Prot. n. 281202/2024
Definizione delle modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione
dei contribuenti tenuti alla applicazione degli indici sintetici di affidabilità
fiscale (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 o dei loro
intermediari, elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più
avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione
fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a
semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari
e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili - disposizioni di
attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento,
dispone
1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente
1.1 Al fine di attuare forme di comunicazione tra il contribuente e
l’amministrazione finanziaria che favoriscano, anche in termini preventivi
rispetto alle scadenze fiscali, un costante dialogo finalizzato a semplificare
gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e
favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, nonché a
regolarizzare eventuali violazioni, l’Agenzia delle entrate renderà
disponibili ai contribuenti tenuti all’applicazione degli indici sintetici di
affidabilità fiscale (di seguito ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto
legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, con le modalità previste nel presente provvedimento, i
seguenti elementi ed informazioni:
a) comunicazioni relative a possibili omissioni o anomalie nei dati
dichiarati ai fini degli ISA, in allegato a REDDITI, rilevate dall’Agenzia
2
delle entrate sia analizzando i dati stessi sia le altre fonti informative
disponibili;
b) risposte eventualmente inviate dal contribuente, anche per il tramite
del proprio intermediario, relative alle comunicazioni di cui al precedente
punto utilizzando la specifica procedura informatica resa disponibile
dall’Agenzia delle entrate.
2. Modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del
contribuente, ovvero del suo intermediario, elementi ed informazioni
2.1 I contribuenti potranno accedere agli elementi e alle informazioni, di cui
alle lettere a) e b) del precedente punto 1.1, quando disponibili,
consultando il “Cassetto fiscale” mediante i servizi telematici dell’Agenzia
delle entrate.
2.2 Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di cui
all’articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, potranno accedere agli elementi e alle informazioni di
cui al punto precedente, quando disponibili, consultando il “Cassetto
fiscale” dei soggetti dai quali abbiano preventivamente ricevuto la relativa
delega.
2.3 Le comunicazioni di cui alla lettera a) del precedente punto 1.1 saranno
anche trasmesse dall’Agenzia delle entrate, via Entratel, all’intermediario,
se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della
presentazione della dichiarazione dei redditi e se l’intermediario avrà
accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.
2.4 All’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate
(accessibile con le credenziali SPID, CIE, CNS o, nei casi in cui possono
essere rilasciate, con le credenziali Entratel/Fisconline) l’utente
visualizzerà un avviso personalizzato e, se avrà registrato i propri contatti,
riceverà tramite posta elettronica o tramite posta elettronica certificata
(PEC), un messaggio con cui verrà data comunicazione che la sezione
degli ISA del “Cassetto fiscale” è stata aggiornata con la pubblicazione
delle comunicazioni di cui alla lettera a) del precedente punto 1.1. I fac-
simile dei messaggi sono resi disponibili dall’Agenzia delle entrate sul
proprio sito istituzionale.
2.5 Le caselle funzionali di posta elettronica certificata, predisposte per le
attività descritte al precedente punto 2.4, sono denominate nel modo
seguente:
1) complianceISA1@pec.agenziaentrate.it;
2) complianceISA2@pec.agenziaentrate.it.
3
Tali indirizzi sono disponibili per la libera consultazione presso l’indice
dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di
Pubblici Servizi (IPA).
Le anomalie oggetto di comunicazione non sono esplicitate all’interno dei
messaggi di posta elettronica ordinaria e/o certificata ma saranno reperibili
esclusivamente all’interno del cassetto fiscale come precisato al punto 2.1.
Le caselle di posta certificata non possono essere utilizzate per rispondere
ai messaggi (caselle di PEC “no-reply”). A tal fine ci si potrà avvalere
esclusivamente dei sistemi informatici descritti al successivo punto 3.
3. Modalità con cui il contribuente può segnalare all’Agenzia delle entrate
eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti
3.1 I contribuenti, in relazione alle comunicazioni di cui alla lettera a) del
precedente punto 1.1, potranno fornire chiarimenti e precisazioni
utilizzando esclusivamente lo specifico software gratuito reso disponibile
dall’Agenzia delle entrate sul proprio sito istituzionale.
3.2 Il software di cui al punto precedente consente di descrivere, anche in
modalità testuale, gli elementi ritenuti di utilità.
3.3 Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, attraverso
l’utilizzo dell’apposito software di cui al precedente punto 3.1, potranno
fornire chiarimenti e precisazioni relative ai contribuenti dai quali abbiano
preventivamente ricevuto delega.
4. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori od omissioni e
beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse
4.1 I contribuenti, anche in base alla conoscenza degli elementi e delle
informazioni rese disponibili dall’Agenzia delle entrate, potranno
regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse secondo le
modalità previste dall’articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472,
beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso
dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla
medesima norma.
5. Approvazione delle tipologie di comunicazioni di anomalie nei dati degli
ISA, relative al triennio 2020-2021-2022
5.1 E’ approvata, in allegato n. 1, la specifica tecnica con cui sono individuate,
per il triennio 2020-2021-2022, le tipologie di anomalie nei dati degli ISA
previste alla lettera a) del punto 1.1 del presente provvedimento.
