1. Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, Supplemento ordinario n. 99, ? stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilit? 2015)?.
L? articolo 1, comma 117, della citata legge cos? dispone: " In deroga a quanto disposto dall?articolo 24 del decreto ? legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al comma 2 dell?articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso dell? anno 2015, senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell?entrata in vigore del citato decreto - legge n. 201 del 2011, anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attivit? di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell?impresa presso cui erano occupati e il cui sito ? interessato da piano di bonifica da parte dell? ente territoriale, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto ? correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell?articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni?.
2. Normativa di riferimento
L?articolo 13, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, richiamato nella norma in oggetto, ha stabilito che i lavoratori occupati nelle imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari, "e che possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidit?, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianit? assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni previste dall'articolo 22, primo comma, lettere a) e b), della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, hanno facolt? di richiedere la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui al medesimo articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, con una maggiorazione dell'anzianit? assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni sopra richiamate, in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o cinquantacinque anni se donne?.
3. Destinatari
I destinatari delle disposizioni di cui al citato comma 117, sono i soggetti:
a) ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attivit? di scoibentazione e bonifica dall?amianto che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell?impresa presso cui erano occupati e il cui sito ? interessato da piano di bonifica da parte dell?ente territoriale;
b) ammalati con patologia asbesto ? correlata documentata dall?Istituto nazionale per l?assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e in possesso della certificazione di esposizione all?amianto rilasciata dall?INAIL, per effetto del rinvio all?articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni;
c) che possono far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidit?, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni (pari a 1560 settimane) di anzianit? assicurativa e di contribuzione utile ai fini del diritto per la pensione di anzianit?, come disposto dal comma 2 dell?articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni;
d) in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, con il beneficio di cui al successivo punto 4, in base alle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 201 del 2011, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso dell?anno 2015;
e) che alla data di conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata previsti dalla normativa vigente;
f) che non siano titolari di pensione di invalidit?, di pensione di inabilit? o di assegno ordinario di invalidit?.
In presenza di domanda di pensione, ai fini della verifica della sussistenza del requisito di cui alla lettera a), le Strutture territoriali avranno cura di accertare che:
- l?impresa abbia svolto attivit? di scoibentazione e bonifica;
- il sito dell?impresa che ha svolto attivit? di scoibentazione e bonifica sia stato interessato da piano di bonifica da parte dell?ente territoriale.
4. Beneficio
Il citato comma 117 prevede la facolt?, per i soggetti di cui al precedente punto 3, di beneficiare di una maggiorazione dell'anzianit? assicurativa e contributiva non superiore a 5 anni ai fini del perfezionamento dei requisiti per la pensione di anzianit?, vigenti prima dell?entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico nel corso del 2015, sulla base del regime delle decorrenze vigenti prima dell?entrata in vigore del predetto decreto.
Pertanto, con riferimento a tali soggetti, la maggiorazione dell'anzianit? assicurativa e contributiva, nel limite sopra indicato, ? pari al periodo necessario a conseguire il diritto alla pensione di anzianit? sulla base del perfezionamento del primo dei seguenti requisiti:
a) anzianit? contributiva non inferiore a 35 anni al raggiungimento dei requisiti indicati nella Tabella B di cui all?Allegato 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e s.m.i., adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell?articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e per effetto del decreto ministeriale del 6 dicembre 2011 (vedi Allegato n. 1);
b) anzianit? contributiva non inferiore a 40 anni indipendentemente dall?et?.
La maggiorazione dell'anzianit? assicurativa e contributiva di cui al presente punto ? utile ai fini del diritto e della misura della pensione di anzianit?.
Tuttavia, ai fini della misura della pensione di anzianit?, la maggiorazione dell?anzianit? contributiva non pu? essere in ogni caso superiore al numero delle settimane comprese tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del perfezionamento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all?articolo 24, comma 6, del decreto legge n. 201 del 2011.
Per effetto di quest?ultima limitazione pu? accadere che la pensione di anzianit? venga calcolata sulla base di un numero di settimane di contribuzione utili inferiore a quelle di cui alle lettere a) e b); resta comunque fermo che ai fini del calcolo della pensione devono essere presi in considerazione anche gli eventuali periodi di contribuzione figurativa non valutabili ai fini del relativo diritto.
Il beneficio di cui all?articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, consistente nella rivalutazione per il coefficiente di 1,5 delle settimane di contribuzione relative a periodi di provata esposizione all?amianto, ? utile, ai fini del perfezionamento dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del presente punto, per il diritto e la misura.
5. Decorrenza
Ai trattamenti pensionistici di anzianit?, di cui al precedente punto 4, si applica la disciplina in materia di regime delle decorrenze vigenti prima dell?entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, ovvero, la c.d. finestra mobile di cui all?articolo 12 del citato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato in particolare dall?articolo 18, comma 22 ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 che stabilisce nei confronti di coloro che accedono alla pensione con un?anzianit? contributiva non inferiore a 40 anni indipendentemente dall?et? un ulteriore posticipo della decorrenza del trattamento pensionistico.
La decorrenza dei predetti trattamenti pensionistici deve collocarsi nel corso del 2015.
Per i soggetti che, a seguito del riconoscimento della maggiorazione dell?anzianit? assicurativa e contributiva di cui al precedente punto 4, perfezionano il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico in data anteriore al 2015, per espressa disposizione normativa, ? preclusa la corresponsione di ratei arretrati.
6. Procedure
Con successivo messaggio saranno diramate le relative istruzioni procedurali.
Anno | (1) Somma et? anagrafica e anzianit? contributiva | Et? anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1 |
2010 | 95 | 59 |
2011 - 2012 | 96 | 60 |
2013 - 2014 | 97,3 | 61 anni e 3 mesi |
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