Provvedimento Agenzia Entrate del 01.06.2023 (188347/2023)

Prot. n. 188347/2023

Approvazione del nuovo modello di comunicazione per la fruizione dei crediti d’imposta per
gli investimenti nel Mezzogiorno, di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, nelle Zone Economiche Speciali (ZES), di cui all’articolo 5 del decreto-
legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e
nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), di cui all’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, e definizione delle modalità e dei termini di presentazione.
Modifica dei termini di presentazione del modello di comunicazione approvato con il
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da
ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2022

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente

provvedimento

Dispone

1. Approvazione del nuovo modello di comunicazione per la fruizione dei crediti d’imposta per

gli investimenti nel Mezzogiorno, di cui all’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28

dicembre 2015, n. 208, nelle Zone Economiche Speciali (ZES), di cui all’articolo 5 del

decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto

2017, n. 123, e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), di cui all’articolo 1, commi da 61

a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

1.1 È approvato il nuovo modello di comunicazione (di seguito “Modello”) per la fruizione dei

crediti d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, di cui all’articolo 1, commi da 98 a

108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nelle Zone Economiche Speciali (ZES), di cui

all’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla

legge 3 agosto 2017, n. 123, e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), di cui all’articolo

1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con le relative istruzioni.

1.2 Il Modello è utilizzato dai soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del

credito d’imposta per le acquisizioni di beni strumentali nuovi, a decorrere dal 1° gennaio

2

2023, da destinare a strutture produttive localizzate:

a) nelle regioni Basilicata, Molise, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna

ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul

funzionamento dell’Unione europea (di seguito “TFUE”), e nelle zone assistite della

regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera

c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027

approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre

2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022 (di seguito “Carta”);

b) nelle Zone Economiche Speciali (ZES), con riferimento alle aree ammissibili alle deroghe

previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE, come individuate dalla

Carta;

c) nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), con riferimento alle aree ammissibili alle

deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate

dalla Carta.

1.3 Il Modello è composto dal frontespizio contenente l’informativa sul trattamento dei dati

personali, i dati dell’impresa beneficiaria e del rappresentante firmatario della

comunicazione, la rinuncia al credito richiesto o la rettifica di una precedente comunicazione

e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dal quadro A contenente i dati relativi al progetto

d’investimento e al credito d’imposta, dal quadro B contenente i dati della struttura

produttiva, dal quadro C contenente l’elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia e

dal quadro D contenente l’elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste compresi gli

aiuti de minimis.

1.4 Eventuali aggiornamenti del Modello e delle relative istruzioni saranno pubblicati

nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa

comunicazione.

2. Reperibilità del Modello

2.1 Il Modello è disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

3

3. Modalità e termini per l’invio del Modello

3.1 Il Modello è inviato esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario

oppure avvalendosi di un soggetto incaricato di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

La trasmissione telematica del Modello è effettuata utilizzando il software denominato

“CIM23”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. a partire

dall’8 giugno 2023.

3.2 Il Modello è inviato entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale

sono effettuate le acquisizioni di cui al punto 1.2.

3.3 Con la stessa modalità di cui al punto 3.1 è possibile:

a) inviare una nuova comunicazione, per rettificare una comunicazione già inviata, che

sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa;

b) presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

3.4 Con riferimento alle comunicazioni per le quali l’ammontare del credito d’imposta sia

superiore a 150.000 euro, detto credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto

legislativo 6 settembre del 2011, n. 159. L’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione

all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

3.5 Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano anche in presenza di un credito

richiesto inferiore a 150.000 euro qualora detto importo, sommato ai crediti di tutte le

comunicazioni validamente presentate precedentemente per lo stesso beneficiario,

contribuisce a superare la soglia di 150.000 euro. In tal caso, è comunque obbligatoria la

compilazione del quadro C del Modello.

3.6 Le comunicazioni inviate successivamente al termine di presentazione previsto dal punto 3.2

saranno scartate in fase di accoglienza. Oltre tale termine potranno essere accolte eventuali:

? comunicazioni rettificative dei dati del quadro C, nei casi di comunicazioni sottoposte al

controllo antimafia risultate incomplete, se pervenute entro 60 giorni dalla restituzione

dell’apposita ricevuta telematica e a condizione che l’importo del credito richiesto con la

comunicazione rettificativa non risulti variato rispetto a quello presente sulla

comunicazione originaria;

4

? comunicazioni presentate nei mesi di novembre e dicembre dell’anno successivo a quello

nel corso del quale sono effettuate le acquisizioni di cui al punto 1.2, successivamente

scartate, se pervenute entro il mese di febbraio del secondo anno successivo a quello nel

corso del quale sono effettuate le predette acquisizioni.