4
Motivazioni
L’articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 prevede
che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, siano individuate
le modalità con le quali gli elementi e le informazioni, di cui ai commi 634 e 635
del medesimo articolo, sono messi a disposizione del contribuente.
Tali elementi ed informazioni hanno la finalità di introdurre forme di
comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale per semplificare gli
adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire
l’emersione spontanea delle basi imponibili, anche in termini preventivi rispetto
alle scadenze fiscali.
In proposito, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione del
contribuente, ovvero del suo intermediario, mediante l’utilizzo delle reti
telematiche e delle nuove tecnologie, elementi e informazioni relativi a possibili
anomalie riscontrate nei dati dichiarati ai fini degli ISA.
Tali forme di comunicazione sono altresì utili, nel caso si riscontri
l’effettiva presenza di errori od omissioni, al fine di porvi rimedio mediante
l’istituto del ravvedimento operoso.
Con il presente provvedimento sono individuate le anomalie nei dati degli
ISA, afferenti il triennio di imposta 2020-2022, che sono comunicate ai
contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio “Cassetto fiscale”.
Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di cui
all’articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, potranno accedere agli elementi e alle informazioni di cui al punto
precedente consultando il “Cassetto fiscale” dei soggetti dai quali abbiano
preventivamente ricevuto la relativa delega. Le comunicazioni di anomalie
saranno anche trasmesse dall’Agenzia delle entrate, via Entratel,
all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della
presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e se tale intermediario ha
accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.
All’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate di ciascun
utente (accessibile con le credenziali SPID, CIE, CNS o rilasciate dall’Agenzia)
verrà visualizzato un avviso personalizzato nell’area autenticata e inviato un
messaggio ai riferimenti dallo stesso indicati, tramite posta elettronica o tramite
posta elettronica certificata (PEC), con cui è data comunicazione che la sezione
degli studi di settore/ISA del “Cassetto fiscale” è stata aggiornata con la
pubblicazione delle citate comunicazioni di anomalie.
I contribuenti, in relazione alle citate comunicazioni di anomalie, potranno
fornire chiarimenti e precisazioni, inviando eventuali risposte o direttamente o
5
per il tramite del proprio intermediario, utilizzando esclusivamente lo specifico
software gratuito reso disponibile dall’Agenzia delle entrate, sul sito
istituzionale.
Gli elementi giustificativi eventualmente forniti secondo le modalità
innanzi descritte, saranno successivamente resi disponibili all’intrerno del
“Cassetto fiscale” mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (art. 57; art.
62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art.
73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.
b) Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi e successive
modificazioni;
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – Istituzione e
disciplina dell’imposta sul valore aggiunto e successive modificazioni;
Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 –
Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in
materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette;
Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (art. 13) e successive modificazioni
– Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre
1996, n.662;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni – Regolamento recante modalità per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività
produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni, recante modalità
tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione
6
e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei
pagamenti;
Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 16 novembre 2007:
Approvazione della tabella di classificazione delle attività economiche;
Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2009 -
Adeguamento dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate alle prescrizioni
del Garante per la protezione dei dati personali di cui al Provvedimento 18
settembre 2008;
Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 92558 del 29 luglio
2013: Modalità di utilizzo del servizio di consultazione del “Cassetto fiscale
delegato” da parte degli intermediari, di cui all’articolo 3, comma 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322;
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (art. 1, commi da 634 a 636);
Decreto-legge del 24 aprile 2017 n. 50 – Art. 9-bis – Indici sintetici di affidabilità
fiscale, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 24 dicembre 2019 –
Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività
economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del
commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità
specifiche;Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio
2021 - Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2021 concernenti l’anno
2020, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2021 ai fini dell’imposta
sul valore aggiunto
Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 gennaio 2021 -
Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di
affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021, approvazione di n. 175 modelli
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da
utilizzare per il periodo di imposta 2020, individuazione delle modalità per
l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici
sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020 e programma delle
elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal
periodo d’imposta 2021;
Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 gennaio 2021 -
Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI 2021–PF”, con le relative
istruzioni, da presentare da parte delle persone fisiche nell’anno 2021, per il
periodo d’imposta 2020, ai fini delle imposte sui redditi;
Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 gennaio 2021 -
Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2021–SP”, con le relative
istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed
equiparate devono presentare nell’anno 2021 ai fini delle imposte sui redditi;
7
Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 gennaio 2021 -
Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2021–SC”, con le relative
istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i
soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2021 ai fini delle
imposte sui redditi;
Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 gennaio 2021 -
Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2021–ENC”, con le relative
istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i
soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell’anno 2021 ai fini delle
imposte sui redditi;
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 2 febbraio 2021 –
Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)
applicabili al periodo d’imposta 2020;
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 2 febbraio 2021 -
Approvazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale relativi ad attivita'
economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del
commercio e delle attivita' professionali e di approvazione delle territorialita'
specifiche;
Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2021 -
Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione
telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di
affidabilità fiscale per il p.i. 2020;
Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 23 aprile 2021 -
Approvazione delle specifiche tecniche per l'acquisizione degli ulteriori dati
necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il
periodo di imposta 2020;
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 aprile 2021 -
Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilita' fiscale (ISA)
applicabili al periodo d'imposta 2020;
Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 luglio 2021 -
Definizione delle modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione
dei contribuenti tenuti alla applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale
(ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 o dei loro intermediari,
elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di
comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale, anche in termini
preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli
adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire
l’emersione spontanea delle basi imponibili - disposizioni di attuazione
dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
8
Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 novembre 2021 -
Definizione delle modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione
dei contribuenti tenuti alla applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale
(ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 o dei loro intermediari,
elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di
comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale, anche in termini
preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli
adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire
l’emersione spontanea delle basi imponibili - disposizioni di attuazione
dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 gennaio 2022 -
Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2022 concernenti l’anno 2021,
con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2022 ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto;
Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2022 -
Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI 2022–PF”, con le relative
istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2022, per il periodo
d’imposta 2021, ai fini delle imposte sui redditi;
Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2022 -
Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2022–SP”, con le relative
istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed
equiparate devono presentare nell’anno 2022 ai fini delle imposte sui redditi;
Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2022 -
Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2022–SC”, con le relative
istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i
soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2022 ai fini delle
imposte sui redditi;
Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2022 -
Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2022–ENC”, con le relative
istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i
soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell’anno 2022 ai fini delle
imposte sui redditi;
Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2022 –
Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di
affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022, approvazione di n. 175 modelli
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da
utilizzare per il periodo di imposta 2021, individuazione delle modalità per
l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici
sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021 e programma delle
elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal
periodo d’imposta 2022;
9
Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2022 –
Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione
telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di
affidabilità fiscale per il p.i. 2021;
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 21 marzo 2022 –
Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività
economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del
commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità
specifiche;
Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 aprile 2022 –
Approvazione delle specifiche tecniche per l’acquisizione degli ulteriori dati
necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il
periodo di imposta 2021;
Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022 –
Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2021, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal
comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 29 aprile 2022 –
Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale, applicabili
al periodo d’imposta 2021.
Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 giugno 2022 -
Definizione delle modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione
dei contribuenti tenuti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale
(ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 o dei loro intermediari,
elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di
comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale, anche in termini
preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli
adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire
l’emersione spontanea delle basi imponibili - disposizioni di attuazione
dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
Provvedimento del 13 gennaio 2023 - Approvazione dei modelli di dichiarazione
IVA/2023 concernenti l’anno 2022, con le relative istruzioni, da presentare
nell’anno 2023 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;
Provvedimento del 30 gennaio 2023 – Individuazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di
imposta 2023, individuazione delle modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati
necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il
periodo di imposta 2022 e programma delle elaborazioni degli indici sintetici di
affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2023;
10
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’8 febbraio 2023 -
Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività
economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del
commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità
specifiche applicabili al periodo d'imposta 2022;
Provvedimento del 24 febbraio 2023 - Approvazione di n. 175 modelli per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di
affidabilità fiscale, da utilizzare per il periodo di imposta 2022;
Provvedimento del 28 febbraio 2023 - Approvazione del modello di
dichiarazione "REDDITI 2023-PF", con le relative istruzioni, da presentare da
parte delle persone fisiche nell’anno 2023, per il periodo d’imposta 2022, ai fini
delle imposte sui redditi. Approvazione delle specifiche tecniche per la
trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione 2
"REDDITI 2023-PF" e dei dati riguardanti le scelte per la destinazione dell’otto,
del cinque e del due per mille dell’IRPEF;
Provvedimento del 28 febbraio 2023 - Approvazione del modello di
dichiarazione “Redditi 2023–SP”, con le relative istruzioni, che le società
semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono
presentare nell’anno 2023 ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione delle
specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello
di dichiarazione “Redditi 2023-SP”;
Provvedimento del 28 febbraio 2023 – Approvazione del modello di
dichiarazione “Redditi 2023–SC”, con le relative istruzioni, che le società ed enti
commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti
equiparati devono presentare nell’anno 2023 ai fini delle imposte sui redditi.
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati
contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2023-SC”;
Provvedimento del 28 febbraio 2023 – Approvazione del modello di
dichiarazione “Redditi 2023–Enc”, con le relative istruzioni, che gli enti non
commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed
equiparati devono presentare nell’anno 2023 ai fini delle imposte sui redditi.
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati
contenuti nel modello di dichiarazione “Redditi 2023-Enc”;
Provvedimento del 28 febbraio 2023 - Approvazione delle specifiche tecniche e
dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il p.i. 2022
Provvedimento del 23 marzo 2023 – Approvazione delle specifiche tecniche per
l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici
sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022;
Provvedimento del 27 aprile 2023 - Individuazione dei livelli di affidabilità
fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, cui sono
11
riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del
decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96;
Decreto ministeriale del 28 aprile 2023 - Approvazione di modifiche agli indici
sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d'imposta 2022;
Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 settembre 2023:
Abilitazione all’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate e
dell’Agenzia delle entrate-Riscossione da parte dei rappresentanti di persone
fisiche e delle persone di fiducia.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 1 luglio 2024
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi