Obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3mila euro
Provvedimento Agenzia Entrate 22.12.2010 (Prot. n. 2010/184182)
Pubblicato nel sito Agenzia delle Entrate 22/12/2010
[ vedi Disposizioni integrative e correttive in ]Provvedimento del 21.06.2011
Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
DISPONE
1. Soggetti obbligati alla comunicazione
1.1 Sono obbligati alla comunicazione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, tutti i soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i quali effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta, così come individuate al successivo punto 2.
1.2 Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute durante il periodo cui si riferisce la comunicazione, è necessario distinguere le seguenti ipotesi:
- nel caso in cui il soggetto si è estinto per effetto dell'operazione straordinaria o della trasformazione sostanziale soggettiva, quello subentrante deve trasmettere la comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto;
- nel caso in cui il soggetto non si è estinto per effetto dell’operazione straordinaria, la comunicazione deve essere presentata dallo stesso.
2. Oggetto della comunicazione
2.1 Oggetto della comunicazione sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute dai soggetti passivi di cui al punto 1, per le quali i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo pari o superiore a euro tremila al netto dell’imposta sul valore aggiunto. Per le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura il predetto limite è elevato a euro tremilaseicento al lordo dell’imposta sul valore aggiunto applicata. Qualora siano stipulati più contratti tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite, si considera l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti.
2.2 Per i contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, l’operazione è da comunicare qualora i corrispettivi dovuti in un anno solare siano complessivamente di importo pari o superiore a euro tremila.
2.3 Per il periodo d’imposta 2010 l’importo previsto dai precedenti punti 2.1 e 2.2 è elevato ad euro venticinquemila e la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione.
2.4 Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le seguenti operazioni:
- importazioni;
- esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001;
- operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
2.5 Sono altresì escluse, in fase di prima applicazione, le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura, effettuate fino al 30 giugno 2011. [ vedi provv. del 14.04.2011 - nota T&L ]
3. Elementi da indicare nella comunicazione
3.1 Nella comunicazione vanno indicati, per ciascuna cessione o prestazione di cui ai punti 2.1 e 2.2:
a) l’anno di riferimento;
b) la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente;
c) per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i dati di cui all’articolo 4, primo comma, lettere a) e b), del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
d) i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, e l’importo dell’imposta sul valore aggiunto applicata o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti; per le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le quali non ricorre l’obbligo della fattura, i corrispettivi comprensivi dell’imposta sul valore aggiunto applicata.
3.2 Ai fini della comunicazione dei dati di cui al punto 3.1, per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione, il committente o il commissionario è tenuto a fornire i propri dati identificativi di cui alle lettere b) e c) del medesimo punto.
4. Termini di invio della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA
4.1 I soggetti di cui al punto 1.1 effettuano la comunicazione entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
4.2 Nell’individuazione degli elementi informativi da trasmettere il soggetto obbligato farà riferimento al momento della registrazione ai sensi degli artt. 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 o, in mancanza, al momento di cui all’art. 6 del medesimo decreto.
4.3 Per il periodo d’imposta 2010 la comunicazione può essere effettuata fino al 31 dicembre 2011.
4.4 È consentita la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di un'altra precedentemente inviata, purché essa si riferisca al medesimo periodo temporale e la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati.
5. Modalità di trasmissione dei dati
5.1 La comunicazione avviene in conformità delle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento e con le modalità di cui ai successivi punti.
5.2 I soggetti tenuti alla comunicazione di cui al punto 1 utilizzano il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) in relazione ai requisiti da essi posseduti per la presentazione telematica delle dichiarazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
5.3 Per la trasmissione dei dati, è possibile avvalersi dei soggetti di cui all'art. 3, commi 2- bis e 3, del citato D.P.R. n. 322/98.
5.4 La trasmissione telematica dei dati è effettuata utilizzando i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, anche al fine di verificare la congruenza dei dati da trasmettere con quanto previsto dalle specifiche tecniche allegate al presente atto.
6. Ricevute
6.1 La trasmissione dei dati di cui al punto 3 si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell'Agenzia delle Entrate, la ricezione del file contenente i dati medesimi.
6.2 L'Agenzia delle Entrate attesta l'avvenuta trasmissione dei dati mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet (Fisconline) generati secondo le modalità descritte, rispettivamente al paragrafo 2 ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico al presente provvedimento ed al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni.
6.3 Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia delle entrate.
6.4 La ricevuta di cui al punto 6.2 non è rilasciata e, conseguentemente, i dati si considerano non trasmessi qualora il file che li contiene sia scartato per uno dei seguenti motivi:
a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro di cui ai citati allegati tecnici del Decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni;
b) codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato, a fronte dell'invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;
c) file non elaborabile, in quanto non verificato utilizzando il software di controllo di cui al punto 6.3;
d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un soggetto di cui al punto 5.2.
