Decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003

Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003
GU 255 del 03/11/2003

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
di concerto con
IL CAPO DELLA POLIZIA
Direttore generale della pubblica sicurezza
( Visto...)
Decreta:

Art. 1. - Ambito di applicazione e definizioni
1. Il decreto individua il numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative alla installazione di tali apparecchi.
2. Ai soli fini del presente decreto, gli esercizi pubblici ed i circoli privati assoggettati ad autorizzazione ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., nonchè i punti di raccolta di altri giochi assoggettati ad autorizzazione ai sensi del successivo art. 88 del medesimo T.U., sono articolati in:
a) bar, caffè ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la vendita al minuto e la somministrazione di cibi e bevande;
b) ristoranti, fast-food, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la somministrazione di pasti;
c) stabilimenti balneari, che hanno come attività prevalente la messa a disposizione di servizi per la balneazione;
d) alberghi, locande ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente l'offerta di ospitalità;
e) sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente «sale giochi», ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box;
f) circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235, che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purché in possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande;
g) agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.;
h) esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.

Art. 2. - Numero massimo degli apparecchi installabili di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b)
1. In ciascun bar ed esercizio assimilabile è installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 15 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 50 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.
2. In ciascun ristorante ed esercizio assimilabile è installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 30 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 100 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.
3. In ciascuno stabilimento balneare è installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 1.000 metri quadrati di superficie di concessione demaniale. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 2.500 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 2.500 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.
4. In ciascun albergo ed esercizio assimilabile è installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 20 camere. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 4 fino a 100 camere, elevabile di una unità ogni ulteriori 100 camere, fino ad un numero massimo pari a 6.
5. In ciascuna sala pubblica da gioco è installabile un apparecchio di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 10 metri quadrati di superficie del locale.
6. In ciascun agenzia di raccolta delle scommesse ed in ciascun altro esercizio titolare di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S. è installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 15 metri quadrati di superficie del locale. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 6 fino a 100 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 8.
7. In ciascun esercizio che raccoglie scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S., è installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 15 metri quadrati di superficie del locale. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 50 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.
8. Per i circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), si osservano le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2, con esclusivo riferimento all'area destinata alla somministrazione.

Art. 3. - Disposizioni generali
1. Gli apparecchi o congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del T.U.L.P.S., non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto.
2. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali od aree destinati alle attività degli esercizi di cui all'art. 1, comma 2.
3. Negli esercizi di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 dell'art. 2, l'offerta complessiva di gioco tramite apparecchi o congegni non deve riguardare esclusivamente l'installazione, nei limiti quantitativi di cui agli stessi commi, degli apparecchi o congegni previsti all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del T.U.L.P.S. Negli esercizi di cui al comma 5, il numero di apparecchi o congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), non può, comunque, essere superiore al numero complessivo delle altre tipologie di apparecchi o congegni presenti nell'esercizio stesso.
4. Negli esercizi di cui ai commi 1, 2, 3, 7 e 8 dell'art. 2, gli apparecchi o congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del T.U.L.P.S. non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie. Negli esercizi di cui ai commi 4 e 5 dello stesso art. 2, gli apparecchi o congegni previsti all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), sono collocati in aree specificamente dedicate.
5. In tutti gli esercizi pubblici, circoli privati o punti di raccolta di altri giochi autorizzati, il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all'art. 110, comma 8, del T.U.L.P.S.

Art. 4. - Disposizioni transitorie
1. Fino al 30 aprile 2004, nel computo del numero degli apparecchi o congegni installabili di cui all'art. 2, non si tiene conto di quelli di cui all'art. 110, comma 7, lettera b), installati anteriormente alla data di efficacia del presente decreto, per i quali siano stati richiesti e rilasciati i relativi nulla osta e siano state assolte le imposte per gli anni 2003 e 2004.
2. Fino al collegamento in rete per la gestione telematica, il titolare di ciascun esercizio pubblico, circolo privato o punto di raccolta di altri giochi autorizzati è tenuto a comunicare l'installazione di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, nonché la successiva disinstallazione degli stessi, secondo le modalità ed i termini che saranno definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato d'intesa con il Dipartimento della pubblica sicurezza.

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