Prot. n. 30294/2023
Modalità di attuazione dell’articolo 1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022,
n. 197, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte
l’Agenzia delle entrate
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
DISPONE
1. Approvazione del modello di domanda di definizione agevolata delle controversie
tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 1, commi da 186
a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
1.1. È approvato, unitamente alle relative istruzioni, l’allegato modello di domanda per
la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle
entrate, da presentare secondo le modalità di seguito illustrate, ai sensi dell’articolo
1, commi da 186 a 202, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito anche legge
di bilancio per il 2023). Il modello di domanda e le relative istruzioni costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
1.2. La domanda di definizione di cui al punto 1.1 deve essere presentata, per ciascuna
controversia autonoma, dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio
o da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.
1.3. Sono definibili le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte
l’Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello
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in cassazione e anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della legge di
bilancio per il 2023
1.4. Si considerano pendenti le controversie il cui atto introduttivo del giudizio in primo
grado sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della legge
di bilancio per il 2023 (1° gennaio 2023) e per le quali alla data di presentazione
della domanda di cui al punto 1.1 il processo non si sia concluso con pronuncia
definitiva.
1.5. Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in
parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a),
delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007,
2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, 2020/2053/UE,
Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l’imposta sul valore aggiunto
riscossa all’importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del
regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
2. Descrizione e contenuto del modello
Il modello di domanda di cui al punto 1.1 si compone del frontespizio, riguardante
l’informativa sul trattamento dei dati personali, e delle sezioni nelle quali vanno
riportati i dati necessari ad identificare il soggetto che presenta la domanda, la
controversia tributaria oggetto di definizione, l’atto impugnato, l’importo dovuto per
la definizione e i dati del pagamento.
3. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa
3.1 Il modello di cui al punto 1.1 è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle
entrate in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
3.2 Il modello può essere, altresì, reperito anche su siti internet diversi da quello
dell’Agenzia delle entrate, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e
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sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l’indirizzo del
sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del presente provvedimento.
3.3 Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore
nero, mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque
garantiscano la chiarezza e l’intelligibilità del modello nel tempo.
3.4 È consentita la stampa del modello nel rispetto della conformità grafica al modello
approvato e della sequenza dei dati.
4. Modalità e termine di presentazione della domanda
4.1 Entro il termine del 30 giugno 2023, per ciascuna controversia tributaria autonoma,
ossia relativa al singolo atto impugnato, va presentata all’Agenzia delle entrate una
distinta domanda di definizione, esente dall’imposta di bollo, mediante trasmissione
telematica.
4.2 In attesa dell’attivazione del servizio di trasmissione telematica è consentita la
presentazione della domanda di definizione tramite invio all’indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) dell’Ufficio che è parte nel giudizio.
4.3 La trasmissione telematica va effettuata:
a) direttamente dai contribuenti richiedenti;
b) mediante un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui
all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni,
utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
Nell’ipotesi di cui alla precedente lettera b) la domanda, debitamente compilata e
sottoscritta, va consegnata in tempo utile per l’esecuzione della trasmissione
telematica entro la predetta scadenza.
Non sono ammesse modalità di presentazione diverse da quelle indicate in
precedenza, neppure mediante servizio postale o posta elettronica ordinaria o
certificata, salvo quanto precisato al punto 4.2.
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4.4 La compilazione della domanda è effettuata utilizzando l’apposito prodotto
informatico disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. La data a
partire dalla quale sarà disponibile il nuovo prodotto informatico verrà resa nota con
successiva comunicazione.
4.5 Il soggetto incaricato della trasmissione telematica di cui alla lettera b) del punto
4.3 è tenuto a consegnare al contribuente copia della domanda di definizione
predisposta con l’utilizzo del prodotto informatico di cui al precedente punto 4.4,
contenente anche il riquadro relativo all’impegno alla trasmissione telematica,
nonché copia della comunicazione resa disponibile dall’Agenzia delle entrate, che
attesta l’avvenuto ricevimento della domanda e che costituisce prova dell’avvenuta
presentazione della stessa.
4.6 La domanda di definizione, debitamente sottoscritta dal richiedente e dal soggetto
eventualmente incaricato della trasmissione telematica, deve essere conservata a
cura del richiedente stesso fino alla definitiva estinzione della controversia,
unitamente ai documenti relativi ai versamenti effettuati, sia in pendenza di giudizio
sia in sede di definizione agevolata della controversia.
4.7 Devono considerarsi tempestive le domande trasmesse entro la scadenza prevista,
ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni
lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione dell’Agenzia delle
entrate che attesti il motivo dello scarto.
