Criteri e modalità di individuazione dei titolari della Carta Acquisti, dell'ammontare del beneficio unitario e modalità di utilizzo del Fondo di cui all'articolo 81, comma 29 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto interdirettoriale 16 settembre 2008
GU 281 del 01/12/2008
[ Aggiornato con le modifiche apportate dai D.I. 07.11.2008 e dal D.I. 27.02.2009 ]
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
del Ministero dell'economia e delle finanze
e
IL SEGRETARIO GENERALE
del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
(Visto ...)
Decretano:
Art. 1. Definizioni
1. Ai soli fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) «Cittadino residente»: cittadino italiano regolarmente registrato nell'Anagrafe della Popolazione Residente, i cui dati anagrafici e successive variazioni sono accertati attraverso il sistema INA-SAIA gestito dal Ministero dell'interno;
b) «ISEE»: l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
c) «Trattamenti»: l'importo annuo dei trattamenti forniti, a qualsiasi titolo, anche se non fiscalmente imponibili, dall'Istituto nazionale previdenza sociale e dagli enti erogatori di pensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni, con esclusione dei soli importi relativi ad arretrati;
d) «Amministrazione responsabile»: il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro;
e) «Soggetto Attuatore»: l'Istituto nazionale previdenza sociale;
f) «Gestore del servizio»: soggetto incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui al citato art. 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008;
g) «Convenzione di gestione»: la convenzione regolante il rapporto tra il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero il soggetto di cui questo si avvale ai sensi del citato art. 81, comma 34, del decreto-legge n. 112 del 2008, e il Gestore del servizio; h) «Carta Acquisti»: la carta acquisti di cui al citato art. 81, comma 31, del decreto-legge n. 112 del 2008;
i) «Beneficiario»: il Cittadino residente in possesso dei requisiti per l'ottenimento della Carta Acquisti;
j) «Titolare»: il soggetto cui è intestata la Carta Acquisti;
k) «Fondo»: il Fondo di cui al citato art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008;
l) «Immobile ad uso abitativo»: un immobile di categoria catastale da A1 a A9, o A11;
m) «Bimestre»: ciascun bimestre solare che inizia il primo del mese di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre.
n) [soppressa]
Art. 2. Attività dell'Amministrazione responsabile
1. L'Amministrazione responsabile, titolare del trattamento dei dati personali necessari all'attuazione del citato art. 81, commi 29 e seguenti, del decreto-legge n. 112 del 2008 e del presente decreto, svolge le seguenti attività:
a) esercita la facoltà di avvalersi di altri soggetti ai sensi del citato art. 81, comma 34, del decreto-legge n. 112 del 2008 e li designa responsabili del trattamento dei dati personali, anche sotto i profili della sicurezza, come previsto dall'art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
b) svolge, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, funzioni di vigilanza sull'attuazione delle disposizioni di cui al citato art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge n. 112 del 2008 e di cui al presente decreto;
c) emana, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, direttive e istruzioni al Soggetto Attuatore;
d) emana, nei limiti previsti dalla Convenzione di gestione, direttive e istruzioni al Gestore del servizio;
e) individua, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, i casi di disattivazione delle Carte Acquisti;
f) gestisce il conto corrente di Tesoreria di cui all'art. 11, rendendone il conto ai sensi degli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
g) dispone ed effettua controlli, anche avvalendosi della Guardia di Finanza e del Soggetto Attuatore, sulle dichiarazioni rese dai beneficiari o sulle rendicontazioni predisposte dal Soggetto Attuatore e dal Gestore del servizio;
h) stabilisce, in conformità alla normativa, i criteri e le modalità di versamento al Fondo da parte di soggetti privati e pubblici;
i) dispone, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le iniziative di comunicazione di cui all'art. 14;
j) predispone, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, una relazione annuale sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto;
k) disciplina, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le eventuali modalità con cui gli enti locali, i centri di assistenza fiscale di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o altri soggetti abilitati possono svolgere, su base volontaria, attività di supporto alla presentazione della richiesta di cui all'art. 6, nonché al ricevimento e alla trasmissione della stessa.
Art. 3. Attività del Soggetto Attuatore
1. Il Soggetto Attuatore, che agisce anche in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, svolge, anche attraverso l'adozione di idonei strumenti informatici, le seguenti attività:
a) predispone lo schema dei moduli di richiesta corredato di idonea informativa sul trattamento dei dati personali, da compilare a cura dei richiedenti il beneficio;
b) acquisisce le informazioni funzionali alla verifica della compatibilità dei requisiti in possesso dei richiedenti con i requisiti di cui all'art. 5, individuando i casi in cui le informazioni sono acquisite direttamente dalle Amministrazioni o dagli enti detentori, ovvero quelli in cui ricorrere alle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) individua le modalità di accertamento e verifica periodica della compatibilità delle informazioni, sulla base delle informazioni acquisite tramite le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero presenti nelle basi dati delle Amministrazioni o enti detentori al momento in cui viene effettuata la verifica, con i requisiti di cui all'art. 5;
d) individua i periodi temporali cui le informazioni acquisite dalle Amministrazioni o enti detentori, o forniti dai richiedenti, devono fare riferimento;
e) dispone, una volta acquisite le richieste, l'avvio degli accrediti a favore dei titolari delle carte, previa verifica della compatibilità delle informazioni acquisite con i requisiti di cui all'art. 5;
f) autorizza, ai sensi dell'art. 5, l'eventuale intestazione della Carta Acquisti a soggetto diverso dal beneficiario;
g) dispone la misura degli accrediti periodici da effettuare sulle Carte Acquisti, e tenendo conto di quanto previsto all'art. 7, comma 2, previa verifica della compatibilità delle informazioni acquisite con i requisiti di cui all'art. 5;
h) dispone, nei casi individuati dall'Amministrazione responsabile, la disattivazione della Carta Acquisti intestata al beneficiario o al suo avente titolo ai sensi dell'art. 5;
i) predispone una relazione annuale sulle attività svolte, secondo indicazioni fornite dall'Amministrazione responsabile, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Art. 4. Attività del Gestore del servizio
1. Il Gestore del servizio, che agisce in applicazione della Convenzione di gestione, anche in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, svolge le seguenti attività:
a) riceve e verifica la conformità delle richieste di accesso al beneficio effettuate dai potenziali beneficiari o dai loro aventi titolo, mettendo a disposizione, a tal fine, una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio dello Stato;
b) trasmette telematicamente le richieste al soggetto attuatore, secondo modalità stabilite nella Convenzione di gestione;
c) produce, emette e distribuisce le Carte Acquisti, secondo specifiche tecniche stabilite nella Convenzione di gestione;
d) esegue gli accrediti periodici di ciascuna Carta Acquisti sulla base delle disposizioni del Soggetto Attuatore, secondo modalità stabilite nella Convenzione di gestione;
e) disattiva la Carta Acquisti sulla base delle disposizioni del Soggetto Attuatore;
f) fornisce un idoneo servizio di informazioni al pubblico, secondo modalità stabilite nella Convenzione di gestione;
g) gestisce tutti i rapporti amministrativi inerenti i compiti di cui alle precedenti lettere, ivi inclusi l'invio di comunicazioni ai titolari della Carta Acquisti, la digitalizzazione, archiviazione e conservazione della documentazione ai soli fini e limitatamente all'attuazione delle finalità previste dall'art. 81, commi 29 e seguenti, del decreto-legge n. 112 del 2008, la rendicontazione al soggetto attuatore, la protezione della documentazione e dei dati acquisiti;
h) riceve gli ordini e raccoglie i pagamenti relativi ai servizi sostitutivi di cui all'art. 8, comma 4;
i) assicura all'Amministrazione responsabile o ai soggetti di cui questa si avvale a fini di accertamento, l'accesso alla documentazione cartacea ed elettronica relativa alla gestione del servizio;
j) predispone una rendicontazione, corredata di una relazione, delle attività svolte, secondo specifiche tecniche stabilite nella Convenzione di gestione.
Art. 5. Beneficiari e titolari
1. La Carta Acquisti è concessa ai Cittadini residenti in possesso, contemporaneamente e per almeno una frazione del bimestre o del periodo di riferimento, dei seguenti requisiti:
a) avere età non inferiore ad anni 65;
b) [soppressa];
c) non godere di Trattamenti, oppure godere di Trattamenti di importo inferiore a euro 6.000 o di importo inferiore a 8.000 euro se di età pari o superiore a 70 anni; nel caso in cui l'importo dei trattamenti dipenda da redditi propri, il cumulo dei redditi e dei trattamenti deve essere inferiore a tali soglie; i redditi propri da considerare sono quelli rilevanti ai fini della definizione dell'ammontare dei trattamenti;
d) avere un ISEE, in corso di validità, inferiore a euro 6.000;
e) non essere singolarmente o, se coniugato, insieme al coniuge:
i) intestatario/i di più di una utenza elettrica domestica;
ii) intestatario/i di utenze elettriche non domestiche;
iii) intestatario/i di più di una utenza del gas;
iv) proprietario/i di più di un autoveicolo;
v) proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo;
vi) proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili che non sono ad uso abitativo o di categoria catastale C7;
vii) titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE di cui alla precedente lettera d), superiore a euro 15.000;
f) non fruire di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, per ricovero in istituti di cura di lunga degenza o detenzione in istituti di pena; Oppure in possesso, contemporaneamente e per almeno una frazione del bimestre o del periodo di riferimento, dei seguenti requisiti:
g) avere età inferiore ad anni 3;
h) avere ISEE, in corso di validità, inferiore a euro 6.000;
i) non essere, insieme agli esercenti la potestà o ai soggetti affidatari:
i) intestatari di più di una utenza elettrica domestica;
ii) intestatari di più di una utenza elettrica non domestica;
iii) intestatari di più di due utenze del gas;
iv) proprietari di più di due autoveicoli;
v) proprietari, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo;
vi) proprietari, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili che non sono ad uso abitativo o di categoria catastale C7;
vii) titolari di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE di cui alla precedente lettera h), superiore a euro 15.000.
2. I tutori, gli esercenti la potestà sui beneficiari e i soggetti affidatari hanno titolo a richiedere l'intestazione della Carta Acquisti. In caso di esercizio della potestà su più di un minore beneficiario, può essere richiesto l'accredito di più benefici sulla medesima Carta.
3. I Beneficiari nonché gli esercenti la potestà sui beneficiari che hanno impedimenti di natura fisica o che sono soggetti a provvedimenti restrittivi dell'Autorità giudiziaria, fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera f), possono chiedere l'intestazione della Carta Acquisti a persone di fiducia, presentando motivata richiesta, secondo modalità stabilite dal Soggetto Attuatore, da rinnovarsi periodicamente. Il medesimo soggetto non può essere indicato da più di due Beneficiari, fatti salvi i seguenti casi:
a) tutori che posseggono più deleghe per espresso incarico dell'autorità giudiziaria;
b) soggetti che, per ragioni del loro ufficio, utilizzano il beneficio per conto di ricoverati in case di cura o di assistenza per anziani oppure di residenti che vivono in comunità di anziani o comunità religiose.
3-bis. Salvo diverso provvedimento emanato ai sensi dell'art. 10, a decorrere dall'anno 2009, la misura delle soglie di cui al comma 1, lettere c), d) e h) è aumentata annualmente della misura percentuale prevista per la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Le nuove soglie sono comunicate dal soggetto attuatore con apposita circolare e mediante pubblicazione sul sito internet.
Art. 6. Modalità di consegna della Carta Acquisti
1 . I cittadini in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, o gli aventi titolo ai sensi del medesimo articolo, presentano richiesta della Carta Acquisti al Gestore del servizio secondo modelli predisposti dal Soggetto Attuatore.
2. Il Gestore del servizio, previa verifica della sua conformità, comunica la richiesta per via telematica al Soggetto Attuatore e consegna al richiedente una Carta Acquisti, priva di disponibilità finanziaria, intestata al Beneficiario ovvero al suo avente titolo, fermo restando che solo con l'accreditamento di cui all'art. 9 si verifica l'ammissione ai benefici della Carta Acquisti. L'Amministrazione si riserva di procedere, anche successivamente all'accreditamento, alla verifica delle eventuali dichiarazioni rese dai richiedenti il beneficio, nonché alla sospensione della disponibilità residua della Carta Acquisti nel caso di non conformità ai requisiti di cui all'art. 5.
2-bis. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia può autorizzare, con decreto interdirezionale, enti locali, centri di assistenza fiscale di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o altri soggetti abilitati, previa stipula di apposita convenzione, a raccogliere le richieste e a presentarle al gestore del servizio, prevedendo, in tali casi, l'invio della Carta alla residenza del beneficiario.
Art. 7. Beneficio concesso
1. Ai titolari della Carta Acquisti è concessa, per ciascun Bimestre, previa verifica della compatibilità delle informazioni acquisite con i requisiti di cui all'art. 5, nonché della disponibilità di risorse nel conto di cui all'art. 11, una disponibilità pari a un sesto dell'importo unitario di cui al comma 3. La disponibilità è concessa interamente per ciascun bimestre o per il periodo di riferimento, anche se i requisiti sono posseduti per una frazione del bimestre o del periodo di riferimento stessi.
2. Le disponibilità concesse in un Bimestre e non spese in tale Bimestre possono essere utilizzate al massimo entro i due Bimestri successivi.
3. L'importo unitario del beneficio, rapportato su base annuale, comunque riconosciuto fatta salva la disponibilità di risorse nel conto di cui all'art. 11, è pari a euro 480,00 (quattrocentoottanta/00).
4. L'importo unitario del beneficio può essere modulato per diverse categorie di Beneficiari, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per tenere conto dei vincoli di cui all'art. 12, comma 3.
Art. 8. Modalità di fruizione del beneficio
1. La Carta Acquisti è finalizzata all'acquisto da parte del Titolare di beni destinati al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie del Beneficiario.
2. La Carta Acquisti deve poter essere fruibile direttamente, come strumento di pagamento, su almeno uno dei circuiti telematici di pagamento a maggiore diffusione sul territorio nazionale.
3. La Convenzione di gestione individua le categorie di esercizi, associabili alla vendita di generi alimentari, di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, al pagamento di bollette energetiche o di forniture di gas, in cui è consentito l'utilizzo della Carta Acquisti e disciplina eventuali ulteriori limitazioni all'uso, di carattere geografico o telematico, al fine di ridurre possibili abusi.
4. Al fine di assicurare la fruibilità del beneficio nelle aree in cui non sono diffusi terminali di pagamento elettronico, l'Amministrazione responsabile può individuare, per i Titolari che ne fanno richiesta, servizi sostitutivi di consegna di buoni di acquisto.
Art. 9. Accreditamenti
1. All'inizio di ciascun Bimestre, il soggetto attuatore, previa verifica della compatibilità delle informazioni acquisite con i requisiti di cui all'art. 5, nonché della disponibilità di risorse nel conto di cui all'art. 11, comunica per via telematica al Gestore del servizio la disponibilità da accreditare o da ritirare su ciascuna Carta in applicazione dell'art. 7.
2. Il primo accreditamento, relativo al bimestre o al periodo di riferimento in corso alla data di presentazione della domanda, è disposto, sulla base delle autocertificazioni presentate dagli interessati, previa verifica della compatibilità delle informazioni acquisite con i requisiti di cui all'art. 5.
2-bis. Le verifiche di compatibilità di cui ai commi 1 e 2, incluse quelle sulle componenti reddituali e patrimoniali dell'ISEE, sono effettuate ove possibile tenuto conto di criteri di tempestività e dell'esigenza di non aggravare il procedimento, fatte comunque salve tutte le verifiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sulle dichiarazioni sostitutive.
3. In sede di prima applicazione, per le domande pervenute entro il 31 dicembre 2008, tenuto conto del termine di attuazione previsto dall'art. 81, comma 34, del decreto-legge n. 112 del 2008, il primo accreditamento è disposto immediatamente alla verifica della compatibilità delle informazioni acquisite con i requisiti di cui all'art. 5, e include, oltre alla disponibilità dell'ultimo Bimestre 2008, anche la disponibilità relativa al mese di ottobre 2008, pari ad un dodicesimo del beneficio unitario. L'accreditamento del primo Bimestre 2009, da effettuarsi previa verifica della disponibilità di risorse nel conto di cui all'art. 11, può essere posposto al mese di febbraio 2009.
3-bis. L'accreditamento di cui al comma 3 relativo ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2008 e del bimestre gennaio-febbraio 2009 è disposto anche a favore dei soggetti che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, con riferimento ai suddetti periodi di accreditamento, hanno presentato domanda entro il 30 aprile 2009, considerando comunque la più recente dichiarazione sostitutiva ai fini ISEE, anche se presentata dopo il 31 dicembre 2008.
Art. 10. Rideterminazione della misura delle soglie di accesso al beneficio e sospensione degli accrediti
1. Nel caso in cui risultino risorse disponibili nel Fondo, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, potranno essere rimodulati, per l'estensione del beneficio, la misura delle soglie di cui all'art. 5, ovvero il beneficio unitario di cui all'art. 7, oppure potranno essere incluse ulteriori tipologie di soggetti beneficiari.
2. In caso di insufficienza delle risorse disponibili nel Fondo, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, saranno rimodulati, fino al ristabilimento della compatibilità finanziaria, la misura delle soglie di cui all'art. 5, ovvero il beneficio unitario di cui all'art. 7. Ove necessario, sono disposte la sospensione degli accrediti di cui all'art. 9, comma 1 e la disattivazione delle Carte Acquisti, da effettuarsi rispettivamente a cura del Soggetto Attuatore e del Gestore del servizio.
3. Le nuove misure delle soglie e i nuovi importi del beneficio unitario si applicano a tutte le richieste di nuove Carte e a tutti gli accrediti sulle Carte attive successivi alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma precedente.
Art. 11. Risorse finanziarie del Fondo
1. Le disponibilità attuali e future del Fondo affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato all'Amministrazione responsabile.
Art. 12. Versamenti a titolo spontaneo e solidale
1. I versamenti a titolo spontaneo e solidale da parte dei privati sono effettuati direttamente al conto di cui all'art. 11.
2. L'Amministrazione responsabile disciplina le modalità di versamento dei contributi a titolo spontaneo e solidale da parte dei soggetti privati.
3. I soggetti privati, nel rispetto della destinazione del Fondo e della disciplina di cui al comma 2, possono vincolare l'utilizzo dei propri contributi a specifici usi.
12-bis. Integrazioni al Fondo Carta Acquisti da parte di amministrazioni regionali e locali.
1. Le regioni e le provincie autonome, nonché gli enti locali, nel rispetto della destinazione del Fondo, possono integrare il Fondo vincolando l'utilizzo dei propri contribuiti a specifici usi a favore dei residenti nel proprio ambito di competenza territoriale.
2. Il vincolo all'utilizzo dei Fondi di cui al comma 1, le modalità di accesso ai dati e alle informazioni rilevanti, nonché i rapporti finanziari sono disciplinati da appositi protocolli d'intesa stipulati dall'amministrazione territoriale, con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
3. I versamenti da parte delle amministrazioni territoriali sono effettuati direttamente al conto di cui all'art. 11.
Art. 13. Trattamento e riservatezza dei dati personali
1. La Convenzione di gestione, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, disciplina le modalità di trattamento dei dati personali acquisiti e trattati dai soggetti di cui si avvale l'Amministrazione responsabile secondo quanto previsto dal decreto-legge, n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Art. 14. Iniziative di comunicazione
1. Ai soggetti che risultano potenzialmente beneficiari della Carta Acquisti, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione responsabile, può essere inviata comunicazione postale recante le modalità di ottenimento del beneficio e indicazioni per l'eventuale presentazione di ulteriore documentazione, ai fini dell'ottenimento della Carta.
2. Le comunicazioni postali di cui ai commi precedenti sono incluse in buste in bianco non associabili al programma.
Art. 15. Disegno della carta
1. La Carta Acquisti non è personalizzata e non riporta stampato il nome dell'intestatario. Sulla Carta possono essere riportati i simboli della Repubblica e i colori nazionali ed uno o più simboli che consentano il riconoscimento della carta stessa, ai soli fini di consentire l'associazione della carta a benefici accessori a favore dei Beneficiari.
Art. 16. Spese di attuazione
1. La disponibilità del Fondo è destinata all'erogazione del beneficio di cui all'art. 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Alle spese attuative connesse all'erogazione del beneficio di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo dell'1,5 per cento, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e dei contributi destinati a tale scopo versati da soggetti privati ai sensi dell'art. 12, delle risorse affluite al conto di cui all'art. 11 e a valere sullo stesso
conto.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi