Regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di geometra
Ministero della giustizia
Decreto ministeriale 21 giugno 2006, n. 238
GU 172 del 26/07/2006
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Adotta
il seguente regolamento:
Capo I
Art. 1. - Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, attuativo della direttiva n. 89/48/CEE, così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/ 19/CE;
b) «decreto dirigenziale di riconoscimento», il decreto del Direttore generale della Giustizia Civile presso il Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;
c) «richiedente», il cittadino comunitario che domanda, ai fini dell'esercizio della professione di geometra in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo stato subordina l'esercizio o l'accesso alla professione;
d) «Consiglio nazionale», il Consiglio nazionale dei geometri.
Capo II
Prova attitudinale
Art. 2. - Contenuto della prova attitudinale
1. La prova attitudinale prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo ha luogo almeno due volte l'anno presso il Consiglio nazionale. L'esame si svolge in lingua italiana e si articola nella prova scritta e nella prova orale, ovvero nella sola prova orale, come stabilito nel decreto dirigenziale di riconoscimento.
2. L'esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel decreto dirigenziale di riconoscimento, che individua le prove nonché le materie di esame tra quelle elencate nell'allegato A al presente regolamento.
3. La prova scritta, della durata massima di sette ore, consiste nello svolgimento di uno o più elaborati vertenti sulle materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova scritta.
4. La prova orale verte sulle materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento, oltre che su ordinamento e deontologia professionale.
5. Il Consiglio nazionale predispone un programma relativo alle materie d'esame indicate nell'allegato A, da comunicare ai candidati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova scritta.
Art. 3. - Commissione d'esame
1. Presso il Consiglio nazionale è istituita una commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti.
2. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti è effettuata tra professionisti iscritti all'albo dei geometri con almeno otto anni di anzianità di iscrizione, designati dal Consiglio nazionale. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti è effettuata tra professori di prima o di seconda fascia o ricercatori confermati presso una Università o un Istituto universitario della Repubblica nelle materie su cui può vertere la prova attitudinale. La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è effettuata tra i magistrati del distretto della Corte d'Appello di Roma o collocati fuori ruolo presso amministrazioni o organi centrali dello Stato, con la qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello.
3. La commissione è nominata con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni. La commissione, presieduta dal componente designato dal Consiglio nazionale, con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale, giudica e delibera con la presenza dei cinque componenti effettivi. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i corrispondenti componenti supplenti, in ordine di anzianità. In caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione è presieduta dal componente, effettivo o supplente, con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente designato dal Consiglio nazionale, avente minore anzianità di iscrizione all'albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle disciplinate dall'articolo 6 sono adottate a maggioranza.
4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della commissione, nonché gli eventuali compensi determinati dal Consiglio nazionale, sono a carico del predetto Consiglio.
Art. 4. - Vigilanza sugli esami
1. Il Ministero della giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami e sulla commissione prevista all'articolo 3, in conformità alle disposizioni contenute nel regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e successive modifiche.
Art. 5. - Svolgimento dell'esame
1. Il richiedente presenta al Consiglio nazionale domanda di ammissione all'esame redatta secondo lo schema allegato B al presente regolamento, unitamente a copia del decreto dirigenziale di riconoscimento e a copia di un documento di identità.
2. La commissione si riunisce su convocazione del presidente per la fissazione del calendario delle prove di esame. Le prove scritte si svolgono in giorni consecutivi. Tra la data fissata per lo svolgimento della prova scritta e quella della prova orale non può intercorrere un intervallo inferiore a trenta e superiore a sessanta giorni. Della convocazione della commissione e del calendario delle prove è data immediata comunicazione all'interessato al recapito da questi indicato nella domanda ed al Ministero della giustizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della prova scritta.
Art. 6. - Valutazione della prova attitudinale
1. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito. Alla prova orale sono ammessi coloro che abbiano riportato in ogni prova scritta una votazione minima complessiva pari a trenta. Si considera superato l'esame da parte dei candidati che abbiano conseguito, in ciascuna materia della prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a trenta.
2. Allo svolgimento della prova scritta presenziano almeno due componenti della commissione.
3. Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascia certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.
4. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale non può essere ripetuta prima di sei mesi.
5. Il Consiglio nazionale dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia dell'esito della prova attitudinale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Capo III
Tirocinio di adattamento
Art. 7. - Oggetto e svolgimento del tirocinio
1. Il tirocinio di adattamento, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo, ha una durata massima di tre anni. Esso ha per oggetto il complesso delle attività professionali afferenti le materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento come necessitanti di misure compensative, scelte, tra quelle elencate nell'allegato A al presente regolamento, in relazione alla loro valenza ai fini dell'esercizio della professione.
2. Il tirocinio è svolto presso il luogo di esercizio dell'attività professionale di un libero professionista secondo quanto previsto nel decreto dirigenziale di riconoscimento.
3. La scelta del professionista è effettuata dal richiedente nell'ambito dell'elenco di cui al successivo articolo 8 ed è incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato con il professionista scelto.
