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Decreto ministeriale 22 luglio 2005, n. 179

Regolamento di attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, di recepimento della direttiva 2002/94/CE della Commissione del 9 dicembre 2002, recante talune modalità di applicazione della direttiva 76/308/CEE del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto ministeriale 22 luglio 2005, n. 179
GU 209 del 08/09/2005

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(Visto...)
Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1. - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) trasmissione «per via elettronica», la trasmissione effettuata mediante attrezzature elettroniche di trattamento (inclusa la compressione digitale) di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici; b) rete «CCN/CSI», la piattaforma comune basata sulla Rete comune di comunicazione (CCN) e sull'Interfaccia comune di sistema (CSI) sviluppate dalla Comunità per assicurare le trasmissioni per via elettronica tra le autorità competenti nel settore delle dogane e dell'imposizione.

Art. 2. - Assistenza amministrativa con gli altri Stati membri
1. Ai fini dell'attuazione dell'assistenza amministrativa disciplinata dal presente regolamento il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, si avvale dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia delle entrate.
2. L'Agenzia delle dogane funge da punto di contatto con gli organismi designati dagli altri Stati membri per il recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, dai prelievi agricoli, dai dazi doganali e dalle accise, ivi compresi gli interessi, le penali, le sanzioni amministrative e le spese relative a tali crediti. A tal fine, essa è individuata specificamente come punto di contatto diretto nella rete CCN/CSI nell'indirizzario all'uopo predisposto dalla Commissione europea nelle materie di propria competenza per le comunicazioni per via elettronica con gli altri Stati membri.
3. L'Agenzia delle entrate funge da punto di contatto con gli organismi designati dagli altri Stati membri per il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto, imposte sul reddito e sul capitale e imposte sui premi assicurativi, ivi compresi gli interessi, le penali, le sanzioni amministrative e le spese relative a tali crediti. A tal fine, essa è individuata specificamente come punto di contatto diretto nella rete CCN/CSI nell'indirizzario all'uopo predisposto dalla Commissione europea nelle materie di propria competenza per le comunicazioni per via elettronica con gli altri Stati membri.
4. Le suddette Agenzie scambiano direttamente con tali organismi le relative richieste di assistenza.
5. Qualora dette istanze pervengano al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, queste saranno immediatamente inoltrate ad una delle suddette Agenzie, secondo la rispettiva competenza.
6. Il Dipartimento per le politiche fiscali, Ufficio relazioni internazionali, del Ministero dell'economia e delle finanze cura i rapporti con la Commissione europea e provvede a comunicare annualmente il numero delle domande di informazioni, di notifica e di recupero inviate e ricevute nel corso dell'anno, l'importo dei crediti e l'ammontare di quelli recuperati. Il Dipartimento per le politiche fiscali favorisce, altresì, il reciproco coordinamento tra le strutture incaricate dello scambio diretto delle richieste di assistenza.
7. A tal fine è istituito presso il Dipartimento per le politiche fiscali, Ufficio relazioni internazionali, un Comitato di coordinamento, cui è demandato il compito di assicurare:
a) la diffusione e lo scambio delle informazioni nella specifica materia;
b) l'esame delle questioni di carattere generale relative alla mutua assistenza disciplinate dal presente regolamento, ivi comprese le eventuali criticità che dovessero emergere nella trasmissione delle comunicazioni per via elettronica, e l'individuazione delle possibili soluzioni.
8. Il suddetto Comitato, presieduto da un dirigente dell'Ufficio Relazioni Internazionali, è composto da rappresentanti designati, rispettivamente, dall'Agenzia delle dogane e dall'Agenzia delle entrate. Tranne in casi di particolare urgenza o necessità ritenuti tali dal Presidente o segnalati dalle Agenzie fiscali, il Comitato si riunisce, di norma, una volta ogni due mesi. Il Presidente è assistito da personale dell'Ufficio Relazioni Internazionali per le funzioni di segreteria.
9. Con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti gli ulteriori criteri di composizione del Comitato, l'organizzazione interna ed il funzionamento del Comitato medesimo.

Art. 3. - Requisiti delle richieste di informazioni
1. La richiesta di informazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, è presentata per iscritto secondo il modello contenuto nell'allegato I del presente decreto. Se non è inviata per via elettronica, la domanda reca il timbro ufficiale dell'Autorità richiedente ed è firmata da un funzionario debitamente autorizzato a presentare tali richieste.
2. Nella richiesta d'informazioni è indicata ogni altra autorità cui è stata eventualmente inoltrata un'analoga richiesta.
3. La richiesta di informazioni riguarda:
a) il debitore;
b) un'altra persona tenuta al pagamento del credito, secondo le norme vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'Autorità richiedente;
c) un terzo che detenga beni appartenenti a una delle persone di cui alle lettere a) o b).

Art. 4. - Assistenza per le richieste di informazioni di altri Stati membri
1. L'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate ricevono le richieste di informazioni avanzate da altri Stati membri e ne accusano ricevuta per iscritto all'Autorità richiedente entro sette giorni dalla data di ricezione della domanda.
2. Subito dopo aver ricevuto la richiesta, le suddette Agenzie invitano, se del caso, l'autorità richiedente a fornire tutte le informazioni supplementari necessarie.
3. Le informazioni richieste sono fornite allo stato in cui sono acquisite e secondo la data della loro ricezione.
4. Se non è stato possibile ottenere tutte o parte delle informazioni richieste entro termini congrui, tenuto conto del caso di specie, l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate ne danno comunicazione all'Autorità richiedente, indicando le ragioni per le quali non si sono potute ottenere le informazioni richieste. In ogni caso, decorso il termine di sei mesi dalla data di ricezione della domanda, l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate comunicano all'Autorità richiedente l'esito delle ricerche effettuate.
5. Qualora l'Autorità richiedente, a seguito delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 4, presenti una domanda di prosecuzione delle ricerche entro due mesi dalla ricezione delle comunicazioni stesse, le citate Agenzie danno seguito a tale domanda secondo le disposizioni previste per la domanda iniziale.
6. Quando l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate decidano, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 69 del 2003, di non dare seguito favorevole alla domanda di informazioni, le stesse comunicano per iscritto all'Autorità richiedente, entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda, i motivi che si oppongono al soddisfacimento della domanda, facendo espresso riferimento alle disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976.

Art. 5. - Richieste di informazioni agli altri Stati membri
1. Le richieste di informazioni da rivolgere agli altri Stati membri sono presentate da parte dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia delle entrate secondo le disposizioni contenute nell'articolo 3.
2. Le suddette Agenzie trasmettono tutte le informazioni supplementari, cui hanno normalmente accesso, richieste dall'Autorità adita.
3. Qualora le citate Agenzie decidano, in qualsiasi momento, di ritirare la richiesta di informazioni presentata, ne danno comunicazione per iscritto all'Autorità adita.

Art. 6. - Requisiti delle richieste di notifica
1. La domanda di notifica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, è presentata per iscritto in duplice copia conforme al modello contenuto nell'allegato II del presente decreto. Essa reca il timbro ufficiale dell'Autorità richiedente ed è firmata da un funzionario debitamente autorizzato a formulare tale domanda.
2. L'atto o la decisione di cui è richiesta la notifica è allegato alla domanda in duplice copia.
3. Se non è indicato nell'atto o nella decisione di cui si chiede la notifica, la domanda di notifica menziona le norme in vigore nello Stato membro dell'Autorità richiedente incaricata del procedimento relativo alla contestazione del credito o al suo recupero.

Art. 7. - Assistenza per le richieste di notifica degli altri Stati membri
1. L'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate alle quali sia stata rivolta una richiesta di notifica di atti e decisioni, ivi compresi quelli giudiziari concernenti un credito o il suo recupero, emanati dallo Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente, ne accusano ricevuta per iscritto all'autorità richiedente stessa entro sette giorni dalla data di ricezione della richiesta.
2. Non appena ricevuta la domanda di notifica, le suddette Agenzie adottano le misure necessarie per procedere alla notifica stessa. Le notifiche sono effettuate secondo le norme di legge in vigore per la notifica dei corrispondenti atti nel territorio nazionale.
3. Nel rispetto del termine per la notifica indicato nella domanda, le citate Agenzie invitano, se del caso, l'autorità richiedente a fornire le informazioni supplementari necessarie.
4. In nessun caso, l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate rimettono in discussione la validità dell'atto o della decisione oggetto della domanda di notifica.
5. Non appena eseguita la notifica, le suddette Agenzie restituiscono un esemplare della domanda con l'attestato che figura a tergo debitamente completato.

Art. 8. - Richieste di notifica rivolte agli altri Stati membri
1. Le richieste di notifica da rivolgere agli altri Stati membri sono presentate da parte dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia delle entrate secondo le disposizioni contenute nell'articolo 6.
2. La richiesta di notifica riguarda ogni persona fisica o giuridica che secondo le norme di legge vigenti nel territorio nazionale deve avere conoscenza di un atto o di una decisione che la riguarda.
3. Le suddette Agenzie trasmettono tutte le informazioni supplementari, cui hanno normalmente accesso, richieste dall'Autorità adita.

Art. 9. - Requisiti delle richieste di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari
1. La domanda di recupero di un credito o di adozione di provvedimenti cautelari prevista rispettivamente dagli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, è presentata per iscritto secondo il modello di cui all'allegato III del presente decreto.
2. La suddetta domanda contiene la dichiarazione comprovante la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 69 del 2003 per l'avvio del procedimento di assistenza reciproca. Essa reca il timbro ufficiale dell'Autorità richiedente ed è firmata da un funzionario debitamente autorizzato a formulare la domanda medesima.
3. Il titolo esecutivo di cui all'articolo 5, comma 1 del citato decreto legislativo è allegato alla domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari. Un unico titolo esecutivo può essere rilasciato per più crediti allorché riguardi una sola persona. I diversi crediti rientranti nello stesso titolo esecutivo sono considerati come costituenti un unico credito.
4. La domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari riguarda una delle persone indicate nell'articolo 3, comma 3.

Art. 10. - Assistenza per le domande di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari degli altri Stati membri
1. L'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate, alle quali sia pervenuta una richiesta di recupero di crediti o di adozione di provvedimenti cautelari avanzata dagli altri Stati membri, ne accusano ricevuta per iscritto all'Autorità richiedente entro sette giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro gli stessi termini, le suddette Agenzie invitano l'Autorità richiedente a completare la domanda se quest'ultima non fornisce le informazioni di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 69 del 2003.
2. Qualora il recupero della totalità o di parte del credito o l'adozione di provvedimenti cautelari non possa intervenire entro termini congrui, tenuto conto del caso di specie, l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate ne informano l'Autorità richiedente, fornendo le relative motivazioni.
3. Entro sei mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione della domanda, le citate Agenzie informano l'Autorità richiedente dello stato del procedimento da esse avviato per il recupero o per l'adozione di provvedimenti cautelari o dell'esito del medesimo.
4. L'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate procedono al recupero del credito o all'adozione di provvedimenti cautelari secondo le disposizioni legislative o regolamentari vigenti.
5. Nel caso in cui l'Autorità richiedente, a seguito della comunicazione dell'esito del procedimento, chieda la riapertura del procedimento di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari entro due mesi dalla ricezione della comunicazione stessa, le suddette Agenzie danno seguito a tale domanda secondo le disposizioni previste per la domanda iniziale.
6. Qualora l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate ricevano notifica, da parte dell'Autorità richiedente, dell'avvenuta contestazione del credito o del relativo titolo esecutivo, le Agenzie medesime sospendono, salvo istanza contraria formulata dalla tessa Autorità richiedente, la procedura esecutiva fino alla decisione dell'organo competente nello Stato membro richiedente.
7. Le citate Agenzie interrompono l'azione intrapresa quando l'Autorità richiedente comunica che la domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari è divenuta priva di oggetto in seguito al pagamento del credito, alla sua estinzione o per qualsiasi altro motivo.
8. Qualora l'Autorità richiedente informi l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate che l'importo del credito della domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari risulta modificato per una qualunque ragione, in tal caso, se la suddetta modifica comporta una riduzione dell'importo del credito, le suddette Agenzie proseguono l'azione intrapresa ai fini del recupero o dell'adozione di provvedimenti cautelari nei limiti dell'importo residuo.
9. Se, nel momento in cui l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate sono informate della diminuzione dell'importo del credito, è già stato recuperato un importo superiore alla somma residua, le Agenzie medesime rimborsano a colui che ne ha diritto l'importo riscosso in eccesso, sempre che non sia stato avviato il trasferimento di cui al comma 12.
10. Se la modificazione comporta un aumento dell'importo del credito la domanda complementare di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari trasmessa dall'autorità richiedente sarà, nella misura del possibile, trattata dalle citate Agenzie insieme alla domanda iniziale dell'autorità richiedente. Quando, tenuto conto dello stato di avanzamento della procedura in corso, non è possibile congiungere la domanda complementare alla domanda iniziale, le suddette Agenzie danno seguito alla domanda complementare soltanto se riguarda un importo uguale o superiore a quello indicato nell'articolo 12, comma 2.
11. Per la conversione in euro dell'importo modificato del credito, l'Autorità richiedente ricorre al tasso ufficiale di cambio applicato nella propria domanda iniziale.
12. Le somme recuperate, ivi compresi gli eventuali interessi per ritardato pagamento, sono trasferite all'autorità richiedente in euro. Il trasferimento deve avvenire nel mese che segue il giorno di esecuzione del recupero.
13. A prescindere dalle somme eventualmente riscosse per gli interessi per ritardato pagamento, il credito è considerato recuperato in proporzione al recupero dell'importo espresso in euro, in base al tasso di cambio di cui all'articolo 11, comma 2.
14. L'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate comunicano all'Autorità richiedente, entro un mese dalla ricezione della notifica dell'avvenuta contestazione del credito o del relativo titolo esecutivo emesso nello Stato membro richiedente, se le disposizioni legislative, regolamentari e la prassi amministrativa vigenti nell'ordinamento interno non consentono l'adozione dei provvedimenti cautelari o della procedura di recupero del credito di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 69 del 2003.
15. Ogni azione intrapresa dall'interessato nel territorio nazionale per la restituzione delle somme recuperate e di ogni altra ulteriore somma dovuta a seguito del recupero dei crediti contestati è notificata all'Autorità richiedente da parte dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia delle entrate, non appena quest'ultime ne siano informate. Per quanto possibile, le citate Agenzie associano l'Autorità richiedente nelle procedure per il calcolo dell'importo da restituire e di ogni ulteriore somma dovuta. Qualora l'esito della contestazione risulti favorevole al debitore e le somme recuperate siano già state trasferite all'Autorità richiedente ai sensi del comma 12, le Agenzie chiedono, con domanda motivata rivolta all'Autorità richiedente medesima, la restituzione dell'importo recuperato e di ogni ulteriore somma dovuta.

Art. 11. - Domande di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari rivolte agli altri Stati membri
1. Le domande di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari da rivolgere agli altri Stati membri sono presentate da parte dell'Agenzia delle dogane e dall'Agenzia delle entrate secondo le disposizioni contenute nell'articolo 9.
2. Se la valuta dello Stato membro al quale è rivolta la richiesta è diversa dall'euro, l'importo del credito da recuperare è espresso anche nella moneta dell'altro Stato membro. Il tasso di cambio da utilizzare a tali fini è l'ultima quotazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale relativa ai cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite dal Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.
3. A seguito delle informazioni sull'esito del procedimento ricevute dall'altro Stato membro, l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate possono chiedere, con domanda da presentare entro due mesi dalla ricezione delle informazioni stesse, la riapertura del procedimento di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari.
4. Se la domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari diviene priva di oggetto in seguito al pagamento del credito, alla sua estinzione o per qualsiasi altro motivo, le citate Agenzie ne informano immediatamente per iscritto l'Autorità adita affinché quest'ultima interrompa l'azione intrapresa.
5. Nel caso in cui, per una qualsiasi ragione, l'importo del credito, dopo la formulazione della domanda, risulti modificato, le suddette Agenzie emettono, se necessario, un nuovo titolo esecutivo e ne informano immediatamente l'Autorità adita, trasmettendo, nel caso di modifica in aumento, una domanda complementare di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari.
6. Per la conversione dell'importo modificato del credito nella moneta dello Stato membro cui è stata rivolta la richiesta, le citate Agenzie ricorrono al tasso ufficiale di cambio applicato nella propria domanda iniziale.
7. Le contestazioni del credito o del relativo titolo esecutivo emesso nel territorio nazionale sono notificate all'Autorità adita dall'Agenzia delle dogane e dall'Agenzia delle entrate non appena quest'ultime ne siano state informate. Qualora, a seguito dell'esito favorevole al debitore della contestazione, l'Autorità adita richieda, con domanda motivata, la restituzione delle somme recuperate, l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate procedono al trasferimento di tali somme entro due mesi dal ricevimento della suddetta domanda.

Art. 12. - Ammissibilità e rifiuto delle domande di assistenza
1. L'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate presentano una domanda d'assistenza per un solo o per diversi crediti, allorché il recupero debba avvenire a carico di una sola persona.
2. Una domanda di assistenza può essere presentata solo se l'importo complessivo del credito o dei crediti elencati all'articolo 1 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, è di almeno 1500 euro.
3. Quando le citate Agenzie decidano, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 69 del 2003, di respingere una richiesta di assistenza, esse comunicano per iscritto all'Autorità richiedente le ragioni del rifiuto. Tale comunicazione deve essere fatta dalle Agenzie medesime entro tre mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione della domanda.

Art. 13. - Trasmissione delle comunicazioni
1. Tutte le informazioni comunicate per iscritto conformemente al presente decreto sono trasmesse, nei limiti del possibile, esclusivamente per via elettronica, fatta eccezione per:
a) la domanda di notifica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, nonché l'atto o la decisione di cui è richiesta la notifica;
b) le domande di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari previste rispettivamente agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, nonché il relativo titolo esecutivo.
2. L'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate che inseriscono le informazioni in banche dati elettroniche e comunicano per via elettronica, adottano tutte le misure necessarie affinché tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma in applicazione del presente decreto siano trattate quali riservate. Dette informazioni sono coperte dal segreto professionale e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Le informazioni di cui al comma 1 sono accessibili soltanto alle persone, agli uffici e alle autorità di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 69 del 2003. Esse possono essere utilizzate in occasione di procedimenti giudiziari o amministrativi avviati per recuperare imposte, dazi, tasse e altre misure di cui all'articolo 1 dello stesso decreto legislativo.
4. Quando comunicano per via elettronica, gli Uffici di cui al comma 2 adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che le comunicazioni siano debitamente autorizzate.
5. Le informazioni e gli altri dati comunicati dall'Agenzia delle dogane e dall'Agenzia delle entrate all'autorità richiedente sono redatti nella lingua italiana o in un'altra lingua ufficiale concordata con l'autorità richiedente stessa.

Art. 14. - Disposizioni varie
1. L'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate individuano almeno un funzionario debitamente autorizzato ad accettare le richieste che comportano modalità specifiche di rimborso ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 69 del 2003.
2. Se le citate Agenzie decidono di chiedere un'intesa di rimborso, esse comunicano per iscritto all'autorità richiedente le ragioni che le inducono a ritenere che il recupero presenti difficoltà particolari, comporti costi ingenti o sia collegato alla lotta contro la criminalità organizzata. In questo caso le Agenzie stesse forniscono una stima dettagliata dei costi per i quali chiedono il rimborso all'autorità richiedente.
3. Se non è concordata un'intesa di rimborso, le citate Agenzie proseguono l'azione di recupero secondo la normale procedura.
4. Se la domanda di intesa di rimborso perviene dallo Stato membro cui sia stata inviata domanda di assistenza da parte dell'Agenzia delle dogane o dell'Agenzia delle entrate, queste ultime accusano ricezione della domanda di rimborso, per iscritto, entro sette giorni dal ricevimento della domanda. Entro due mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione di detta domanda, le suddette Agenzie comunicano all'Autorità adita se, e in quale misura, accettano l'intesa di rimborso proposta.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate informano il Dipartimento per le politiche fiscali, Ufficio relazioni internazionali, sull'applicazione delle procedure di cui al decreto legislativo n. 69 del 9 aprile 2003 e sui risultati ottenuti negli anni precedenti, secondo il modello di cui all'allegato IV del presente decreto.
6. Tali informazioni sono trasmesse dal Dipartimento per le politiche fiscali, Ufficio relazioni internazionali, alla Commissione europea, entro il 15 marzo di ogni anno.

Art. 15. - Norme di esecuzione
1. Con provvedimenti dei propri direttori da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate individuano i rispettivi Uffici competenti per le richieste di assistenza e stabiliscono le norme procedurali per l'applicazione delle disposizioni dettate in materia di recupero dei crediti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
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