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Provvedimento Agenzia Entrate del 04.11.2022 (408592/2022)

Prot. n. 408592/2022




Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n.

190 - Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei

confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze

tra i dati della dichiarazione IVA e l'importo delle operazioni IVA trasmesse

telematicamente ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127


IL DIRETTORE DELL'AGENZIA


In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente

provvedimento


dispone


1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente

1.1 L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione di specifici contribuenti soggetti

passivi IVA, con le modalità previste dal presente provvedimento, le informazioni

derivanti dal confronto tra:

a) i dati fiscali delle fatture elettroniche ("dati fattura" come definiti al punto

1.2 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30

aprile 2018 e successive modificazioni) emesse per le cessioni di beni e le

prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati

nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 5

agosto 2015, n. 127 e verso le Pubbliche amministrazioni ai sensi

dell'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2



b) i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi

telematicamente all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 2 del

decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

c) i dati indicati nella Dichiarazione annuale IVA

da cui risulterebbero delle anomalie dichiarative per il periodo di imposta 2019.

L'Agenzia delle Entrate rende disponibili le informazioni, il cui dettaglio è

riportato ai successivi punti 1.2 e 2.2, per una valutazione in ordine alla correttezza

dei dati in suo possesso; ciò consente al contribuente di poter fornire elementi, fatti

e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta

anomalia.

1.2 Dati e informazioni di cui al punto 1.1 contenuti nelle comunicazioni:

a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;

b) numero identificativo della comunicazione e anno d'imposta;

c) codice atto;

d) totale delle operazioni IVA trasmesse telematicamente ai sensi del decreto

legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dei commi da 209 a 214, articolo 1 della

legge 24 dicembre 2007, n. 244 aventi le seguenti nature:

i. imponibili;

ii. esenti ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633;

iii. con applicazione del regime di inversione contabile (reverse charge) di

cui al comma 6 dell'art. 17 e ai commi 7 e 8 dell'art. 74, del d.P.R. n. 633

del 1972 (effettuate e ricevute);

e) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio

relativi all'anomalia riscontrata;

f) modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare

all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa

non conosciuti;

3



g) modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e

beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse

di cui al successivo punto 5.1.


2. Modalità con cui l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente

gli elementi e le informazioni

2.1 L'Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione, contenente le

informazioni di cui al precedente punto 1.2, al domicilio digitale dei singoli

contribuenti - comunicato ai sensi dell'art. 16, commi 6 e 7, del decreto legge 29

novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009,

n. 2, e dell'art. 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito

con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Nei casi di assenza di

domicilio digitale, o di mancato recapito, l'invio è effettuato per posta ordinaria.

2.2 La stessa comunicazione di cui al punto 2.1 e le relative informazioni di

dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all'interno dell'area riservata

del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate denominata "Cassetto fiscale" e

dell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi", in cui sono resi disponibili:

a) il protocollo identificativo e la data di invio della dichiarazione IVA, per il

periodo d'imposta oggetto di comunicazione, per la quale risultano delle

anomalie;

b) i seguenti dati della dichiarazione di cui al punto a):

i. per le operazioni attive imponibili la somma algebrica dei righi VE24,

colonna 1 (Totale imponibile), VE37 colonna 1 (Operazioni effettuate

nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi), VE38

(Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter) e

VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile

nell'anno oggetto di comunicazione);

ii. per le operazioni attive esenti l'importo del rigo VE33 [(Operazioni

esenti (art. 10)];

4



iii. per le operazioni attive in regime di inversione contabile il valore

dichiarato nel rigo VE35, colonna 1 (Operazioni con applicazione del

reverse charge);

iv. per le operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse

charge), per le quali il contribuente risulta debitore d'imposta, la somma

algebrica degli importi indicati nei righi VJ6, VJ7, VJ8, VJ12, VJ13,

VJ14, VJ15, VJ16, VJ17 colonna 1;

c) importo della somma delle operazioni IVA trasmesse telematicamente ai

sensi del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 e dell'articolo 1, commi

da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 aventi le seguenti

nature:

i. attive imponibili;

ii. attive esenti ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972;

iii. attive e passive con applicazione del regime di inversione contabile

(reverse charge) di cui al comma 6 dell'art. 17 e ai commi 7 e 8 dell'art.

74, del d.P.R. n. 633 del 1972;

d) ammontare complessivo delle operazioni attive imponibili o delle

operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse charge) che

non risulterebbe indicato nella dichiarazione IVA

e) ammontare complessivo delle operazioni attive esenti o in regime di

inversione contabile (reverse charge) che non risulterebbe documentato da

fatture elettroniche emesse ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 5

agosto 2015, n. 127 e ai sensi dei commi da 209 a 214, articolo 1 della

legge 24 dicembre 2007, n. 244;

f) dati identificativi dei clienti (denominazione/cognome e nome e codice

fiscale) e relativo ammontare delle operazioni attive imponibili, esenti e in

regime di inversione contabile (reverse charge);

g) ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri per operazioni

imponibili, distinto per "matricola dispositivo RT", "comunicazioni fase

transitoria", "documenti commerciali online" o "distributori carburanti";

5



h) dati identificativi dei fornitori (denominazione/cognome e nome e codice

fiscale) e relativo ammontare delle operazioni passive in regime di

inversione contabile (reverse charge).


3. Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare

all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non

conosciuti

3.1 Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione

delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della

Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni ovvero segnalare

all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non

conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione di cui al punto 2.1.


4. Modalità con cui gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei

contribuenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza

4.1 I dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia

di Finanza tramite strumenti informatici.


5. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e

beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse

5.1 I contribuenti che hanno avuto conoscenza delle informazioni e degli elementi

resi dall'Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni

eventualmente commessi secondo le modalità previste dall'articolo 13 del decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni

in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come

previsto dalla disposizione normativa citata.



6



Motivazioni

L'articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede che con

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate siano individuate le

modalità con le quali gli elementi e le informazioni, di cui ai commi 634 e 635 del

medesimo articolo, sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di

Finanza.

In particolare, con il presente provvedimento sono dettate le modalità con le quali

sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche

mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal

confronto tra le operazioni IVA trasmesse telematicamente ai sensi del decreto

legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e ai sensi dei commi da 209 a 214, articolo 1 della

legge 24 dicembre 2007, n. 244 e i dati della dichiarazione IVA da cui

risulterebbero delle anomalie.

Gli elementi e le informazioni riportati ai punti 1.2 e 2.2 del presente

provvedimento forniscono al contribuente dati utili al fine di porre rimedio agli

eventuali errori o omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso di cui

all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza

che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni,

verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati

abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di

irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento

di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui

all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 600.

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Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti

possono richiedere informazioni o comunicare all'Agenzia delle Entrate eventuali

elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

? Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo

57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1;

articolo 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

? Statuto dell'Agenzia delle Entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

? Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (articolo 2,

comma 1);

? Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.


Disciplina normativa di riferimento

? Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive

modificazioni - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

? Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive

modificazioni - Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte

sui redditi;

? Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 di

approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi e successive

modificazioni;

? Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 -

Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in

materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette;

? Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - Istituzione dell'imposta

regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e

8



delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale

imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

? Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni -

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di

imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3,

comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

? Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni -

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di

norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre

1996, n. 662;

? Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive

modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni

relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive

e all'imposta sul valore aggiunto;

? Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni, recante

modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti

di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione

telematica dei pagamenti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1998,

n.187;

? Legge 27 luglio 2000, n. 212 - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del

contribuente;

? Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

? Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, commi da 209 a 214;

? Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, e successive modificazioni, recante

misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per

ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale e successive

modificazioni;

9



? Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10 giugno 2009, n.

79952 recante l'adeguamento dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate

alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al

provvedimento 18 settembre 2008;

? Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge

17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del

Paese;

? Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, numero 55, e successive modificazioni,

contenente il Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento

della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi

dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

? Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato (articolo 1, commi da 634 a 636);

? Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e successive modificazioni,

concernente la trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle

cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione

dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23;

? Regolamento UE/679/2016 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

? Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016, e

successive modificazioni, contenente la definizione delle informazioni da

trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per

la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei

corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del

decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, nonché delle modalità di esercizio

della relativa opzione;

? Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, e

successive modificazioni, contenente le Regole tecniche per l'emissione e la

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ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di

servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello

Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché

per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e

prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori

disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo

5 agosto 2015, n. 127;

? Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2018, e

successive modificazioni, contenente le Regole tecniche per la

memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei

corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad

essere utilizzati come carburanti per motori, in attuazione delle disposizioni di

cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n.

127;

? Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2019 e

successive modificazioni, riguardante la trasmissione telematica dei dati dei

corrispettivi giornalieri ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto legislativo 5

agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 12-quinquies del decreto-

legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle

Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


Roma, 4 novembre 2022


IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

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Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

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