6.5 Le circostanze elencate al punto precedente sono comunicate, sempre per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file, il quale è tenuto a riproporne la corretta trasmissione entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.
7. Trattamento dei dati
7.1 I dati e le notizie che pervengono all'anagrafe tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.
7.2 I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell'anagrafe tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessità, attraverso particolari sistemi di elaborazione, prevalentemente consistenti nei cosiddetti «data warehouse», che consentono di eseguire analisi selettive che limitano il trattamento dei dati personali, e di individuare i soli soggetti che posseggono i requisiti fissati per l'esecuzione dei controlli fiscali.
7.3 Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell'Agenzia delle entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono compiutamente tracciate.
8. Sicurezza dei dati
8.1 La comunicazione di cui al punto 5 è effettuata per via telematica:
a) direttamente, tramite il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline), in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;
b) tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del citato D.P.R n. 322/98.
8.2 L’Agenzia delle entrate rende gratuitamente disponibile il software di controllo necessario per verificare la congruenza dei dati da trasmettere con quanto previsto dalle specifiche tecniche allegate al presente atto. Il predetto controllo deve essere eseguito obbligatoriamente prima della trasmissione telematica della comunicazione di cui al punto 1, pena lo scarto della comunicazione medesima.
8.3 La consultazione sicura degli archivi del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte nonché della conservazione delle copie di sicurezza.
Motivazioni
Con il presente provvedimento si attua l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a euro tremila , introdotto dall’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, dettandone le modalità tecniche, le procedure ed i termini.
L’onere si estende a tutti i soggetti passivi relativamente alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali, nel corso del periodo d’imposta, i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, hanno superato la soglia dei tremila euro, al netto dell’imposta applicata. La soglia viene elevata a Euro 3.600, comprensiva dell’imposta sul valore aggiunto, per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione.
Per alcune tipologie di contratti (appalto, fornitura e somministrazione), invece, è stato previsto una semplificazione dell’obbligo comunicativo, nel senso che esso sussiste laddove i corrispettivi dovuti in un intero anno solare siano di importo complessivo non inferiore ai tremila euro; per i contratti tra loro collegati va considerato, ai fini della comunicazione dell’operazione, l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti.
Al fine di limitare la platea dei soggetti obbligati alla comunicazione in argomento ed in considerazione del divieto fissato dall’articolo 6 dello Statuto del contribuente, sono escluse dall’obbligo comunicativo le operazioni già monitorate dall’Amministrazione finanziaria.
In particolare, non vanno comunicate le importazioni e le operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate o ricevute, registrate o soggette a registrazione, riguardanti operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei cosiddetti Paesi black list.
Analogamente, non devono essere comunicate le operazioni che hanno costituito già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nonché le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione effettuate fino al 30 aprile 2011.
Allo scopo di semplificare gli adempimenti richiesti, le informazioni da comunicare, oltre al codice fiscale – o, in alternativa, per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i dati di cui all’articolo 4, primo comma, lettera a) e b), del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 –, sono quelle indispensabili per l’individuazione dei soggetti e delle operazioni.
La comunicazione telematica deve essere effettuata, aggregata per anno, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni.
Al fine di garantire la graduale introduzione dell’obbligo comunicativo in parola ed assicurare, al tempo stesso, sin dalla prima attuazione della disposizione, la disponibilità dei dati necessari a contrastare i fenomeni evasivi e di frode di maggiore rilevanza anche dal punto di vista economico, per il periodo d’imposta 2010 è previsto sia l’innalzamento della soglia a 25.000 euro che l’ampliamento del termine entro cui deve essere effettuata la comunicazione - limitata, peraltro, alle sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione - fino al 31 ottobre 2011.
La trasmissione deve avvenire tramite il servizio telematico Entratel ovvero Internet (Fisconline); il contribuente ha facoltà di avvalersi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.
I dati si considerano trasmessi soltanto al momento in cui è completata la procedura di ricezione; a tal fine l'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta trasmissione dei dati mediante apposite ricevute, rese disponibili entro cinque giorni lavorativi successivi a quello di invio, salvo cause di forza maggiore.
Le specifiche tecniche allegate al provvedimento individuano altresì i motivi che possono dar luogo allo scarto del file contenente i dati. Nel caso in cui si verifichi una delle circostanze che danno luogo allo scarto le stesse saranno comunicate, sempre per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file, il quale è tenuto a riproporne la corretta trasmissione entro cinque giorni lavorativi successivi dalla comunicazione di scarto.
Qualora il soggetto trasmittente intenda sostituire una comunicazione in precedenza inviata, la sostituzione è consentita purché essa si riferisca al medesimo anno ed avvenga, previo annullamento della comunicazione precedentemente inviata, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
(omesse)
b) Disciplina normativa di riferimento:
Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 (art. 21).
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Artt. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 23, 24 e 25)
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Art. 3, commi 2-bis e 3).
Decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 [Art. 4, primo comma, lettere a) e b) e art. 7].
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi