Contributi dovuti per i piccoli coloni e concedenti a compartecipazione familiare per l'anno 2000
Circolare INPS n. 97 del 18.05.2000
SOMMARIO: Aumento dei contributi fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1 gennaio 2000 - Soppressione dei contributi ORFANI LAVORATORI, TBC ed ENAOLI. - Diminuzione dell’aliquota per la tutela delle lavoratrici madri dal 1 luglio 2000 - Fiscalizzazione del Centro-Nord. - Art. 27, comma 19 della legge 488/1999. Agevolazioni per zone tariffarie e fiscalizzazione del Mezzogiorno. - Tasso di differimento e di dilazione. - Tabella aliquote valevoli per l’anno 2000
1) Aumento dei contributi fondo pensioni lavoratori dipendenti dal primo gennaio 2000.
Per tutte le aziende agricole il Decreto Legislativo 146 del 16 aprile 1997 prevede , in attuazione della delega conferita dall’art. 2 comma 24 della legge 8 agosto 1995 n° 335, il graduale allineamento dell’aliquota per il settore agricolo agli altri settori produttivi.
Pertanto anche per i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni per l’anno 2000 l’aliquota fondo pensioni lavoratori dipendenti è aumentata dello 0,7% di cui lo 0,2% a carico del concedente e lo 0,5% a carico del colono.
L’aliquota, dovuta dal 1 gennaio 2000, per il fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta quindi pari al 24,490% di cui il 7,54% a carico del colono.
2) Soppressione dei contributi ORFANI LAVORATORI, TBC ed ENAOLI.
A decorrere dal 1 gennaio 2000, per effetto di quanto disposto dall’ art.3 della Legge n° 448 del 23 dicembre 1998, sono soppressi i contributi Orfani Lavoratori, TBC ed ENAOLI le cui aliquote contributive di finanziamento alla gestione relativa alle prestazioni temporanee risultano inferiori a quelle a carico del settore industria.
3) Diminuzione dell’aliquota per la tutela delle lavoratrici madri dal 1 luglio 2000.
L'art. 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per l'anno 2000) ha disposto, con effetto dal 1 luglio 2000, la riduzione, per gli anni fino al 2001, degli oneri contributivi per maternità a carico dei concedenti, nella misura di 0,20 punti percentuali.
Pertanto l’aliquota dovuta dal 1.7.2000 viene ridotta allo 0,03 per cento.
Per gli anni successivi al 2001, tale riduzione è subordinata all'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della legge n.448/1998.
4) Fiscalizzazione del Centro-Nord.
Dal 1 gennaio 2000, essendo stati definitivamente soppressi i contributi TBC ed ENAOLI , è venuta meno la fiscalizzazione del Centro-Nord .
5) Art. 27, comma 19 della legge 488/1999. Agevolazioni per zone tariffarie e Fiscalizzazione mezzogiorno
A decorrere dal 1.1.2000 le agevolazioni di cui all’art. 11, comma 27, Legge 537/93 e art.1, comma 50, Legge 81/1997 vengono, gradualmente, ridistribuite in base ad una nuova classificazione delle zone svantaggiate, tenendo conto anche del regolamento CE n. 1260/1999 del 21 giugno 1999.
La nuova classificazione delle zone svantaggiate, avrà effetto di modifica graduale a partire dal 2001, includendo anche il Molise e l’Abruzzo.
Dal 1 gennaio 2000 continueranno a trovare applicazione le agevolazioni previste al 31 dicembre 1999 nelle seguenti misure:
ex Cassa del Mezzogiorno, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, riduzione del 40% dei contributi a carico del concedente;
svantaggiato nord e svantaggiato sud riduzione del 40% dei contributi a carico del concedente;
zona montana riduzione del 70% dei contributi a carico del concedente.
6) Nuovo tasso di differimento e di dilazione.
Sulla Gazzetta ufficiale n° 100 del 2 maggio 2000 è stato pubblicato il decreto del 19 aprile 2000 con il quale è stato determinato il nuovo tasso di differimento e di dilazione che è ora pari al 9,50%.
Pertanto sui modelli ACC1 CF/PC in riscossione con l’anno 2000 le somme aggiuntive andranno calcolate applicando i seguenti tassi:
- per le inadempienze ricadenti sotto la legge 662/96 9,50% maggiorato del 3% = 12, 50%
- per le inadempienze ricadenti sotto la legge 48/88 9,50% maggiorato del 5% = 14,50% , se la denuncia è stata presentata o accertata entro dodici mesi dalla data iniziale della riscossione.
Allegato 1
7) Tabelle aliquote PC/CF anno 2000.
VOCI CONTRIBUTIVE dal 1/1/2000 al 30/6/2000 | TOTALE | A CARICO | A CARICO | ||||||||||
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti | 24,490 | 16,950 | 7,540 | ||||||||||
Quota base | 0,110 | 0,110 | |||||||||||
Assistenza Infortuni sul lavoro | 9,000 | 9,000 | |||||||||||
Addizionale infortuni sul lavoro | 2,772 | 2,772 | |||||||||||
Disoccupazione | 2,750 | 2,750 | |||||||||||
Prestazioni economiche di malattia | 0,683 | 0,683 | |||||||||||
Tutela lavoratrici madri | 0,230 | 0,230 | |||||||||||
Assegni familiari | 0,430 | 0,430 | |||||||||||
40,465 | 32,925 | 7,540 | |||||||||||
VOCI CONTRIBUTIVE dal 1/7/2000 al 31/12/2000 | TOTALE | A CARICO | A CARICO | ||||||||||
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti | 24,490 | 16,950 | 7,540 | ||||||||||
Quota base | 0,110 | 0,110 | |||||||||||
Assistenza Infortuni sul lavoro | 9,000 | 9,000 | |||||||||||
Addizionale infortuni sul lavoro | 2,772 | 2,772 | |||||||||||
Disoccupazione | 2,750 | 2,750 | |||||||||||
Prestazioni economiche di malattia | 0,683 | 0,683 | |||||||||||
Tutela lavoratrici madri | 0,030 | 0,030 | |||||||||||
Assegni familiari | 0,430 | 0,430 | |||||||||||
40,265 | 32,725 | 7,540 | |||||||||||
RIDUZIONI PER ZONE TARIFFARIE SUI CONTRIBUTI A CARICO DELCONCEDENTE: FISCALIZZAZIONE MEZZOGIORNO, ZONA MONTANA, ZONA SVANTAGGIATA NORD, ZONA SVANTAGGIATA SUD | |||||||||||||
TIPO RIDUZIONE | PERC. RIDUZIONE SUI CONTRIB. A CARICO CONCEDENTE. | ||||||||||||
ANNO | 2000 | ||||||||||||
Fiscalizzazione nord (zona1) | 0 | ||||||||||||
*Ex cassa del mezzogiorno (zona2) | 40 | ||||||||||||
Zona svantaggiata nord (zona tariffaria 3) | 40 | ||||||||||||
Zona svantaggiata sud (zona tariffaria 4) | 40 | ||||||||||||
Zona montana (zona tariffaria 5) | 70 |
* dal 1/1/2000 non esiste più la fiscalizzazione del Centro nord, zona tariffaria "1"
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