Coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli professionali: contributi obbligatori dovuti per l’anno 2005
Circolare INPS n. 79 del 17.06.2005
SOMMARIO: 1. Contribuzione I.V.S. - 2. Contribuzione di maternità 3. Contribuzione I.N.A.I.L. - 4. Addizionale I.N.A.I.L. per la copertura del danno biologico anni 2000 -2002 - 5. Territori agevolati (zone montane e svantaggiate) - 6. Esoneri contributivi per calamità naturali - 7. Contributi anno 2005: tabelle - 8. Modalità di pagamento
Contribuzione IVS.
Premesso che, ai sensi dell’art. 1 comma 4 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 99, qualunque riferimento della legislazione vigente all’imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di imprenditore agricolo professionale di cui all’art.1 del citato decreto (cfr. circolare 24 maggio 2004 n. 85), il calcolo dei contributi I.V.S. dovuti dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri ed imprenditori agricoli professionali si basa sulla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito convenzionale indicate nella tabella D allegata alla legge 2 agosto 1990 n. 233, rimodulate a partire dal 1 luglio 1997 dal Decreto Legislativo 16 aprile 1997 n. 146 e convertite in EURO, come da circolare n. 83 del 23 aprile 2002.
Come è noto, ciascuna azienda è inclusa annualmente nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni e/o al reddito determinato dalla conduzione e dall’allevamento degli animali.
La contribuzione dovuta è determinata moltiplicando il reddito medio convenzionale, determinato annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base della media tra le medie salariali giornaliere degli operai agricoli, per il numero di giornate indicate nella citata tabella D, in corrispondenza della fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l’azienda e applicando al risultato le aliquote percentuali come di seguito riepilogate.
Per l’anno 2005, il reddito medio convenzionale, il cui Decreto è in corso di pubblicazione, è stato determinato in Euro 43,96. Pertanto, le aliquote da applicare al suddetto reddito, immutate rispetto a quelle applicate lo scorso anno per essere stato raggiunto, già nel 2003, l’aumento complessivo previsto dall’art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo n. 146/1997, sono le seguenti:
- 18,30% (ridotta al 15,80% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per la generalità delle imprese;
- 15,30% ( ridotta al 10,80% per i soggetti di età inferiore ai 21 anni) per le imprese ubicate nei territori montani o in zone svantaggiate.
Tenuto conto del contributo addizionale del 2% previsto dall’art.12, ultimo comma, della legge 2 agosto 1990, n. 233, le aliquote complessive per il calcolo del contributo invalidità, vecchiaia e superstiti che i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed imprenditori agricoli professionali sono tenuti a corrispondere ammontano, per l’anno 2005, rispettivamente:
- per i maggiori di 21 anni
20,30% (per le zone normali)
17,30% (per le zone svantaggiate)
- per i minori di 21 anni
17,80% (per le zone normali)
12,80% (per le zone svantaggiate)
Si precisa, inoltre, che l’importo del contributo addizionale, di cui al comma 1 dell’art.17 della legge 3 giugno 1975, n.160, per effetto del meccanismo di adeguamento periodico previsto dall’art. 22 della stessa legge, è pari, per l’anno 2005, a € 0,55 a giornata.
2. Contribuzione di maternità.
Per l’anno 2005 il contributo annuo dovuto ai fini della copertura degli oneri derivanti dall’erogazione dell’indennità giornaliera di gravidanza e puerperio è fissato nella misura di Euro 7,49, ai sensi dell’articolo 49 della legge 23 dicembre 1999 n. 488.
Tale contributo è dovuto, ai sensi dell’art. 6 della Legge 29 dicembre 1987, n. 546, per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e ai sensi dell’articolo 66 del D.lgs 26 marzo 2001 n. 151 (testo unico sulla maternità) per gli imprenditori agricoli professionali.
3. Contribuzione INAIL
Al riguardo si ricorda che per il riequilibrio finanziario della gestione agricoltura, fermo restando quanto stabilito dagli artt. 257 e 262 del Testo Unico INAIL, il decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 all’art. 28 prevede, per il quinquennio 2001-2005, un aumento dei contributi in quota capitaria annua dovuta dai lavoratori autonomi agricoli nella misura massima complessiva del 50%. Come è noto, per gli anni 2001 e 2002 l’incremento dei contributi in quota capitaria è stato calcolato per ciascun anno nella misura del 12,5%, mentre per gli anni 2003 e 2004 nella misura del 8,33%. Per l’anno 2005 l’ulteriore aumento stabilito con decreto interministeriale, in corso di pubblicazione, su delibera dell’INAIL, è pari a 8,34 %.
Pertanto, il contributo dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti e dai mezzadri e coloni, di cui all’art. 4 della legge 27 dicembre 1973 n. 852, per l’anno 2005 è fissato nella misura capitaria annua di:
- Euro 768,50 (per le zone normali)
- Euro 532,18 (per le aziende situate nei territori montani o in zone svantaggiate).
4. Addizionale INAIL per la copertura del danno biologico anni 2000 - 2002
Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 27 aprile 2004 (G.U. n. 156 del 6 luglio 2004), attuativo dell’art. 13, comma 12, del D.Lgs. 38/2000, è stata introdotta, per gli anni 2000, 2001 e 2002, un’addizionale sui contributi agricoli INAIL per la copertura degli oneri relativi al danno biologico, nella misura pari a 1,42% dei contributi assicurativi dovuti per gli anni in questione.
Nel prospetto che segue vengono riepilogati gli importi dovuti dalle aziende interessate a titolo di addizionale Inail per gli anni 2000, 2001 e 2002 che saranno corrisposti senza aggravio di oneri accessori.
IMPORTO ADDIZIONALE INAIL PER DANNO BIOLOGICO
ANNO | ZONE NON AGEVOLATE | ZONE AGEVOLATE |
2000 | 7,28 | 5,04 |
2001 | 8,18 | 5,67 |
2002 | 9,09 | 6,30 |
5. Territori agevolati (zone montane e svantaggiate).
Per l’individuazione delle predette zone bisogna fare riferimento per i territori montani al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e per le zone agricole svantaggiate all’art.15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984, ciò in quanto alle categorie dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ed imprenditori agricoli professionali non si applicano le disposizioni emanate a seguito della riclassificazione oggetto della delibera CIPE n. 42 del 25 maggio 2000.
Infatti, come più volte ribadito, la riclassificazione ha come destinatari le aziende agricole assuntrici di manodopera a tempo determinato e indeterminato e non si riflette su altre disposizioni di legge.
Quanto sopra scaturisce dal combinato disposto del comma 1, dell’art. 2 del Dlgs 146/1997: “A decorrere dal 1 gennaio 1998 il complesso delle agevolazioni di cui al comma 27 dell’art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è ridistribuito in base ad una nuova classificazione delle zone svantaggiate” e del comma 27 dell’art. 11 della legge n. 537/1993: “ I premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo determinato e indeterminato nei territori montani…….sono fissati nella misura…….”
6. Esoneri contributivi per calamità naturali
Come precisato nel messaggio n. 011560 dell’11 marzo 2005, il D.lgs. 29 marzo 2004 n. 102 (G.U. 23 aprile 2004 n. 95) ha abrogato la legge 14 febbraio 1992 n. 185, demandando al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze l’emanazione di un decreto ministeriale attuativo, in particolare per quanto riguarda la misura percentuale dell’esonero contributivo a partire dall’ 8 maggio 2004, data di entrata in vigore del decreto legislativo in argomento.
Ne consegue che, per l’anno 2005, non è possibile compensare somme a titolo di esonero per calamità intervenute a partire dall’8 maggio 2004, mentre per eventuali esoneri spettanti alle aziende per anni pregressi la compensazione dovrà essere effettuata dalla Sede secondo le disposizioni impartite in merito.
7. Contributi anno 2005: tabelle
Nell’allegato 1 sono riportati aliquote, importi e relativa legenda, dei contributi in vigore, per l’anno 2005 per le categorie interessate.
8. Modalità di pagamento.
La riscossione avverrà tramite l'invio agli interessati di quattro modelli di versamento unificato "F24", che saranno recapitati ai contribuenti con posta prioritaria.
I termini di scadenza per il pagamento sono il 18 luglio, il 16 settembre, il 16 novembre 2005 e il 16 gennaio 2006.
Allegato 1
Contributo | Età | Territori non agevolati | Territori montani e ZAS |
1) Assicurazione IVS | > 21 | 18,30% | 15,30% |
< 21 | 15,80% | 10,80% | |
2) Addizionale IVS Legge 233/90 | 2 % | 2 % | |
3) Addizionale IVS Legge 160/75 | € 0,55 | € 0,55 | |
4) Indennità gravidanza e puerperio | € 7,49 | € 7,49 | |
5) Assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali | € 768,50 | € 532,18 |
LEGENDA
Per la determinazione del contributo dovuto ai punti 1 e 2 le relative percentuali sono calcolate in riferimento al “reddito medio convenzionale” che per l’anno 2005 è pari a € 43,96.
L’addizionale di € 0,55 punto 3 è calcolato nel limite massimo di n.156 giornate annue.
I punti 4 e 5 rappresentano, rispettivamente, il contributo in cifra fissa per le assicurazioni obbligatorie gravidanza –puerperio ed INAIL.
Gli imprenditori agricoli professionali sono tenuti al pagamento dei contributi per l’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui ai punti 1, 2, 3 e al pagamento dei contributi per gravidanza e puerperio di cui al punto 4, con esclusione della quota capitaria annua per l’assicurazione INAIL.
IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI ED IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI
ANNO 2005
Maggiori di 21 anni - Territori non agevolati
C.D./C.M. | IAP | |
FASCIA 1 | € 2.253,92 | € 1.485,42 |
FASCIA 2 | € 2.717,95 | € 1.949,45 |
FASCIA 3 | € 3.182,00 | € 2.413,50 |
FASCIA 4 | € 3.646,04 | € 2.877,54 |
IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI ED IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI
ANNO 2005
Maggiori di 21 anni - Territori agevolati
C.D./C.M. | IAP | |
FASCIA 1 | € 1.811,87 | € 1.279,69 |
FASCIA 2 | € 2.207,32 | € 1.675,14 |
FASCIA 3 | € 2.602,79 | € 2.070,61 |
FASCIA 4 | € 2.998,25 | € 2.466,07 |
IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI ED IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI
ANNO 2005
Minori di 21 anni - Territori non agevolati
C.D./C.M. | IAP | |
FASCIA 1 | € 2.082,48 | € 1.313,98 |
FASCIA 2 | € 2.489,36 | € 1.720,86 |
FASCIA 3 | € 2.896,26 | € 2.127,76 |
FASCIA 4 | € 3.303,15 | € 2.534,65 |
IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI ED IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI
ANNO 2005
Minori di 21 anni - Territori agevolati
C.D./C.M. | IAP | |
FASCIA 1 | € 1.503,27 | € 971,09 |
FASCIA 2 | € 1.795,86 | € 1.263,68 |
FASCIA 3 | € 2.088,46 | € 1.556,28 |
FASCIA 4 | € 2.381,06 | € 1.848,88 |
IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI COLONI E MEZZADRI ED IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI
ANNO 2005
Ultrasessantacinquenni – Territori non agevolati
C.D./C.M. | IAP | |
FASCIA 1 | € 1.514,96 | € 746,46 |
FASCIA 2 | € 1.746,98 | € 978,48 |
FASCIA 3 | € 1.979,00 | € 1.210,50 |
FASCIA 4 | € 2.211,02 | € 1.442,52 |
IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI COLONI E MEZZADRI ED IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI
ANNO 2005
Ultrasessantacinquenni - Territori agevolati
CD/CM | IAP | |
FASCIA 1 | € 1.175,77 | € 643,59 |
FASCIA 2 | € 1.373,50 | € 841,32 |
FASCIA 3 | € 1.571,23 | € 1.039,05 |
FASCIA 4 | € 1.768,97 | € 1.236,79 |
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