Prot. n. 188987 /2022
Procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di
ricerca e sviluppo, prevista dall'articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto legge
21 ottobre 2021, n. 146.
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento,
DISPONE
1. Ambito di applicazione
1.1 Con la procedura di riversamento spontaneo prevista dell'articolo 5,
commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (di seguito
decreto), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.
215, possono essere regolarizzati, senza l'irrogazione delle sanzioni e
l'applicazione degli interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del
credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.
1.2 La procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare il credito
maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31
dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del
22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del decreto, che si trovino in
almeno una delle seguenti condizioni:
a) hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto
o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo
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ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta;
b) hanno applicato il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto, in
maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione
d'interpretazione autentica recata dall'articolo 1, comma 72, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145;
c) hanno commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione
delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e
congruità;
d) hanno commesso errori nella determinazione della media storica di
riferimento.
2. Casi di esclusione e decadenza dalla procedura di riversamento
spontaneo
2.1 La procedura di cui al punto 1 non può essere utilizzata per il riversamento
dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato
con un atto di recupero crediti o con altri provvedimenti impositivi,
divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021, di entrata in vigore del
decreto. Gli atti o provvedimenti sono definitivi in quanto non più soggetti
ad impugnazione o definiti con il pagamento o con altra forma di
definizione oppure oggetto di pronunce passate in giudicato.
2.2 La regolarizzazione è in ogni caso esclusa, e gli effetti di cui al successivo
punto 9.1 non si producono, nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato
in compensazione sia il risultato:
- di condotte fraudolente;
- di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
- di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti
falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;
- della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il
sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.
2.3 Nel caso in cui gli Uffici, nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 31 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, dopo la presentazione dell'istanza di cui al comma 9 del citato
articolo 5 del decreto, accertino in capo al contribuente una o più condotte
di cui al punto 2.2, il contribuente decade dalla procedura e la richiesta
non produce effetti. Le somme già versate si considerano acquisite a titolo
di acconto sugli importi dovuti.
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3 Approvazione del modello
3.1 È approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello per il
riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al punto 1.
3.2 Il modello di cui al punto 3.1, denominato "Richiesta di accesso alla
procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in
attività di ricerca e sviluppo", è composto dal frontespizio, contenente
l'informativa sul trattamento dei dati personali secondo quanto previsto
dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così
come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, dalla
sezione dei dati identificativi del soggetto richiedente, dai quadri per
l'indicazione dei periodi di imposta di maturazione e di utilizzo del
credito, degli importi del credito maturato e da riversare, dei motivi del
riversamento indicati alle lettere a), b), c) e d) del punto 1.2 nonché di tutti
gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese
ammissibili, degli estremi di eventuali atti istruttori, atti di recupero o
provvedimenti impositivi di cui al comma 12 dell'articolo 5 del decreto.
4 Reperibilità del modello
4.1 Il modello è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate
sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
4.2 Il modello può essere, altresì, prelevato da altri siti internet, a condizione
che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato
con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato
prelevato, nonché gli estremi del presente provvedimento.
4.3 Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata
in colore nero, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di
stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del
modello nel tempo.
4.4 È consentita la stampa del modello nel rispetto della conformità grafica
a quello approvato e della sequenza dei dati.
5 Modalità di presentazione del modello
5.1 Il modello è presentato esclusivamente per via telematica direttamente
dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti
posseduti per la presentazione delle dichiarazioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e
3 dell'articolo 3 del medesimo decreto.
5.2 La trasmissione telematica del modello è effettuata utilizzando il
prodotto informatico denominato "Richiesta di accesso alla procedura di
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riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e
sviluppo" reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito
internet www.agenziaentrate.gov.it; della pubblicazione del prodotto
informatico sarà data adeguata evidenza sullo stesso sito internet.
5.3 Con successivo provvedimento saranno approvate le specifiche tecniche
ed i controlli relativi al prodotto di cui al punto precedente e alla
trasmissione telematica delle istanze.
5.4 È fatto comunque obbligo, ai soggetti incaricati della trasmissione
telematica, di rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo del
modello predisposto informaticamente, nonché copia della attestazione
dell'avvenuto ricevimento dell'istanza da parte dell'Agenzia delle
entrate, di cui al successivo punto 7. Il modello, debitamente sottoscritto
dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall'interessato,
deve essere conservato a cura di quest'ultimo.