Art. 8. - Elenco dei professionisti
1. Presso il Consiglio nazionale è istituito l'elenco dei professionisti presso i quali svolgere il tirocinio di adattamento.
2. Tale elenco è formato annualmente su designazione dei collegi provinciali e circondariali, previa dichiarazione di disponibilità dei professionisti, e comprende geometri che esercitano la professione da almeno sette anni.
3. Copia dell'elenco è trasmessa ad ogni collegio provinciale e circondariale.
4. Al Consiglio nazionale spetta la vigilanza sugli iscritti in tale elenco ai fini dell'adempimento dei doveri relativi allo svolgimento del tirocinio, tramite il presidente del collegio provinciale e circondariale cui è iscritto il professionista di cui al comma 1.
Art. 9. - Obblighi del tirocinante
Il tirocinante esegue diligentemente le disposizioni del professionista, garantendo la massima riservatezza sulle notizie comunque acquisite, ed è tenuto all'osservanza, in quanto compatibile, del codice deontologico dei geometri.
Art. 10. - Registro dei tirocinanti
1. Coloro che, muniti di decreto dirigenziale di riconoscimento, intendono svolgere, come misura compensativa, il tirocinio di adattamento, sono iscritti nel registro dei tirocinanti istituito e tenuto dal Consiglio nazionale.
2. Nel registro dei tirocinanti sono riportati:
a) il numero d'ordine attribuito al tirocinante, il suo cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio e numero di codice fiscale;
b) gli estremi del decreto dirigenziale di riconoscimento;
c) la data di decorrenza dell'iscrizione;
d) il cognome e nome del professionista presso il quale si svolge il tirocinio, il numero di iscrizione, il numero di codice fiscale, l'indirizzo del luogo di lavoro e il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8;
e) gli eventuali provvedimenti di sospensione del tirocinio;
f) la data di compimento del periodo di effettivo tirocinio;
g) la data del rilascio del certificato di compiuto tirocinio;
h) la data della cancellazione con relativa motivazione.
Art. 11. - Iscrizione
1. L'iscrizione al registro dei tirocinanti si ottiene a seguito di istanza al Consiglio nazionale, redatta secondo lo schema allegato C al presente regolamento.
2. Nella domanda il richiedente dichiara il proprio impegno ad effettuare il tirocinio di adattamento e la non sussistenza dell'incompatibilità prevista dall'articolo 7, comma 3, del presente regolamento.
3. La domanda è corredata dai seguenti documenti:
a) copia di un documento di identità;
b) copia del decreto dirigenziale di riconoscimento;
c) attestazione di disponibilità del professionista ad ammettere il richiedente a svolgere il tirocinio presso il proprio luogo di svolgimento dell'attività professionale;
d) n. due fotografie autenticate formato tessera; in alternativa, a richiesta dell'interessato, le fotografie possono essere autenticate dall'ufficio ricevente.
4. Nella domanda, sottoscritta dal richiedente, sono elencati i documenti allegati; il richiedente esprime altresì l'impegno a dare comunicazione delle eventuali sopravvenute variazioni entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse.
5. La domanda di iscrizione può essere inviata al Consiglio nazionale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero essere presentata direttamente presso gli uffici del Consiglio nazionale. Nel caso di consegna presso gli uffici, viene apposta sulla domanda il timbro del Consiglio nazionale con la data di ricevimento e viene rilasciata ricevuta al tirocinante o a persona da lui delegata.
6. La domanda incompleta o difforme dalle previsioni del presente articolo non è accolta quando non ne sia possibile la regolarizzazione.
Art. 12. - Delibera di iscrizione
1. Il presidente, su delibera del Consiglio nazionale, provvede alla iscrizione nel registro dei tirocinanti entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio nazionale.
3. Il mancato accoglimento della domanda di iscrizione deve essere motivato. La segreteria del Consiglio nazionale provvede entro dieci giorni a dare comunicazione della delibera adottata all'interessato, al professionista ed al collegio provinciale o circondariale presso cui questo è iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 13. - Modalità di svolgimento e valutazione del tirocinio
1. Ogni semestre il professionista compila una sezione dell'apposito libretto di tirocinio, fornitogli dal Consiglio nazionale, ove dichiara le attività svolte dal tirocinante. La sezione relativa ad ogni semestre viene controfirmata dal tirocinante e presentata al presidente del collegio provinciale o circondariale, o a un suo delegato, che vi appone il visto.
2. Nel termine di quindici giorni dal compimento del tirocinio, il professionista trasmette al Consiglio nazionale, e per conoscenza al collegio provinciale o circondariale, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna diretta presso i rispettivi uffici, il libretto di tirocinio ed apposita relazione sullo svolgimento del tirocinio da cui risulti espressamente la propria valutazione favorevole o sfavorevole.
3. In caso di valutazione favorevole, il presidente del Consiglio nazionale rilascia il certificato di compiuto tirocinio entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relazione.
