Decreto presidente consiglio ministri 8 febbraio 2006

PC ai giovani
Presidenza del consiglio dei ministri Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
Decreto presidente consiglio ministri 8 febbraio 2006
GU 67 del 21/03/2006

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
(Vista...)
Decreta:

Art. 1. - Beneficiari, ammontare, oggetto e validità temporale dell'incentivo
1. Alle persone fisiche nate nell'anno 1990 e che, quindi, compiono il sedicesimo anno di età nell'anno 2006, iscritte all'anagrafe tributaria e residenti in Italia (di seguito: «beneficiari»), che acquistano un sistema di personal computer (di seguito: «PC») nuovo di fabbrica, di qualsiasi prezzo, marca e tipo, avente la configurazione di cui al comma 2, è riconosciuto, all'atto dell'acquisto, un incentivo pari ad euro 175,00 nei limiti delle disponibilità di cui all'art. 8 comma 1.
2. Al fine di ottenere le agevolazioni di cui al presente decreto, per «PC» si intende un insieme di componenti elettroniche, dotato di certificato di garanzia e di assistenza tecnica e costituito da:
a) unità centrale e unità disco rigido interno;
b) scheda di gestione dell'audio e del video;
c) dispositivo di connessione e periferiche (video, tastiera, mouse);
d) lettore CD Rom e/o DVD;
e) sistema operativo adatto ad ospitare software applicativi di produttività e/o gestionali;
f) predisposizione per l'accesso ad Internet (modem).
3. Il PC deve essere dotato della certificazione di qualità ISO 9001.2, nonché della certificazione, rilasciata dal produttore ovvero distributore del sistema operativo, per il sistema operativo preinstallato.
4. Il contributo è concesso anche in caso di acquisto di una parte del sistema, purché comprendente almeno le componenti di cui alle lettere a), e) ed f) del comma 2.
5. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto per acquisti effettuati entro e non oltre un anno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
6. I beneficiari che hanno usufruito dell'incentivo di cui al comma 1 possono altresì partecipare ad un concorso al termine del quale il Ministro per l'innovazione e le tecnologie premia i migliori classificati nel superamento di una prova di inventiva e capacità informatica per la soluzione di un problema appositamente concepito; al concorso si accede attraverso il portale «www.italia.gov.it» aderendo all'iniziativa «Vola con Internet» (di seguito: «sito dell'iniziativa») e seguendo le modalità ivi pubblicate.

Art. 2. - Modalità di conseguimento dell'incentivo
1. Per i beneficiari costituisce titolo di legittimazione per il conseguimento dell'incentivo la lettera loro trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale vengono illustrate le finalità del Progetto e viene loro attribuito un numero di identificazione personale (di seguito: «PIN») leggibile mediante abrasione della pellicola su di esso sovrapposta.
2. L'incentivo è conseguito all'atto dell'acquisto del PC presso un qualsiasi rivenditore che aderisce al Progetto, identificato da un apposito simbolo riportato nel sito, esposto in modo visibile all'esterno dell'esercizio commerciale.
3. I beneficiari forniscono al rivenditore il PIN e il numero di codice fiscale, esibendo la carta di identità o altro documento equivalente ai fini dell'identificazione personale.
4. L'incentivo è costituito da una riduzione, di pari importo, del prezzo complessivo di acquisto del PC, IVA inclusa, al netto di ogni eventuale sconto commerciale.
5. I beneficiari che non abbiano ricevuto la lettera di cui al comma 1, possono farne richiesta rivolgendosi al centro di servizi (contact center) di cui all'art. 5, comma 2, lettera c).

Art. 3. - Adempimenti a carico del rivenditore
1. Il rivenditore che intende aderire al Progetto compila il foglio elettronico riportato all'interno del sito dell'iniziativa, indicando gli estremi identificativi del proprio esercizio commerciale, il relativo indirizzo, il numero di partita IVA, gli estremi di iscrizione alla Camera di commercio e manifestando la volontà di accettare le condizioni che lo riguardano riportate nel sito medesimo. Nel caso di rivenditori già iscritti al progetto per l'anno 2003, 2004 e 2005 è sufficiente l'eventuale aggiornamento dei dati già comunicati, utilizzando allo scopo l'apposito foglio elettronico predisposto sullo stesso sito dell'iniziativa.
2. Pattuita la vendita, il rivenditore, dopo aver verificato sotto la propria responsabilità l'identità dell'acquirente e il suo titolo di legittimazione, accede alla propria posizione sul sito dell'iniziativa e compila l'apposito foglio elettronico, trasferendovi i dati relativi all'operazione e, specificatamente, le generalità dell'acquirente, gli estremi del documento di identificazione, il numero di codice fiscale, il PIN, il numero di serie del PC, nonché il numero identificativo dello scontrino fiscale emesso.
3. L'operazione di cui ai comma 2 è automaticamente inibita in caso di esaurimento delle disponibilità del Fondo.
4. A fronte di ogni operazione effettuata è riconosciuto al rivenditore un rimborso pari all'ammontare della riduzione di prezzo praticata, sulla base del consuntivo reso disponibile sul sito. Il relativo importo è corrisposto mensilmente al rivenditore, secondo le indicazioni da esso fornite all'atto dell'adesione al Progetto, mediante bonifico su conto corrente bancario o accreditamento su conto corrente postale i cui costi sono a carico dei rivenditori.

Art. 4. - Certificazione di base nelle discipline informatiche
1. Ai beneficiari che intendono ottenere una certificazione di base nelle discipline informatiche è riconosciuto un contributo di 100,00 euro nei limiti delle disponibilità di cui all'art. 8, comma 1.
2. La certificazione è rilasciata dai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'art. 2 del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie 13 maggio 2005, recante «costituzione dell'elenco dei soggetti abilitati al rilascio di una certificazione riguardante la competenza di base nelle discipline informatiche».
3. L'elenco di cui al comma 2 è consultabile sul sito www.italia.gov.it
4. La certificazione di cui al comma 1 può essere richiesta entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed i relativi esami possono essere effettuati entro e non oltre diciotto mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

Art. 5. - Attività del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e degli organismi esterni di collaborazione
1. Per la realizzazione del Progetto, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie si avvale, previa stipula di appositi atti convenzionali, della Società generale d'informatica SOGEI S.p.a per quanto concerne:
a) la predisposizione dell'elenco dei nominativi dei beneficiari, corredato dei relativi dati identificativi necessari per invio della lettera di cui all'art. 2, comma 1, e la realizzazione delle procedure informatizzate necessarie all'assegnazione del PIN al beneficiario medesimo;
b) il riconoscimento della posizione comprovante la tipologia dell'attività commerciale del rivenditore;
c) predisposizione dell'elenco mensile degli acquisti di PC effettuati ai sensi dell'art. 1 e dei relativi rimborsi da corrispondere ai rivenditori di cui all'art. 3;
d) supporto al Dipartimento per le attività di controllo e monitoraggio del Progetto.
2. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie assicura, tramite stipula di atto convenzionale con Poste Italiane S.p.a., i seguenti adempimenti:
a) la predisposizione e il recapito delle lettere ai beneficiari;
b) il rimborso ai rivenditori dei crediti maturati ai sensi dell'art. 3, comma 4;
c) l'organizzazione e la gestione di un centro di servizi (contact center) al fine di soddisfare le richieste dei soggetti di cui all'art. 2, comma 5.
3. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede, inoltre:
a) all'attivazione di un piano di comunicazione ed informazione finalizzato ad assicurare la massima conoscenza dell'iniziativa;
b) al controllo sistematico ed al monitoraggio dell'andamento del progetto, in relazione agli obiettivi da raggiungere.

Art. 6. - Modalità di erogazione dei contributi
1. Al fine di consentire al Dipartimento di corrispondere il rimborso ai rivenditori del contributo di 175,00 euro per gli acquisti di PC di cui all'art. 1:
a) la SOGEI predispone l'elenco delle operazioni effettuate mensilmente dai rivenditori aderenti al Progetto e lo trasmette al Dipartimento;
b) il Dipartimento trasferisce l'importo mensile di rimborsi da corrispondere ai rivenditori su un apposito conto corrente postale ed autorizza Poste Italiane S.p.a. ad effettuare il versamento dell'importo spettante a ciascun rivenditore, secondo le indicazioni da ognuno fornite di cui all'art. 3, comma 2.
2. Al fine di consentire al Dipartimento di corrispondere il rimborso del contributo di 100,00 euro ai certificatori nelle discipline informatiche di base di cui all'art. 4, comma 2, per le certificazioni rilasciate:
a) i certificatori di cui all'art. 4, comma 2, aderenti al Progetto predispongono l'elenco delle certificazioni rilasciate mensilmente e lo trasmettono al Dipartimento;
b) il Dipartimento trasferisce l'importo mensile di rimborsi da corrispondere ai singoli certificatori su un apposito conto corrente postale ed autorizza Poste Italiane S.p.a. ad effettuare il versamento dei suddetti importi mediante bonifico, il cui costo è a carico dei certificatori, su conto corrente bancario o accreditamento su conto corrente postale.

Art. 7. - Sanzioni a carico dei rivenditori e revoca del contributo
1. Qualora risulti che la concessione dei contributi erogati ai sensi del presente decreto è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali effettuate dal beneficiario o dal rivenditore, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, previa contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio, interrompe o revoca il contributo, e inibisce, altresì, la partecipazione al Progetto.
2. La revoca dei contributi comporta l'obbligo di riversare all'erario, entro i termini fissati dal provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.
3. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione e interessi, viene disposto mediante iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Art. 8. - Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede utilizzando i fondi destinati al Progetto con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 10 gennaio 2006, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2006, registro n. 1, foglio n. 230, pari a 8 milioni di euro per:
a) la corresponsione del contributo di 175,00 euro di cui all'art. 1;
b) la corresponsione del contributo di 100,00 euro di cui all'art. 4;
c) lo svolgimento delle attività convenzionali strumentali all'effettuazione del progetto di cui all'art. 5, commi le 2;
d) l'attivazione di un piano di comunicazione ed informazione finalizzato ad assicurare la massima conoscenza dell'iniziativa, come previsto dall'art. 5, comma 3, lettera a).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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