4. Modifica dei termini di presentazione del modello di comunicazione approvato con il

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato,

da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2022

4.1 I soggetti che intendono beneficiare del credito d’imposta per le acquisizioni effettuate entro

il 31 dicembre 2022 continuano ad utilizzare il modello approvato con il provvedimento del

Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato, da ultimo, con il

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2022, da inviare entro

e non oltre il 31 dicembre 2023. Decorso tale termine non sarà più possibile presentare

comunicazioni relative agli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2022. Resta ferma

l’applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti 3.4, 3.5 e 3.6, considerando quale

termine di presentazione il 31 dicembre 2023.

5. Rinvio

5.1 Per quanto non diversamente disposto con il presente provvedimento e in quanto compatibili,

si rinvia alle disposizioni di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del

24 marzo 2016.

6. Trattamento dei dati

6.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b),

del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali,

di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.- nei commi da 98 a 108

dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i quali prevedono che i soggetti

beneficiari del credito d’imposta presentino all’Agenzia delle entrate un’apposita

comunicazione. Il comma 103 dello stesso articolo 1 prevede che, con provvedimento del

5

Direttore dell’Agenzia delle entrate, siano definiti modalità, termini di presentazione e

contenuto della comunicazione.

6.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione

all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L’Agenzia delle entrate si

avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema

informativo dell’Anagrafe tributaria, e di SOSE Spa, in qualità di partner metodologico, alla

quale è affidata l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale

nonché le attività di analisi correlate, per questo individualmente designate Responsabile del

trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

6.3 I dati oggetto di trattamento, indicati nel modello approvato con il presente provvedimento,

sono:

? i dati anagrafici del soggetto dichiarante (codice fiscale), dell’eventuale rappresentante

firmatario (es. rappresentante legale) e dei familiari conviventi sottoposti alla verifica

antimafia;

? gli eventuali dati relativi alla capacità delle persone desumibili dalla presenza di un tutore

(es. interdizione legale o giudiziale);

? i dati contabili relativi al credito d’imposta.

6.4 I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo

rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione della comunicazione, per le

verifiche successive e per l’eventuale recupero degli importi non spettanti.

6.5 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par. 1, lett. e) del

Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento

per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di liquidazione,

accertamento e riscossione.

6.6 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f), del Regolamento

(UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata

sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la

trasmissione della comunicazione venga effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia

delle entrate, direttamente a cura del beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto

6

incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3,

del d.P.R. n. 322 del 1998.

6.7 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall’articolo

32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire la correttezza e la sicurezza del

trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al

Regolamento.

6.8 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli

interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate ed è parte integrante

della comunicazione.

6.9 Sul trattamento dei dati personali relativo alla comunicazione è stata eseguita la valutazione

d’impatto sulla protezione dati ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.

Motivazioni

L’articolo 1, comma 265, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, (legge di Bilancio per il

2023) ha modificato i commi 98 e 108 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,

prorogando al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.

Il successivo comma 267 dell’articolo 1 della citata legge di Bilancio per il 2023 ha

modificato l’articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, prorogando al 31 dicembre 2023

il credito d’imposta per gli investimenti nelle ZES nonché il credito d’imposta per gli investimenti

nelle ZLS.

Al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra riportate, consentendo ai soggetti

interessati di fruire dei crediti d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nelle ZES e nelle

ZLS secondo il nuovo quadro normativo, si è reso necessario approvare un nuovo modello di

comunicazione per richiedere l’autorizzazione alla fruizione dei predetti crediti d’imposta,

prevedendo nel quadro B del nuovo modello la possibilità di indicare gli investimenti realizzati a

decorrere dal 1° gennaio 2023.

Con il presente provvedimento è, pertanto, approvato il nuovo modello di comunicazione

per la fruizione dei crediti d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, di cui all’articolo 1,

7

commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nelle Zone Economiche Speciali (ZES),

di cui all’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, e nelle Zone Logistiche Semplificate

(ZLS), di cui all’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con le

relative istruzioni, e sono individuati, ai sensi del comma 103 dell’articolo 1 della citata legge n.

208 del 2015, le modalità e i termini di presentazione.

Inoltre, per esigenze di semplificazione e al fine di garantire i controlli ed evitare possibili

intenti frodatori, sono ridefiniti i termini di presentazione del modello di comunicazione

approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come

modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno

2022, da utilizzare per la richiesta dei predetti crediti d’imposta relativi a investimenti realizzati

dal 2016 al 2022. In particolare, è stabilito che detta comunicazione può essere presentata entro

e non oltre il 31 dicembre 2023.

La nuova versione del modello di comunicazione e le relative istruzioni sono parti

integranti del presente provvedimento. La presentazione della comunicazione mediante l’utilizzo

della nuova versione del modello è consentita a partire dall’8 giugno 2023.

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del

Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art.

67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio

2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le

modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale

dell’Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio

1999, n. 300.

8

Disciplina normativa di riferimento

Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile

2017, n. 45;

Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto

2017, n. 123;

Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio

2021, n. 108;

Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29

dicembre 2021, n. 233;

Legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 agosto 2019;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 marzo 2021;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 ottobre 2021;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2022;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2022.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate

tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 1 giugno 2023
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini
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