4. In caso di valutazione sfavorevole, il Consiglio nazionale provvede all'audizione del tirocinante. Qualora ritenga di confermare la valutazione del professionista, emette provvedimento motivato di diniego di certificato di compiuto tirocinio. Qualora invece ritenga di disattendere la valutazione sfavorevole del professionista, emette provvedimento motivato e rilascia certificato di compiuto tirocinio nei termini di cui al comma 3.
5. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere immediatamente ripetuto.
Art. 14. - Sospensione e interruzione del tirocinio
1. Il tirocinio è sospeso da tutti gli eventi che ne impediscono l'effettivo svolgimento per un tempo superiore a un sesto e inferiore alla metà della sua durata complessiva.
2. Il tirocinio è interrotto da tutti gli eventi che ne impediscono l'effettivo svolgimento per un tempo superiore alla metà della sua durata complessiva.
3. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio informa il Consiglio nazionale della causa di sospensione e della causa di interruzione, nonché della ripresa del tirocinio nel caso di cui al comma 1.
4. Il Consiglio nazionale delibera la sospensione del tirocinio per un periodo comunque non superiore ad un anno.
5. La sospensione e l'interruzione del tirocinio sono deliberate dal Consiglio nazionale previa comunicazione all'interessato e assegnazione allo stesso di un termine per la presentazione di eventuali osservazioni. Il Consiglio nazionale, preso atto delle osservazioni dell'interessato, delibera con provvedimento comunicato all'interessato e al professionista presso cui si svolge il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 15. - Cancellazione dal registro dei tirocinanti
1. Il Consiglio nazionale, previa comunicazione all'interessato e assegnazione allo stesso di un termine per la presentazione di eventuali osservazioni, delibera la cancellazione dal registro dei tirocinanti nei seguenti casi:
a) rinuncia all'iscrizione;
b) dichiarazione di interruzione del tirocinio;
c) sopravvenuta incompatibilità;
d) condanna definitiva per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo di due anni o nel massimo a cinque anni;
e) rilascio del certificato di iscrizione all'albo dei geometri.
2. La delibera di cancellazione dal registro dei tirocinanti è comunicata dal Consiglio nazionale all'interessato e al professionista presso cui è stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che la delibera di cancellazione sia stata comunicata contestualmente a quella di interruzione del tirocinio.
Art. 16. - Sospensione dal registro dei tirocinanti
1. In caso di condanna, anche in primo grado, per uno dei delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d), il Consiglio nazionale, previa comunicazione all'interessato e assegnazione allo stesso di un termine per la presentazione di eventuali osservazioni, delibera la sospensione dal registro dei tirocinanti.
2. La delibera del Consiglio nazionale di sospensione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti deve essere comunicata all'interessato e al professionista presso cui è stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato A
(articoli 2, commi 2 e 5, e 7, comma 1)
1. Topografia e catasto.
2. Disegno tecnico.
3. Tecnologia rurale.
4. Economia e contabilità.
5. Estimo.
6. Costruzioni.
7. Tecnologia delle costruzioni.
8. Scienza delle costruzioni.
9. Tecnica delle costruzioni.
10. Architettura tecnica.
11. Tecnologia dell'architettura.
12. Tecnica e pianificazione urbanistica.
13. Urbanistica.
14. Produzione edilizia.
15. Legislazione urbanistica.
16. Disciplina opere pubbliche.
17. Diritto pubblico e privato.
Allegato B
(articolo 5, comma 1)
Al Consiglio nazionale geometri.
Il/la sottoscritto/a....
nato/a il.... a.... cittadino/a.... residente in.... in possesso del titolo professionale di.... rilasciato da.... a compimento di un corso di studi di.... anni, comprendente le materie sostenute presso l'Università.... con sede in.... iscritto nell'albo professionale di.... dal.... (1) ed in possesso del decreto dirigenziale di riconoscimento del proprio titolo professionale rilasciato dal Ministero della giustizia in data ................................
domanda
ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva n. 2001/19/CE, di essere ammesso a sostenere la prova attitudinale secondo quanto previsto nel decreto dirigenziale di riconoscimento di cui sopra.
Data.... Firma....
________________________________________
(1) Ove sussista il requisito.
Allegato C
(articolo 11, comma 1)
Al Consiglio nazionale geometri.
Il/la sottoscritto/a.... nato/a il.... a.... cittadino/a.... residente in.... in possesso del titolo professionale di.... rilasciato da.... a compimento di un corso di studi di.... anni, comprendente le materie sostenute presso l'Università.... con sede in.... iscritto nell'albo professionale di.... dal.... (1) ed in possesso del decreto dirigenziale di riconoscimento del proprio titolo professionale rilasciato dal Ministero della giustizia in data ................................
domanda
ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva n. 2001/19/CE, di essere iscritto al registro dei tirocinanti secondo quanto previsto nel decreto dirigenziale di riconoscimento di cui sopra;
dichiara
di impegnarsi ad effettuare il tirocinio di adattamento presso:....
dichiara
che non sussiste la incompatibilità prevista dall'art. 7, comma 3, del regolamento (rapporto subordinato con il professionista scelto per il tirocinio).
Data.... Firma....
____________________________________
(1) Ove sussista il requisito.
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