Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35
GU 62 del 16/03/2005
[Testo coordinato con la legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 ed eventuali successive modifiche]
[ <- art. 1 - 2bis ] [ art. 3 - 16 ]
CAPO II
Semplificazione della regolamentazione
Art. 3.Semplificazione amministrativa
1. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
«Art. 19. Dichiarazione di inizio attività. 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.
4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.
5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.».
2. La prima registrazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (P.R.A.) può anche essere effettuata per istanza dell'acquirente, attraverso lo Sportello telematico dell'automobilista (STA) di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Alla rubrica dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, sono soppresse le seguenti parole: «e dichiarazione sostitutiva»; i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del medesimo articolo 8, nonché l'allegato 1 del citato regolamento, sono abrogati.
[4. abrogato]
[5. abrogato]
[6. abrogato]
6-bis. L'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - (Conclusione del procedimento) - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni.
4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere altresì sospesi, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti».
6-ter. L'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 20. - (Silenzio assenso) - 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis».
6-quater. I regolamenti e le determinazioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-bis del presente articolo, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6-quinquies. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emanate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, se non modificate o sostituite dalle disposizioni adottate dal Governo o dagli enti pubblici nazionali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-bis del presente articolo.
6-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-ter del presente articolo, non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ferma la facoltà degli interessati di presentare nuove istanze.
6-septies. Le domande presentate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si intendono accolte, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se l'amministrazione non comunica all'interessato il provvedimento di diniego nel termine di centottanta giorni, salvo che, ai sensi della normativa vigente, sia previsto un termine più lungo per la conclusione del procedimento. Si applica quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-ter del presente articolo.
6-octies. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
«2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti».
6-novies. All'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20».
6-decies. Al comma 5 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».
6-undecies. All'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: «una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «due sole volte».
6-duodecies. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Ministro per la funzione pubblica si avvale di una Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta dal Capo del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di vice presidente, e da un numero massimo di venti componenti scelti fra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme ed i criteri dei rispettivi ordinamenti. La Commissione è assistita da una segreteria tecnica. Il contingente di personale da collocare fuori ruolo ai sensi del presente comma non può superare le dieci unità.
6-terdecies. La nomina dei componenti della Commissione e della segreteria tecnica di cui al comma 6-duodecies è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che ne disciplina altresì l'organizzazione e il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma
6-quaterdecies, con successivo decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti.
6-quaterdecies. Per l'attuazione dei commi 6-duodecies e 6-terdecies è autorizzata la spesa massima di 750.000 euro per l'anno 2005, di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e di 1.500.000 euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311; dall'anno 2008 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-quinquiesdecies. Al comma 8 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «al Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di utilizzazione della ricetta medica, anche per il tramite delle associazioni di categoria e di soggetti terzi a tal fine individuati dalle strutture di erogazione dei servizi sanitari».
Art. 4.Modificazioni alla legge 30 dicembre 2004, n. 311 e alla legge 27 dicembre 2002, n. 289
1. Nell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 82 è abrogato;
a-bis) al comma 180, dopo le parole: "commi 174 e 176", sono inserite le seguenti: "nonché in caso di mancato adempimento per gli anni 2004 e precedenti";
a-ter) al comma 209, nell'ultimo periodo, dopo le parole: "con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive" sono inserite le seguenti: "e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie";
a-quater) al primo periodo del comma 262, le parole: "22 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "36 milioni di euro" e le parole: "36 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "22 milioni di euro";
b) al comma 344 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le predette disposizioni, e quelle contenute nel comma 345, si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto di approvazione del modello per la comunicazione previsto dal presente comma.»;
c) al comma 362, dopo le parole: «in conto residui» sono inserite le seguenti: «e quelle relative a residui passivi perenti»;
c-bis) al comma 374, lettera d), è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso di versamento effettuato con modalità telematiche, l'Agenzia o il soggetto da essa incaricato devono riversare alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato i tributi dovuti entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione";
c-ter) al comma 426, secondo periodo, le parole da: "irregolarità" fino a: "20 novembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità amministrative derivanti dall'attività svolta fino al 20 novembre 2004";
c-quater) dopo il comma 426 è inserito il seguente:
"426-bis. Per effetto dell'esercizio della facoltà prevista dal comma 426, le irregolarità compiute nell'esercizio dell'attività di riscossione non determinano il diniego del diritto al rimborso o del discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo o delle definizioni automatiche delle stesse e, fermi restando gli effetti delle predette definizioni, le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli consegnati entro il 30 ottobre 2003 ed ancora in carico alla data del 20 novembre 2004 sono presentate entro il 30 ottobre 2006; per tali comunicazioni il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1ş novembre 2006";
c-quinquies) il comma 471 è sostituito dal seguente:
"471. A decorrere dal 1ş gennaio 2005, per i contribuenti individuati con i regolamenti di cui ai decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370, e 24 ottobre 2000, n. 366, che nell'anno solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto per un ammontare superiore a due milioni di euro, l'acconto di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, è pari al 97 per cento di un importo corrispondente alla media dei versamenti trimestrali eseguiti o che avrebbero dovuto essere eseguiti per i precedenti trimestri dell'anno in corso";
c-sexies) al comma 534, dopo le parole: "amministrazioni regionali" sono inserite le seguenti: "della Federazione italiana gioco calcio";
d) il comma 540 è abrogato.
1-bis. All'articolo 26, comma 5, alinea, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: "Stato" sono aggiunte le seguenti: "fatto salvo quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, e dall'articolo 2, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25".
Art. 4-bis. Trasferimenti erariali alle regioni
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: «a decorrere dal 1ş gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1ş gennaio 2006».
2. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è sostituito dal seguente:
«2. Le aliquote e compartecipazioni definitive di cui all'articolo 5, comma 3, sono rideterminate, a decorrere dal 1ş gennaio 2006, esclusivamente al fine di assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario di cui al comma 1».
3. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1ş marzo 2005, n. 26, le parole: «Entro il 30 aprile 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 settembre 2005».
Art. 4-ter. Indicazione del codice fiscale nelle distinte di versamento in Tesoreria
1. Gli enti pubblici di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, che, ai sensi delle vigenti disposizioni, effettuano il versamento diretto dei tributi in Tesoreria, sono tenuti ad indicare nelle relative distinte, ovvero sui titoli di spesa, il proprio codice fiscale; in mancanza di tale indicazione, le Tesorerie non possono accettare il versamento presso i propri sportelli.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai versamenti affluiti sui conti correnti postali delle Tesorerie.
Capo III
Potenziamento della rete infrastrutturale
Art. 5.Interventi per lo sviluppo infrastrutturale
1. Per le finalità di accelerazione della spesa in conto capitale di cui al comma 1 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 4, comma 130, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il CIPE, utilizzando anche le risorse rese disponibili per effetto delle modifiche dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, finanzia prioritariamente gli interventi inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, selezionati secondo i principi adottati dalla delibera CIPE n. 21/04 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2004.
2. Il CIPE destina una quota del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al finanziamento di interventi che, in coerenza con le priorità strategiche e i criteri di selezione previsti dalla programmazione comunitaria per le aree urbane, consentano di riqualificare e migliorare la dotazione di infrastrutture materiali e immateriali delle città e delle aree metropolitane in grado di accrescerne le potenzialità competitive.
3. L'individuazione degli interventi strategici di cui al comma 2 è effettuata, valorizzando la capacità propositiva dei comuni, sulla base dei criteri e delle intese raggiunte dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, da tutte le regioni interessate, da rappresentanti dei Comuni e dal partenariato istituzionale ed economico-sociale a livello nazionale, come previsto dal punto 1.1 della delibera CIPE n. 20/04 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 dell'11 novembre 2004.
4. Per la realizzazione di infrastrutture con modalità di project financing possono essere destinate anche le risorse costituenti investimenti immobiliari degli enti previdenziali pubblici.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere dichiarati interventi infrastrutturali strategici e urgenti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e delle disposizioni del presente articolo, le opere ed i lavori previsti nell'ambito delle concessioni autostradali già assentite, anche se non inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche, approvato dal CIPE con la delibera n. 121/01 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 21 marzo 2002, la cui realizzazione o il cui completamento sono indispensabili per lo sviluppo economico del Paese.
6. Per le opere ed i lavori di cui al comma 5, le stazioni appaltanti procedono alla realizzazione applicando la normativa comunitaria in materia di appalti di lavori pubblici e, anche soltanto per quanto concerne le procedure approvative ed autorizzative dei progetti qualora dalle medesime stazioni appaltanti, previo parere dei commissari straordinari ove nominati, ritenuto eventualmente più opportuno, le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443. Sono fatti salvi, relativamente alle opere stesse, gli atti ed i provvedimenti già formati o assunti, ed i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto che le stazioni appaltanti, previo parere dei commissari straordinari ove nominati, ritengano eventualmente più opportuno, ai fini della celere realizzazione dell'opera, proseguire e concludere in luogo dell'avviare un nuovo procedimento ai sensi del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
7. Per le opere di cui al comma 5 si può procedere alla nomina di un Commissario straordinario al quale vengono conferiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. I Commissari straordinari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente della regione interessata, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tra soggetti in possesso di specifica professionalità, competenza ed esperienza maturata nel settore specifico della realizzazione di opere pubbliche, provvedendo contestualmente alla conferma o alla sostituzione dei Commissari straordinari eventualmente già nominati.
8. I Commissari straordinari seguono l'andamento delle opere, svolgono le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Essi esercitano i poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo qualora le procedure ordinarie subiscano rallentamenti, ritardi o impedimenti di qualsiasi natura e genere, o comunque si verifichino circostanze tali da determinare rallentamenti, ritardi o impedimenti per la realizzazione delle opere o nella fase di esecuzione delle stesse, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
9. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 13, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 67 del 1997 e successive modificazioni.
10. Gli enti preposti al rilascio delle ulteriori autorizzazioni e dei permessi necessari alla realizzazione o al potenziamento dei terminali di rigassificazione in possesso di concessione rilasciata ai sensi delle norme vigenti o autorizzati ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e dichiarati infrastrutture strategiche nel settore del gas naturale ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono tenuti ad esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo, il Ministero delle attività produttive, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e con le ordinarie risorse di bilancio, provvede senza necessità di diffida alla nomina di un commissario ad acta per gli adempimenti di competenza.
11. Nell'esercizio dei poteri e compiti ai medesimi attribuiti ai sensi del presente articolo, i Commissari straordinari provvedono, nel limite dell'importo approvato per l'opera dai soggetti competenti alla relativa realizzazione, anche in deroga alla normativa vigente nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria.
12. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione appaltante ai sensi degli articoli 118, 119 e 120 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa alla esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
12-bis. In deroga al comma 1-ter dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, possono interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.
12-ter. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.
12-quater. In caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati ai sensi dei commi 12-bis e 12-ter, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, in deroga alla normativa vigente, ivi inclusi gli articoli 2, 10, commi 1-ter e 1-quater, 19, 20, 21, 23, 24 e 29 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria. L'affidamento con procedura negoziata avviene mediante gara informale, sulla base del progetto originario eventualmente modificato o integrato per effetto di varianti che si fossero rese nel frattempo necessarie, alla quale devono essere invitati almeno dieci concorrenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
12-quinquies. Qualora il fallimento dell'appaltatore o la risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo intervenga allorché i lavori siano già stati realizzati per una percentuale non inferiore al 70 per cento, e l'importo netto residuo dei lavori non superi i tre milioni di euro, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori direttamente mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando di cui al comma 12-quater.
13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai Commissari straordinari di cui al comma 7. Alla corrispondente spesa si farà fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al comma 5.
14. Per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è autorizzata la concessione di contributi in favore dei soggetti competenti, a carico del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che viene a tale fine integrato dell'importo annuo di 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2005.
15. I vincoli totali o parziali delle riserve idriche disposti in attuazione del piano regolatore generale degli acquedotti, di competenza statale ai sensi delle vigenti disposizioni, sono prorogati fino all'aggiornamento dello stesso piano regolatore ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
16. Il contributo di 10 milioni di euro di cui all'articolo 83, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può essere utilizzato anche per la realizzazione di incubatori per imprese produttive.
16-bis. I limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative concernenti lo sviluppo dei progetti di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 11 maggio 1999, n. 140, sono utilizzati secondo le specifiche disposizioni recate dall'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.
16-ter. All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 24, è aggiunto il seguente:
"24-bis. La SACE Spa può destinare propri beni e rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli da essa emessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 18 e 24. Alle operazioni di raccolta effettuate dalla SACE Spa ai sensi del presente comma non si applicano gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna emissione di titoli può essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni delle operazioni".
16-quater. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 2004, n. 312, è abrogato.
16-quinquies. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 3l marzo 2005, n. 43, è soppresso.
16-sexies. All'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
"2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, nonché l'obbligo di applicazione da parte del collegio arbitrale delle tariffe di cui all'allegato al predetto regolamento.
2-bis. All'atto del deposito del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri, una somma pari all'uno per diecimila del valore della relativa controversia.
2-ter. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la Camera arbitrale, scegliendolo nell'albo previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Ai giudizi costituiti ai sensi del presente comma si applicano le norme di procedura di cui al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398".
16-septies. Sono fatte salve le procedure arbitrali definite o anche solo introdotte alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, purché risultino rispettate le disposizioni relative all'arbitrato contenute nel codice di procedura civile o nell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 16-sexies del presente articolo.
Art. 5-bis. Incentivazione della logistica
1. Nell'ambito degli strumenti finanziari a disposizione, il CIPE finanzia prioritariamente le misure necessarie per garantire la realizzazione di un adeguato sistema di servizi intersettoriali ed intermodali per l'integrazione delle infrastrutture materiali del Paese con sistemi tecnologici e di conoscenze, in funzione dello sviluppo del sistema logistico nazionale.
2. Per lo sviluppo di efficaci strumenti a sostegno della incentivazione di un sistema nazionale della logistica, anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel rispetto di quanto previsto dal comma 361 del citato articolo 1, è prevista prioritariamente la realizzazione di piattaforme tecnologiche e logistiche al servizio della piccola e media impresa, localizzate in aree strategiche per lo sviluppo del sistema logistico nazionale, partendo dalle aree sottoutilizzate.
3. Nell'ambito degli interventi previsti ai sensi del comma 2, sono adottate le misure necessarie a garantire la rivalutazione del sistema portuale delle aree sottoutilizzate e il sostegno al trasporto ferroviario e all'intermodalità, con l'adeguata offerta dei servizi necessari per la realizzazione di una rete logistica ed intermodale interconnessa.
4. Per la definizione di adeguati procedimenti amministrativi in grado di rendere più efficiente lo stoccaggio, la manipolazione e la distribuzione delle merci, in coerenza con le esigenze di un sistema integrato di logistica ed intermodalità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono ridefinite le relative procedure amministrative, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di servizi di polizia doganale, nel rispetto degli obiettivi di massima semplificazione, efficacia ed efficienza, nonché utilizzo di tecnologie informatiche.
Art. 5-ter. - Durata del contratto di leasing immobiliare
1. All'articolo 102, comma 7, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da: «a otto anni» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili, e comunque con un minimo di otto anni ed un massimo di quindici anni se lo stesso ha per oggetto beni immobili».
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione relativamente ai contratti di locazione finanziaria stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Capo IV
Aumento e razionalizzazione degli investimenti in ricerca e sviluppo
Art. 6 - Destinazione di quota parte del Fondo rotativo per investimenti in ricerca svolti congiuntamente da imprese e università o enti pubblici di ricerca e per altre finalità di pubblico interesse
1. Al fine di favorire la crescita del sistema produttivo nazionale e di rafforzare le azioni dirette a promuovere un'economia basata sulla conoscenza, una quota pari ad almeno il trenta per cento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel rispetto di quanto previsto dal comma 361 del citato articolo 1, è destinata al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese da realizzare anche congiuntamente a soggetti della ricerca pubblica, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e privati, nonché gli IRCCS trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
2. Gli obiettivi specifici della quota di cui al comma 1 sono parte della proposta di Programma nazionale della ricerca e dei suoi aggiornamenti che il CIPE approva annualmente su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle attività produttive, nei limiti delle finalità di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 354, dopo le parole: «sostegno alle imprese» sono inserite le seguenti: «e gli investimenti in ricerca» e, al secondo periodo, dopo le parole: "alle imprese" sono inserite le seguenti: ", anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,";
b) al comma 355, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento sono considerati prioritariamente i seguenti progetti di investimento:
a) interventi finalizzati ad innovazioni, attraverso le tecnologie digitali, di prodotti, servizi e processi aziendali, su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro delle attività produttive;
b) programmi di innovazione ecocompatibile finalizzati al risparmio energetico secondo le specifiche previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2001/C 37/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/37 del 3 febbraio 2001, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive;
c) realizzazione dei corridoi multimodali transeuropei n. 5, n. 8 e n. 10 e connesse bretelle di collegamento, nonché delle reti infrastrutturali marittime, logistiche ed energetiche comunque ad essi collegate.».
4. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, sono destinate prioritariamente ai seguenti obiettivi:
a) favorire la realizzazione di programmi strategici di ricerca, che coinvolgano prioritariamente imprese, università ed enti pubblici di ricerca, a sostegno sia della produttività dei settori industriali a maggiore capacità di esportazione o ad alto contenuto tecnologico, sia della attrazione di investimenti dall'estero e che comprendano attività di formazione per almeno il dieci per cento delle risorse;
b) favorire la realizzazione o il potenziamento di distretti tecnologici, da sostenere congiuntamente con le regioni e gli altri enti nazionali e territoriali;
c) stimolare gli investimenti in ricerca delle imprese, con particolare riferimento alle imprese di piccola e media dimensione, per il sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo proposti dalle imprese stesse.
5. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle attività produttive, può riservare una quota delle risorse del fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al finanziamento di nuove iniziative realizzate ai sensi del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico nell'ambito dei distretti tecnologici. Nella medesima delibera il CIPE definisce le caratteristiche delle iniziative beneficiarie dell'intervento e i requisiti soggettivi dei soci delle imprese proponenti, anche al fine di promuovere interscambi tra mondo della ricerca e imprese, nonché le modalità di accesso preferenziale ai benefici di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.
6. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi di cui al presente articolo, le convenzioni stipulate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con gli istituti bancari per la gestione degli interventi di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nonché quelle stipulate dal Ministero delle attività produttive con gli istituti bancari per la gestione degli interventi di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, possono essere prorogate, dalla data di scadenza delle convenzioni stesse, per un periodo di tempo non superiore all'originaria durata contrattuale, a condizione che sia convenuta una riduzione del corrispettivo pari ad almeno il venti per cento.
6-bis. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, degli importi corrispondenti, degli interessi e delle sanzioni.
7. Il fondo di cui all'articolo 4, comma 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari, nonché alla corresponsione agli studenti meritevoli e privi di mezzi di contributi in conto interessi sui prestiti stessi, è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei criteri ed indirizzi definiti d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
8. Al fine di promuovere e coordinare gli interventi per rafforzare l'innovazione e la produttività dei distretti e dei settori produttivi, il CIPE, senza nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si costituisce in Comitato per lo sviluppo che si avvale delle strutture del CIPE medesimo. Il Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce, con proprio decreto, le modalità semplificate di funzionamento del Comitato, anche in deroga all'articolo 3 del vigente regolamento interno del CIPE, approvato con delibera n. 63 del 9 luglio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 27 agosto 1998.
9. Il predetto Comitato, sulla base di una diagnosi delle tendenze e delle prospettive dei diversi settori produttivi anche a livello territoriale, individua, previa consultazione delle parti sociali, su proposta dei Ministri delle attività produttive, per lo sviluppo e la coesione territoriale, delle politiche agricole e forestali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'innovazione e le tecnologie, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle comunicazioni, le priorità e la tempistica degli interventi settoriali, indirizza e coordina tali interventi, sia attraverso gli incentivi esistenti, il loro eventuale riordino e la proposta di eventuali nuovi incentivi, sia attraverso interventi in infrastrutture materiali e immateriali, o altre forme, anche facendo ricorso alle modalità previste dall'articolo 2, comma 206, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
10. Il Comitato, inoltre, al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e di rafforzare l'innovazione e la produttività delle imprese che, anche in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si associano con università, centri di ricerca, e istituti di istruzione e formazione promuove, d'intesa con le Regioni interessate, la predisposizione e l'attuazione di progetti di sviluppo innovativo dei distretti produttivi e tecnologici, facendo ricorso alle modalità previste dall'articolo 2, comma 206, della citata legge n. 662 del 1996.
11. Al fine di dare attuazione a quanto previsto ai commi 9 e 10, il Comitato orienta e coordina strumenti e risorse finanziarie iscritte in bilancio a legislazione vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio e fa ricorso, secondo i criteri stabiliti dal CIPE e nei limiti delle finalità del Fondo stesso, alle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
[12. abrogato]
[13. abrogato]
[14. abrogato]
[14-bis. abrogato]
Art. 6-bis - Disposizioni per l'incentivazione e lo sviluppo dell'industria per la difesa
1. Per consentire l'avvio del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2005, 100 milioni di euro per l'anno 2006 e 275 milioni di euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo; i relativi stanziamenti sono iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive. Per gli anni successivi, ai fini del completamento del programma, si potrà provvedere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Capo V
Sviluppo dell'innovazione e della diffusione delle tecnologie
Art. 7.- Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali
1. Gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la larga banda di cui al programma approvato con delibera CIPE n. 83/03 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2004, possono essere realizzati in tutte le aree sottoutilizzate. Il CIPE stabilisce annualmente le risorse del Fondo aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento del citato programma attuato dal Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia) del gruppo Sviluppo Italia S.p.a. e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie per il tramite della società Innovazione Italia S.p.a.
2. Il contributo dello Stato alla fondazione Ugo Bordoni previsto dall'articolo 41, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è rinnovato, per il triennio 2005-2007 per l'importo di 5.165.000 euro annui. La fondazione invia, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione al Governo e alle competenti Commissioni parlamentari nella quale dà conto delle attività svolte nell'anno precedente.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 502 è sostituito dal seguente:
«502. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce i requisiti tecnici dei sistemi elettronici di identificazione e controllo degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, delle schede di gioco, intese come l'insieme di tutte le componenti hardware e software del congegno stesso, e dei documenti attestanti il rilascio dei nulla osta di cui all'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tali da assicurarne la controllabilità a distanza, indipendentemente dal posizionamento sugli apparecchi e dal materiale che si frappone fra chi è preposto alla lettura dei dati e l'apparecchio stesso. I sistemi dovranno poter garantire l'effettuazione dei controlli anche in forma riservata. Ad ogni nulla osta dovrà corrispondere almeno un sistema elettronico di identificazione. Gli eventuali costi di rilascio dei predetti documenti o sistemi sono a carico dei richiedenti.».
3-bis. All'articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è aggiunto il seguente periodo: «La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero».
3-ter. La cessione a corrispettivo pari a quello di acquisto di personal computer di nuova fabbricazione acquistati nello stesso esercizio della cessione, eventualmente con annessi relativi programmi di funzionamento, se attuata da imprese o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, in favore di lavoratori dipendenti, non dà luogo, ai fini delle imposte sul reddito, a presupposto di imponibilità per reddito in natura.
3-quater. Le pubbliche amministrazioni statali, nei rapporti con i cittadini e con le imprese, sono tenute a ricevere, nonché inviare se richiesto, anche in via telematica, nel rispetto della normativa vigente, la corrispondenza, i documenti e tutti gli atti relativi ad ogni adempimento amministrativo, utilizzando all'uopo le risorse finanziarie già disponibili per le esigenze informatiche. L'obbligo di cui al presente comma decorre, per ciascuna pubblica amministrazione centrale, dalla data stabilita con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro interessato. Dalle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Capo VI
Rafforzamento della base produttiva
Art. 8 - Riforma degli incentivi
[1. Al fine di favorire lo sviluppo del mercato del credito nelle aree sottoutilizzate e, quindi, l'effetto degli incentivi sulla competitività del sistema produttivo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la concessione delle agevolazioni per investimenti in attività produttive disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 203, lettere d), e) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è attribuita secondo i seguenti principi:
a) il contributo in conto capitale è inferiore o uguale al finanziamento con capitale di credito, composto, per pari importo, da un finanziamento pubblico agevolato e da un finanziamento bancario ordinario a tasso di mercato;
b) il CIPE, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 356, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, fissa i criteri generali e le modalità di erogazione e di rimborso del finanziamento pubblico agevolato;
c) il tasso di interesse da applicare al finanziamento pubblico agevolato non è inferiore allo 0,50 per cento annuo;
d) è previsto l'impegno creditizio dei soggetti che valutano positivamente le istanze di ammissione agli incentivi e curano il rimborso unitario del finanziamento pubblico e ordinario, salvo quanto disposto dal comma 4;
e) gli indicatori per la formazione delle graduatorie ove previste sono limitati nel numero, univocamente rappresentativi dell'obiettivo misurato, pienamente verificabili e tali, tra l'altro, da premiare il minore ricorso al contributo in conto capitale.]
[2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, per quanto riguardante le attività della filiera agricola, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in conformità alla vigente normativa di riferimento sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1, individuando, tra l'altro:
a) le attività e le iniziative ammissibili;
b) i limiti minimi e massimi degli investimenti ammissibili;
c) i meccanismi di valutazione delle domande, con le modalità della procedura valutativa a graduatoria, ad eccezione della misura di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d) gli indicatori per la formazione di graduatorie settoriali e territoriali, secondo i principi di cui al comma 1, lettera e);
e) la misura dell'intervento agevolativo, assicurando che l'intensità di aiuto corrispondente sia contenuta nei limiti delle intensità massime consentite dalla normativa dell'Unione europea;
f) il rapporto massimo fra contributo in conto capitale e finanziamento con capitale di credito, entro la soglia di cui al comma 1, lettera a);
g) le modalità e i contenuti dell'istruttoria delle domande, prevedendo la stipula di apposite convenzioni, anche con la eventuale modifica di quelle attualmente in essere, con soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnici, amministrativi e di terzietà.]
[3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 356, lettera e), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla concessione di incentivi disposta in attuazione di bandi già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto o a fronte di contratti di programma per i quali il Ministro delle attività produttive, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2005 e per un importo di contributi statali non superiore a 400 milioni di euro che determinano erogazioni nell'anno 2005 non superiori a 80 milioni di euro), abbia presentato al CIPE la proposta di adozione della relativa delibera di approvazione, ai sensi del punto 7.2 della delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2003.]
[4. Il finanziamento bancario ordinario è concesso dai soggetti abilitati a svolgere l'istruttoria delle richieste di ammissione agli incentivi ovvero anche da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.]
[5. I finanziamenti pubblici agevolati di cui al comma 1 possono essere erogati sulla quota del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilita con le delibere CIPE di cui al medesimo articolo 1, comma 355. Si applica la disposizione dell'articolo 1, comma 360, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311.]
6. Nel primo biennio il CIPE, in attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si conforma all'indirizzo di assegnare per il finanziamento del contributo in conto capitale, al complesso degli strumenti di cui al comma 1, una quantità di risorse in grado di attivare, unitamente con quelle rivenienti da rinunce e revoche, un volume di investimenti privati equivalente a quello medio agevolato dagli stessi negli anni 2003 e 2004. Nella prima fase di attuazione, nel rispetto di tale indirizzo, il CIPE assicura un trasferimento da incentivi a investimenti pubblici materiali e immateriali, nelle assegnazioni di nuove risorse in conto capitale, non inferiore a 750 milioni di euro, da cui consegua una disponibilità, non inferiore a 225 milioni di euro nel 2005, 355 milioni di euro nel 2006 e 170 milioni di euro nel 2007, da utilizzare a copertura degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1.
7. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i massimali previsti dalla normativa comunitaria per gli investimenti operati da giovani imprenditori agricoli. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.»;
b) all'articolo 5, comma 1, all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 11, comma 2, le parole: «composte esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni» sono sostituite dalle seguenti: «composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni»;
c) all'articolo 5, comma 2, all'articolo 7, comma 2, all'articolo 11, comma 3, e all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «alla data del 1° gennaio 2000» sono inserite le seguenti: «ovvero da almeno sei mesi, all'atto della presentazione della domanda,»;
d) all'articolo 9, comma 1, le parole: «gli agricoltori di età compresa tra i 18 ed i 35 anni» sono sostituite dalle seguenti: «i giovani imprenditori agricoli»;
e) nel titolo I, è aggiunto il seguente articolo: «Art. 12-bis (Ampliamenti aziendali). - 1. Gli incentivi di cui ai capi I e II del presente titolo possono essere concessi anche per finanziare ampliamenti aziendali effettuati da società in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7 da almeno due anni prima della presentazione della domanda, le quali siano economicamente e finanziariamente sane ed abbiano effettivamente avviato l'attività di impresa da almeno tre anni prima della predetta data. Nel caso in cui le società richiedenti abbiano già beneficiato di incentivi di cui al presente decreto, esse devono dare dimostrazione di aver completato l'originario programma di investimenti ammesso alle agevolazioni almeno tre anni prima della data di presentazione della domanda e di essere in regola con il pagamento delle rate di mutuo.»;
f) all'articolo 17, comma 1, le parole: «nei sei mesi antecedenti la» sono sostituite dalla seguente: «alla»;
g) all'articolo 23, dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente: «4-bis. I limiti di investimento di cui agli articoli 6, 8, 10, 12, 18 e 20 del presente decreto legislativo possono essere modificati con delibera del CIPE.».
Art. 8-bis - Ulteriori interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»
1. Lo stanziamento di cui all'articolo 7-septies, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è incrementato per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005, 10 milioni di euro per l'anno 2006 e 30 milioni di euro per l'anno 2007.
2. All'articolo 7-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La società di cui al comma 1 destina agli oneri di funzionamento il 2 per cento della dotazione di cui al comma 1 e successivi incrementi»;
b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonché per la realizzazione di interventi temporanei correlati a quelli di cui all'articolo 3 della citata legge n. 285 del 2000,»;
c) al comma 3, sono soppressi il terzo e il quarto periodo;
d) al comma 6, dopo le parole: «relativi agli interventi di cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonché a quelli di cui al comma 2 del presente articolo,»;
e) al comma 6, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «In relazione alla eccezionale necessità ed urgenza di attuare i compiti di cui al comma 2, la società di cui al comma 1 nonché i soggetti di cui la stessa si può avvalere possono altresì procedere in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e a quelle che saranno individuate con apposita ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottata in attuazione dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per 10 milioni di euro per l'anno 2005, 10 milioni di euro per l'anno 2006 e 30 milioni di euro per l'anno 2007. Conseguentemente, per l'anno 2005 il limite dei pagamenti indicato all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotto di 10 milioni di euro.
Art. 9 - Dimensione europea per la piccola impresa e premio di concentrazione
1. Alle imprese rientranti nella definizione comunitaria di microimprese, piccole e medie imprese, di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che prendono parte a processi di concentrazione è attribuito, nel rispetto delle condizioni previste nel regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, un contributo nella forma di credito di imposta pari al cinquanta per cento delle spese sostenute per studi e consulenze, inerenti all'operazione di concentrazione e comunque in caso di effettiva realizzazione dell'operazione, secondo le condizioni che seguono:
a) il processo di concentrazione deve essere ultimato, avuto riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e i ventiquattro mesi successivi;
b) l'impresa risultante dal processo di concentrazione, comunque operata, ovvero l'aggregazione fra singole imprese, deve rientrare nella definizione di piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003. La concentrazione si considera realizzata anche attraverso il controllo di società di cui all'articolo 2359 del codice civile, la partecipazione finanziaria al fine di esercitare l'attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile e la costituzione del gruppo cooperativo previsto dall'articolo 2545-septies del codice civile. La concentrazione si considera realizzata anche attraverso il controllo di società di cui all’articolo 2359 del codice civile, la partecipazione finanziaria al fine di esercitare l’attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile e la costituzione del gruppo cooperativo previsto dall’articolo 2545-septies del codice civile;
c) tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione devono aver esercitato attività omogenee nel periodo d'imposta precedente alla data in cui è ultimato il processo di concentrazione o aggregazione ed essere residenti in Stati membri dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo.
1-bis. Ai fini del presente articolo per concentrazione si intende:
a) la costituzione di un'unica impresa per effetto dell'aggregazione di più imprese mediante fusione;
b) l'incorporazione di una o più imprese da parte di altra impresa;
c) la costituzione di aggregazioni su base contrattuale fra imprese che organizzano in comune attività imprenditoriali rilevanti;
d) la costituzione di consorzi mediante i quali più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per lo svolgimento di fasi rilevanti delle rispettive imprese;
e) ulteriori forme che favoriscano la crescita dimensionale delle imprese.
1-ter. La concentrazione di cui al comma 1-bis non può avere durata inferiore a tre anni.
1-quater. Tutte le imprese di cui al comma 1-bis iscrivono al registro delle imprese l'avvenuta concentrazione ai sensi del presente articolo.
2. Il contributo di cui al comma 1 non compete se il processo di concentrazione interessa imprese tra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile ovvero che sono direttamente o indirettamente controllate dalla stessa persona fisica, tenuto conto anche delle partecipazioni detenute dai familiari di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
3. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria inoltra, a decorrere dalla data di ultimazione del processo di concentrazione, un'apposita istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne rilascia, in via telematica, certificazione della data di avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, e comunica, in via telematica, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, il riconoscimento del contributo ovvero il diniego del contributo stesso per carenza dei presupposti desumibili dall'istanza ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2005, 110 milioni di euro per l'anno 2006 e 57 milioni di euro per l'anno 2007.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello da utilizzare per la redazione dell'istanza e sono stabiliti i dati in esso contenuti, nonché i termini di presentazione delle istanze medesime. Dell'avvenuto esaurimento dei fondi stanziati è data notizia con successivo provvedimento del direttore della medesima Agenzia.
5. Per le modalità di presentazione telematica si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
6. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo. Il credito d'imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
6-bis. Il contributo di cui al comma 1 è esteso agli imprenditori agricoli.
7. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni antielusive di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
Art. 10 - Disposizioni in materia di agricoltura
1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera c), è sostituita dalla seguente: «c) le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.»;
b) il comma 3 è abrogato;
c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sempre che il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario.»;
d) il comma 10 è abrogato;
e) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.».
2. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 765,44 per ettolitro anidro».
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro il 31 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rideterminate le percentuali di compensazione applicabili ai prodotti agricoli, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2006.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane sono stabilite le nuove aliquote di accisa di cui al comma 2, con effetto dal 1° gennaio 2006, in misura tale da assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 115 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 rispettando in ogni caso per ciascuna categoria delle accise di cui al comma 2 i criteri di progressione delle aliquote stabiliti nel medesimo comma 2.
5. All'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «contratti di filiera», sono inserite le seguenti: «e di distretto».
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'attivazione di contratti di distretto di cui al comma 5, prevedendo anche la possibilità di partecipazione attiva ai predetti contratti dei consorzi agrari di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410.
7. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è soppresso.
8. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 5 dopo le parole: «dal presente articolo», sono inserite le seguenti: «, nonché di quelle previste in attuazione dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente articolo possono essere assistite dalla garanzia dello Stato secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa al sensi del comma 2, si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia è elencata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 468 del 1978.».
9. Il Fondo per il risparmio idrico ed energetico, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268, è soppresso. Le disponibilità finanziarie accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto sul fondo per lo sviluppo della meccanizzazione dell'agricoltura, di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, già destinate al Fondo per il risparmio idrico ed energetico, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente trasferite all'ISMEA per le finalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
10. Allo scopo di favorire l'internazionalizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari italiani il Ministero delle politiche agricole e forestali promuove un programma di azioni al fine di assicurarne un migliore accesso ai mercati internazionali con particolare riferimento a quelli extra comunitari. Il Ministero delle politiche agricole e forestali si avvale, per l'attuazione del programma di cui al presente comma, della società «Buonitalia» S.p.a., di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. A tale fine è destinata, per l'anno 2005, quota parte, nel limite di 50 milioni di euro, delle risorse finanziarie di cui all'articolo 4, comma 42, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con riferimento all'attuazione degli interventi di cui alla delibera CIPE n. 90/00 del 4 agosto 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2000, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure per l'attuazione del presente comma, ivi inclusa l'individuazione delle risorse effettivamente disponibili da destinare allo scopo.
Art. 10-bis - Modifica all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49
1. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«3. L'entità delle partecipazioni è determinata per una quota pari al 5 per cento in relazione al numero delle società finanziarie aventi i requisiti che hanno presentato domanda di partecipazione e per una quota pari al 50 per cento in proporzione ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni assunte nonché dei finanziamenti e delle agevolazioni erogate ai sensi dell'articolo 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57. La restante quota è determinata in proporzione alla percentuale di utilizzazione da parte di ciascuna società finanziaria delle risorse conferite dal Ministero di cui al comma 2 ai sensi della predetta norma. Il Ministero esclude dalla ripartizione le società finanziarie che non hanno effettuato erogazioni pari ad almeno l'80 per cento delle risorse conferite, decorsi due anni dal conferimento delle stesse. Per l'attività di formazione e consulenza alle cooperative nonché di promozione della normativa, le società finanziarie ammesse alla partecipazione sono autorizzate ad utilizzare annualmente, in misura non superiore all'1 per cento, risorse equivalenti agli interventi previsti dall'articolo 12 della citata legge 5 marzo 2001, n. 57, effettuati nell'anno precedente. Ad integrazione del decreto previsto dal comma 6 del presente articolo, il Ministero stabilisce le modalità di attuazione del presente comma».
Art. 10-ter - Disposizioni per il settore agroalimentare
1. Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il Ministero delle politiche agricole e forestali, con uno o più decreti, può affidare all'Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.a. le funzioni relative alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di filiera di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 1ş agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2003. All'ISA S.p.a. è riconosciuto, a valere sulle risorse destinate ai contratti di filiera, il rimborso delle spese di gestione per lo svolgimento delle predette attività, da stabilire con atto convenzionale stipulato tra la stessa società ed il Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il Ministero delle politiche agricole e forestali, con uno o più decreti, può trasferire alla società ISA S.p.a. le funzioni di propria competenza e le connesse risorse umane, finanziarie e strumentali relative alla valutazione, ammissione e gestione dei contratti di programma che prevedono iniziative nel settore agricolo e agroindustriale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Nel rispetto delle norme comunitarie, la stipula di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88, costituisce criterio di preferenza, secondo le modalità stabilite in ciascun bando di partecipazione, per attribuire contributi statali per l'innovazione e la ristrutturazione delle imprese agricole, agroalimentari e di commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli.
4. Costituisce priorità nell'accesso ai regimi di aiuti di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la conclusione di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.
5. Le regioni possono attribuire priorità nell'erogazione di contributi alle imprese che concludono contratti di coltivazione e vendita di cui al comma 3.
6. Il valore preminente previsto dall'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nell'aggiudicazione degli appalti pubblici è esteso anche alle produzioni agricole oggetto di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.
7. A decorrere dal 1ş gennaio 2006, alle imprese che concludono contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88, è riconosciuta priorità nell'erogazione degli aiuti supplementari diretti previsti a discrezione dello Stato membro ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003.
8. Ai fini di quanto disposto nel presente articolo i contratti di conferimento tra le cooperative ed i loro associati sono equiparati ai contratti di coltivazione e vendita.
9. Il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato ad acquistare dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e da Sviluppo Italia S.p.a. le partecipazioni da questi possedute nell'ISA S.p.a., nonché ad esercitare i conseguenti diritti dell'azionista. All'acquisto delle partecipazioni predette il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede nell'ambito degli stanziamenti del fondo unico per gli investimenti del Ministero medesimo, di cui all'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminati dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Art. 11 - Sostegno e garanzia dell'attività produttiva
1. Il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato per l'anno 2005 di un importo pari a 100 milioni di euro.
2. Sviluppo Italia S.p.a. è autorizzata ad utilizzare le risorse di cui al comma 1 per sottoscrivere ed acquistare, esclusivamente a condizioni di mercato, quote di capitale di imprese produttive che presentino nuovi programmi di investimento finalizzati ad introdurre innovazioni di processi, di prodotti o di servizi con tecnologie digitali, ovvero quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi che investono in tali imprese, secondo le modalità indicate dal CIPE, nel rispetto e nei limiti di cui all'articolo 4, commi da 106 a 110, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. È istituito il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà con una dotazione finanziaria pari a 35 milioni di euro per l'anno 2005.
4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
[5. abrogato]
[6. abrogato]
7. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 28 è abrogato;
b) dopo il comma 61-ter è aggiunto, in fine, il seguente: «61-quater. Le caratteristiche delle garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di adeguarne la natura a quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la disciplina dei requisiti minimi di capitale per le banche, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente disposizione.».
b-bis) al comma 19, secondo periodo, dopo le parole: «ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21» è inserita la seguente: «, 23»;
b-ter) ai commi 22 e 23, le parole: «dei finanziamenti complessivamente garantiti» sono sostituite dalle seguenti: «delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati»;
b-quater) dopo il comma 23 è inserito il seguente: «23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall'anno 2004».
8. Al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi, nei limiti delle risorse di cui al comma 9, anche alle aziende operanti in aree di crisi del comparto degli elettrodomestici, nonché al territorio dei comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto degli accordi intervenuti fra Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali, secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 266 e 267, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
9. Per gli interventi di cui al comma 8 è concesso un contributo straordinario pari a 50 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006, 85 milioni di euro per il 2007 e 65 milioni di euro per il 2008. Saranno realizzati prioritariamente gli interventi cofinanziati dalle regioni e dagli enti locali, anche per il tramite di società o enti strumentali, tenendo conto della quota di cofinanziamento.
[10. abrogato]
11. Al fine di consentire lo sviluppo e la ristrutturazione produttiva delle imprese interessate, l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, viene prorogata a tutto l'anno 2010 alle condizioni tariffarie di cui al 31 dicembre 2004.
11-bis. La disposizione di cui al comma 11 non trova applicazione con riferimento al regime, già senza limiti temporali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, che continua ad applicarsi alle condizioni in essere al 31 dicembre 2004 fatti salvi eventuali adeguamenti da apportarsi attraverso lo strumento convenzionale di cui all'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
12. Le condizioni tariffarie di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996, sono estese con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, alle forniture di energia elettrica destinata alle produzioni e lavorazioni dell'alluminio, piombo, argento e zinco e al ciclo cloro-soda, con riferimento ai prezzi praticati per forniture analoghe sui mercati europei nei limiti degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, situati nel territorio della regione Sardegna e caratterizzati da alimentazione in alta tensione. Le condizioni tariffarie di cui al presente comma vengono riconosciute a fronte della definizione di un protocollo d'intesa contenente impegni per il lungo periodo sottoscritto dalle parti con l'amministrazione della regione Sardegna ed i Ministeri interessati.
13. Le condizioni tariffarie di cui ai commi 11 e 12 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005 e vengono aggiornate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas che incrementa su base annuale i valori nominali delle tariffe del quattro per cento, ovvero, qualora quest'ultimo valore risulti più elevato, dell'incremento percentuale del prezzo medio dell'energia elettrica all'ingrosso registrato nelle principali borse dell'energia elettrica europee, segnatamente di Amsterdam e di Francoforte.
14. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, la regione Sardegna assegna una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica con la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta. Al concessionario è assicurato l'acquisto da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. dell'energia elettrica prodotta ai prezzi e secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994. La regione Sardegna assicura la disponibilità delle aree e delle infrastrutture necessarie e assegna la concessione mediante procedure di gara entro il 31 dicembre 2012. Il Comitato di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 esercita funzioni di vigilanza e monitoraggio, fino all'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica oggetto della concessione. Gli elementi da prendere in considerazione per la valutazione delle offerte previo esame dell'adeguatezza della struttura economica e finanziaria del progetto, ai fini dell'assegnazione della concessione sono:
a) massimizzazione del rendimento energetico complessivo degli impianti;
b) minimizzazione delle emissioni con utilizzo di tecnologia idonea al contenimento delle polveri e degli inquinanti gassosi, in forma di gassificazione, ciclo supercritico o altro equivalente;
c) contenimento dei tempi di esecuzione del progetto;
d) definizione di un piano industriale quinquennale per lo sfruttamento della miniera e la realizzazione e l'esercizio della centrale di produzione dell'energia elettrica;
e) presentazione di un programma di attività per la cattura ed il sequestro dell'anidride carbonica emessa dall'impianto.
14-bis. La gestione temporanea della miniera carbonifera del Sulcis, prevista a termine dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogata fino alla presa in consegna delle strutture da parte del concessionario di cui al comma 14, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006. A tale fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
14-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9 e 14-bis, pari a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, a 85 milioni di euro per l'anno 2007 e a 65 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per l'anno 2005 il limite dei pagamenti indicato all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotto di 65 milioni di euro.
14-quater. Le attività di produzione e di commercializzazione dei tabacchi lavorati, nonché quelle di trasformazione del tabacco greggio, con esclusione delle attività di commercializzazione al minuto si intendono non più riservate o comunque attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ovvero all'Ente di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, e la fabbricazione e trasformazione di tali prodotti può essere effettuata nei depositi fiscali autorizzati dalla predetta amministrazione.
Art. 11-bis - Sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas
1. Alle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, non si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. L'ammontare riveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas è destinato ad un fondo per il finanziamento di «progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas, approvati dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie.
Art. 11-ter - Potenziamento delle aree sottoutilizzate
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:¶
a) al comma 4-quater, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano, in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile. La suddetta deduzione decade se nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004 il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d'imposta; la deduzione spettante compete in ogni caso per ciascun periodo d'imposta a partire da quello di assunzione e fino a quello in corso al 31 dicembre 2008, sempreché permanga il medesimo rapporto di impiego»;
b) il comma 4-quinquies è sostituito dal seguente:
«4-quinquies. Per i quattro periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, fermo restando il rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, l'importo deducibile determinato ai sensi del comma 4-quater è quintuplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e triplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che verrà approvata per il successivo periodo».¶
2. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera b), valutato in 15 milioni di euro per l'anno 2005, 183 milioni di euro per l'anno 2006, 282 milioni di euro per l'anno 2007 e 366 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine sono ridotte di pari importo, per gli anni 2005 e 2006, le risorse disponibili già preordinate, con le delibere CIPE n. 16 del 9 maggio 2003 e n. 19 del 29 settembre 2004, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003 e n. 254 del 28 ottobre 2004, al finanziamento degli interventi per l'attribuzione di un ulteriore contributo per le assunzioni di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per gli anni 2007 e 2008 mediante utilizzo della medesima autorizzazione di spesa come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311. L'elenco degli strumenti che confluiscono nel Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'allegato 1 della citata legge n. 289 del 2002, è esteso agli interventi di intensificazione dei benefici previsti dall'articolo 11, comma 4-quinquies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Gli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), sono soggetti a monitoraggio ai sensi del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246. In caso di accertamento di livelli effettivi di minor gettito superiori a quelli previsti, lo scostamento è recuperato a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, nelle more dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il CIPE conseguentemente provvede alla eventuale rideterminazione degli interventi sulla base delle risorse disponibili anche con la modificazione di delibere già adottate.¶
4. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui interviene l'approvazione da parte della Comunità europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.¶
5. Il comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:¶
«361. Per le finalità previste dai commi da 354 a 360 è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni di euro per l'anno 2005 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, è posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate per gli interventi finanziati dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e 2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50 milioni di euro, è posta a carico della parte del Fondo unico per gli incentivi alle imprese non riguardante gli interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa agli anni 2007 e 2008, pari a 50 milioni di euro per ciascun anno, ed all'onere decorrente dal 2009, pari a 150 milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 300».
Art. 11-quater Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese in un altro Stato dell'Unione europea
1. La locuzione "le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni", di cui agli articoli 40, comma 3, e 41, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, deve intendersi riferita alle cessioni di beni con trasporto a destinazione da parte del cedente, a nulla rilevando le modalità di effettuazione dell'ordine di acquisto.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, se lo Stato membro di destinazione del bene richiede il pagamento dell'imposta ivi applicabile sul corrispettivo dell'operazione già assoggettata ad imposta sul valore aggiunto nel territorio dello Stato, il contribuente può chiedere la restituzione dell'imposta assolta, entro il termine di due anni, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, decorrente dalla data di notifica dell'atto impositivo da parte della competente autorità estera. Su richiesta del contribuente, il rimborso dell'imposta può essere effettuato anche tramite il riconoscimento, con provvedimento formale da parte del competente ufficio delle entrate, di un credito di corrispondente importo utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Art. 11-quinquies - Sostegno all'internazionalizzazione dell'economia italiana
1. All'articolo 6, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da: «ad eccezione di una quota» fino al termine del comma sono soppresse.¶
2. L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, per la parte relativa alla internazionalizzazione dell'economia italiana, si interpreta nel senso che SACE S.p.a., ferma restando ogni altra disposizione prevista dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è autorizzata altresì a rilasciare, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia, garanzie e coperture assicurative per il rischio di mancato rimborso relativamente a finanziamenti, prestiti obbligazionari, titoli di debito ed altri strumenti finanziari, ivi inclusi quelli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane, in possesso dei requisiti di cui al comma 3, operanti anche attraverso società di diritto estero a loro collegate o da loro controllate.¶
3. L'attività di sostegno all'internazionalizzazione di cui al comma 2 è svolta annualmente a condizioni di mercato in relazione a operazioni effettuate per almeno il 50 per cento a favore di piccole e medie imprese secondo la definizione comunitaria e, per la parte rimanente, nei confronti di imprese con fatturato annuo non superiore a 250 milioni di euro.
4. Le garanzie e coperture assicurative di cui al comma 2 beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti specifici indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato come quota parte dei limiti ordinari indicati distintamente per le garanzie e le coperture assicurative di durata inferiore e superiore ai ventiquattro mesi ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per l'anno 2005 il limite specifico di cui al presente comma è fissato in misura pari al 20 per cento dei limiti di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 30 dicembre 2004, n. 312, che restano invariati.
5. SACE S.p.a. fornisce informazioni dettagliate in merito all'operatività di cui al presente articolo nel proprio bilancio di esercizio, evidenziando specificamente, in riferimento all'attività di cui al comma 2 e alla garanzia dello Stato di cui al comma 4, le risorse impegnate, i costi sostenuti, la redditività e i risultati conseguiti.
Art. 12 - Rafforzamento e rilancio del settore turistico
1. Al fine di assicurare il coordinamento stabile delle politiche di indirizzo del settore turistico in sede nazionale e la sua promozione all'estero, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito il Comitato nazionale per il turismo con compiti di orientamento e coordinamento delle politiche turistiche nazionali e di indirizzo per l'attività dell'Agenzia nazionale del turismo di cui al comma 2. Fanno parte del Comitato: i Ministri e Viceministri, indicati nel citato decreto ed il sottosegretario con delega al turismo, il Presidente della conferenza dei presidenti delle regioni; il coordinatore degli assessori regionali al turismo; quattro rappresentanti delle regioni indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; i rappresentanti delle principali associazioni di categoria, nel numero massimo di tre e un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo modalità indicate nel citato decreto.
2. Per promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e per favorirne la commercializzazione, l'Ente nazionale del turismo (ENIT) è trasformato nell'Agenzia nazionale del turismo, di seguito denominata: «Agenzia», sottoposta all'attività di indirizzo e vigilanza del Ministro delle attività produttive.
3. L'Agenzia è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi dell'Agenzia: il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti.
4. L'Agenzia assume la denominazione di ENIT - Agenzia nazionale del turismo e succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, dell'ENIT, che prosegue nell'esercizio delle sue funzioni fino all'adozione del decreto previsto dal comma 7.
5. L'Agenzia provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento attraverso le seguenti entrate:
a) contributi dello Stato;
b) contributi delle regioni;
c) contributi di amministrazioni statali, regionali e locali e di altri enti pubblici per la gestione di specifiche attività promozionali;
d) proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi a soggetti pubblici e privati, nonché dalle attività di cui al comma 8, al netto dei costi inerenti alla gestione della piattaforma tecnologica ivi indicata;
e) contribuzioni diverse.
6. Per l'anno 2005, all'ENIT è concesso il contributo straordinario di 20 milioni di euro.
7. Con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il Ministro per gli affari regionali, se nominati, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'organizzazione e alla disciplina dell'Agenzia, con riguardo anche all'istituzione di un apposito comitato tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del turismo e alla partecipazione negli organi dell'agenzia di rappresentanti delle regioni, dello Stato, delle associazioni di categoria e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti dell'Agenzia sono in particolare previsti lo sviluppo e la cura del turismo culturale e del turismo congressuale, in raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale.
8. Per l'iniziativa volta a promuovere il marchio Italia nel settore del turismo, sulla rete Internet, già avviata dal progetto Scegli Italia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede, attraverso opportune convenzioni, alla realizzazione dell'iniziativa, alla gestione della relativa piattaforma tecnologica, alla definizione delle modalità e degli standard tecnici per la partecipazione dei soggetti interessati pubblici e privati, in raccordo con l'Agenzia, con il Ministero delle attività produttive, con il Ministero degli affari esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con le regioni, per quanto riguarda gli aspetti relativi ai contenuti e alla promozione turistica di livello nazionale e internazionale e, con riferimento al settore del turismo culturale, in raccordo con il Ministero per i beni e le attività culturali.
8-bis. Il Ministero delle attività produttive si avvale di ENIT - Agenzia nazionale per il turismo e delle società da essa controllate per le proprie attività di assistenza tecnica e per la gestione di azioni mirate allo sviluppo dei sistemi turistici multiregionali. Il Ministro delle attività produttive può assegnare direttamente ad ENIT - Agenzia nazionale per il turismo ed alle società da essa controllate, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti.
9. Al finanziamento dell'iniziativa di cui al comma 8 sono destinate anche le somme già assegnate al progetto Scegli Italia con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 28 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2004, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, di cui all'articolo 27, commi 2 e 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché gli eventuali proventi derivanti da forme private di finanziamento e dallo sfruttamento economico della piattaforma tecnologica.
10. È autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al progetto Scegli Italia.
11. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Capo VII
Modernizzazione dei sistemi di protezione sociale e potenziamento ammortizzatori sociali
Art. 13 - Disposizioni in materia di previdenza complementare, per il potenziamento degli ammortizzatori sociali e degli incentivi al reimpiego nonché conferma dell'indennizzabilità della disoccupazione nei casi di sospensione dell'attività lavorativa
1. Al fine di sostenere l'apparato produttivo anche attraverso la graduale attuazione delle deleghe legislative in materia di previdenza complementare previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della medesima legge, la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2005, 200 milioni di euro per l'anno 2006 e 530 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2005, 200 milioni di euro per l'anno 2006 e 506 milioni di euro per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2007, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, comma 3, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. In attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali e del sistema degli incentivi all'occupazione, per gli anni 2005 e 2006, con decorrenza, in ogni caso, non anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottati i seguenti interventi:
a) per i trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006 la durata dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272 e successive modificazioni, è elevata a sette mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e a dieci mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. La percentuale di commisurazione alla retribuzione della predetta indennità è elevata al cinquanta per cento per i primi sei mesi ed è fissata al quaranta per cento per i successivi tre mesi e al trenta per cento per gli ulteriori mesi. Resta confermato il riconoscimento della contribuzione figurativa per il periodo di percezione del trattamento nel limite massimo di sei mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e di nove mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. Gli incrementi di misura e di durata di cui al presente comma non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Per le finalità di cui alla presente lettera, è istituita, nell'ambito dell'INPS, una speciale evidenza contabile a cui affluisce per l'anno 2005 l'importo di 307,55 milioni di euro e per l'anno 2006 l'importo di 427,23 milioni di euro;
b) all'articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «310 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «460 milioni di euro»; dopo le parole: «entro il 31 dicembre 2005» sono inserite le seguenti: «e per gli accordi di settore entro il 31 dicembre 2006»; dopo le parole: «intervenuti entro il 30 giugno 2005» sono inserite le seguenti: «che recepiscono le intese intervenute in sede istituzionale territoriale»;
c) gli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano anche al datore di lavoro, in caso di assunzione, o all'utilizzatore in caso di somministrazione, di lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi del predetto articolo 1, comma 155, della legge n. 311 del 2004, dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, ovvero, in caso di cessazione di attività, dell'articolo 1, comma 5, della citata legge n. 223 del 1991, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ed all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Fino al 31 dicembre 2005 e con riferimento ai predetti lavoratori l'applicazione del citato articolo 4, comma 3, è effettuata indipendentemente dai limiti connessi alla fruizione per il lavoratore e all'ammissione per l'impresa ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e senza l'applicazione ivi prevista delle riduzioni connesse con l'entità dei benefici, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2005 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano con riferimento ai lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria o siano stati collocati in mobilità nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento della sospensione in cassa integrazione guadagni straordinaria o al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume o utilizza, ovvero risulti con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo;
d) nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2005 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al fine di agevolare i processi di mobilità territoriale finalizzati al reimpiego presso datori di lavoro privati ed al mantenimento dell'occupazione, ai lavoratori in mobilità o sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria, che accettino una sede di lavoro distante più di cento chilometri dal luogo di residenza, è erogata una somma pari a una mensilità dell'indennità di mobilità in caso di contratto a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi o pari a tre mensilità dell'indennità di mobilità in caso di contratto a tempo indeterminato o determinato di durata superiore a diciotto mesi. Nel caso del distacco di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, in una sede di lavoro distante più di cento chilometri dal luogo di residenza, al lavoratore interessato viene erogata, nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, una somma pari a una mensilità dell'indennità di mobilità in caso di distacco di durata superiore a dodici mesi o pari a tre mensilità dell'indennità di mobilità in caso di distacco di durata superiore a diciotto mesi. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le relative modalità attuative.
3. Per le finalità di cui al comma 2, lettere b), c) e d), il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2005. Il predetto Fondo è altresì incrementato di 1,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
4. All'articolo 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2005 la dotazione finanziaria del predetto Fondo è stabilita in 10 milioni di euro.»;
b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tenuto conto dei fenomeni di repentina crisi occupazionale in essere, sono indicati i criteri di priorità per l'attribuzione delle risorse e con riferimento alle aree territoriali ed ai settori industriali in crisi, nonché i criteri di selezione dei soggetti a cui è attribuita la gestione dei programmi di sviluppo locale connessi.».
5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, pari a 487,55 milioni di euro per l'anno 2005, a 427,23 milioni di euro per l'anno 2006 e a 1,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede quanto a 456,05 milioni di euro per l'anno 2005, 402,23 milioni di euro per l'anno 2006 e 0,35 milioni di euro per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a 23,5 milioni di euro per l'anno 2005, 17 milioni di euro per l'anno 2006 e un milione di euro per l'anno 2007, mediante utilizzo, per l'anno 2005, di parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 10, comma 2, e, per gli anni successivi, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 7, comma 3, e quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
6. L'INPS provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni introdotte ai sensi del comma 2, comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione, per quanto concerne gli interventi previsti al comma 2, lettera a), dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
[7. soppresso]
[8. soppresso]
[9. soppresso]
[10. soppresso]
[11. soppresso
[12. soppresso]
13. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il sesto periodo è sostituito dai seguenti: «I piani aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni e le province autonome territorialmente interessate. I progetti relativi ai piani individuali ed alle iniziative propedeutiche e connesse ai medesimi sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate, affinché ne possano tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni»;
b) al comma 2, le parole: «da due rappresentanti delle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro rappresentanti delle regioni».
13-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Fino all'approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
Art. 13-bis - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180
1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al primo comma, dopo le parole: «salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli» sono inserite le seguenti: «ed in altre disposizioni di legge»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «I pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1ş settembre 1993, n. 385, prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni.
Possono essere cedute ai sensi del precedente comma le pensioni o le indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.
I prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario»;
b) all'articolo 52:
1) al primo comma, le parole: «per il periodo di cinque o di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non superiore ai dieci anni» e sono soppresse le parole: «ed abbiano compiuto, nel caso di cessione quinquennale, almeno cinque anni e, nel caso di cessione decennale, almeno dieci anni di servizio utile per l'indennità di anzianità»;
2) dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
«Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati assunti in servizio a tempo determinato, la cessione del quinto dello stipendio o del salario non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. Alla cessione del trattamento di fine rapporto posta in essere dai soggetti di cui al presente comma non si applica il limite del quinto.
I titolari dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile con gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 1, primo comma, del presente testo unico, di durata non inferiore a dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purché questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. I compensi corrisposti a tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all'articolo 545 del codice di procedura civile»;
c) all'articolo 55:
1) al primo comma, la parola: «13», è soppressa;
2) al quarto comma, nel primo periodo, è soppressa la parola: «Non» e le parole: «Istituto nazionale per l'assistenza dei dipendenti degli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica»; nel secondo periodo le parole: «Lo stesso divieto vale per» sono sostituite dalle seguenti: «Non si possono perseguire».
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori professionali interessati, sono dettate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo.
Art. 13-ter - Contributi agricoli
1. Per assicurare la piena funzionalità degli enti gestori, per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre dell'anno 2005 sono sospesi i termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle cartelle di pagamento e per le procedure di riscossione relative ai contributi previdenziali e assistenziali concernenti i datori di lavoro e i lavoratori, dipendenti e autonomi, del settore agricolo, con recupero dei relativi importi entro il 20 dicembre 2005.
Capo VIII
Incremento degli investimenti in capitale umano, potenziamento del sistema scolastico e dei sistemi di acquisizione delle conoscenze dei lavoratori
Art. 14 - ONLUS e terzo settore
1. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
2. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
3. Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità di cui al comma 1, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è maggiorata del duecento per cento.
5. Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.
6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la deducibilità di cui al medesimo comma non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera l-ter) è aggiunta, in fine, la seguente: «l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali.»;
b) all'articolo 100, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) le erogazioni liberali a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali;».
[8. abrogato]
8-bis. Il comma 7-bis dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato.
8-ter. La deroga di cui all'articolo 4, comma 104, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica anche a decorrere dall'anno 2005.
Capo IX
Disposizioni finali
Art. 14-bis - Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
Art. 14-ter - Abrogazione di norme
1. Sono abrogati l'articolo 2, commi 8 e 9, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, l'articolo 2, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e l'articolo 10 del decreto del Ministero delle finanze 7 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999.
2. L'attività di raccolta e accettazione delle scommesse ippiche e sportive può essere esercitata dal concessionario con mezzi propri o di terzi, nel rispetto dell'articolo 93 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
Art. 15 - Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 1, 5, comma 14, 7, commi 2 e 3-ter, 9, comma 3, 10, comma 1, 12, comma 6, e 14, pari a complessivi 77,25 milioni di euro per l'anno 2005, 472,75 milioni di euro per l'anno 2006, 378,75 milioni di euro per l'anno 2007 e 316,55 milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede:
a) quanto a 15,75 milioni di euro per l'anno 2006, 15,25 milioni di euro per l'anno 2007 e 10,25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, utilizzando la proiezione per i predetti anni dell'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni per euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per euro 10,75 milioni per l'anno 2006 e per euro 10,25 milioni a decorrere dall'anno 2007;
b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
c) quanto a 68 milioni di euro per l'anno 2005, 319 milioni di euro per l'anno 2006, 293,5 milioni di euro per l'anno 2007 e 306,3 milioni di euro a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 7, comma 3, e 10, commi 2, 3 e 4;
d) quanto a 4,25 milioni di euro per l'anno 2005, 133 milioni di euro per l'anno 2006 e 65 milioni di euro per l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. L'importo corrispondente alle maggiori entrate di cui agli articoli 7, comma 3, e 10, commi 2, 3 e 4, non utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal presente decreto, è iscritto sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per 15 milioni di euro per l'anno 2006, 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 16 - Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[ <- art. 1 - 2bis ]
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