Circolare INPS n.146 del 06.08.2015

Decreto Interministeriale 16 febbraio 2015. Rimborso dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende del settore del trasporto pubblico - anno 2011. Modalità operative. Istruzioni contabili.

 

Sommario:

L'art. 1 comma 273, primo periodo, della legge n. 266/2005 stabilisce che i maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell'art. 1, comma 148, della legge n. 311/2004 siano finanziati utilizzando le somme residuate dagli importi destinati al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale.

Modalità che le imprese interessate dovranno seguire per il recupero degli importi spettanti con riferimento all'anno 2011.

Generalità.

Come noto, l'art. 1, c. 148, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) ha abrogato, con effetti dal 1 gennaio 2005, l'allegato B del Regio Decreto n. 148/1931, che poneva a carico dell'INPS una serie di trattamenti economici di malattia speciali e aggiuntivi a favore dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto.

Con la medesima decorrenza, ai suddetti lavoratori, si applica il trattamento previdenziale di malattia secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge per la generalità dei lavoratori del settore industria.

La norma citata[1] dispone - peraltro - che trattamenti aggiuntivi, rispetto a quelli erogati dall'INPS ai lavoratori del settore industria, possano essere definiti mediante la contrattazione collettiva di categoria.

L'art. 1 comma 273, primo periodo, della legge n. 266/2005, stabilisce che i maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione dell'art. 1, comma 148, della legge n. 311/2004, siano finanziati utilizzando le somme residuate dagli importi destinati al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale.

La quantificazione dei maggiori oneri contrattuali sostenuti dalle aziende di pubblico trasporto e l'individuazione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse finanziarie da destinare a copertura degli oneri medesimi, sono stati affidati[2] ad un apposito Decreto interministeriale Lavoro - Infrastrutture e trasporti.

Per l'anno 2011, l'ammontare del maggior onere derivante dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria è stato quantificato dal Decreto 16 febbraio 2015 (allegato 1), che ha affidato all'Istituto l'erogazione alle aziende degli importi spettanti, secondo i criteri e la ripartizione indicati nel prospetto allegato al decreto medesimo, del quale costituisce parte integrante.

Come disposto dall'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 in materia di pubblicità legale, il citato decreto è stato pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Al fine di completare l'opera di massima divulgazione del provvedimento, la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 100 del 2 maggio 2015, ha dato avviso di avvenuta pubblicazione del decreto sul sito del Ministero del Lavoro.

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni con le quali le aziende di trasporto, interessate dal sopra indicato decreto, potranno effettuare il recupero degli importi anticipati per le integrazioni delle indennità di malattia relative all'anno 2011.

Modalità operative. Adempimenti a carico delle Sedi.

Per il recupero delle somme in argomento, le aziende destinatarie dovranno avvalersi del previsto codice causale "L215", da valorizzare nell'Elemento , , , del flusso UniEmens.

Le operazioni di conguaglio dovranno essere eseguite, dai soli datori di lavoro beneficiari, con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare[3].

Propedeutica alle operazioni di conguaglio, è l'attribuzione del previsto codice di autorizzazione "4H", avente il significato di "azienda di trasporto autorizzata al recupero delle somme anticipate per trattamenti speciali aggiuntivi di malattia".

Il citato Decreto 16 febbraio 2015, all'art. 3, comma 3, dispone che l'erogazione è subordinata alla verifica del requisito di regolarità in capo alle aziende interessate. Tale requisito è attestato dal possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Pertanto, le Sedi territorialmente competenti a gestire le posizioni delle aziende destinatarie del beneficio al fine dell'attribuzione del previsto c.a. "4H", dovranno attivare la verifica di regolarità contributiva accedendo, tramite le utenze di cui già dispongono, alla procedura "Durc on-line".

Nel caso in cui la verifica di regolarità abbia avuto esito negativo, ai sensi del comma 8-bis dell'art. 31 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, trova applicazione la previsione di cui al comma 3 del medesimo art. 31 che stabilisce che dalla somma dovuta sia trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza evidenziata nel DURC al fine della copertura dell'irregolarità attestata.

Istruzioni contabili.

La rilevazione contabile delle somme conguagliate, in accordo alle modalità illustrate nei paragrafi precedenti, avviene secondo le istruzioni già fornite con le circolari n. 22 del 22 febbraio 2008 e n. 55 del 8 aprile 2009.



[1] Si osserva che il testo originario è stato parzialmente sostituito dall'art. 3 ter della legge 22 aprile 2005, n. 58.

[2] Cfr. art. 1 c. 273, secondo periodo, della legge n. 266/2005.

[3] Deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.


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