INDICE
Premessa
1. Inapplicabilità dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici e alla Gestione separata
2. Regime sanzionatorio
Premessa
Con la circolare n. 58 del 22 aprile 2024, avente a oggetto "Inapplicabilità fino al 31 dicembre 2024 dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019 e delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione separata. Regime sanzionatorio”, l’Istituto ha fornito indicazioni in merito all’inapplicabilità fino al 31 dicembre 2024 dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici e alla Gestione separata[1], nonché in ordine all’inapplicabilità del regime sanzionatorio[2].
Nello specifico, come illustrato nella citata circolare, i termini di prescrizione di cui all’articolo 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non hanno trovato applicazione fino al 31 dicembre 2024 con riferimento agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2019 e con riferimento agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuti alla Gestione separata, di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge n. 335/1995, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.
Parallelamente, è stato stabilito che per le Amministrazioni pubbliche che, entro il 31 dicembre 2024, avessero adempiuto, anche in modalità rateale, agli obblighi di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell’articolo 3 della legge n. 335/1995 non avrebbe trovato applicazione il regime sanzionatorio di cui all’articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Tanto rappresentato, facendo seguito al messaggio n. 87 del 10 gennaio 2025, con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine alle disposizioni introdotte dall’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d. decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15.
1. Inapplicabilità dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici e alla Gestione separata
L’articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 202/2024[3] differisce al 31 dicembre 2025 l’inapplicabilità dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici, per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2020, e alla Gestione separatadi cui all’articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge n. 335/1995.
L’applicazione del predetto differimento interessa la contribuzione relativa sia ai trattamenti pensionistici sia ai trattamenti di previdenza (trattamenti di fine servizio e di fine rapporto) dei quali sono beneficiari i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Si confermano integralmente le indicazioni contenute nella citata circolare n. 58/2024 e nella circolare n. 92 del 17 novembre 2023, sia in merito alle posizioni relative alla Gestione dipendenti pubblici che alla Gestione separata, alle quali si fa rinvio, tenendo conto dei nuovi termini indicati dal citato articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 202/2024.
Con riferimento alla Gestione dipendenti pubblici, si ricorda che la disposizione di cui al comma 131 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, legge di Bilancio 2024), prevede che, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, le pubbliche Amministrazioni, per la corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali dei dipendenti iscritti alla Gestione ex INPDAP, sono tenute, al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, a trasmettere all’INPS esclusivamente i flussi di denuncia mensile Uniemens/ListaPosPA.
Pertanto, per effetto della richiamata disposizione della legge di Bilancio 2024, le pubbliche Amministrazioni, qualora procedano, ove necessario, alla sistemazione delle posizioni assicurative della Gestione dipendenti pubblici, per periodi di servizio fino al 31 dicembre 2004, tramite il flusso di denuncia Uniemens/ListaPosPA, non sono tenute a dare prova dei relativi versamenti.
Diversamente, laddove le Amministrazioni pubbliche intendano procedere, ai fini della sistemazione delle medesime posizioni assicurative, mediante l’applicativo “Nuova PAssWeb”, modalità non prevista nel campo di applicazione del citato articolo 1, comma 131, della legge di Bilancio 2024, l’Istituto continua a svolgere le attività di verifica del versamento dei contributi dovuti e ad attivare le eventuali richieste di regolarizzazione contributiva, al pari di quanto attuato per i periodi successivi al 31 dicembre 2004. A tale riguardo, si rinvia al messaggio n. 292 del 23 gennaio 2024.
2. Regime sanzionatorio
In merito all’inapplicabilità del regime sanzionatorio, per effetto dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 202/2024[4], le Amministrazioni pubbliche che provvederanno, entro il 31 dicembre 2025, all’adempimento, anche in modalità rateale, degli obblighi di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell’articolo 3 della legge n. 335/1995 non saranno tenute a corrispondere le sanzioni civili di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000.
In proposito, si richiamano i contenuti del paragrafo 2 della circolare n. 58/2024 e del paragrafo 5 della circolare n. 92/2023, evidenziando che l’inapplicabilità del regime sanzionatorio ha portata generale ed è subordinata alla sola condizione che l’adempimento, anche in modalità rateale, avvenga entro il 31 dicembre 2025, purché la domanda di rateazione sia presentata entro il predetto termine e anche nel caso in cui le rate accordate scadano oltre il 31 dicembre 2025, e, per i crediti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sempre a condizione che la domanda sia presentata entro il 31 dicembre 2025 e anche nel caso in cui le rate accordate scadano oltre il predetto termine. In ogni caso, sono dovuti sulle rate accordate gli interessi di dilazione ai sensi della normativa di riferimento.
Si conferma che qualora la domanda di rateazione, pur presentata entro il 31 dicembre 2025, non sia definita con l’accoglimento (ad esempio, perché rigettata per mancanza dei requisiti di legge per beneficiare di tale istituto o per carenza della documentazione a corredo, ove prevista), il beneficio dell’inapplicabilità del regime sanzionatorio non trova applicazione, anche se successivamente una nuova istanza dovesse essere accolta.
Si ribadisce, infine, che un limite all’inapplicabilità del regime sanzionatorio è costituito dagli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato che abbiano statuito che le sanzioni civili sono dovute. Ciò in quanto il fondamento del giudicato sostanziale di cui all’articolo 2909 del codice civile, che risponde al generale principio della certezza del diritto, è quello di rendere insensibili le situazioni di fatto, dallo stesso considerate, ai successivi mutamenti della normativa di riferimento.
Il Direttore Generale | ||
Valeria Vittimberga |
[1] Cfr. l’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, rubricato “Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, l’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, rubricato “Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, e l’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, rubricato “Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni”.
[2] Cfr. l’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 228/2021, rubricato “Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, l’articolo 21, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, rubricato “Disposizioni in materia assistenziale e previdenziale e di esclusione opzionale del massimale contributivo”, e l’articolo 1, comma 17, del decreto-legge n. 215/2023, rubricato “Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni”.
[3] Articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 202/2024, rubricato “Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni”: “All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10-bis, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) al comma 10-ter, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»”.
[4] Articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 202/2024: “All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al regime sanzionatorio per il mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»”.
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