Circolare INPS n.10 del 23.01.2015

D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114. Semplificazioni per i soggetti con invalidit?.

 

Sommario:

Semplificazioni in materia di accertamento sanitario di revisione (art. 25, comma 6-bis); accertamento delle condizioni sanitarie per le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni gi? minori titolari d?indennit? di frequenza (art. 25, comma 5); semplificazioni per le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni gi? minori titolari di indennit? di accompagnamento o di comunicazione (art. 25, comma 6).

1. Semplificazioni in materia di accertamento sanitario di revisione.

La Legge n. 114/2014, in sede di conversione del D.L. 90/2014, con il comma 6 bis dell?art. 25 ha introdotto importanti modifiche in materia di accertamento sanitario di revisione, stabilendo che "nelle more dell?effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilit? conservano tutti i diritti acquisti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura? e che "la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilit?, ? di competenza dell?Istituto Nazionale della Previdenza Sociale?.

La norma, novellando il previgente sistema, ha quindi come obiettivo primario la semplificazione degli adempimenti sanitari e amministrativi relativi alla concessione dei benefici spettanti ai cittadini in possesso di verbali con rivedibilit? e consente di superare, anche alla luce della prevista conservazione di tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura (almeno fino alle risultanze della visita di revisione), l?attuale sistema dell?eventuale doppia visita.

La novella legislativa, infatti, rende finalmente possibile una gestione unitaria delle visite di revisione e del relativo iter di verifica, permettendo all?Istituto, gi? preposto all?accertamento definitivo della sussistenza dei requisiti sanitari per il diritto ai benefici a titolo di invalidit? civile, cecit? civile, sordit?, handicap e disabilit? (art. 20, comma 1, legge 3 agosto 2009, n. 102), di effettuare anche l?accertamento sanitario per le eventuali visite di revisione previste all?atto del giudizio sanitario definitivo emesso dall?Istituto stesso.

Ci?, peraltro, in piena coerenza con quanto stabilito dal comma 2 del citato art. 20 della legge 102/2009, laddove si prevede che "l?Inps accerta altres? la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidit? civile, cecit? civile, sordit? civile, handicap e disabilit??.

Oltre alla semplificazione dell?iter sanitario-amministrativo, tale gestione unitaria delle revisioni consentir? anche sinergie e controlli pi? rapidi ed efficienti, in grado di rendere tempestivamente disponibili i dati e le informazioni necessarie alle funzioni amministrative, sanitarie e legali dell?Istituto, garantendo altres? una maggiore omogeneit? del giudizio medico legale su tutto il territorio nazionale e la tracciabilit? del complessivo processo sanitario-amministrativo, in linea con le esigenze di modernizzazione telematica e di semplificazione nell?erogazione del servizio da sempre perseguite dall?Istituto.

Considerato che le nuove disposizioni non intervengono a modificare le modalit? dell?accertamento, le Commissioni mediche dell?Istituto, in sede di espletamento di tali revisioni, non sono vincolate al disposto dell?art. 2, comma 3, del Decreto Ministro Tesoro del 20.09.1989, n. 293 che, limitatamente alle verifiche straordinarie, non permette di riconoscere una percentuale d?invalidit? superiore a quella in precedenza determinata.

Saranno pertanto chiamate ad esprimersi non soltanto sulla permanenza o meno del grado d?invalidit? precedentemente accertato, ma anche sul suo eventuale sopravvenuto aggravamento.

Lo svolgimento da parte dell?Istituto di tutte le attivit? sanitarie di revisione, una volta completati la fase di ricognizione di tutte le posizioni (invalidit? civile, cecit?, sordit?, handicap, disabilit?) ed il necessario processo di allineamento delle procedure, prefigura anche un riassorbimento del piano di verifiche straordinarie programmato per l?anno 2015 nell?ambito di tale attivit?, ferma restando la funzione di verifica straordinaria legata alle strategie di contrasto degli illeciti.

Si fa riserva di fornire con successivo messaggio le istruzioni operative per la gestione delle diverse attivit? amministrative e sanitarie nonché quelle relative alle implementazioni del sistema informatico dell?invalidit? civile.

2. Accertamento delle condizioni sanitarie per le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni gi? minori titolari d?indennit? di frequenza.

Con il messaggio Hermes n. 6512 dell?8 agosto 2014 sono state fornite -limitatamente ai minori gi? titolari d?indennit? di frequenza- le prime istruzioni sulle procedure di accertamento del diritto alle prestazioni pensionistiche connesse alla maggiore et?, cos? come novellate dal Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, art. 25, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla citata Legge 114/2014.

Il menzionato comma 5 dispone che tali prestazioni vengano riconosciute in via provvisoria ai cittadini gi? titolari d?indennit? di frequenza qualora abbiano provveduto a presentare la relativa domanda amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento del diciottesimo anno di et?. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore et?, l?accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa.

Occorre evidenziare, tuttavia, la sostanziale difformit? dei parametri di definizione tra i requisiti sanitari per il diritto all?indennit? di frequenza in favore dei minorenni e quelli previsti per le prestazioni economiche per gli invalidi maggiorenni.

Al fine di evitare quindi l?ingiustificato protrarsi dell?erogazione del benefico economico provvisorio nei confronti di cittadini la cui capacit? di lavoro non sia ridotta nei limiti di legge, l?Istituto proceder? alla tempestiva calendarizzazione delle visite di revisione nei territori delle Direzioni metropolitane o provinciali Inps in cui ha assunto, in via sperimentale, le funzioni relative all?accertamento dei requisiti sanitari, a seguito della stipula di una Convenzione ex art. 18, comma 22, della Legge 15 luglio 2011, n. 111 con la rispettiva Regione.

Per tutte le altre realt? in cui resta in capo alle Commissioni ASL la competenza dell?accertamento sanitario nei confronti dei titolari d?indennit? di frequenza diventati maggiorenni (che abbiano presentato la relativa domanda nei termini previsti), l?Istituto provveder? a sensibilizzare gli Assessorati Regionali, nell?ambito dell?ormai consolidato rapporto di collaborazione, non solo in merito alla necessit? di procedere ad una tempestiva calendarizzazione delle visite in oggetto, ma anche in relazione all?importanza di effettuare la trasmissione all?INPS dei verbali in modalit? telematica, sempre al fine di evitare l?eventuale protrarsi dell?erogazione di prestazioni non dovute.

I verbali di tali visite saranno resi opportunamente selezionabili nella procedura "Verifiche Ordinarie InvCiv?, affinché il medico responsabile della competente UOC/UOS, o il suo delegato, possa provvedere, in via prioritaria, alla validazione agli atti o alla sospensione per visita diretta. Altrettanto prioritaria sar? la calendarizzazione delle eventuali visite dirette disposte.

Infine, l?Istituto provveder?, con apposita comunicazione, a richiedere la tempestiva compilazione ed il conseguente invio del modello AP70 per l?accertamento degli altri requisiti previsti.

3. Attribuzione delle prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni gi? minori titolari di indennit? di accompagnamento o di comunicazione.

Con il messaggio Hermes n. 7382 dell? 1 ottobre 2014, l?Istituto ha fornito le istruzioni per l?attuazione di quanto previsto dalla legge n. 114 dell?11 agosto 2014 (di conversione del decreto legge n. 90/2014) a beneficio dei minori ?gi? titolari di indennit? di accompagnamento o comunicazione nonché quelli rientranti nelle previsioni di cui al DM 2 agosto 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down (comma 6 dell?art. 25)? in occasione del raggiungimento della maggiore et?, prevedendo la sola necessit? dell?accertamento dei requisiti socio-reddituali (modello AP70) per attribuire il diritto alle prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni.

Gli approfondimenti effettuati nelle ultime settimane sulle banche dati dell?Istituto hanno per? permesso di rilevare che in molti casi ? presente una data di revisione al compimento del diciottesimo anno d?et? per le indennit? di accompagnamento riconosciute in favore di minorenni.

Sulla base degli atti disponibili ed eventualmente forniti dal cittadino stesso, le UO Medico-legali dell?Istituto provvederanno quindi ad individuare i casi di patologia stabilizzata o ingravescente a norma del D.M. 2 agosto 2007, al fine di evitare che si dia luogo a visita di revisione nei confronti di quei soggetti per i quali, al compimento del diciottesimo anno d?et?, non sussistano ipotesi di miglioramento delle condizioni sanitarie.


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