Disciplina delle forme pensionistiche complementari, attuativa della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), n. 1, della legge 23 agosto 2004, n. 243
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direttiva interministeriale 28 aprile 2006
GU 154 del 05/07/2006
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Premessa
In attuazione della legge n. 243 del 23 agosto 2004, «Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria», il Governo ha adottato il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari», pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2005.
Tale decreto, coerentemente ai principi dettati dalla legge delega, è volto ad incentivare la previdenza complementare assumendo la configurazione «di disciplina unitaria della materia» e si pone l'obiettivo di garantire l'omogeneità del sistema di vigilanza sul settore, rimodulare la disciplina fiscale, monitorare la gestione delle risorse finanziarie derivanti dalle contribuzioni degli iscritti e, soprattutto, incrementare stabilmente l'entità dei flussi di finanziamento delle forme pensionistiche complementari, contribuendo così a definire una struttura del sistema previdenziale in cui, anche tenuto conto dell'esigenza di rendere sostenibile la spesa pensionistica a carico del bilancio dello Stato, siano garantiti al lavoratore trattamenti pensionistici adeguati in rispondenza dell'art. 38 della Costituzione.
Tutto ciò anche in considerazione delle indicazioni, provenienti dalla U.E., di perseguire riforme «strutturali» dei sistemi pensionistici nazionali che prevedano un'architettura c.d. «multipilastro».
In questa logica, il decreto ha provveduto ad omogeneizzare tutte le diverse forme di previdenza complementare, dettando identiche norme giuslavoristiche e fiscali oltre che regole omogenee in materia di trasparenza e confrontabilità dei costi e dei risultati, di modalità di informazione agli iscritti, nonché di tempi di approvazione e procedimenti di autorizzazione delle forme pensionistiche complementari, indipendentemente dalle fonti istitutive. In linea con tale ultimo principio, le nuove disposizioni presuppongono la individuazione di una autorità, la COVIP, incaricata di ricevere, in guisa di «sportello unico», le richieste dei soggetti interessati, attivandosi per l'ottenimento dell'autorizzazione complessiva attraverso la collaborazione con le altre autorità di settore.
Le suddette disposizioni devono, altresì, tenere conto della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari», che, all'art. 21, riconosce alla COVIP il ruolo di autorità ed impone alla stessa di operare in coordinamento con le altre autorità per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza. Tale collaborazione appare necessaria per garantire la corretta attuazione delle disposizioni previste dall'art. 25, comma 3, della stessa legge.
Ciò premesso, in base alle previsioni dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 252/2005, che attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le funzioni di alta vigilanza, mediante l'adozione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive generali alla COVIP, vengono emanate le
seguenti direttive.
La vigilanza nel nuovo sistema
Il nuovo decreto prevede, tra l'altro, nel quadro del perfezionamento del sistema di vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari, collettive e individuali, un significativo accrescimento delle competenze della COVIP, che costituisce elemento necessario affinché possa concretamente realizzarsi un serio e rigoroso apparato dei controlli.
Sulla base delle nuove disposizioni in materia, codesta commissione dovrà, pertanto, provvedere ad impartire le opportune direttive ai soggetti vigilati, uniformando le linee direttrici della propria attività con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari, al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare e alla sana e prudente gestione delle forme pensionistiche preesistenti, delle forme negoziali e dei fondi aperti. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n. 252/2005, resta ferma la vigilanza di stabilità esercitata dalle rispettive autorità di controllo sui soggetti abilitati di cui all'art. 6 del medesimo decreto, mentre permangono le competenze previste dal citato comma 3 dell'art. 25 della legge n. 262/2005, «in materia di sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione attribuite all'ISVAP dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, incluse quelle relative ai prodotti assicurativi con finalità previdenziali».
In tale contesto, la COVIP si coordina con le altre autorità promuovendo forme di collaborazione, anche preventiva, ai fini dell'esercizio delle citate funzioni di vigilanza e di sportello unico.
I compiti della COVIP
Le attribuzioni di codesta commissione risultano, in particolare, integrate con riferimento ai seguenti principali profili:
definire le condizioni che, allo scopo di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e portabilità, tutte le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per poter essere ricondotte all'ambito di applicazione del decreto legislativo ed essere iscritte all'apposito albo;
approvare, oltre che gli statuti e i regolamenti dei fondi pensione negoziali e aperti, anche i regolamenti delle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, attuati mediante contratti di ramo I e ramo III di cui all'art. 2, comma 1, del codice delle assicurazioni, approvato con decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con specifico riferimento ai profili menzionati nel comma 3 del medesimo art. 13: modalità di partecipazione, trasferimento delle posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, comparabilità dei costi e dei risultati di gestione, trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali, modalità di comunicazione, agli iscritti e alla COVIP, delle attività della forma pensionistica e della posizione individuale;
richiedere di apportare modifiche agli statuti e ai regolamenti delle forme pensionistiche complementari, fissando un termine per l'adozione delle relative delibere;
dettare disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme pensionistiche complementari, al fine di assicurare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari garantendo altresì il diritto alla portabilità della posizione individuale, avendo anche riguardo all'esigenza della comparabilità dei costi;
disciplinare, compatibilmente con la normativa in materia di sollecitazione degli investimenti, le modalità di offerta al pubblico di tutte le forme pensionistiche, dettando disposizioni volte all'applicazione di regole comuni, sia per la fase inerente alla raccolta delle adesioni sia per quella concernente l'informativa periodica agli aderenti circa l'andamento amministrativo e finanziario delle forme stesse, anche al fine di eliminare distorsioni che possano arrecare pregiudizio agli aderenti. COVIP, pertanto, tenendo anche conto, per quanto attiene alle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), delle disposizioni in materia di intermediazione assicurativa recate dal Titolo IX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, vigilerà sull'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con gli aderenti e sulle modalità di pubblicità, con facoltà di sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione delle stesse;
dettare disposizioni volte a disciplinare le modalità con le quali le forme pensionistiche complementari sono ora tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali;
esercitare il controllo, anche ai fini della correttezza dei comportamenti, sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile di tutte le forme pensionistiche complementari, ferma restando, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 25 della legge 262/2005 e con le precisazioni in precedenza effettuate con riguardo alle forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, la vigilanza esercitata dalle rispettive autorità di controllo sugli intermediari finanziari e assicurativi in ordine alla loro sana e prudente gestione, anche mediante ispezioni presso le stesse, richiedendo l'esibizione dei documenti e degli atti che si ritengano necessari. Per le forme di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto restano ferme le regole di investimento e di contabilizzazione previste dal predetto codice delle assicurazioni.
Atteso che il decreto legislativo n. 252 del 2005 prevede la complessiva abrogazione del decreto legislativo n. 124 del 1993 dal 1° gennaio 2008, si ritiene che il passaggio delle competenze da altre autorità alla COVIP debba avvenire in coerenza con tale data.
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2008, anche le competenze in materia di regolamentazione e vigilanza sulla raccolta delle adesioni ai fondi aperti saranno svolte dalla COVIP, nel complessivo quadro normativo e regolamentare delineato in materia di sollecitazione del pubblico risparmio e coordinandosi opportunamente con l'attività svolta in materia dalla CONSOB, sicché anche la disciplina della raccolta delle adesioni ai fondi pensione aperti, unitamente a quella relativa a tutte le altre forme pensionistiche complementari, dovrà essere ricompresa nell'ambito dei provvedimenti da emanarsi da parte della COVIP ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 252/2005, mentre la CONSOB conserverà sino al 31 dicembre 2007 le attuali attribuzioni in materia, da esercitare in coordinamento con la COVIP.
Lo snellimento delle procedure e il regime transitorio Il decreto legislativo reca, inoltre, una serie di disposizioni volte allo snellimento e alla semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza della COVIP. In particolare, l'art. 4, comma 3, individua i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, fissandoli in sessanta giorni dal ricevimento da parte della COVIP dell'istanza e della prescritta documentazione, ovvero in trenta giorni dal ricevimento dell'ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza. La COVIP determina con proprio regolamento le modalità di presentazione dell'istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell'autorizzazione comunque non superiori ad ulteriori trenta giorni.
Al riguardo e, più in generale, con riferimento ai procedimenti di autorizzazione e di approvazione di modifiche statutarie e regolamentari di competenza della COVIP, si richiama l'attenzione sull'utilità di prevedere, secondo quanto prospettato dall'art. 19, comma 2, lettera b), l'adozione della procedura del silenzio-assenso, nonché di procedimenti amministrativi semplificati, con particolare riguardo alle ipotesi di modifiche di statuti e regolamenti conseguenti a sopravvenute disposizioni normative.
Il comma 1, lettera b), del citato art. 4 precisa, inoltre, che per i fondi pensione che richiedano la personalità giuridica, il riconoscimento della stessa consegue automaticamente al provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività adottato dalla COVIP, alla quale è peraltro affidata la tenuta del registro relativo ai fondi pensione costituiti quali persone giuridiche, ivi compresi i fondi c.d. preesistenti (ossia istituiti prima dell'entrata in vigore della legge n. 421 del 1992).
Pertanto, tutte le forme pensionistiche, al fine di realizzare gli obiettivi in premessa, presentano la documentazione autorizzativa o di modifica alla COVIP, la quale, nell'ottica della collaborazione di cui all'art. 21 della legge n. 262 del 2005, provvede, nei termini sopra esplicitati, a definire il procedimento di competenza.
A questo fine, le autorità di vigilanza coinvolte dalla COVIP si adoperano al rispetto dei tempi, al fine di garantire uguale trattamento a tutte le forme pensionistiche nell'ottica di snellezza e velocizzazione dei procedimenti.
Premesso quanto sopra, si richiama l'attenzione sull'esigenza che codesta autorità provveda alla tempestiva adozione delle delibere, direttive, istruzioni, nonché della relativa modulistica, preordinate a consentire l'adeguamento di tutte le forme pensionistiche complementari alle nuove disposizioni, condizione necessaria affinché le forme stesse possano ricevere l'autorizzazione della COVIP a nuove adesioni, anche in relazione al conferimento del trattamento di fine rapporto, a decorrere dal 1° gennaio 2008.
A questo scopo, ai sensi dell'art. 23, comma 3, entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto legislativo n. 252 del 2005, codesta COVIP è tenuta all'emanazione delle direttive a tutte le forme pensionistiche vigilate.
Tali direttive dovranno fornire indicazioni utili al tempestivo adeguamento degli statuti, dei regolamenti e dei relativi documenti informativi per la raccolta delle adesioni e, con specifico riguardo alle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, finalizzate a consentire gli adempimenti previsti dall'art. 13, comma 3. Secondo quanto prescritto, queste ultime forme pensionistiche complementari dovranno, in particolare, provvedere alla predisposizione dell'apposito regolamento ed alla costituzione del patrimonio separato, operando, per tale ultimo aspetto, secondo le modalità stabilite dall'ISVAP.
Per quanto attiene alle forme complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, l'art. 23, comma 1, del decreto legislativo prevede che «i contratti di assicurazione con finalità previdenziale stipulati fino alla data del 31 dicembre 2007 continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto legislativo». Detti contratti potranno, quindi, continuare ad essere regolati, anche dopo il 1° gennaio 2008, sulla base delle previgenti disposizioni, non potendo tuttavia beneficiare del versamento del trattamento di fine rapporto nè delle altre disposizioni previste dal nuovo decreto, essendo ciò ammesso solo nei confronti delle forme che risulteranno adeguate al decreto.
Stante la previsione dell'art. 23, comma 3, lettera b), si sottolinea che è comunque consentito alle imprese di assicurazione di adeguare i contratti in essere al 31 dicembre 2007 alla nuova normativa, in ottemperanza al decreto e alle direttive COVIP. Le imprese dovranno, tra l'altro, predisporre il regolamento e sottoporlo all'approvazione della COVIP ai fini dell'iscrizione all'albo delle forme pensionistiche complementari, nonché attuare la costituzione del patrimonio separato e autonomo, secondo quanto sopra previsto. Solo ad esito di tali adempimenti, previa iscrizione al citato albo, si renderà così possibile, anche per tali forme, l'acquisizione di nuove adesioni e la destinazione ad esse del trattamento di fine rapporto.
Agli aderenti a polizze previdenziali stipulate entro il 31 dicembre 2007 e non adeguate entro tale termine alla nuova normativa, è riconosciuta la facoltà di trasferire la propria posizione, alle condizioni stabilite dalla regolamentazione di settore, in strumenti di previdenza complementare realizzati secondo la nuova normativa.
Infine, si precisa che, fino alla data del 31 dicembre 2007, codesta COVIP continuerà ad applicare le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211, al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 giugno 2003, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 1996, n. 703, nonché dei decreti che, fino alla predetta data, saranno emanati ai sensi della normativa attualmente vigente.
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