6 Termine di presentazione del modello
6.1 Il modello contenente la richiesta di regolarizzazione deve essere
presentato all'Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022.
6.2 L'istanza si considera presentata nel momento in cui è conclusa la
ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate. La prova della
presentazione è costituita dalla comunicazione della stessa Agenzia
attestante l'avvenuta ricezione.
6.3 È consentita la sostituzione dell'istanza originaria, barrando la casella
"Istanza sostitutiva". La sostituzione dell'istanza originaria è ammessa
fino alla scadenza del termine per la presentazione del modello di cui
punto 6.1.
7 Ricevuta di presentazione del modello
7.1 L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta trasmissione della richiesta
mediante una ricevuta contenuta in un file, munito del codice di
autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il
servizio Internet (Fisconline), generati secondo le modalità descritte ai
paragrafi 2 e 3 dell'allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998 e successive
modificazioni.
7.2 Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via
telematica entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto
invio del file all'Agenzia delle entrate.
7.3 La richiesta si considera non trasmessa qualora il file che la contiene sia
scartato per il mancato rispetto delle indicazioni previste nelle specifiche
tecniche e nei controlli di cui al punto 5.3.
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7.4 L'eventuale scarto del file trasmesso, di cui al punto 7.3, viene
comunicato, sempre per via telematica, al soggetto che ha effettuato la
trasmissione, il quale può riproporne la corretta trasmissione entro i cinque
giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione di scarto.
8. Modalità di pagamento
8.1 L'importo della regolarizzazione di cui al punto 1 deve essere riversato
entro il 16 dicembre 2022 in unica soluzione, oppure in tre rate annuali di
pari importo, da corrispondere entro il 16 dicembre 2022, 16 dicembre
2023 e 16 dicembre 2024, senza avvalersi della compensazione di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Dall'importo si
scomputano le somme già versate, sia a titolo definitivo sia a titolo non
definitivo, senza tener conto delle sanzioni e degli interessi. La procedura
di riversamento non dà comunque luogo alla restituzione delle somme
eccedenti, qualora già versate, rispetto a quanto dovuto.
8.2 In caso di opzione per il versamento rateale, sono dovuti gli interessi
calcolati al tasso legale a decorrere dal 17 dicembre 2022.
8.3 La rateazione non è ammessa nel caso in cui l'importo del credito di
imposta da riversare sia stato accertato con atto di recupero o atto
impositivo, notificato alla data del 22 ottobre 2021 e non ancora divenuto
definitivo a tale data, ovvero constatato con processo verbale già
consegnato alla medesima data. In tal caso il contribuente che intenda
aderire alla procedura deve riversare entro il 16 dicembre 2022 in unica
soluzione l'intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o
constatazione.
8.4 La rateazione è ammessa nel caso in cui il contribuente che aderisce alla
procedura è stato interessato da atto di recupero o atto impositivo,
notificato successivamente alla data del 22 ottobre 2021, ovvero da
constatazione contenuta in un processo verbale consegnato
successivamente alla medesima data.
8.5 Il riversamento del credito d'imposta, in un'unica soluzione o a rate, è
effettuato mediante modello F24, utilizzando i codici tributo approvati con
successiva risoluzione.
9 Perfezionamento della procedura ed effetti
9.1 La procedura si perfeziona con il pagamento in unica soluzione o
dell'ultima rata, con le modalità previste nel punto 8, dell'intero importo
dovuto o dell'intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento
o constatazione nei casi di cui al punto 8. Per intero importo del credito si
intende il credito da riversare in presenza delle condizioni previste al
punto 1.2.
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9.2 In caso di perfezionamento della procedura di riversamento è esclusa la
punibilità per il delitto di cui all'articolo 10-quater del decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74; nel caso dall'istanza risultino elementi rilevanti
relativi alla violazione dell'articolo 10-quater di cui al periodo precedente,
gli Uffici comunicheranno all'Autorità Giudiziaria l'adesione dei soggetti
alla procedura di cui al punto 1, il successivo perfezionamento ovvero, nei
casi di cui ai punti sub 9.3 e sub 9.4, l'inefficacia della regolarizzazione..
9.3 In caso di mancato perfezionamento della procedura, con riferimento a
fattispecie diverse da quella di cui al successivo punto 9.4, o di assenza dei
requisiti, la richiesta non produce effetti e l'ufficio procede con le
ordinarie attività istruttorie o di accertamento al recupero degli importi
dovuti, interessi e relative sanzioni, calcolati sull'intero importo del
credito indebitamente utilizzato.
9.4 In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate
entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della
procedura e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché
l'applicazione di una sanzione pari al 30 per cento degli stessi e degli
interessi nella misura prevista dall'articolo 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del
17 dicembre 2022.
Motivazioni
Il presente provvedimento è emanato in attuazione dell'articolo 5, comma 9, del
decreto, al fine di disciplinare le modalità e i termini per l'accesso alla
procedura prevista nei commi da 7 a 12 per regolarizzare gli indebiti utilizzi in
compensazione, effettuati entro il termine dell'entrata in vigore dello stesso
decreto, del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato nei periodi di
imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014
e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Il provvedimento approva il modello per la richiesta di accesso alla procedura di
riversamento del credito, individua le modalità e i termini di presentazione dello
stesso e le modalità di riversamento.
Oggetto della regolarizzazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto sono gli
importi relativi al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo,
indebitamente fruito a causa:
- di attività non classificabili come ricerca e sviluppo nell'accezione rilevante
ai fini della disciplina agevolativa;
- di attività non ammissibili al credito d'imposta ai sensi del comma 1-bis
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dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 145 del 2013, come correttamente
applicabile in base alla norma di interpretazione autentica di cui articolo 1,
comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- di spese, pur afferenti ad attività ammissibili, determinate in violazione
principi di pertinenza e congruità;
- dell'erronea determinazione della media storica di riferimento.
La procedura di cui ai commi da 7 a 10 dell'articolo 5 del decreto non può
essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione
sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri
provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del
decreto. Inoltre, l'accesso alla procedura de qua è precluso nei casi in cui il
credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte
fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate; di false
rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture
che documentano operazioni inesistenti; della mancanza di documentazione
idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito
d'imposta.
È fatto salvo l'esercizio dei poteri degli uffici, di cui agli articoli 31 e seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Il contribuente che intende avvalersi della procedura di regolarizzazione deve
presentare entro il 30 settembre 2022 il modello di domanda approvata con il
presente Provvedimento, secondo le modalità qui riportate.
La procedura si perfeziona con il versamento integrale dell'importo del credito
indebitamente utilizzato, da eseguire entro il 16 dicembre 2022. Dall'importo si
scomputano le somme già versate, sia a titolo definitivo sia a titolo non
definitivo, senza tener conto delle sanzioni e degli interessi.
In caso di opzione per la rateazione, è previsto il versamento di tre rate di pari
importo con scadenza al 16 dicembre 2022, 16 dicembre 2023 e 16 dicembre
2024. Il perfezionamento della procedura si realizza con il versamento
dell'intero importo dovuto del credito e, in caso di rateazione, avviene soltanto
con il pagamento dell'ultima rata. Per intero importo del credito si intende il
credito da riversare ammesso alla procedura. Il mancato pagamento di una delle
rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della
procedura e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché
l'applicazione di sanzioni e interessi. Il riversamento degli importi dovuti è
effettuato, in ogni caso, senza avvalersi della compensazione di cui all'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
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Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art 63; art. 66; art. 67, comma 1, art. 68, comma 1;
art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente
disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione
del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione
finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento
Legge 7 gennaio 1929, n. 4: norme generali per la repressione delle violazioni
delle leggi finanziarie.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: disposizioni
sulla riscossione delle imposte sui redditi;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni: approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi;
Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218: disposizioni in materia di
accertamento con adesione e conciliazione giudiziale;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta
sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema delle dichiarazioni;
Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446: istituzione dell'imposta regionale
sulle attività produttive e istituzione di una addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche;
Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462: disposizioni ai fini fiscali e
contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento;
Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472: disposizioni generali in materia
di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;
Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente;
Legge 30 dicembre 2004, n. 311: disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato;
9
Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102: provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini;
Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 aprile 2012, n. 44: disposizioni urgenti in materia di semplificazioni
tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento;
Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 9: interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione
Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per
l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché'
misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015;
Legge 11 dicembre 2016, n. 232: bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.
Legge 30 dicembre 2018, n. 145: bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge
17 dicembre 2021, n. 215: misure urgenti in materia economica e fiscale, a
tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati");
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: "Codice in materia di protezione dei
dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia
delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 1° giugno 2022
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente
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AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
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Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi