Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito rilevanti ai fini degli studi di settore
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto ministeriale 11 febbraio 2008 -
GU 56 del 06/03/2008
IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(Visto...)
Decreta:
Art. 1. Criteri di applicazione degli studi di settore per le imprese multiattività
1. I contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, per almeno una delle quali risultano approvati gli studi di settore, annotano separatamente i ricavi relativi alle diverse attività esercitate, nonché quelli derivanti dall'attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso.
2. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nei decreti di approvazione degli studi medesimi. In caso di esercizio di più attività d'impresa, per attività prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli studi di settore, si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entità dei ricavi.
Art. 2. Utilizzo dei risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore per le imprese multiattività
1. Nei confronti dei soggetti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, i risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, non possono essere utilizzati per l'azione di accertamento, di cui all'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore relativo all'attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, i risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui al precedente comma sono utilizzati esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie e non rilevano altresì ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 4-bis, della legge 8 maggio 1998, n. 146.
3. Le disposizioni di cui al presente art. entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008.
Art. 3. Disposizioni transitorie per il periodo d'imposta 2007
1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, valgono le disposizioni dell'art. 1 del presente decreto e i risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui al citato art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, non possono essere utilizzati per l'attività di accertamento di cui all'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, nei confronti dei soggetti che svolgono l'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, qualora l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore relativo all'attività prevalente supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.
2. Per il periodo d'imposta di cui al comma 1, nei confronti dei predetti soggetti, i risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore sono utilizzabili esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie e non rilevano altresì ai fini dell'applicazione del comma 4-bis, dell'art. 10, della legge 10 maggio 1998, n. 146.
Art. 4. Abrogazione delle disposizioni che riguardano l'annotazione separata nei confronti dei contribuenti multipunto e multiattività.
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 è abrogato il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 25 marzo 2002 riguardante «Criteri di applicazione degli studi a imprese multipunto e multiattivita» e successive integrazioni. Sono altresì abrogati i provvedimenti del direttore generale del Dipartimento delle Entrate del 24 dicembre 1999, recante «Modalità di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore» e del direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 giugno 2001 recante «Modifiche concernenti le modalità di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore».
2. A decorrere dallo stesso periodo d'imposta sono altresì abrogate tutte le disposizioni previste nei singoli decreti di approvazione degli studi di settore in contrasto con quanto disposto nel presente decreto, nonché quelle riguardanti le cause di inapplicabilità relative all'esercizio di due o più attività di impresa, ovvero all'esercizio dell'attività d'impresa svolto attraverso l'utilizzo di più unità locali.
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