Versamenti volontari per l'anno 2000
Circolare INPS n. 88 del 27.04.2000
SOMMARIO: Contributi Volontari Dei Lavoratori Dipendenti Non Agricoli Da Versare Per L’anno 2000 Tabelle Rilascio Dell’autorizzazione Con Il Cumulo Dei Contributi Dipendenti Che Svolgono Il Lavoro A Tempo Parziale Art. 7 Del Dls 564/96 Comma 1 Dell’art. 6 Del Dls 184/97 Contributi Volontari Dei Lavoratori Agricoli Dipendenti Da Versare Per L'anno 2000 Prosecuzione Volontaria: Artigiani E Commercianti Gestione Separata
1) CONTRIBUTI VOLONTARI DEI LAVORATORI DIPENDENTI NON AGRICOLI DA VERSARE PER L’ANNO 2000
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha comunicato che l’indice del costo della vita, calcolato dall’ISTAT, per l’anno 1999 é aumentato del 1,6% per cui le retribuzioni medie settimanali, su cui calcolare la contribuzione volontaria per l’anno 2000, deve essere aumentata della stessa percentuale, mentre l’aliquota di finanziamento dovuta al fondo IVS é rimasta invariata e, conseguentemente, anche i coefficienti di ripartizione.
In relazione al 2° comma dell’art. 7 del DLS 184/97 - secondo il quale l’importo della retribuzione sulla quale sono commisurati i contributi volontari non può essere inferiore alla retribuzione settimanale determinata ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge n. 638/83 e successive modificazioni ed integrazioni - si precisa che l’importo della retribuzione minima per l’anno 2000 è pari a Ł 288640.
L’art. 3 ter della legge 14 dicembre 1992, n° 438 prevede il versamento di un’aliquota aggiuntiva del 1%, a favore del fondo pensioni lavoratori dipendenti, da calcolarsi sulla retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l’anno 2000 risulta essere di Ł 66.324.000. Pertanto, anche i prosecutori volontari, che sono stati autorizzati con una retribuzione superiore alla suddetta prima fascia, sono tenuti al versamento dell’aliquota aggiuntiva.
2) TABELLE
Da molte Sedi é stata manifestata l’esigenza, per una più rapida ed esauriente informativa all’assicurato che accede negli uffici, di poter avere a disposizione oltre ad una tabella delle retribuzioni medie settimanali delle ex classi, anche il relativo importo del contributo dovuto.
Questa Direzione Centrale ha ritenuto di dover soddisfare dette richieste.
Le tabelle in questione verranno trasmesse separatamente in formato EXCEL con nome file:VOL2000-ALLEGATI.XLS.
3) RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE CON IL CUMULO DEI CONTRIBUTI
Con circolare n. 111 del 18.05.1999 sono state impartite disposizioni in merito al rilascio dell’autorizzazione ai versamenti volontari con il cumulo dei contributi. Poiché da alcune Sedi é stato richiesto quale fosse la retribuzione da prendere a base per la determinazione della retribuzione media settimanale, in considerazione che il DLS 184/97 fa riferimento all’anno precedente la domanda, si precisa che la retribuzione in questione deve essere quella della gestione nella quale l’assicurato verrà autorizzato, anche se temporalmente precede la retribuzione di altra gestione.
Per l’autorizzazione da rilasciare nella gestione speciale degli artigiani e commercianti, con il cumulo contributivo, la retribuzione da prendere in considerazione é quella della gestione, anche se la stessa non é riferita all’intero anno (a tal proposito si veda circolare 274 del 21.08.90, emanata da questa Direzione Generale in occasione dell’entrata in vigore della L. n. 233 del 2 agosto 1990).
4) DIPENDENTI CHE SVOLGONO IL LAVORO A TEMPO PARZIALE
Il decreto legislativo del 16 settembre 1996 n. 564 all’art. 8 prevede la facoltà, per i lavoratori che stipulino contratti di lavoro a tempo parziale, di poter essere ammessi alla contribuzione volontaria con il requisito ridotto (un anno nel quinquennio precedente la data della domanda di autorizzazione) e di coprire i periodi di non effettuazione della prestazione lavorativa ( Circolare. n. 111 del 18.05.1999 ).
In considerazione che il requisito ridotto si applica soltanto nella gestione dei lavoratori dipendenti, ne consegue che anche le 52 settimane vadano ricercate soltanto nella suddetta gestione, indipendentemente dal loro collocamento temporale nell’arco del quinquennio precedente la domanda. In mancanza delle 52 settimane la domanda non può essere accolta.
Un altro problema, sempre relativamente ai contratti di lavoro a tempo parziale, che spesso viene posto all’attenzione di questa Direzione Generale è quello relativo a quando è applicabile la norma del requisito ridotto.
A tal proposito si precisa che l’autorizzazione può essere rilasciata soltanto in costanza di rapporto di lavoro e non dopo la cessazione dello stesso.
Infatti il comma 1 dell’art. 8 del DLS 564/96, a cui rimanda il comma 2 dello stesso articolo, testualmente dispone " ... che svolgono attività di lavoro dipendente con contratto di lavoro a tempo parziale ..." e non "che abbiano svolto".
Il comma 3 dello stesso art. 8 dispone che "... i soggetti interessati devono provare lo stato di occupazione a tempo parziale ..." (contratto di lavoro vidimato dall'Ispettorato del Lavoro - Dichiarazione del datore di lavoro…).
D’altra parte l’art. 8 del DLS 564/96 non introduce deroghe all’art. 7 del DPR 1432/71 circa la decorrenza dell’autorizzazione (dal primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda), o del termine entro cui deve essere fatto il versamento (entro il trimestre successivo a quello di riferimento). Pertanto, per poter coprire di contribuzione volontaria i periodi non lavorati in costanza di rapporto di lavoro, l’autorizzazione deve essere rilasciata durante il periodo di occupazione e, ovviamente, rimarrà valida fino al pensionamento.
5) ART. 7 DEL DLS 564/96
L’art. 7 del DLS 564/96 dispone che coloro che svolgono un’attività di lavoro dipendente in forma stagionale , temporanea o discontinua, per i periodi intercorrenti, successivi al 31.12.96, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa, possono essere ammessi ai versamenti volontari con il requisito ridotto di un anno nel quinquennio precedente la data della domanda.
Nel caso in esame, considerato che il lavoro viene svolto per tutte le settimane del periodo di occupazione, l’autorizzazione con il requisito ridotto deve essere rilasciata soltanto con decorrenza successiva al termine o sospensione del lavoro.
Nel caso, invece, di svolgimento del lavoro nelle forme sopra indicate a tempo parziale si dovrà tener conto di quanto detto al punto precedente.
Si ricorda, infine, che gli assicurati che intendono avvalersi della facoltà sopra indicata devono provare la regolare iscrizione nelle liste di collocamento e il permanere dello stato di disoccupazione.
6) COMMA 1 DELL’ART. 6 DEL DLS 184/97
Il comma 1 dell’art. 6 del DLS 184/97 prevede che i versamenti volontari possono essere effettuati anche per i sei mesi precedenti la data della domanda di autorizzazione.
A tal proposito erano state impartite disposizioni che la richiesta del versamento doveva essere fatta unitamente alla presentazione della domanda di autorizzazione.
Da un ulteriore esame dell’art. 6 si è rilevato che lo stesso non fissa termini per la presentazione della richiesta, per cui bisogna far riferimento alla legislazione vigente (art. 8 comma 2 del DLS 184/97), che prevede il versamento degli arretrati entro il trimestre successivo a quello di invio dell’autorizzazione.
Pertanto, ove la richiesta venga fatta entro il suddetto termine, la stessa deve intendersi come domanda di riesame effettuata entro i termini di scadenza del versamento e, quindi, deve essere accolta.
Esempio: domanda presentata il 25.01.2000 - autorizzazione rilasciata l'08.05.2000 - richiesta di versamento dei sei mesi precedenti 03.07.2000 - la richiesta deve essere accolta in quanto il termine per il versamento degli arretrati è il 30.09.2000.
Al fine di portare a conoscenza degli interessati tale opportunità, le sedi sono interessate a dare – con le modalità ritenute più opportune- comunicazione agli interessati unitamente alla domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, in attesa delle relative integrazioni sulla modulistica.
7) CONTRIBUTI VOLONTARI DEI LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI DA VERSARE PER L'ANNO 2000
Le aliquote contributive da applicare per la determinazione dell'importo dei contributi volontari dovuti, per l'anno 2000, al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti risultano modificate, rispetto a quelle applicate per l'anno 1999. In particolare, nei confronti degli autorizzati ai versamenti volontari con la qualifica di lavoratori agricoli dipendenti, tanto prima, che dopo il 31.12.1995, va applicata la variazione in aumento pari allo 0,70% (visto l'aumento di pari entità, con cadenza annuale a decorrere dal 1.1.1998, dell'aliquota di finanziamento applicata al settore del lavoro agricolo subordinato per il calcolo dei contributi di pertinenza del F.P.L.D., disposto dall'art. 3 del Decreto legislativo n. 146 del 16.4.1997). Pertanto, per i lavoratori agricoli dipendenti autorizzati prima del 31.12.1995 l'aliquota di finanziamento è pari al 20,17%; per quelli autorizzati dopo tale data è pari al 21,17%.
8) PROSECUZIONE VOLONTARIA: ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Il contributo volontario dei soggetti iscritti alla Gestione degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è commisurato , ai sensi della legge 2 Agosto 1990 n° 233 , al reddito medio, suddiviso in otto fasce di contribuzione , cui vengono applicate le aliquote stabilite, per determinare l’importo dei contributi da versare .
L’aliquota contributiva dei commercianti titolari e rispettivi collaboratori , con decorrenza 1 Gennaio 1997, ai sensi del D. Lgs 28 / 03 / 1996 n° 207 e dell’art. 2 comma 215 della legge n°662/’96 , subisce una variazione rispetto all’aliquota degli artigiani .
Per tale ragione si rende necessaria la predisposizione di due specifiche tabelle di contribuzione .
Tenuto conto di quanto premesso e delle disposizioni dell’art.59 comma 15 della legge 27 Dicembre 1997 n° 449 , le aliquote contributive delle categorie in argomento, dal 1° Gennaio 2000 , risultano così modificate :
Artigiani titolari non soggetti , quindi , a limiti d’età e collaboratori di categoria maggiori di 21 anni 16,20% ; collaboratori minori di 21 anni 13,20% .
Commercianti titolari non soggetti a limiti d’età e collaboratori di età superiore ai 21 anni 16,59% ; collaboratori di età non superiore ai 21 anni 13,59% .
9) GESTIONE SEPARATA
I contributi degli iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995 n° 335 sono determinati in base ai criteri disposti dall’art. 59 comma 16 legge 27 Dicembre 1997 n° 449 e dall’art. 7 del decreto 184/1997 integrati dall’art.51 comma 1 legge 23 Dicembre 1999 n° 448 (legge Finanziaria per l’anno 2000) che ha elevato ad un punto la misura dell’aumento biennale previsto nella misura di 0,50 punti dalla citata legge 449/’97.
L’aliquota contributiva , pertanto , della categoria in argomento , con decorrenza 1° Gennaio 2000 è stabilita nella misura del 12,50 % .
Allegato 1
Per le tabelle vedi file: VOL2000-ALLEGATI.XLS.
Allegati dal n.1 al n. 18 (documento compresso in formato xls dal sito INPS).
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