contributo aggiuntivo 1% fino al periodo “dicembre 2009”
Le operazioni potranno essere effettuate con la denuncia relativa al mese di dicembre 2009 (scadenza 18/1/2009), utilizzando i seguenti codici:

CODICI QUADRO “B/C”

CODICI SIGNIFICATO DATORE DI LAVORO
M951 Cong. Contributo aggiuntivo 1% Generalità delle Aziende
M952 Cong. Contributo aggiuntivo 1% Dirigenti ex INPDAI
B981 Cong. Contributo aggiuntivo 1% Banche, enti pubblici creditizi
X951 Cong. Contributo aggiuntivo 1% Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato S.p.a.
X961 Cong. Contributo aggiuntivo 1% Ex fondo elettrici
X971 Cong. Contributo aggiuntivo 1% Ex fondo telefonici
X981 Cong. Contributo aggiuntivo 1% Ex fondo autoferrotranvieri
X991 Cong. Contributo aggiuntivo 1% Fondo per le abolite imposte di consumo

CODICI QUADRO “D”
CODICI SIGNIFICATO DATORE DI LAVORO
L951 Rec. Contributo aggiuntivo 1% Generalità delle Aziende
L954 Rec. Contributo aggiuntivo 1% Dirigenti ex INPDAI
L981 Rec. Contributo aggiuntivo 1% Banche, enti pubblici creditizi
L941 Rec. Contributo aggiuntivo 1% Fondo per il personale delle Ferrovie dello Stato S.p.a.
L961 Rec. Contributo aggiuntivo 1% Ex fondo elettrici
L971 Rec. Contributo aggiuntivo 1% Ex fondo telefonici
L980 Rec. Contributo aggiuntivo 1% Ex fondo autoferrotranvieri
L991 Rec. Contributo aggiuntivo 1% Fondo per le abolite imposte di consumo

Le operazioni di conguaglio si rendono necessarie anche nel caso di rapporti di lavoro che si susseguono nell'anno, ovvero di rapporti di lavoro simultanei.
Nelle ipotesi di diversi rapporti di lavoro che si succedono nell'anno, le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile.
Il dipendente è, quindi, tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la prevista certificazione CUD (o dichiarazione sostitutiva) delle retribuzioni già percepite. I datori di lavoro provvederanno al conguaglio a fine anno (ovvero nel mese in cui si risolve il rapporto di lavoro) cumulando anche le retribuzioni relative al precedente (o ai precedenti rapporti di lavoro), tenendo conto di quanto già trattenuto al lavoratore a titolo di contributo aggiuntivo.
Nel caso di rapporti simultanei, in linea di massima, sarà il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata, sulla base della dichiarazione esibita dal lavoratore, ad effettuare le operazioni di conguaglio a credito o a debito del lavoratore stesso.
Qualora a dicembre 2009 il rapporto di lavoro sia in essere con un solo datore, sarà quest'ultimo a procedere all'eventuale conguaglio, sulla base dei dati retributivi risultanti dalle certificazioni rilasciate dai lavoratori interessati.

3.2 Modalità operative per la gestione del contributo aggiuntivo 1% dal periodo “gennaio 2010”
Ai fini delle operazioni di conguaglio, si precisa che, ove gli adempimenti contributivi vengano assolti con la denuncia del mese di gennaio 2010, gli elementi variabili della retribuzione non incidono sulla determinazione del tetto 2009 di € 42.069,00. Ai fini del regime contributivo, infatti, dette componenti vengono considerate retribuzione di gennaio 2010
Per gestire la contribuzione aggiuntiva di 1% ex lege n. 438/92, a livello individuale, deve essere compilato l’elemento di , all’uopo integrato, secondo le modalità che seguono.

Elemento

IMMAGINE (omessa)

Se presente, deve contenere almeno uno dei seguenti elementi:

Contiene informazioni relative alla contribuzione aggiuntiva dell’1%.


Contiene informazioni relative alla regolarizzazione della contribuzione aggiuntiva dell’1%.


Elemento

IMMAGINE (omessa)

Se presente, deve contenere i seguenti elementi

Importo dell’imponibile soggetto a contribuzione aggiuntiva 1%. Tale importo è “un di cui” del valore indicato nell’elemento di
Il valore indicato, espresso in unità di euro, deve essere conforme alle caratteristiche previste per la generalità degli importi interi.


Importo della contribuzione aggiuntiva dell’1%. Tale importo NON è “un di cui” del valore indicato nell’elemento di
Il valore indicato deve essere conforme a quanto previsto per gli importi contributivi con decimali, con virgola esplicita e con arrotondamento ai centesimi, così come descritto nelle indicazioni generali.

Elemento
Se presente, deve contenere almeno uno dei seguenti elementi


Importo della regolarizzazione della contribuzione aggiuntiva.
Il valore indicato deve essere conforme a quanto previsto per gli importi contributivi con decimali, con virgola esplicita e con arrotondamento ai centesimi, così come descritto nelle indicazioni generali.


Importo del recupero della contribuzione aggiuntiva dell’1%.
Il valore indicato deve essere conforme a quanto previsto per gli importi contributivi con decimali, con virgola esplicita e con arrotondamento ai centesimi, così come descritto nelle indicazioni generali.

4. Monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva
Con la risposta ad una istanza di interpello (n. 5221 del 26 ottobre 2006) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d’intesa con l’Istituto, nel ribadire il principio che il periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, precisa che possono essere monetizzate, vale a dire sostituite con apposita indennità:
- le ferie maturate e non godute fino al 29 aprile 2003 (entrata in vigore del D.Lgs n. 66/2003);
- le ferie maturate e non godute dal lavoratore il cui rapporto di lavoro cessi entro l’anno di riferimento;
- le settimane o i giorni di ferie previsti dalla contrattazione collettiva in misura superiore al “periodo minimo” legale.
Quanto, invece, alle quattro settimane di ferie considerate dal legislatore, il Ministero del lavoro precisa che le stesse, ove non godute entro il termine dei diciotto mesi successivi all’anno di maturazione, ovvero nel diverso e più ampio termine fissato dalla contrattazione collettiva (l’art. 10, c. 1. del D.Lgs n. 66/2003, fa espressamente salvo “quanto previsto dalla contrattazione collettiva”), potranno essere fruite dal lavoratore anche successivamente, ove il datore di lavoro a ciò acconsenta. Ciò a norma dell’art. 2109 del c.c. il quale, appunto, dispone che il “momento di godimento delle ferie è stabilito dal datore di lavoro che deve tener conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore”, ferme restando le conseguenze sanzionatorie previste dal D.Lgs. n. 66/2003.
In una precedente risposta ad altro Interpello (n. 4908 del 18.10.2006) il Ministero del lavoro ha precisato che la contrattazione collettiva può derogare anche con riferimento all’obbligo di godimento infra-annuale delle prime due settimane di ferie, fermo restando che il datore di lavoro sarà passibile di sanzione.
Con riguardo all’adempimento dell’obbligo contributivo per le somme corrisposte o dovute per indennità sostitutiva delle ferie, il Ministero del lavoro conferma l’impostazione seguita dall’Istituto con le circolari n. 186 del 7 ottobre 1999, n. 15 del 15 gennaio 2002 , ribadita, da ultimo con il messaggio n. 118 dell’8 ottobre 2003 .
Dette istruzioni, sul piano del momento impositivo e della collocazione temporale dei contributi possono così sintetizzarsi:
- in presenza di una previsione legale ovvero contrattuale collettiva che regolamenta il termine massimo di fruizione delle ferie, la scadenza dell’obbligazione contributiva per il compenso per ferie non godute - e quindi la relativa collocazione temporale dei contributi - coincide necessariamente con il predetto termine legale o contrattuale. Ne consegue che il momento impositivo e la collocazione temporale dei contributi dovuti sul compenso delle ferie non godute coincidono con il diciottesimo mese successivo al termine dell’anno solare di maturazione delle stesse o con il più ampio termine contrattuale;
- i datori di lavoro sono, quindi, tenuti a sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza anche l’importo corrispondente al compenso ferie non godute, sebbene non ancora realmente corrisposto in ragione dell’espresso divieto di cui al c. 2 dell’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003. Detto criterio si applica anche ai periodi di ferie ulteriori rispetto alle quattro settimane minime di legge;
- nel caso in cui le ferie vengano effettivamente godute in un periodo successivo al versamento dei contributi saranno applicate le disposizioni contenute nella circolare n. 15/2002.
L’ipotesi di assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute, ancorché non corrisposto, rientra nelle fattispecie contemplate dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 5 del 26.3.1993, approvata con D.M. 7.10.1993, i cui adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi[3].
A far tempo dal 1° gennaio 2005 (introduzione della denuncia EMens), l’importo del compenso ferie non godute deve essere inserito nell’elemento del mese nel quale è stata assolta l’obbligazione contributiva. Successivamente, al momento della corresponsione del compenso per intervenuta cessazione del rapporto di lavoro, sarà assoggettata a contribuzione solo l’eventuale differenza di importo rispetto a quanto già sottoposto al prelievo previdenziale e solo tale differenza sarà inserita nell’elemento imponibile. Fino a tutto il 2004 il compenso per ferie non godute veniva imputato nel CUD e 770 dell’anno in cui era stato assoggettato all’obbligo contributivo.

4.1. Ferie godute successivamente all’assolvimento degli obblighi contributivi.
L’individuazione del momento in cui sorge l’obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle ferie[4].
Può, quindi, verificarsi il caso in cui queste vengano effettivamente godute in un periodo successivo a quello dell’assoggettamento contributivo. In tale ipotesi il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al "compenso ferie" non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro ed il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell’imponibile dell’anno (ovvero del mese, dal 1° gennaio 2005) al quale era stato imputato.
I datori di lavoro possono recuperare il contributo versato sui compensi ferie in base alle seguenti modalità che sono contenute nella circolare n. 15 del 15 gennaio 2002 ed armonizzate con quanto precisato con il messaggio n. 16329 del 22 aprile 2005.
Per effetto dell’introduzione dell’EMens, dal 1° gennaio 2005, occorre distinguere il momento in cui è avvenuto l’assoggettamento del compenso ferie, fino al 31 dicembre 2004, ovvero successivamente a tale data. Di seguito si forniscono le indicazioni per il recupero dei contributi sul compenso ferie assoggettato a contribuzione dal 1° gennaio 2005, mentre, nella ipotesi – peraltro remota - di assoggettamento a contribuzione fino al 31 dicembre 2004, dovrà essere utilizzata la procedura delle regolarizzazioni contributive (DM10/V e SA/RETT)

4.2. Modalità operative per il recupero dei contributi sul compenso ferie non godute fino a periodo “dicembre 2009”
° Ferie fruite nello stesso anno in cui è stato assolto l’obbligo contributivo
Le aziende potevano utilizzare, in alternativa, una delle seguenti procedure:
a) Recupero contributi nel quadro “D” del DM10
- assoggettamento a contribuzione dell’intera retribuzione del mese nel quale le ferie arretrate sono state fruite (in tutto o in parte), con attribuzione di detta retribuzione all’imponibile all’EMens dello stesso mese;
- utilizzo della “variabile retributiva in diminuzione” anno “corrente” (importo del compenso ferie sul quale sono stati recuperati i contributi: tale importo non è un “di cui” dell'imponibile);
- conguaglio, nel quadro “D” del DM10, dell’importo dei contributi versati relativi al compenso sostitutivo divenuti indebiti, con il codice L480 preceduto dalla dicitura “REC. CONTR. FERIE”;
- indicazione, ai soli fini della quadratura dei monti retributivi, nei quadri B-C del DM10, dell’importo della retribuzione riferita al compenso ferie sulla quale sono stati, nello stesso anno, versati i contributi oggetto di recupero, utilizzando il codice H400 preceduto dalla dicitura “RID. IMPONIBILE ANNO CORRENTE”, senza indicare “numero dipendenti”, “numero giornate” e “contributi dovuti”.
In luogo della variabile in diminuzione é possibile fare una denuncia sostitutiva EMens (rettifica) per il mese in cui è avvenuto l'assoggettamento del compenso con la modifica dell'imponibile.
b) Procedura di “decontribuzione” diretta sulla retribuzione del mese in cui vengono fruite le ferie:
- assoggettamento a contribuzione della retribuzione del mese nel quale le ferie arretrate vengono fruite (in tutto o in parte), portando in diminuzione l’importo riferito al compenso ferie già assoggettato a contribuzione;
- indicazione nell’EMens dell’imponibile corrispondente alla retribuzione decontribuita. Trattandosi dello stesso anno in cui è avvenuto l’assoggettamento contributivo non è necessario l’utilizzo delle variabili.
° Ferie fruite nell’anno successivo a quello in cui è stato assolto l’obbligo contributivo
Le aziende possono utilizzare, in alternativa, una delle seguenti procedure:
a) Recupero contributi nel quadro “D” del DM10
- assoggettamento a contribuzione dell’intera retribuzione del mese nel quale le ferie arretrate sono state fruite (in tutto o in parte), con attribuzione di detta retribuzione all’EMens dello stesso mese;
- rettifica dell’EMens del mese dell’anno precedente in cui è avvenuto l’assoggettamento contributivo, mediane la trasmissione di una nuova denuncia con l’imponibile corretto;
- conguaglio nel quadro “D” del DM10 dell’importo dei contributi versati relativi al compenso sostitutivo divenuti indebiti, utilizzando il codice L480 preceduto dalla dicitura “REC. CONTR. FERIE”;
- indicazione, ai soli fini della quadratura dei monti retributivi, nei quadri B-C del DM10, dell’importo della retribuzione riferita al compenso ferie sulla quale sono stati versati i contributi oggetto di recupero, utilizzando il codice H500 preceduto dalla dicitura “RID. IMPONIBILE ANNO PRECEDENTE”, senza indicare “numero dipendenti”, “numero giornate” e “contributi dovuti”;
b) Procedura di “decontribuzione” diretta sulla retribuzione del mese in cui vengono fruite le ferie:
- assoggettamento a contribuzione della retribuzione del mese nel quale le ferie arretrate vengono fruite (in tutto o in parte), portando in diminuzione l’importo riferito al compenso ferie già assoggettato a contribuzione;
- indicazione nell’EMens dell’imponibile corrispondente alla retribuzione decontribuita, con utilizzo della variabile in diminuzione, attributo anno “precedente”.
° Ferie fruite dal secondo anno successivo a quello dell’assoggettamento contributivo
In tale ipotesi l’importo del compenso ferie avrà trovato collocazione nell’EMens dell’anno in cui è stato assoggettato a contribuzione.
Per il recupero dei contributi sul compenso ferie, dovrà, quindi, essere utilizzata la procedura DM10/V e dovrà essere prodotta una nuova denuncia EMens per modificare l’imponibile relativo al mese di assoggettamento contributivo. Dovrà, inoltre essere rettificata la certificazione CUD rilasciata a suo tempo al lavoratore.

4.3. Modalità operative per il recupero dei contributi sul compenso ferie non godute dal periodo “gennaio 2010”)
Il flusso UNIEMENS consente di gestire il recupero della contribuzione versata sull’indennità per il compenso ferie dal 1° gennaio 2005. Conseguentemente, la procedura per il recupero della contribuzione è stata notevolmente semplificata, in quanto - attraverso una specifica variabile retributiva con la causale FERIE - si consente al datore di lavoro, al momento della eventuale fruizione delle ferie, di modificare in diminuzione l’imponibile dell’anno e mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non godute e contemporaneamente, di recuperare una quota o tutta la contribuzione già versata.
I codici partita H400, H500, D000 ed il codice importo L480, precedentemente in uso, sono soppressi.

Elemento “VarRetributive”

IMMAGINE (omessa)


Indica l’anno ed il mese della denuncia originaria sulla quale deve agire la variabile retributiva. In presenza della causale FERIE si determinerà una variazione in diminuzione dell’imponibile di tale denuncia. Tale informazione va espressa nel formato “AAAA-MM”.


Indica gli elementi identificativi della denuncia originaria sulla quale deve agire la variabile. Qualora tali elementi siano coincidenti con quelli della denuncia corrente, l’elemento può essere omesso.


Indica la motivazione all’origine della variabile retributiva e ne determina le modalità di utilizzo.
Per la variabile in questione può assumere il valore:


FERIE
Significato: indica l’avvenuta fruizione delle ferie precedentemente assoggettate a contribuzione previdenziale e indicate nell’imponibile della denuncia originaria sulla quale deve agire la variabile in diminuzione. Ciò comporta la diminuzione dell’imponibile del mese della denuncia originaria ed il recupero, sulla denuncia corrente, della relativa contribuzione.
Utilizzo: può essere utilizzata in tutte le denunce dell’anno.
Ai fini del conto assicurativo individuale, determina la diminuzione dell’imponibile della denuncia originaria, a partire da quella con decorrenza “2005-01” di un importo pari a quanto indicato nell’elemento . Ai fini del titolo contributivo, determina un recupero contributivo sulla denuncia corente pari all’importo indicato nell’elemento .
Dovranno quindi essere compilati entrambi gli elementi e .


ELEMENTO CON VALENZA CONTRIBUTIVA.
Elemento obbligatorio. Indica la quota di retribuzione che comporta la diminuzione dell’imponibile dell’anno di riferimento


ELEMENTO CON VALENZA CONTRIBUTIVA.
Elemento obbligatorio per la causale FERIE. Indica l’importo della contribuzione da recuperare riferita alla quota di imponibile oggetto della variabile.

5. Fringe benefit (art. 51, comma 3 del T.U.I.R.).
L'art. 51 c. 3 del TUIR n. 917/1986 stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, a € 258,23 e che, se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti superiore al predetto limite l'azienda dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.
Per la determinazione del predetto limite si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.
Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite di € 258,23, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefit da essa erogati (ciò, diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro) .
Per le operazioni di conguaglio i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:
- porteranno in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefit dagli stessi corrisposti qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a € 258,23 nel periodo d'imposta e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno;
- provvederanno a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.

6. Auto aziendali ad uso promiscuo (art. 51, c. 4, lett. a) del T.U.I.R.
Ai fini della quantificazione forfetaria dell’utilizzo in forma privata dell’autovettura - di proprietà del datore di lavoro (o committente) e assegnata in uso promiscuo al lavoratore - il TUIR (art. 51, c. 4, lettera a) dispone che tale calcolo sia effettuato sulla base di una percorrenza annua totale dell’auto di 15.000 km e riferendone una parte di essi all’uso privato; la percentuale prevista dalla norma è 30% (15.000 x 30% = 4.500 x valore km tariffe ACI = misura del fringe benefit).
La valorizzazione del benefit costituito dalla concessione al lavoratore in uso promiscuo ha subito, come noto, nel corso del 2006 una modifica, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 262/2006 (art. 7, c. 25) convertito dalla legge n. 286/2006 (art. 2, c. 71): il “fringe benefit” da tassare nel 2006 in capo al dipendente era stato aumentato dal 30 al 50% da calcolare sulla tariffa ACI di 15.000 Km.
Successivamente, l’art. 1, c. 324 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007) aveva differito l’applicazione della predetta norma al 1° gennaio 2007.
Con Comunicato MEF del 21 marzo 2007 e con successiva circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/2007 veniva chiarito che il versamento degli acconti IRPEF e IRAP doveva avvenire sulla base della vecchia percentuale (30%).
Trattandosi, come noto, di una disposizione armonizzata, anche l’Istituto si è adeguato [5].
Infine, l’art. 15 bis, c. 7 della legge n. 127/07 - di conversione del D.L. n. 81/2007 - ha ripristinato la percentuale del 30%, dal periodo d’imposta 2007.

7. Prestiti ai dipendenti (art. 51, c. 4, lett. b) del T.U.I.R.
Si rammenta che ai fini della determinazione in denaro del compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti (art. 51, c. 4, lett. b) del T.U.IR.) si deve assumere il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Al riguardo si fa presente che il tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente al 31 dicembre 2009 e pari al 1 per cento[6].

8. Conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria
Con circolare n. 70 del 3 aprile 2007, è stata illustrata la funzionalità del Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile (Fondo Tesoreria) e sono state altresì fornite le istruzioni operative per il versamento delle quote di TFR dovute dalle aziende destinatarie dalle disposizioni di cui ai commi 755 e successivi della legge n. 296/2006.
Nel rispetto della previsione di cui all’articolo 1, c. 4 del Decreto 30 gennaio 2007 – attuativo delle citate disposizioni - è stato in particolare chiarito che il versamento delle quote di TFR va effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro.
In occasione delle operazioni di conguaglio, quindi, le aziende devono provvedere alla sistemazione delle differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative.

8.1. Sistemazione delle somme versate in eccedenza al Fondo di Tesoreria fino al periodo “dicembre 2009”
I datori di lavoro che, per effetto di inesatta determinazione delle quote di TFR complessivamente trasferite, hanno versato somme in eccedenza rispetto all’importo dovuto, possono provvedere al relativo recupero.
A tal fine, opereranno come segue:
- determineranno l’ammontare delle somme eccedenti;
- indicheranno l’importo da recuperare nel quadro “D” del DM10 con il già previsto codice “RF01”.
Per effetto di tale recupero, in talune ipotesi, le aziende potrebbero trovarsi nella condizione di dover restituire quote delle misure compensative già fruite in relazione alle somme in precedenza versate.
A tal fine, i datori di lavoro:
- determineranno l’ammontare della misura compensativa fruita in eccedenza in relazione al recupero effettuato;
- indicheranno l’importo da restituire nei quadri “B/C” del DM10 con il codice di nuova istituzione “M120”.
Per l’eventuale restituzione di misure compensative connesse alla previdenza complementare, i datori di lavoro provvederanno ad indicarne il relativo importo con il codice di nuova istituzione del quadro B/C “M121”.
In corrispondenza dei detti codici dovranno essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il relativo importo; nessun dato deve essere indicato nei campi “giornate” e “retribuzioni”.
Ai fini della compilazione del flusso EMens, l’importo recuperato con il codice “RF01” dovrà essere indicato nell’elemento di .

8.2. Regolarizzazione delle somme versate in misura inferiore al Fondo Tesoreria fino al periodo “dicembre 2009”
Le aziende che hanno complessivamente versato al Fondo Tesoreria quote di TFR in misura inferiore al dovuto dovranno provvedere alla relativa regolarizzazione.
Le stesse potranno altresì recuperare le connesse misure compensative.
A tal fine, i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:
- determineranno l’ammontare delle somme dovute al Fondo di Tesoreria e indicheranno il relativo importo nei quadri “B/C” del DM10 con il già previsto codice “CF02”.
In corrispondenza di detto codice dovranno essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il relativo importo; nessun dato deve essere indicato nei campi “giornate” e “retribuzioni”.
In sede di conguaglio potranno altresì essere recuperate le misure compensative spettanti in relazione alle quote regolarizzate, ovvero a quelle destinate alla previdenza complementare.
A tal fine, le stesse dovranno essere indicate nel quadro “D” del DM10 con i già previsti codici:

CODICI SIGNIFICATO
TF11 Rec arretrati contributo TFR L297/82 prev. Compl
TF12 Rec arretrati contributo TFR L297/82 Fondo Tesoreria

8.3 Aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006.
Nella citata circolare n. 70/2007 è stato chiarito che per le aziende che iniziano l’attività dopo il 31 dicembre 2006, gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria scattano se, alla fine dell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei 50 addetti.
In tal caso le aziende sono tenute al versamento delle quote dovute anche per i mesi pregressi, a far tempo da quello di inizio dell’attività.
È stato altresì precisato che le aziende interessate devono effettuare il versamento di quanto dovuto in sede di conguaglio di fine anno, maggiorando l’importo da versare del tasso di rivalutazione, che - per l’anno 2009 - è pari al 3,08%, calcolato fino alla data di effettivo versamento.
Le aziende che, al 31.12.2009, hanno raggiunto il limite dei 50 addetti, devono trasmettere l’apposita dichiarazione entro il termine di trasmissione della denuncia UNIEMENS relativa al mese di febbraio 2010 (31 marzo 2010).

8.3.1 Modalità operative fino al periodo “dicembre 2009”
Ai fini del versamento delle quote da destinare al Fondo d Tesoreria, i datori di lavoro opereranno come segue:
- determineranno l’importo delle somme dovute relativamente ai periodi pregressi dal mese di inizio attività al periodo di paga antecedente quello di versamento;
- indicheranno il relativo importo nei quadri “B/C” del DM10 con il già previsto codice “CF02”
- determineranno la maggiorazione del 3,08%, rapportata al periodo intercorrente tra il mese di inizio attività e quello di versamento e indicheranno l’importo nei quadri “B/C” del DM10 con il già previsto codice “CF11”.
In corrispondenza di detti codici dovranno essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il relativo importo; nessun dato deve essere indicato nei campi “giornate” e “retribuzioni”.
I datori di lavoro potranno altresì recuperare le misure compensative connesse alle quote versate al Fondo di Tesoreria. A tal fine gli stessi, dopo averne determinato l’importo, provvederanno a indicarlo nel quadro “D” del DM10 con il già previsto codice “TF12”.
Ai fini del versamento delle quote riferite al periodo corrente e al recupero delle connesse misure compensative, le aziende si atterranno alla prassi in uso (codice “CF01” nei quadri B/C ed i codici “TF01” e “TF02” nel quadro “D” per il recupero delle misure compensative).
Ai fini della compilazione del flusso EMens, gli importi oggetto di versamento dovranno essere indicati nell’elemento e di

8.4. Rivalutazione del TFR al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva
Come noto, l’articolo 2120 del c.c. stabilisce che le quote annuali di trattamento di fine rapporto – ad eccezione di quella maturata nell'anno - devono essere incrementate, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
Anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento – al netto dell’imposta sostitutiva - deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore.
Il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo di Tesoreria.
Le modalità per l’indicazione, sul Flusso EMens, della rivalutazione delle quote di TFR sono state illustrate con il messaggio n. 5859/2008.
Sulle somme oggetto di rivalutazione, va versata all’Erario l’imposta sostitutiva del 11% ex D. Lgs. n. 47/2000, che grava sul lavoratore.
I datori di lavoro possono conguagliare l’importo versato relativamente alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria entro il mese di “dicembre 2009”, salvo conguaglio da eseguirsi entro il mese di “febbraio 2010”.
Per individuarne l’ammontare, i datori di lavoro potranno calcolare una presunta rivalutazione delle quote di TFR trasferite alla Tesoreria, avvalendosi dell’ultimo (o del penultimo) indice ISTAT. A tale riguardo, si fa presente che – a novembre 2009 - il coefficiente di rivalutazione è stato pari a 1,01988383.

8.4.1. Adempimenti a carico del datore di lavoro.
Con riferimento ai lavoratori per i quali nell’anno 2009 sono state versate quote di TFR al Fondo di Tesoreria, i datori di lavoro dovranno determinare la rivalutazione ex art. 2120 c.c. (separatamente da quella spettante sul TFR accantonato in azienda) e calcolare sulla stessa , con le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate, l'imposta sostitutiva dell’11%.
L'importo di quest'ultima sarà recuperato a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, riportando il relativo importo nel quadro "D" del DM10, preceduto dal codice "PF30" con il significato di "importo imposta sostitutiva TFR Fondo di Tesoreria". Tale operazione potrà essere effettuata in sede di acconto a novembre. Per gli eventuali conguagli in sede di saldo nella denuncia UNIEMENS del mese di febbraio 2010, si rinvia a quanto riportato con riferimento alle modalità di gestione del flusso da gennaio 2010.

8.4.2. Flusso EMens.
Ai fini della compilazione del flusso EMens, dovrà essere riportato nell’elemento , presente in , l’importo relativo alla rivalutazione ex art. 2120 c.c. delle quote TFR versate al Fondo di Tesoreria, rilevata alla fine di ciascun anno, ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro, al lordo dell’imposta sostitutiva.
Quest’ultima dovrà essere indicata nell’elemento , presente in .

8.4.3. Restituzione dell’imposta sostitutiva conguagliata in eccedenza.
Le somme eventualmente conguagliate in eccedenza a titolo di imposta sostitutiva - sia all’atto del versamento dell’acconto che in altre ipotesi - potranno in ogni caso essere restituite.
A tal fine, dovrà essere utilizzato il codice “CF30” - avente il significato di “rest. Imposta sost. su TFR Fondo Tesoreria” – da riportare nel quadro B-C del DM10; nessun dato dovrà essere indicato nei campi “n. dipendenti”, “giornate” e “retribuzioni”.
Per la sistemazione delle denunce EMens, i datori di lavoro provvederanno a riportare le somme indicate con il codice “CF30” nell’elemento , , presente in .

9. Modalita’ operative per la gestione del TFR al Fondo di Tesoreria dal periodo “gennaio 2010”
La gestione del TFR al Fondo di Tesoreria sul flusso UNIEMENS, avviene attraverso la compilazione delle sezioni DENUNCIA INDIVIDUALE e DENUNCIA AZIENDALE, secondo le modalità di seguito descritte.

9.1 sezione DENUNCIA INDIVIDUALE

Elemento

IMMAGINE (omessa)

Se presente, deve contenere almeno uno dei seguenti elementi:

Riporta, a livello individuale, gli importi versati al Fondo Tesoreria.

Riporta, a livello individuale, gli importi recuperati in seguito a liquidazione o anticipazione del TFR.

Elemento

IMMAGINE (omessa)

Se presente, deve contenere almeno uno dei seguenti elementi:

ELEMENTO CON VALENZA CONTRIBUTIVA
Importo del versamento per periodi correnti (ex cod. CF01 del modello DM10).
Il valore indicato deve essere conforme a quanto previsto per gli importi contributivi con decimali, con virgola esplicita e con arrotondamento ai centesimi, così come descritto nelle indicazioni generali.


ELEMENTO CON VALENZA CONTRIBUTIVA.
Contiene i seguenti attributi:
AnnoMeseDal
Mese di decorrenza del versamento al Fondo di Tesoreria cui si riferisce l’importo pregresso. Può essere omesso, se coincidente con la data di assunzione o di presa in carico. Se presente, va espresso nella forma “AAAA-MM”.
TipoImpPregCMT
ELEMENTO CON VALENZA CONTRIBUTIVA.
Causale del versamento per periodi pregressi.
Può assumere i seguenti valori:
CF02
Versamento arretrati quote TFR L. 296/2006
MPA1
Restituzione quote anticipaz. TFR Fondo Tesoreria
MPF1
Restituzione quote prestaz. TFR Fondo Tesoreria
Importo del versamento per periodi pregressi (ex cod. CF02, MPA1 e MPF1 del modello DM10).
Il valore indicato deve essere conforme a quanto previsto per gli importi contributivi con decimali, con virgola esplicita e con arrotondamento ai centesimi, così come descritto nelle indicazioni generali.


ELEMENTO CHE NON HA VALENZA CONTRIBUTIVA, MA UTILE ESCLUSIVAMENTE ALLA DETERMINAZIONE DEL CONTO INDIVIDUALE PRESSO IL FONDO TESORERIA.
Importo relativo alla restituzione dell’imposta sostitutiva determinato al momento del saldo.
Il valore indicato deve essere conforme a quanto previsto per gli importi contributivi con decimali, con virgola esplicita e con arrotondamento ai centesimi, così come descritto nelle indicazioni generali.


ELEMENTO CHE NON HA VALENZA CONTRIBUTIVA, MA UTILE ESCLUSIVAMENTE ALLA DETERMINAZIONE DEL CONTO INDIVIDUALE PRESSO IL FONDO TESORERIA.
Importo relativo alla rivalutazione ex 2120 c.c. delle quote TFR versate al Fondo di Tesoreria, rilevata alla fine di ciascun anno, da indicare nella denuncia del mese di febbraio dell’anno successivo, ovvero rilevata alla cessazione del rapporto di lavoro, con onere a carico del Fondo di Tesoreria.
L’importo della rivalutazione va indicato al lordo dell’imposta sostitutiva.
Il valore indicato deve essere conforme a quanto previsto per gli importi contributivi con decimali, con virgola esplicita e con arrotondamento ai centesimi, così come descritto nelle indicazioni generali.

