Modalità di attuazione dei commi, da 539 a 547 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernenti la disciplina del credito d'imposta per le nuove assunzioni effettuate in talune aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato CE
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto ministeriale 12 marzo 2008
GU . 85 del 10/04/2008
IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(Visto...)
Decreta:
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto contiene le modalità di attuazione dei commi da 539 a 547 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernenti la disciplina del credito d'imposta per le nuove assunzioni effettuate dai datori di lavoro nell'anno 2008 in alcune regioni del territorio nazionale, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale L 337 del 13 dicembre 2002.
Art. 2. Soggetti beneficiari
1. Beneficiari del credito d'imposta sono tutti i soggetti che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, in qualità di datori di lavoro, in base alla vigente normativa sul lavoro, incrementano il numero dei lavoratori a tempo indeterminato nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato CE.
2. Sono esclusi dall'applicazione della disciplina del credito d'imposta i soggetti di cui all'art. 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 3. Incremento della base occupazionale
1. Danno diritto al credito d'imposta le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato che costituiscono incremento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nelle medesime aree delle regioni di cui al comma 1 dell'art. 2 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007.
2. L'incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, rispetto alla media dell'anno 2007, va verificato, sia rispetto al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nello stabilimento, nell'ufficio o nella sede presso cui il nuovo lavoratore è impiegato, sia rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato complessivamente impiegati dal datore di lavoro.
3. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto dei decrementi occupazionali verificatisi in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
4. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2008, ogni lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale.
5. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale rilevano per il calcolo della base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
6. Agli effetti del credito d'imposta, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
Art. 4. Misura e limiti di fruizione del credito d'imposta
1. Il credito d'imposta, di importo pari a 333 euro mensili per ciascun lavoratore assunto, aumentati a 416 euro in caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di «lavoratore svantaggiato» di cui all'art. 2, lettera f), punto xi), del regolamento (CE) n. 2204/2002, è concesso, in ogni caso, nel rispetto dei massimali di intensità di aiuto previsti dal predetto regolamento.
2. Il credito d'imposta spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo di riferimento di cui al comma 1 dell'art. 3.
3. Per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
Art. 5. Condizioni di ammissibilità
1. Il credito d'imposta spetta a condizione che:
a) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente o siano portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o siano lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'art. 2, lettera f), punto xi), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione;
b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione;
c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;
d) il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1° novembre 2007 al 31 dicembre 2007, per motivi diversi dai raggiunti limiti di età pensionabile, dal collocamento a riposo e dalle dimissioni volontarie o del licenziamento per giusta causa.
2. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione, comunque assegnata, di un servizio pubblico anche gestito da privati, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.
Art. 6. Modalità di accesso e di fruizione del credito d'imposta
1. Per fruire del credito d'imposta, i soggetti beneficiari inoltrano al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificano gli incrementi occupazionali e non oltre il 31 gennaio 2009, un'istanza telematica contenente i dati stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia da emanare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Per le assunzioni agevolabili effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008 fino al mese precedente a quello di attivazione della procedura telematica, i soggetti beneficiari inviano le istanze di attribuzione del credito a partire dalla data di attivazione della stessa procedura. In caso di ulteriori incrementi occupazionali, il soggetto beneficiario provvede alla presentazione di successive istanze.
2. L'Agenzia delle entrate:
a) esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, verificandone, sulla base dei dati in essa indicati, l'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti previsti dalla norma;
b) entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, ne comunica l'accoglimento nei limiti dello stanziamento dei fondi disponibili per ciascun anno, con espressa comunicazione telematica al soggetto interessato.
3. La data dell'accertato esaurimento dei fondi è resa con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicarsi sul sito internet della stessa Agenzia.
4. I soggetti che hanno ricevuto la comunicazione telematica attestante l'accoglimento dell'istanza sono tenuti ad inviare all'Agenzia delle entrate, dal 1° febbraio al 31 marzo di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, una comunicazione attestante il rispetto della condizione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), del presente decreto. Con la stessa comunicazione, inoltre, deve essere data indicazione del minor credito eventualmente spettante in relazione all'anno precedente ovvero all'anno in corso. La comunicazione costituisce presupposto per fruire della quota di credito, già prenotata, relativa all'anno nel quale la stessa deve essere presentata. Il mancato invio della comunicazione comporta l'applicazione dell'art. 7, comma 2, del presente decreto.
5. I soggetti non ammessi al beneficio per esaurimento dei fondi stanziati possono presentare dal 1° aprile al 20 aprile di ciascuno degli anni 2009 e 2010 una nuova istanza telematica. L'importo del credito richiesto con le nuove istanze può essere al massimo pari a quello richiesto nell'istanza originaria. Le nuove istanze sono ammesse al beneficio secondo l'ordine cronologico di presentazione di quelle originarie e nei limiti delle risorse divenute disponibili a seguito di: rinunce al credito richiesto; mancato invio della comunicazione di cui al comma 4; indicazione nella comunicazione presentata di minori crediti spettanti.
6. La comunicazione di cui al comma 4 e l'istanza di cui al comma 5 sono approvate con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
7. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal primo giorno successivo a quello di accoglimento dell'istanza ed è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso.
8. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale delle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 7. Cause di decadenza
1. Il diritto al credito d'imposta decade:
a) se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo di riferimento di cui al comma 1 dell'art. 3;
b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di due anni nel caso delle piccole e medie imprese, ovvero di tre anni, per le altre imprese;
c) in caso di accertamento definitivo di violazioni non formali, per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse negli anni 2008, 2009, 2010, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
2. Nei casi di cui alla lettera a), la decadenza opera a partire dall'anno successivo a quello di rilevazione della differenza prevista nella medesima lettera a).
3. Nei casi di cui alle lettere b) e c), la decadenza dal beneficio comporta il divieto di fruizione del credito d'imposta già maturato sino alla data in cui si verifica la decadenza nonché l'eventuale recupero del credito d'imposta già utilizzato in precedenza, con l'applicazione delle relative sanzioni e interessi.
Art. 8. Divieto di cumulo
1. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di stato ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del Trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi salariali afferenti alle unità lavorative che danno diritto alla fruizione dell'agevolazione, nei casi in cui tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità di aiuto superiore al livello consentito, di cui al comma 1 dell'art. 4 del presente decreto, né con altri aiuti a finalità regionale sotto forma di aiuti all'occupazione legati all'investimento qualora l'aiuto all'investimento sia calcolato sulla base dei costi di investimento materiali e immateriali. Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione.
2. L'eventuale cumulo illegittimo è sanzionato con il recupero dell'aiuto fruito e con l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.
Art. 9. Verifica, controlli e monitoraggio
1. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, per il mancato rispetto delle condizioni previste o per il verificarsi di cause di decadenza, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. Il recupero del credito d'imposta è effettuato secondo le disposizioni previste dall'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
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C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi