Direzione Regionale del Veneto
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Settore Servizi
Ufficio Servizi fiscali
Prot. 15843
Revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale disposta con Provvedimento del Direttore Regionale del Veneto dell’Agenzia delle entrate del 01/03/2001 – "CAF IMPRESE CNA VERONA s.r.l. – in liquidazione” con sede in Verona
IL DIRETTORE REGIONALE DEL VENETO
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
DISPONE
•la revoca dell’autorizzazione disposta con Provvedimento del Direttore Regionale del Veneto dell’Agenzia delle entrate del 01/03/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 71 del 26 marzo 2001, con il quale la società "CAF Imprese CNA Verona s.r.l. – Servizi per la gestione e lo sviluppo d’impresa Centro di Assistenza Fiscale per le Imprese” con sede legale in Verona, via Cà di Cozzi n. 41 – codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 02998830232 – veniva autorizzata all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale, ai sensi dell’art. 32, comma 1 lett. c), e 34 del d.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, ed iscritta al n. 99 dell’albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale alle
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imprese. Conseguentemente, la predetta società non potrà ulteriormente utilizzare le parole "CAF” e "Centro di Assistenza Fiscale” ai sensi dell’art. 9, comma 3, del decreto 31 maggio 1999, n. 164.
•la revoca dell’abilitazione al servizio telematico "Entratel” di cui al Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, ottenuta il 15 febbraio 2012 con busta di tipo A, numero 90725404, tipo utente D20 – CAAF IMPRESE per la sede principale e le sedi periferiche autorizzate.
Motivazioni
Nell’ambito dell’attività di controllo periodico condotta dalla scrivente Direzione regionale è emerso che la società "C.A.F. Imprese CNA Verona s.r.l.” con sede legale in Verona – via Cà di Cozzi n. 41 – codice fiscale e partita IVA 02998830232, si trova in stato di liquidazione volontaria dal 05/04/2018 ed in stato di fallimento dal 13/03/2019, giusta Sentenza n. 45/2019 del 12/03/2019 emessa dal Tribunale Ordinario di Verona Sezione Fallimentare.
Inoltre, non sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate gli aggiornamenti relativi all’adeguamento e al rinnovo della polizza, previsti dall’art. 6 del d.m. n. 164/1999 come modificato dall’art. 6, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 175/2014.
Questa Direzione regionale lo scorso 12 febbraio 2021 ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale, ai sensi degli artt. 7 e
In assenza di ulteriori riscontri si ritiene che sia venuto meno l’interesse concreto ed attuale della società al mantenimento dell’autorizzazione e si rende necessario procedere alla revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale alle imprese nei confronti della società "C.A.F. Imprese CNA Verona
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s.r.l.” e la cancellazione dall’albo di cui all’art. 9, comma 1 lett. a), del decreto 31 maggio 1999, n. 164.
Poiché l’art. 9, comma 3, del d.m. n. 164 del 1999 stabilisce che «Le società richiedenti possono utilizzare le parole CAF e Centri di assistenza fiscale soltanto dopo il provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale di cui all’art. 7 e l’avvenuta iscrizione negli albi di cui al comma 1», ne discende che la revoca dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale comporta il divieto di utilizzare nella denominazione i termini "CAF” o "Centro di Assistenza Fiscale” a partire dalla data del provvedimento di revoca: perciò la società, qualora intenda rimanere in attività, è tenuta a modificare la propria denominazione e il codice attività e a trasmettere all’Agenzia delle entrate la dichiarazione di cui all’art. 35, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972.
Ai sensi dell’art. 8 del Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, la revoca dall’autorizzazione a prestare assistenza fiscale comporta anche la revoca dell’abilitazione al servizio telematico "Entratel” con effetto dal 31° giorno dalla notificazione del presente atto.
Informativa
Il presente provvedimento:
•viene pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008);
•viene notificato, nelle forme di legge, al legale rappresentante
•viene inviato in copia all’Agenzia delle Entrate – Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi fiscali – Settore Assistenza – Ufficio
Assistenza agli intermediari fiscali e alla Direzione Centrale Audit.
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Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, davanti all’Autorità Giudiziaria Amministrativa, nelle forme previste dal Codice del Processo Amministrativo (D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104).
Autorità Giudiziaria Amministrativa competente: T.A.R. Veneto.
Ente avverso il quale proporre ricorso: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto, via Giuseppe de Marchi n. 16, 30175 Venezia.
Ufficio al quale rivolgersi per promuovere un riesame dell’atto e/o per chiedere informazioni: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto – Settore Servizi – Ufficio Servizi fiscali, via Giuseppe de Marchi n. 16, 30175 Venezia- Marghera – telefono
Indirizzo PEC: dr.veneto.gtpec@pce.agenziaentrate.it
Unità organizzativa responsabile del procedimento: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto – Settore Servizi – Ufficio Servizi fiscali, via Giuseppe de Marchi n. 16, 30175
Riferimenti normativi
•art. 32 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 come modificato dal d.lgs. 28 dicembre 1998, n. 490 – soggetti abilitati alla costituzione dei Centri di Assistenza Fiscale;
•art. 33 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 come modificato dal d.lgs. 28 dicembre 1998, n. 490 – requisiti soggettivi;
•art. 34 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 – attività svolte dai CAF;
•art. 35 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 – responsabili dei centri;
•d.m. 31 maggio 1999, n. 164 – regolamento recante norme per l’assistenza fiscale;
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•art. 1, comma 617, legge 27 dicembre 2013, n. 147 – modifiche al d.m. 31 maggio 1999, n. 164;
•legge 11 marzo 2014, n. 23 – disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita;
•d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 – semplificazione fiscale e dichiarazione precompilata.
Attribuzioni del Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate
•d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 – riforma dell’organizzazione del Governo;
•Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato in G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001 (artt. 11 e 13, comma 1);
•Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato in G.U. n. 36 del 13 febbraio 2001 (artt. 4 e 7, comma 1);
•d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 16 – funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
•d.m. 12 luglio 1999 – attribuzione alle direzioni regionali delle entrate della competenza all’autorizzazione all’attività di assistenza fiscale;
•d.m. 28 dicembre 2000 – avvio delle agenzie fiscali e istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’amministrazione finanziaria.
Venezia, 03 marzo 2021
IL DIRETTORE REGIONALE
Maria Letizia Schillaci Ventura
(firmato digitalmente)
Un originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente
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Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi