Approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale delle attività marginali
Provvedimento Agenzia Entrate 13 aprile 2004
GU 94 del 22/04/2004
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nei riferimenti normativi del presente atto;
Dispone:
1. Sono approvati, nella misura indicata nell'allegato 1, i limiti di ricavi o compensi di cui all'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativi alle attività comprese nei 42 studi di settore approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2003 e 18 marzo 2004. I predetti limiti, determinati sulla base della nota tecnica e metodologica contenuta nell'allegato 2, sono utilizzati al fine di verificare l'ammissibilità al regime fiscale delle attività marginali.
2. I contribuenti che svolgono due o più attività d'impresa ovvero una o più attività d'impresa in diverse unità di produzione o di vendita, per le quali risultano applicabili gli studi di settore, sono ammessi al regime fiscale delle attività marginali prendendo in considerazione i ricavi determinati in base all'applicazione dello studio di settore relativo all'attività prevalente.
3. I contribuenti a cui risultano applicabili i 42 studi di settore, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2003 e 18 marzo 2004, che intendono avvalersi, a partire dal periodo d'imposta 2004, del regime agevolato di cui all'art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono presentare domanda all'ufficio locale competente in ragione del domicilio fiscale entro il 31 maggio 2004.
Motivazioni.
Il presente provvedimento, previsto dall'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attività marginali, stabilisce, per le attività comprese in 42 nuovi studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2003, il limite dei ricavi o compensi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale disciplinato nel medesimo articolo.
Alcuni studi, contrassegnati con la lettera «T» al posto della lettera «S», costituiscono evoluzioni di studi di settore già in vigore e sostituiscono integralmente le versioni precedentemente approvate. Per questi studi si è proceduto alla determinazione di nuovi limiti di ricavi o compensi entro cui ci si può avvalere del regime fiscale agevolato delle attività marginali.
Coerentemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto dirigenziale 25 marzo 2002, i contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività d'impresa in diverse unità di produzione o di vendita, per le quali risultano applicabili gli studi di settore, sono ammessi al regime fiscale delle attività marginali tenendo conto dei ricavi determinati in base all'applicazione dello studio di settore relativo all'attività prevalente.
Il provvedimento prevede, altresì, che i contribuenti a cui risultano applicabili i 42 studi di settore approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2003 e 18 marzo 2004, che intendano avvalersi del regime agevolato a decorrere dal 2004, possano presentare apposita domanda all'ufficio locale competente in ragione del domicilio fiscale, entro il 31 maggio 2004.
Tale termine che differisce quello previsto dal comma 3 dell'art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, consentirà una più agevole presentazione delle domande da parte dei contribuenti interessati.
Riferimenti normativi.
a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
(omissis)
b) Disciplina degli studi di settore e del regime delle attività marginali:
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche: approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni: istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni;
decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-bis): istituzione degli studi di settore;
legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): individuazione delle modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonché le cause di esclusione degli stessi;
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 14): disposizioni riguardanti il regime fiscale delle attività marginali;
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 2 gennaio 2002: modalità di riduzione dei ricavi e compensi determinati in base agli studi di settore per la loro applicazione nei confronti dei contribuenti marginali;
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002: approvazione di criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita;
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2003: approvazione di 20 studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, del commercio e dei servizi e dei professionisti;
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2003: approvazione di 20 studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, del commercio e dei servizi e dei professionisti;
provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate 15 aprile 2003: approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale delle attività marginali, relativi alle attività comprese nei 20 studi di settore approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2003;
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 15 aprile 2003: approvazione dei limiti di ricavi o compensi entro cui è possibile avvalersi del regime fiscale delle attività marginali, relativi alle attività comprese nei 20 studi di settore approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 marzo 2003;
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 dicembre 2003: approvazione di 17 studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, del commercio e dei servizi;
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2004: approvazione di 25 studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, del commercio, dei servizi e dei professionisti.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 1
Tabella dei limiti dei ricavi o compensi per i soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali relativamente ai 42 studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2003 approvati con decreti ministeriali del 24 dicembre 2003 e 18 marzo 2004.
TABELLA DEI LIMITI DEI RICAVI O DEI COMPENSI PER I SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DEL REGIME FISCALE DELLE ATTIVITA' MARGINALI
42 STUDI DI SETTORE IN VIGORE DALL'ANNO D'IMPOSTA 2003 | Limite dei ricavi |
SD39U - Fabbricazione di coloranti, pitture, vernici ..... | 25.823 |
SD40U - Fabbricazione di motori e apparecchiature elettriche .... | 15.255 |
SD41U - Fabbricazione e riparazione di macchine ed attrezzature per ufficio ..... | 7.924 |
SD42U - Fabbricazione e riparazione di elementi per ottica..... | 7.221 |
SD43U - Fabbricazione di apparecchi medicali, protesi | 19.664 |
SD44U - Fabbricazione di accessori per autoveicoli, motocicli e biciclette ..... | 16.312 |
SD45U - Lavorazione di tè; lavorazione e commercio all'ingrosso di caffè ..... | 17.157 |
SD46U - Fabbricazione di prodotti chimici ..... | 11.663 |
SD48U - Cantieri navali ..... | 8.530 |
SD49U - Fabbricazione di materassi ..... | 8.710 |
SG41U - Studi di mercato e sondaggi di opinione ..... | 8.352 |
SG90U - Esercizio della pesca ..... | 1.586 |
SG91U - Intermediari delle assicurazioni ..... | 10.548 |
SG92U - Servizi in materia di contabilità ..... | 6.035 |
SG93U - Design e styling ..... | 6.084 |
SG94U - Produzioni e distribuzioni cinematografiche e di video, attività radiotelevisive... | 5.426 |
SG95U - Centri benessere e stabilimenti termali ..... | 5.137 |
SK26U - Attività delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici ..... | 7.030 |
SK27U - Attività professionali relative all'informatica e servizi connessi ..... | 9.642 |
SK28U - Regia e recitazione ..... | 5.264 |
SM41U - Commercio all'ingrosso di macchine e attrezzature per ufficio ..... | 25.823 |
SM47U - Commercio al dettaglio di natanti e forniture di bordo ..... | 23.980 |
SM80U - Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione ..... | 25.823 |
SM81U - Commercio all'ingrosso di combustibili ..... | 21.039 |
SM82U - Commercio all'ingrosso di metalli ..... | 25.823 |
SM83U - Commercio all'ingrosso di prodotti chimici ..... | 25.823 |
SM84U - Commercio all'ingrosso di macchine utensili | 5.379 |
SM85U - Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco | 16.330 |
SM86U - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici ..... | 16.921 |
TD12U - Fabbricazione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria ..... | 23.186 |
TG44U - Esercizi alberghieri, affittacamere e case per vacanze ..... | 7.460 |
TG61A - Intermediari del commercio di alimentari, bevande, tabacco ..... | 12.917 |
TG61B - Intermediari del commercio di mobili, casalinghi, ferramenta ..... | 11.638 |
TG61C - Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature ..... | 11.673 |
TG61D - Intermediari del commercio di prodotti vari ..... | 12.547 |
TG61E - Intermediari del commercio di macchinari, impianti industriali, navi ecc. ..... | 14.492 |
TG61F - Intermediari del commercio di materie prime agricole ecc. ..... | 9.864 |
TG61G - Intermediari del commercio di combustibili, prodotti chimici per l'industria ..... | 13.115 |
TG61H - Intermediari del commercio di legnami e materiali da costruzione ..... | 14.156 |
TM01U - Commercio al dettaglio di alimentari ..... | 25.823 |
TM02U - Commercio al dettaglio di carni ..... | 25.823 |
TM05U - Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori... | 13.034 |
Allegato 2
Criteri per la definizione dei limiti dei ricavi o compensi per i soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali relativamente ai 42 studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2003 approvati con decreti ministeriali del 24 dicembre 2003 e del 18 marzo 2004.
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
Le persone fisiche esercenti attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime fiscale delle attività marginali a condizione che i ricavi o compensi del periodo d'imposta risultino di ammontare non superiore ad un valore limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività.
Tale limite non può, comunque, essere superiore a 25.823 euro.
Di seguito vengono esposti i criteri seguiti per l'individuazione dei limiti dei ricavi o compensi per i 42 studi di settore in vigore dall'anno d'imposta 2003, approvati con decreti ministeriali del 24 dicembre 2003 e del 18 marzo 2004.
L'elaborazione è stata condotta sui dati, utilizzati per la definizione degli studi di settore, relativi alle persone fisiche.
Per ogni studio di settore è stata analizzata la distribuzione ventilica dei ricavi o compensi dichiarati dalle persone fisiche, eventualmente allineati al ricavo o compenso di riferimento minimo determinato in base all'applicazione degli studi di settore.
Analogamente a quanto predisposto per gli studi di settore precedenti, come valore limite per l'applicazione del regime fiscale delle attività marginali è stato scelto il valore del 1° ventile della distribuzione dei ricavi o compensi.
In tal modo si è ottenuto un limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività, che tiene conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Per valori del 1° ventile superiori a 25.823 euro, il limite è stato comunque fissato a 25.823 euro.
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