5. Modalità e termini di versamento
5.1 Il pagamento dell’importo da versare per la definizione può avvenire in un’unica
soluzione oppure in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo, nei
termini previsti dall’articolo 1, comma 194, della legge n. 197 del 2022.
5.2 Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi da versare non superano mille
euro. Il limite di mille euro si riferisce all’importo netto dovuto come specificato
nelle istruzioni per la compilazione della domanda.
5.3 Il termine per il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata scade il 30
giugno 2023.
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Il termine per il pagamento delle rate successive alla prima scade il 30 settembre, il
20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno.
Per le scadenze delle rate fissate dall’articolo 1, comma 194, della legge n. 197 del
2022, che cadono di sabato oppure di domenica, va considerata direttamente la data
del lunedì successivo, atteso che i versamenti e gli adempimenti, anche se solo
telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria
che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno
lavorativo successivo.
Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla
data del versamento della prima rata.
Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento.
5.4 Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già
versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. Non si dà comunque luogo alla
restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto
per la definizione stessa.
5.5 Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali
pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell’entrata in vigore della
legge n. 197 del 2022.
5.6 È esclusa la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
5.7 Con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate sono istituiti i codici-tributo per
il versamento delle somme relative alla definizione agevolata delle controversie
tributarie pendenti da riportare nel modello F24 e sono indicate le istruzioni per la
compilazione del modello stesso.
6. Perfezionamento della definizione
La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento
dell’importo netto dovuto o della prima rata entro il termine e con le modalità
indicate nei punti 4 e 5. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si
perfeziona con la sola presentazione della domanda.
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L’eventuale diniego della definizione agevolata è notificato al contribuente entro il
31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.
Motivazioni
Il presente provvedimento è emanato ai sensi del comma 203, dell’articolo 1, della legge 29
dicembre 2022, n. 197 e dà attuazione alle disposizioni dell’articolo 1, commi da 186 a 202,
della medesima legge, che prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie, in
cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso
quello in cassazione e anche a seguito di rinvio.
Le disposizioni citate consentono ai contribuenti di chiudere le vertenze fiscali attraverso il
pagamento di determinati importi correlati al valore ed allo stato della controversia, al netto
delle sanzioni e degli interessi. Sono definibili le controversie in cui l’atto introduttivo del
giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio 2023 e per le
quali alla data di presentazione della domanda il giudizio non si sia concluso con pronuncia
definitiva.
Il provvedimento approva il modello per la presentazione telematica della domanda di
adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti, reso disponibile sul sito internet
dell’Agenzia delle entrate, unitamente alle relative istruzioni che forniscono le indicazioni per
la determinazione degli importi dovuti per la definizione. Per ciascuna autonoma
controversia, ossia relativa al singolo atto impugnato, il contribuente presenta una distinta
domanda di definizione agevolata entro il 30 giugno 2023.
Nelle more dell’attivazione del servizio di trasmissione telematica è consentita la
presentazione della domanda tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
dell’Ufficio che è parte nel giudizio.
Il pagamento delle somme dovute o della prima rata deve essere effettuato mediante modello
F24 entro il 30 giugno 2023; il pagamento rateale è ammesso soltanto nel caso in cui l’importo
netto dovuto sia superiore a mille euro per ciascuna controversia autonoma;
conseguentemente, le somme inferiori o pari a tale cifra vanno sempre versate in unica
soluzione, entro il 30 giugno 2023. Le somme superiori a mille euro possono essere versate
in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo; sulle rate successive alla prima si
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applicano gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. Non è
ammesso il pagamento tramite la compensazione.
La definizione si perfeziona – salvo eventuale diniego- con il pagamento, entro il termine
perentorio del 30 giugno 2023, dell’intera somma da versare oppure della prima rata e con la
presentazione della domanda entro lo stesso termine. Qualora non vi siano importi da versare,
la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (articolo 57; articolo 62;
articolo 63; articolo 66; articolo 67, comma 1, articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3,
lett. a); articolo 73, comma 4);
- Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le
modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del
personale dell’Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (articolo 1, commi da 186 a 202): bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;
- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente disposizioni sul processo
tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 30 della legge 30
dicembre 1991, n 413;
- Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, concernente disposizioni in materia di
accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;
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- Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di
modernizzazione del sistema delle dichiarazioni;
- Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106 (articolo 7, comma 1, lettera h);
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (“Regolamento
generale sulla protezione dei dati”);
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: “Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene
luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della
Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 1 febbraio 2023
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente
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Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi