Provvedimento Agenzia Entrate del 04.10.2023 (354629/2023)

Prot. n. 354629/2023




Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese per l’acquisto degli
abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale ai
sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29
marzo 2023.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente

provvedimento

Dispone

1. Soggetti obbligati alla trasmissione

1.1 Gli enti pubblici o i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto

pubblico trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, in via facoltativa con

riferimento ai dati relativi agli anni d’imposta 2023 e 2024 e in via obbligatoria a partire

dal periodo d’imposta 2025, le comunicazioni di cui all’articolo 1 del decreto del

Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 marzo 2023, con le modalità stabilite dal

presente provvedimento, secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1. I citati

soggetti comunicano i dati relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi

di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, sostenute nell’anno precedente

da persone fisiche, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti abbonati e dei

soggetti che hanno sostenuto le spese al netto di eventuali rimborsi relativi allo stesso

anno di sostenimento. L’indicazione del codice fiscale del soggetto pagatore è

facoltativa con riferimento alle spese sostenute nel 2023 e diviene obbligatoria a partire

dall’anno d’imposta 2024.

1.2 I soggetti che erogano rimborsi relativi alle spese di cui all’articolo 1, comma

1, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 marzo 2023

comunicano l’importo dei rimborsi, disposti nell’anno precedente, con l’indicazione del

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soggetto che ha ricevuto il rimborso e dell’anno a cui si riferisce la spesa rimborsata,

con le modalità stabilite dal presente provvedimento, secondo le specifiche tecniche

contenute nell’allegato. Il rimborso erogato nell’anno d’imposta precedente non va

comunicato se l’importo della spesa è stata comunicata al netto dello stesso.

1.3 Dalle comunicazioni sono escluse le spese riferite ad abbonamenti venduti

con modalità in cui non è prevista la registrazione dei dati identificativi dei titolari.

1.4 Le comunicazioni di cui al punto 1.1 contengono esclusivamente i dati relativi

alle spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico

locale, regionale ed interregionale effettuate con le modalità di cui all’articolo 1, comma

679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Modalità di trasmissione

2.1 I soggetti di cui al precedente punto effettuano le comunicazioni, utilizzando

il servizio telematico dell’Agenzia delle entrate. I file contenenti le comunicazioni sono

controllati utilizzando i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente

dall’Agenzia delle entrate.

2.2 Gli stessi soggetti possono avvalersi, per la trasmissione dei dati indicati al

punto 1.1 e 1.2, dei soggetti di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del

Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, designandoli “responsabili o

incaricati del trattamento dei dati” ed impartendo loro le necessarie istruzioni, così come

previsto dagli articoli 28 e 29 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e

del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

2.3 I file contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico

devono avere dimensioni non superiori ai 5 MegaByte.

3. Tipologie di invio

3.1 Gli invii possono essere ordinari, sostitutivi o di annullamento.

3.2 Invio ordinario: è la comunicazione con cui si inviano i dati richiesti. È

possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento. I dati

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inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in

aggiunta a quelli precedentemente comunicati.

3.3 Invio sostitutivo: è la comunicazione con la quale si opera la completa

sostituzione di una comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente inviata e

acquisita con esito positivo dal sistema telematico.

3.4 Annullamento: è la comunicazione con cui si richiede l’annullamento di una

comunicazione ordinaria o sostitutiva precedentemente trasmessa e acquisita con esito

positivo dal sistema telematico. L’annullamento di una comunicazione sostitutiva

determina la cancellazione di tutti i dati contenuti nella sostitutiva, senza ripristinare

quelli della comunicazione sostituita.

4. Termini delle trasmissioni

4.1 Il termine ultimo per la trasmissione delle comunicazioni di cui al presente

provvedimento è il medesimo previsto dall'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30

dicembre 1991, n. 413, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e

delle Finanze del 29 marzo 2023.

4.2 Nel caso di scarto dell’intero file contenente le comunicazioni, inviato entro

il termine di cui al punto 4.1, il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario

entro il predetto termine ovvero, se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla

segnalazione di errore da parte dell’Agenzia delle entrate.

4.3 Nel caso di trasmissione di codici fiscali non validi entro il termine di cui al

punto 4.1, il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio ordinario, contenente

esclusivamente i dati relativi ai codici fiscali segnalati, entro il predetto termine ovvero,

se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore da parte

dell’Agenzia delle entrate.

4.4 Nei casi diversi da quelli indicati nei punti 4.2 e 4.3, la correzione dei dati

trasmessi entro il termine di cui al punto 4.1 deve essere effettuata entro i cinque giorni

successivi al predetto termine.

4.5 L’annullamento dei dati trasmessi entro il termine di cui al punto 4.1 è

effettuato entro i cinque giorni successivi alla medesima scadenza.

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4.6 I dati contenuti nelle comunicazioni inviate entro i termini di cui al presente

punto 4 sono utilizzati per la elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte

dell’Agenzia delle entrate.

5. Trattamento dei dati

5.1 I dati e le notizie, trasmessi nell’osservanza e nel rispetto della normativa in

materia di protezione dei dati personali, sono raccolti in uno specifico archivio separato

dagli altri archivi dell’Anagrafe Tributaria e non sono accessibili dall’Agenzia delle

entrate fino al termine per l’esercizio dell’opposizione di cui al successivo punto 9.

5.2 I dati di cui al punto 5.1, ad esclusione di quelli relativi ai soggetti che hanno

esercitato l’opposizione, sono utilizzati ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei

redditi precompilata.

5.3 I dati relativi ai soggetti che hanno esercitato l’opposizione sono

tempestivamente e integralmente cancellati dall’archivio di cui al punto 5.1

5.4 L’Agenzia delle entrate può accedere ai dati di cui al punto 5.1 per fornire

assistenza ai contribuenti in relazione alla dichiarazione precompilata, nonché ai fini

delle attività di controllo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 600, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 36-ter, comma 3-bis, del citato

D.P.R. n. 600 del 1973, nonché al fine di semplificare l’esibizione dei documenti da

parte del contribuente.

5.5 I dati di cui al punto 5.1 sono conservati entro i termini massimi di decadenza

previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi, quindi fino al 31 dicembre

del sesto anno successivo ad ogni anno d’imposta; allo scadere di tale periodo saranno

integralmente e automaticamente cancellati.

6. Sicurezza dei dati

6.1 La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dal canale di trasmissione

del sistema informativo dell’anagrafe tributaria, mediante l’adozione delle misure

riguardanti il controllo degli accessi al sistema e la cifratura del canale trasmissivo e dei

dati.

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6.2 La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell’anagrafe tributaria è

garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione degli accessi e di

tracciamento e monitoraggio delle operazioni. I dati vengono conservati per il tempo

previsto dalla normativa di riferimento.

7. Ricevute

7.1 La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la

ricezione del file, a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, comunicata mediante

una ricevuta contenente il codice di autenticazione per il servizio Entratel o il codice di

riscontro per il servizio Fisconline, generati secondo le modalità descritte,

rispettivamente, ai paragrafi 2 e 3 dell’allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998.

Nella ricevuta sono indicati i seguenti dati:

a) data e ora di recezione del file;

b) identificativo del file attribuito dall’utente;

c) il protocollo attribuito al file;

d) il numero delle comunicazioni contenute nel file;

7.2 Il file può essere scartato in via preliminare ovvero per incongruenze tra i dati

inviati. In entrambi i casi le comunicazioni si considerano non presentate.

7.2.1 Lo scarto in via preliminare avviene per uno dei seguenti motivi, con la

comunicazione degli esiti in via telematica all’utente che ha effettuato la trasmissione

del file:

a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel e

del codice di riscontro per il servizio Fisconline, in base alle modalità descritte,

rispettivamente, ai paragrafi 2 e 3 dell’allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998;

b) codice di autenticazione per il servizio Entratel o codice di riscontro per il

servizio Fisconline duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente

più volte;

c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di

controllo di cui al punto 2.1;

d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alle comunicazioni, nel caso di

trasmissione telematica effettuata da un intermediario;

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e) file che presenta errori tali da pregiudicare le informazioni contenute in esso.

7.2.2 Lo scarto per incongruenze tra i dati inviati viene comunicato mediante una

ricevuta di scarto, nella quale sono indicati i seguenti dati:

a) la data e l’ora di ricezione del file;

b) l’identificativo del file attribuito dall’utente;

c) il protocollo attribuito al file;

d) il motivo dello scarto.

7.3 Nel caso di trasmissione, nei tracciati record di dettaglio, di codici fiscali non

validi, detti record non vengono acquisiti; la restante parte del file viene accolta. In tal

caso la ricevuta contiene i dati esposti al punto 7.1 e reca in allegato l’elenco di tali

codici fiscali non acquisiti.

7.4 Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili in via

telematica entro cinque giorni successivi al momento in cui è completata la ricezione

del file contenente le comunicazioni.


8. Correzione alle specifiche tecniche

8.1 Eventuali correzioni alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 saranno

pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà

data relativa comunicazione.

9. Opposizione all’inserimento nella dichiarazione precompilata dei dati relativi
alle spese
per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale,
regionale ed interregionale


9.1 L’opposizione all’inserimento nella dichiarazione precompilata dei dati

relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico

locale, regionale ed interregionale viene manifestata con le seguenti modalità:

a) comunicando l’opposizione direttamente al soggetto destinatario della spesa al

momento di sostenimento della stessa o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui

la spesa è stata sostenuta;

b) comunicando l’opposizione all’Agenzia delle entrate, dal 1° gennaio dell’anno

successivo a quello di sostenimento della spesa fino al termine di cui al punto 4.1; in tal

caso vanno fornite le informazioni contenute nel modello fac-simile pubblicato sul sito

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internet dell’Agenzia delle entrate; la comunicazione dell’opposizione va trasmessa

all’Agenzia delle entrate debitamente sottoscritta, unitamente alla copia di un

documento di identità, inviando una e-mail all’indirizzo

opposizioneutilizzospesetrasporto@agenziaentrate.it.

9.2 Le disposizioni di cui al punto 9.1, lettera a), si applicano con riferimento alle

spese sostenute a partire dall’anno 2024. Per l’anno 2023, le disposizioni di cui al punto

9.1, lettera b), si applicano a partire dalla data di pubblicazione del presente

provvedimento.


10. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali

10.1. Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all’atto della

predisposizione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 36, par. 4, del Regolamento

(UE) 2016/679. Il Garante si è espresso con il provvedimento n. 360 del 31 agosto 2023.


Motivazioni


Il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, all’articolo 3, comma 4, prevede

che con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze siano individuati termini e

modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle

spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da

quelle già individuate dallo stesso decreto.

Al riguardo l’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del

29 marzo 2023 ha previsto che gli enti pubblici o i soggetti privati affidatari del servizio

di trasporto pubblico, comunicano all’Agenzia delle entrate, in via facoltativa con

riferimento agli anni 2023 e 2024 e in via obbligatoria a partire dal periodo d’imposta

2025, le informazioni riguardanti le spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di

trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale eseguite nell’anno precedente da

persone fisiche, tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di

pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con

l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti abbonati e dei soggetti che hanno

sostenuto le spese, al netto di eventuali rimborsi relativi allo stesso anno di sostenimento.

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Il medesimo articolo 1 del citato decreto, al comma 2, ha previsto che i soggetti ivi

indicati, trasmettono all’Agenzia delle entrate, una comunicazione contenente i dati dei

rimborsi delle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico

locale, regionale ed interregionale ricevute, con indicazione del soggetto che ha ricevuto

il rimborso e dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata.

Le comunicazioni di cui al presente provvedimento sono effettuate entro il medesimo

termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui

all’articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Il presente provvedimento, in relazione al quale è stato consultato il Garante per la

protezione dei dati personali, individua le modalità tecniche di trasmissione all’Agenzia

delle entrate dei dati relativi alle spese di cui al citato decreto del Ministro

dell’Economia e delle Finanze e disciplina le modalità di esercizio dell’opposizione

all’inserimento dei dati nella dichiarazione precompilata.

L’opposizione all’utilizzo dei dati nella dichiarazione precompilata può essere

comunicata all’Agenzia delle entrate dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di

sostenimento della spesa fino al termine previsto per la trasmissione telematica dei dati

relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico

locale, regionale ed interregionale all’Agenzia delle entrate. Con riferimento, invece,

alle spese sostenute a partire dall’anno 2024, l’esercizio dell’opposizione può essere

effettuato, oltre che con la modalità sopra descritta, anche comunicando l’opposizione

direttamente al soggetto destinatario della spesa al momento del sostenimento della

stessa o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui la spesa è stata sostenuta.

Considerato che l’articolo 36-ter, comma 3-bis, del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, inserito dall’articolo 4-bis del decreto-legge 30

aprile 2019, n. 34, in vigore dal 30 giugno 2019, ha previsto che ai fini dei controlli

formali delle dichiarazioni sono considerate inefficaci le richieste ai contribuenti di

documenti relativi a informazioni disponibili nell’Anagrafe tributaria o a dati trasmessi

da parte di soggetti terzi, salvo che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di

requisiti soggettivi, nel presente provvedimento viene stabilito che, con riferimento

all’attività di controllo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

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1973, n. 600, l’Agenzia delle entrate può accedere ai dati comunicati dagli enti pubblici

o dai soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma
1, 71, comma 3, lettera a), 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001 (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.


Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Decreto 31 luglio 1998;

Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

Legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 679;

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 29 marzo 2023, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 83 del 7 aprile 2023;

La pubblicazione del presente provvedimento verrà effettuata sul sito internet
dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.

Roma, 4 ottobre 2023

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
(Ernesto Maria Ruffini)

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