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Premessa. 1. Strutture Inps territorialmente competenti 2. Soggetti legittimati ad adottare i provvedimenti amministrativi di concessione della integrazione salariale ordinaria o di reiezione della domanda 3. Istruttoria
Premessa
Il Decreto Legislativo n. 148/15 all'art. 16, comma 1, ha stabilito che, a decorrere dal 1 gennaio 2016, le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dalla Sede Inps territorialmente competente.
La nuova competenza viene esercitata anche su tutte le domande giacenti in quanto non definite nel 2015 indipendentemente dal fatto che siano riconducibili alla vecchia o nuova disciplina secondo i criteri illustrati nella circolare n. 197 del 2 dicembre 2015 e nel messaggio n. 7336 del 7 dicembre 2015. Si precisa tuttavia che le domande già prese in carico da una Sede (stato domanda "trasferita") saranno definite dalla Sede stessa.
La citata circolare n. 197/2015 ha stabilito tra l'altro, che i direttori di sede (o dirigenti delegati) avranno l'esclusiva competenza circa la definizione delle istanze di CIGO.
Ai fini di una esatta correlazione tra le sedi territorialmente competenti a ricevere la domanda e le unità produttive per le quali l'Azienda chiede le integrazioni salariali ordinarie, occorre ricordare che:
Tutto ciò premesso, con la presente circolare si forniscono le istruzioni relative alla individuazione delle Strutture territorialmente competenti per la concessione della CIGO, nonché i soggetti legittimati ad adottare i provvedimenti amministrativi di concessione della integrazione salariale ordinaria o di reiezione della domanda.
1. Strutture Inps territorialmente competenti
Per una istanza di CIG Ordinaria la struttura territorialmente competente alla concessione è individuata in base ai seguenti criteri.
Fino a quando non saranno effettuati i necessari adeguamenti procedurali, le sedi INPS che riceveranno la domanda dovranno attribuirla alla sede INPS di competenza in base ai principi sopra illustrati, utilizzando il tasto "Cambia sede" presente in procedura sul dettaglio delle domande telematiche pervenute ed in stato "da trasferire".
2. Soggetti legittimati ad adottare i provvedimenti amministrativi di concessione della integrazione salariale ordinaria o di reiezione della domanda
Come sopra evidenziato, l'Istituto nella circolare n. 197 del 2 dicembre 2015, ha espressamente previsto che i direttori di sede avranno l'esclusiva competenza circa la definizione delle istanze di CIGO.
Per ragioni di carattere operativo - funzionale, la definizione delle istanze di CIGO può essere delegata formalmente dal Direttore metropolitano/provinciale e di Filiale di coordinamento, mediante apposito ordine di servizio, alla dirigenza di sede.
In particolare, per quanto riguarda le Direzioni metropolitane/provinciali e le Filiali di coordinamento, si attribuisce ai direttori delle strutture in questione l'esclusiva competenza sulla definizione delle istanze di CIGO per le quali le medesime strutture sono territorialmente competenti, nonché la definizione delle istanze di CIGO presentate presso le Agenzie complesse, territorialmente afferenti.
3. Istruttoria
Fino al momento dell'adozione del decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di cui all'art 16, secondo comma, del decreto legislativo sopra menzionato, le Strutture territorialmente competenti, in sede di istruttoria della domanda, continueranno ad osservare i criteri di esame delle domande di concessione già applicati dalle Commissioni Provinciali.
Si precisa che la fase istruttoria, oltre a seguire lo stesso iter procedimentale, continuerà, in attesa delle implementazioni procedurali che si renderanno necessarie, e che verranno illustrate con appositi, separati messaggi, ad avvalersi delle medesime procedure già esistenti.
Sin dall'emanazione della presente circolare, peraltro, si precisa che i provvedimenti di concessione della CIGO o di reiezione della domanda riporteranno, ovviamente, non più il riferimento alla Commissione Provinciale quale organo collegiale decisore, bensì indicheranno il nuovo organo monocratico nella persona del Direttore di Struttura o di un Dirigente suo delegato ai sensi di quanto previsto nella presente circolare.
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