Prot. n. 340450/2021
Definizione dei criteri e delle modalità per la sospensione, ai sensi dell’articolo
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
dispone
1. Oggetto del provvedimento
1.1Con il presente provvedimento sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui all’articolo
2. Criteri selettivi
2.1Le comunicazioni delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, anche successive alla prima, inviate all’Agenzia delle entrate ai sensi degli articoli 121 e 122 del
2.2La sospensione, ai fini del controllo preventivo delle comunicazioni, avviene sulla base dei criteri previsti dall’articolo
a)alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
b)ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
c)ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.
3. Procedura di sospensione e di annullamento
3.1Per le comunicazioni di cui al punto 2.1 del presente provvedimento, entro cinque giorni lavorativi dalla regolare ricezione, l’Agenzia delle entrate rende noto al soggetto che ha trasmesso la comunicazione se la medesima è stata sospesa ai sensi dell’articolo
a)la sospensione delle comunicazioni di cui all’articolo 121 del
b)la sospensione delle comunicazioni di cui all’articolo 122 del
3.2La sospensione di cui al punto 2.2 del presente provvedimento riguarda l’intero contenuto della comunicazione. Se, in esito alle verifiche effettuate, sono confermati gli elementi che hanno determinato la sospensione, l’Agenzia delle entrate rende noto l’annullamento degli effetti della comunicazione al soggetto che l’ha trasmessa, con la relativa motivazione; in tal caso, la comunicazione si considera non effettuata. L’annullamento degli effetti della comunicazione è reso noto con le stesse modalità di cui al punto 3.1, lettere a) e b). Nel caso in cui la comunicazione sia stata inviata tramite un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, tale soggetto è tenuto a informare dell’annullamento degli effetti della comunicazione il titolare della detrazione o del credito ceduto, avendo cura di inoltrargli quanto ricevuto dall’Agenzia.
3.3Fermi restando i successivi ordinari controlli sulla correttezza delle operazioni inerenti alle comunicazioni, se, in esito alle verifiche effettuate dall’Agenzia delle entrate, non risultano confermati gli elementi di rischio che hanno determinato la sospensione, ovvero decorso il periodo massimo di sospensione di cui al punto 3.1, le comunicazioni si considerano effettuate e producono gli effetti previsti dai provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 250739 del 1 luglio 2020 e prot. n. 283847 dell’8 agosto 2020.
3.4Nei casi di cui al punto 3.3, il termine finale di utilizzo del credito esposto nella comunicazione è prorogato per un periodo pari al periodo di sospensione della comunicazione stessa.
3.5Il punto 4.2 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 250739 del 1 luglio 2020 è sostituito dal seguente: <<4.2. I crediti d’imposta ceduti possono essere utilizzati in compensazione tramite modello F24 decorsi cinque giorni lavorativi dalla regolare ricezione della comunicazione della cessione di cui al punto 3, previa accettazione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario, a pena d’inammissibilità, attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.>>.
3.6Per le comunicazioni di cui al punto 2.1, relative a cessioni di crediti successive alla prima, il cessionario può procedere all’accettazione del credito attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate decorsi cinque giorni lavorativi dalla regolare ricezione della comunicazione della cessione.
MOTIVAZIONI
Gli articoli 121 e 122 del
L’articolo
Il comma 5 del richiamato articolo
Con il presente provvedimento sono individuati i profili di rischio da considerare ai fini del controllo preventivo delle comunicazioni e sono disciplinate le modalità di sospensione e di annullamento delle comunicazioni stesse.
Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi, sono annullati gli effetti della comunicazione e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che l’ha trasmessa. Se, invece,
i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.
Inoltre, in coerenza con le nuove disposizioni relative alla sospensione, sono modificate alcune disposizioni relative alle cessioni di crediti successive alla prima e alle comunicazioni relative ai crediti d’imposta per botteghe e negozi, di cui all’articolo 65 del
RIFERIMENTI NORMATIVI
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
-Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art.
67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a);
-Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1, art. 6, comma 1);
-Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);
-Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.
Disciplina normativa di riferimento:
-articoli 121 e 122 del
-articolo
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 1° dicembre 2021
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente
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Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi