Decreto ministeriale 2 agosto 2002, n. 217

Regolamento ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina delle fondazioni bancarie
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto ministeriale 2 agosto 2002, n. 217
GU 230 del 01/10/2002

[ abrogato e sostituito dal Decreto Min. Econ. Fin. n. 150 del 18.05.2004 - nota T&L ]

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
( Visti...)
Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1. - Definizioni
1. Le definizioni utilizzate nel presente regolamento corrispondono a quelle dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

Titolo I
ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Art. 2. - Attività istituzionale
1. Le fondazioni svolgono la loro attività istituzionale esclusivamente nei settori ammessi. L'attività istituzionale delle fondazioni si svolge in rapporto prevalente con il territorio. Lo statuto, in ragione del luogo di insediamento, delle tradizioni storiche e delle dimensioni della fondazione, può definire uno specifico ambito territoriale cui si indirizza l'attività della fondazione.
2. Le fondazioni scelgono, nell'ambito dei settori ammessi, un massimo di tre settori (i c.d. "settori rilevanti"), anche appartenenti a più di una delle quattro categorie di settori ammessi. La scelta dei settori rilevanti può essere effettuata nello statuto o in altro atto interno della fondazione deliberato dall'organo di indirizzo e non può essere modificata per almeno tre anni, salva autorizzazione dell'Autorità di vigilanza. Le fondazioni comunicano tempestivamente all'Autorità di vigilanza i settori rilevanti prescelti. Le delibere che individuano i settori rilevanti non sono efficaci prima che l'Autorità di vigilanza ne abbia accertato la conformità alla legge e al presente regolamento; restano ferme le procedure di modifica statutaria. Si applica in ogni caso il silenzio assenso previsto dall'articolo 10, comma 3, lettera c) del decreto legislativo n. 153.
3. Le fondazioni operano in via prevalente nei settori rilevanti, ripartendo tra di essi, in misura equilibrata, e secondo un criterio di rilevanza sociale, il reddito residuo dopo le destinazioni indicate nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo n. 153.
4. La restante parte di reddito destinata agli scopi istituzionali, dopo le destinazioni di cui al comma 3, può essere diretta solo a uno o più dei settori ammessi, secondo un criterio di rilevanza sociale e, per ciascun settore, in misura non superiore a quanto destinato al singolo settore rilevante. L'Autorità di vigilanza può segnalare i settori ammessi nei quali è meno presente l'attività complessiva delle fondazioni al fine di richiamare l'attenzione delle fondazioni nella scelta della destinazione del reddito di cui al presente comma e al fine di assicurare un'equilibrata cura dei settori ammessi nel quadro dell'attività complessiva delle fondazioni.
5. Restano ferme le destinazioni del reddito delle fondazioni vincolate dalla legge.

Titolo II
GLI ORGANI

Art. 3. - Organo di indirizzo
1. Fermo restando quanto previsto al comma 6 per le fondazioni di origine associativa, l'organo di indirizzo delle fondazioni è composto, secondo quanto previsto dagli statuti, da una prevalente e qualificata rappresentanza degli interessi del territorio; per la restante parte l'organo di indirizzo è composto da soggetti di chiara fama e riconosciuta indipendenza in possesso di competenza ed esperienza specifica nei settori di intervento della fondazione, la cui presenza non è, comunque, in funzione della rappresentanza di interessi ("le personalità"). Restano fermi per tutti i componenti i requisiti di cui all'articolo 4.
2. I rappresentanti degli interessi del territorio della fondazione sono designati da regioni, comuni, province e, ove esistenti, città metropolitane; lo statuto distribuisce i poteri di designazione in modo da riflettere il territorio.
3. Le personalità sono designate da soggetti, persone fisiche o giuridiche, di riconosciuta indipendenza e qualificazione, i quali operano nei settori di intervento della fondazione e non siano collegati agli enti di cui al comma 2; le personalità possono altresì essere designate da soggetti pubblici che operano nei settori di intervento delle fondazioni o aventi funzioni di garanzia.
4. Le fondazioni assicurano la presenza di una pluralità di enti designanti al fine di garantire l'equilibrio nella composizione dell'organo. A nessun soggetto può essere attribuito il potere di designare una quota maggioritaria dei componenti dell'organo.
5. Non è consentita la cooptazione per la formazione dell'organo di indirizzo.
6. Nelle fondazioni di origine associativa alle assemblee può essere attribuito il potere di designare fino alla metà dei componenti l'organo di indirizzo. La restante parte dell'organo di indirizzo è composta secondo quanto previsto dal comma 1.
7. Ai soggetti ai quali è attribuito il potere di designazione non può essere imposto di designare un numero di persone superiore a quello delle persone da nominare a seguito delle loro designazioni. L'organo di indirizzo in carica, ricevuta la designazione, verifica, sotto la propria responsabilità, la regolarità della designazione, l'esistenza dei requisiti e l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse e procede alla nomina entro quindici giorni dal ricevimento della designazione. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento dell'organo di indirizzo provvede l'organo di controllo; l'Autorità di vigilanza può comunque esercitare i poteri, anche di intervento straordinario, stabiliti dagli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 153, nei casi e secondo le modalità ivi previsti.
8. La fondazione richiede le designazioni almeno tre mesi prima della scadenza dell'organo o del termine di carica del singolo componente ovvero, nel caso di cessazione anticipata, entro quindici giorni dalla cessazione; il soggetto designante procede alla designazione entro il termine di tre mesi dalla richiesta; qualora la designazione non venga effettuata entro detto termine, lo statuto prevede idonei meccanismi di sostituzione nel rispetto dei criteri di cui ai commi 1 e 2.

Art. 4. - Requisiti di professionalità e onorabilità
1. Tutti i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le fondazioni devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità indicati nei rispettivi statuti.
2. I requisiti di professionalità sono requisiti di esperienza e competenza coerenti con l'attività senza scopo di lucro della fondazione. Restano fermi gli specifici requisiti delle personalità indicati all'articolo 3, comma 1. Per i componenti l'organo di controllo sono sufficienti i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti, come richiesto dall'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo n. 153.
3. I requisiti di onorabilità sono requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro. Gli statuti specificano i requisiti di onorabilità.

Art. 5. - Incompatibilità
1. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Società bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo, ad eccezione di quelle, non operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o patrimoniale. Si intendono comunque di limitato rilievo le società con un patrimonio o un fatturato annuo, risultante dall'ultimo bilancio approvato, inferiore a 5 milioni di euro. L'incompatibilità sussiste comunque con riferimento alle società di gestione del risparmio di cui all'articolo 8.
2. Salvi gli interventi per la tutela degli interessi del territorio, i soggetti ai quali è attribuito il potere di designare componenti dell'organo di indirizzo e i componenti degli organi delle fondazioni non devono essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi delle fondazioni. I soggetti indicati nel periodo precedente si considerano portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi nel caso in cui siano essi stessi destinatari di interventi della fondazione rilevanti e prolungati nel tempo, ovvero ricoprano un ruolo di particolare evidenza nell'ambito dell'organizzazione destinataria o ne rappresentino in concreto gli interessi.
3. Resta fermo il rispetto delle incompatibilità indicate negli Atti di indirizzo dell'Autorità di vigilanza; in particolare, i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni non possono ricoprire cariche politiche o avere rapporti organici di dipendenza o collaborazione con gli enti o i soggetti indicati nell'articolo 3, comma 2.

Titolo III
IL PATRIMONIO

Art. 6. - Finalità
1. Le fondazioni investono il proprio patrimonio in attività coerenti con la loro natura di enti senza fini di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità.
2. Fermo il rispetto del criterio dell'adeguata redditività, le fondazioni investono una quota del patrimonio in impieghi relativi o collegati ad attività che contribuiscono al perseguimento delle loro finalità istituzionali e in particolare allo sviluppo del territorio.
3. Le fondazioni indicano nel documento programmatico previsionale annuale gli impieghi di cui al comma 2 previsti per l'anno successivo e danno separata e specifica evidenza nel bilancio consuntivo degli impieghi effettuati e della relativa redditività.

Titolo IV
LE PARTECIPAZIONI BANCARIE

Art. 7. - Partecipazioni bancarie di controllo
1. Una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo, nelle forme indicate dall'articolo 6, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 153, o comunque sia esso determinato, faccia capo, direttamente o indirettamente, in qualunque modo, a più fondazioni, anche se queste non siano legate da accordi.
2. Ai fini della individuazione delle forme di controllo ulteriori rispetto a quelle dei commi 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 153 e per assicurare la certezza normativa si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 22 e 23, comma 2 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
3. La Banca d'Italia individua l'esistenza delle situazioni di controllo riconducibili alle fondazioni e le comunica al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 8. - Società di gestione del risparmio
1. La partecipazione di controllo detenuta dalle fondazioni nelle società bancarie conferitarie deve essere dismessa entro il 15 giugno 2003. In alternativa alla dismissione le fondazioni ovvero, in caso di controllo indiretto, la società bancaria conferitaria, quale società finanziaria controllata dalla fondazione, possono, anche con mandato irrevocabile ove convenuto, affidare la partecipazione da loro detenuta ad una società di gestione del risparmio di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che la gestisca in nome proprio, secondo criteri di professionalità e indipendenza e nel rispetto delle disposizioni dettate con regolamento ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a) del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 per la disciplina del servizio di gestione (c.d. "s.g.r. affidataria").
2. La decisione di affidare la partecipazione alla s.g.r. affidataria è assunta non più tardi del mese di marzo 2003 al fine del perfezionamento dell'operazione entro e non oltre il 15 giugno 2003.
3. In caso di controllo congiunto di più fondazioni, ai sensi dell'articolo 7, ciascuna fondazione, o la società bancaria conferitaria, procede all'affidamento della partecipazione ad una s.g.r. affidataria, che può essere scelta anche di comune accordo, nel rispetto di quanto previsto nei commi 5 e 6.
4. Nel caso di affidamento in gestione alla s.g.r. affidataria, la partecipazione di controllo è comunque dismessa entro il 15 giugno 2006. Alla scadenza di tale data l'Autorità di vigilanza provvede nell'esercizio dei poteri e con le modalità di cui all'articolo 25, comma 3 del decreto legislativo n. 153.
5. La s.g.r. affidataria viene scelta dalla fondazione, o dalla società bancaria conferitaria, secondo procedure competitive nel rispetto dei principi di pubblicità e di parità concorrenziale e, per le fondazioni i cui organi siano formati secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, secondo la normativa comunitaria sugli appalti pubblici di servizi; i soggetti invitati devono rispondere, anche per disposizioni statutarie, alle caratteristiche indicate nel presente articolo e nel regolamento indicato al comma 1. Il servizio viene affidato in base ai criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa e della qualità complessiva del servizio offerto.
6. Qualora la fondazione, o la società bancaria conferitaria, intendesse affidare la partecipazione ad una s.g.r. di cui ha promosso la costituzione o della quale essa o la società bancaria conferitaria detiene una partecipazione superiore al 5%, la procedura competitiva è rivolta alla ricerca di uno o più soci che assicurino il rispetto di quanto previsto dal presente articolo e dal regolamento indicato nel comma 1.
7. Ove la fondazione, o la società bancaria conferitaria, abbiano conferito un mandato irrevocabile alla s.g.r. affidataria, può costituire giusta causa di revoca, senza obbligo pertanto di risarcimento dei danni, il caso in cui la s.g.r. affidataria non rispetti i criteri di svolgimento del servizio di gestione ovvero si verifichi un sostanziale mutamento dei presupposti considerati per l'affidamento dell'incarico.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri ad essi attribuiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

Titolo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 9. - Disposizioni transitorie
1. Le fondazioni adeguano i propri statuti alle disposizioni dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e del presente regolamento entro novanta giorni dall'entrata in vigore di quest'ultimo. Nello stesso termine sono adottate le eventuali deliberazioni alternative previste all'articolo 2, comma 2.
2. Al fine di assicurare la rapidità del processo di adeguamento statutario e agevolarne lo svolgimento le fondazioni, nella fase di prima applicazione del presente regolamento, evidenziano le modificazioni statutarie necessarie per gli scopi di cui al comma 1.
3. Entro quindici giorni dall'approvazione delle modificazioni statutarie da parte dell'Autorità di vigilanza le fondazioni richiedono le designazioni dei componenti l'organo di indirizzo.
4. Il nuovo organo di indirizzo entra in carica quando, scaduto il termine per la comunicazione delle designazioni, è stato nominato un numero di consiglieri sufficiente per la validità della costituzione dell'organo e delle relative deliberazioni secondo quanto previsto dallo statuto, purché si sia provveduto alla nomina di tutti i soggetti la cui designazione sia stata comunicata alla fondazione entro il termine massimo previsto e purché la designazione sia regolare e sussistano le condizioni per la nomina.
5. Il mandato svolto negli organi di indirizzo e di amministrazione in carica all'entrata in vigore del presente regolamento, non viene computato ai fini del limite di mandato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 153.
6. L'organo di indirizzo provvede alla nomina dell'organo di amministrazione entro venti giorni dall'entrata in carica. L'organo di controllo in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento resta in carica fino alla propria scadenza naturale, ove sussistano i requisiti di cui all'articolo 3 e non siano presenti le cause di incompatibilità di cui all'articolo 5.
7. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e del presente regolamento relative ai requisiti e alle incompatibilità dei componenti gli organi delle fondazione si applicano ai componenti degli organi ricostituiti ai sensi del presente articolo e alle nomine eventualmente effettuate medio tempore.
8. Fino all'entrata in carica dei nuovi organi di indirizzo e di amministrazione ciascun organo limita la propria attività all'ordinaria amministrazione, salva l'espressa autorizzazione dell'Autorità di vigilanza. E' compresa nell'ordinaria amministrazione l'esecuzione dei progetti di erogazione già approvati, nelle linee fondamentali, anche nell'ambito del documento programmatico revisionale. Sono comunque autorizzate, in via generale, le deliberazioni di importo unitario non superiore a 150.000 euro, ovvero all'eventuale maggiore importo stabilito dall'Autorità di vigilanza in considerazione delle dimensioni della fondazione; ai fini del calcolo del limite, l'importo delle singole deliberazioni è cumulato nel caso di frazionamento di operazioni unitarie.
9. Ferme le procedure ordinarie di autorizzazione o controllo previste dal decreto legislativo n. 153, le fondazioni possono effettuare gli interventi che l'Autorità di vigilanza bancaria ritiene necessari ai fini di stabilità bancaria e le operazioni di straordinaria amministrazione autorizzate dall'Autorità di vigilanza sulle fondazioni, sentito l'organo di controllo della fondazione.
10. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo l'Autorità di vigilanza può adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 153, ove ne ricorrano i presupposti e con le modalità ivi previste.
11. Anche in deroga alle previsioni del presente regolamento, le fondazioni possono completare i programmi di intervento già concretamente avviati alla data di entrata in vigore del presente regolamento o per i quali sono stati assunti impegni tali da far sorgere legittimi affidamenti di terzi.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
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