Termini e modalità di pagamento dell'accisa e dell'imposta di consumo per l'anno 2003, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto ministeriale 21 novembre 2003
GU 279 del 01/12/2003
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
( Visto...)
Decreta:
Art. 1.
1. Per il pagamento dell'accisa, relativa alle immissioni in consumo degli oli minerali, ad eccezione del gas metano, nel periodo dal 16 al 31 dicembre 2003, è effettuato entro il 27 dicembre 2003 un versamento a titolo di acconto, in misura pari alla percentuale indicata nell'art. 39, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e successive modificazioni, dell'accisa dovuta per i medesimi prodotti immessi in consumo nel periodo dal 1° al 15 dicembre. Al conguaglio si provvede entro il 16 gennaio 2004.
Art. 2.
1. Per il pagamento dell'imposta di consumo, relativa alle immissioni in consumo nel mese di dicembre 2003, degli oli lubrificanti e dei bitumi di petrolio, di cui all'art. 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è effettuato, entro il 27 dicembre 2003, un versamento a titolo di acconto, in misura pari alla percentuale indicata nell'art. 39, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e successive modificazioni, dell'imposta dovuta per i medesimi prodotti immessi in consumo nel mese di novembre 2003. Al conguaglio si provvede entro il 31 gennaio 2004.
Art. 3.
1. I pagamenti dell'accisa e dell'imposta di consumo relativi ai prodotti di cui agli articoli 1 e 2, compresi quelli relativi al gas metano e quelli a titolo di acconto, la cui scadenza è fissata al giorno 27 dicembre 2003, sono effettuati, con esclusione della compensazione di eventuali crediti, anche tramite il versamento unitario di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, se eseguiti entro il giorno 18 dello stesso mese.
Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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