Rilevazione dei tassi effettivi globali medi, relativamente al periodo 1° luglio-30 settembre 2008
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto direttoriale 19 dicembre 2008
GU 304 del 31/12/2008
IL CAPO DELLA DIREZIONE V del Dipartimento del tesoro
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Decreta:
Art. 1.
1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° luglio 2008-30 settembre 2008, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato A).
2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2009.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2009, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.
Art. 3.
1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato A).
2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.
3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° ottobre 2008-31 dicembre 2008 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.
Allegato
RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA
Categorie di operazioni | Classi di importo in unità di euro | Tassi medi (su base annua) |
Aperture di credito in conto corrente (1) | fino a 5.000 | 12,27 |
oltre 5.000 | 9,12 | |
Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche (2) | fino a 5.000 | 6,89 |
oltre 5.000 | 6,22 | |
Factoring (3) | fino a 50.000 | 7,01 |
oltre 50.000 | 6,28 | |
Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche (4) | 9,93 | |
Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari (5) | fino a 5.000 | 14,69 |
oltre 5.000 | 11,10 | |
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio (6) | fino a 5.000 | 13,33 |
oltre 5.000 | 9,52 | |
Leasing | fino a 5.000 | 12,34 |
oltre 5.000 fino a 25.000 | 9,07 | |
oltre 25.000 fino a 50.000 | 8,01 | |
oltre 50.000 | 6,82 | |
Credito finalizzato all'acquisto rateale e credito revolving (7) | fino a 5.000 | 16,29 |
oltre 5.000 | 10,13 | |
Mutui con garanzia reale (8) - a tasso fisso - a tasso variabile | 5,39 5,45 |
Nota metodologica omessa.
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