Elemento

IMMAGINE (omessa)


Se presente, deve contenere almeno uno dei seguenti elementi:

ELEMENTO CHE NON HA VALENZA CONTRIBUTIVA, MA UTILE ESCLUSIVAMENTE ALLA DETERMINAZIONE DEL CONTO INDIVIDUALE PRESSO IL FONDO TESORERIA.
Importo totale, a livello individuale, dei recuperi per prestazioni effettuati nella sezione di con le causali PF10 e PF20.
Il valore indicato deve essere conforme a quanto previsto per gli importi contributivi con decimali, con virgola esplicita e con arrotondamento ai centesimi, così come descritto nelle indicazioni generali.


ELEMENTO CHE NON HA VALENZA CONTRIBUTIVA, MA UTILE ESCLUSIVAMENTE ALLA DETERMINAZIONE DEL CONTO INDIVIDUALE PRESSO IL FONDO TESORERIA.
Importo totale, a livello individuale, dei recuperi per anticipazioni effettuati nella sezione di con le causali PA10 e PA20.
Il valore indicato deve essere conforme a quanto previsto per gli importi contributivi con decimali, con virgola esplicita e con arrotondamento ai centesimi, così come descritto nelle indicazioni generali.


ELEMENTO CHE NON HA VALENZA CONTRIBUTIVA, MA UTILE ESCLUSIVAMENTE ALLA DETERMINAZIONE DEL CONTO INDIVIDUALE PRESSO IL FONDO TESORERIA.
Importo del recupero effettuato. Più in generale con tale elemento vengono espressi eventuali conguagli negativi sulla contribuzione erroneamente versata al Fondo di Tesoreria. Gli eventuali conguagli positivi, anche in relazione ai versamenti dovuti dalle aziende costituite nel corso dell’anno, determineranno invece l’aumento del valore indicato in /.
Il valore indicato deve essere conforme a quanto previsto per gli importi contributivi con decimali, con virgola esplicita e con arrotondamento ai centesimi, così come descritto nelle indicazioni generali.


ELEMENTO CHE NON HA VALENZA CONTRIBUTIVA, MA UTILE ESCLUSIVAMENTE ALLA DETERMINAZIONE DEL CONTO INDIVIDUALE PRESSO IL FONDO TESORERIA.
Importo dell’imposta sostitutiva dell’11 per cento cui è stata assoggettata la rivalutazione del TFR versato al Fondo di Tesoreria alla fine di ciascun anno o alla cessazione del rapporto di lavoro.
L’imposta sostitutiva può essere indicata in un’unica soluzione alla cessazione del rapporto di lavoro o alla determinazione dell’effettivo importo all’atto del saldo, ovvero contestualmente ai versamenti effettuati (acconto e saldo). In questa seconda ipotesi, qualora si determini un saldo negativo, tale importo sarà aggiunto all’elemento di .
Il valore indicato deve essere conforme a quanto previsto per gli importi contributivi con decimali, con virgola esplicita e con arrotondamento ai centesimi, così come descritto nelle indicazioni generali.

Elemento
ELEMENTO CON VALENZA CONTRIBUTIVA


IMMAGINE (omessa)


Se presente, deve contenere almeno uno dei seguenti elementi:

Contiene informazioni relative alla restituzione di somme conguagliate a titolo di misure compensative alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e/o al Fondo per l’erogazione del TFR.


Contiene informazioni relative alle somme conguagliate a titolo di misure compensative alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e/o al Fondo per l’erogazione del TFR.

Elemento

IMMAGINE (omessa)


Se presente, contiene i seguenti elementi:

Cusale della restituzione delle misure compensative.
Può assumere i seguenti valori:
M120 Rest. quota di misura compens.per TFR a F.Tesoreria
M121 Rest. quota di misura compens.per TFR a F.Complementare
M123 Rest. quota di misura compens.per TFR a F.Tesoreria
M124 Rest. quota di misura compens.per TFR a F.Complementare


Importo delle misure compensative restituite.
Il valore indicato deve essere conforme a quanto previsto per gli importi contributivi con decimali, con virgola esplicita e con arrotondamento ai centesimi, così come descritto nelle indicazioni generali.

Elemento


IMMAGINE (omessa)


Se presente, contiene i seguenti elementi:

Causale della misure compensative conguagliate.
Può assumere i seguenti valori:
TF01 Esonero contr. TFR L. 297/82 – prev. Complementare
TF02 Esonero contr. TFR L. 297/82 – Fondo Tesoreria
TF11 Recupero Arr. Ctr. TFR L. 297/82 Prev. Compl.
TF12 Recupero. Arr. Ctr. TFR L. 297/82 Fondo Tesoreria.
TF13 Esonero Contr. DL 203/2005 – Prev. Complementare
TF14 Esonero Contr. DL 203/2005 – Fondo di Tesoreria
TF15 Rec. Arr. Contr. DL 203/2005 prev. Compl.
TF16 Rec. Arr. Contr. DL 203/2005 Fondo Tesoreria


Importo delle misure compensative conguagliate.
Il valore indicato deve essere conforme a quanto previsto per gli importi contributivi con decimali, con virgola esplicita e con arrotondamento ai centesimi, così come descritto nelle indicazioni generali.

9.2 sezione DENUNCIA AZIENDALE
Elemento
ELEMENTO CON VALENZA CONTRIBUTIVA


IMMAGINE (omessa)


Se presente, contiene almeno uno dei seguenti elementi:


Elemento ricorsivo che contiene informazioni relative al versamento della contribuzione al Fondo Tesoreria.


Elemento ricorsivo che contiene informazioni relative al recupero delle prestazioni e delle anticipazioni del TFR sulla contribuzione al Fondo Tesoreria e sulla contribuzione previdenziale e assistenziale.

Elemento

IMMAGINE (omessa)


Se presente, contiene i seguenti elementi:

Elemento obbligatorio.
Causale del versamento al Fondo di Tesoreria. Sono ammessi i seguenti valori

CF11 Importo della maggiorazione dovuta per i periodi pregressi.
CF30 Restituzione. importo imposta sostitutiva TFR al Fondo di Tesoreria.


Elemento obbligatorio
Importo del versamento.
Il valore indicato deve essere conforme a quanto previsto per gli importi contributivi con decimali, con virgola esplicita e con arrotondamento ai centesimi, così come descritto nelle indicazioni generali.

Elemento


IMMAGINE (omessa)


Se presente, contiene i seguenti elementi:

Elemento obbligatorio.
Causale del recupero delle prestazioni e delle anticipazioni del TFR sulla contribuzione al Fondo Tesoreria e sulla contribuzione previdenziale e assistenziale. Sono ammessi i seguenti valori

PA10 Rec. Anticip. TFR su contrib. Fondo di Tesoreria
PA20 Rec. Antic. TFR sui contrib. Previd. E assist.
PF10 Rec. Prest. TFR su contrib. Fondo di Tesoreria
PF20 Rec. Prest. TFR sui contrib. Previd. E assist.
PF30 Rec. Importo imposta sostit. TFR Fondo di Tesor.
RF01 Recupero contributo versato in eccedenza al Fondo Tesoreria


Elemento obbligatorio. Importo del recupero.
Il valore indicato deve essere conforme a quanto previsto per gli importi contributivi con decimali, con virgola esplicita e con arrotondamento ai centesimi, così come descritto nelle indicazioni generali.

10. Operazioni societarie. Riflessi in materia di conguaglio.
Nelle ipotesi di operazioni societarie, che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c., e nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della certificazione CUD, con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell'anno, ivi incluse le quote retributive da assoggettare al nuovo sgravio sul II livello contrattuale[7], le erogazioni liberali ed i fringe benefit.
Si richiama l’attenzione dei datori di lavoro ad utilizzare - nel caso di passaggio di lavoratori da una matricola all’altra (anche per effetto di operazioni societarie) - gli appositi codici e “2” e “2T”, con l’indicazione della matricola di provenienza.
Come indicato al precedente punto 1.1., dal 1° gennaio 2010, il datore di lavoro subentrante potrà gestire correttamente le variabili retributive utilizzando il nuovo elemento di , , valorizzando l’elemento con il codice dell’azienda di provenienza.

11. Recupero del contributo di solidarietà del 10% ex lege n. 166/1991 su contributi e somme accantonate a favore dei dipendenti per le finalità di previdenza complementare. Istruzioni operative. Modalità di esposizione sul flusso UNIEMENS.
Come noto [8], sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare, è dovuto il contributo di solidarietà previsto, nella misura del 10 per cento, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166.
Si ricorda - con l’occasione – che, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 252/2005, una percentuale pari all'1 per cento del gettito del predetto contributo di solidarietà confluisce presso l’apposito Fondo di garanzia - ex articolo 5 del D.Lgs. n. 80/1992 - istituito mediante evidenza contabile nell'ambito della gestione delle prestazioni temporanee dell'INPS - apprestato contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione controllata.
Nelle ipotesi in cui, sia in occasione delle operazioni di conguaglio che nel corso dell’anno, si rendesse necessario effettuare recuperi su detta contribuzione – a partire dalle denunce riferite al periodo “gennaio 2010” - i datori di lavoro potranno avvalersi dei seguenti nuovi codici causale:

Codice Significato
L938 Rec.“contr.solidarietà 10% ex art.16 Dlgs n. 252/2005” per i lavoratori iscritti al F.P.L.D nonché a tutti gli altri Fondi gestiti dall’INPS.
L939 Rec. di “contr.solidarietà 10% ex art. 16 Dlgs n. 252/2005 dirigenti industriali già iscritti all’ex Inpdai”, per i dirigenti iscritti all’ex INPDAI al 31.12.2002.
istituiti nell’Elemento , , , del flusso UNIEMENS.

12. Aliquote contributive in vigore per l'anno 2009. Aggiornamento della pubblicazione tabelle.
In allegato alla presente circolare si riepilogano le tabelle delle aliquote contributive che tengono conto delle variazioni intervenute (con particolare riferimento alla circolare n. 60 del 21 aprile 2009).
Per la consultazione della pubblicazione stessa è possibile prelevare il file allegato alla presente circolare.
In aggiunta, sono stati aggiornati anche gli elaborati riguardanti gli esempi di riduzioni contributive per assunzioni agevolate spettanti per alcuni settori economici.
Si precisa, altresì, che le tabelle pubblicate riguardano le tipologie di aziende e di lavoratori dipendenti più ricorrenti. Peraltro le stesse non esauriscono tutte le fattispecie possibili in relazione a particolari inquadramenti aziendali e situazioni soggettive dei lavoratori.

Allegati dal sito INPS:
Allegato N. 1
Allegato N. 2

______________________________________________
[1] Cfr. circolare n. 117 del 7 dicembre 2005.
[2] Cfr. msg. n. 27172 del 25 novembre 2009.
[3] Cfr. messaggio n. 101 del 13 giugno 2001.
[4] Cfr. circolare n. 186 del 7 ottobre 1999.
[5] Cfr. messaggio n. 13423 del 28/05/2007.
[6] Cfr. provvedimento della BCE del 7 maggio 2009.
[7] Per il 2009, ai fini dello sgravio, occorre attendere la pubblicazione, sulla GU, del previsto DM.
[8] Cfr. circolare n. 98 del 2 luglio 2007.

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