Prot. n. 263062/2022
Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 -
Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti
per i quali risulta la mancata presentazione della dichiarazione IVA ovvero la
presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
dispone
1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente
1.1 L'Agenzia delle Entrate utilizza i dati delle fatture elettroniche, i dati relativi alle
operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da
soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e dei corrispettivi giornalieri trasmessi dai
contribuenti soggetti passivi IVA per verificare l'eventuale mancata presentazione della
dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2021, ovvero la presentazione della stessa senza il
quadro VE.
L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione le informazioni di cui al punto 1.2, per una
valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso e al fine di consentire al
contribuente di fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta anomalia
rilevata.
1.2 Dati contenuti nelle comunicazioni di cui al punto 1.1:
a) codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d'imposta;
c) data di elaborazione della comunicazione in caso di mancata presentazione della
dichiarazione IVA entro i termini prescritti;
d) data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo di imposta
2021, in caso di presentazione della dichiarazione senza il quadro VE.
2. Modalità con cui l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente gli
elementi e le informazioni
2.1 L'Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni di cui
al precedente punto 1.2, al domicilio digitale dei singoli contribuenti - comunicato ai sensi
dell'art. 16, commi 6 e 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'art. 5, comma 1, del decreto legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
2.2 La stessa comunicazione è consultabile dal contribuente all'interno dell'area riservata del
portale informatico dell'Agenzia delle Entrate, denominata "Cassetto fiscale", e
dell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi".
3. Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia
delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti
3.1 Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle
dichiarazioni, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate
eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella
comunicazione di cui al punto 2.1.
4. Modalità con cui gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei contribuenti sono
resi disponibili alla Guardia di Finanza
4.1 I dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia di finanza
tramite strumenti informatici.
5. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della
riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse
5.1 I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo di
imposta 2021 possono regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione entro novanta
giorni decorrenti dal 30 aprile 2022, con il versamento delle sanzioni in misura ridotta come
previsto dall'articolo 13, comma 1 lettera c), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
5.2 I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta
2021 senza il quadro VE possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente
commessi secondo le modalità previste dall'articolo 13, comma 1 lett. a-bis), del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione
del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.
Motivazioni
Con il presente provvedimento, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma
636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono individuate le modalità con le quali sono
messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l'utilizzo di
strumenti informatici, le informazioni relative alla presenza di fatture elettroniche, dei dati
relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso
e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e dei corrispettivi giornalieri trasmessi, che
segnalano la possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA per il periodo di
imposta 2021 o la presentazione della stessa senza quadro VE.
Gli elementi e le informazioni riportati al punto 1.2 del presente provvedimento forniscono al
contribuente dati utili al fine di presentare la dichiarazione IVA entro novanta giorni dalla
scadenza del termine ordinario di presentazione ovvero di porre rimedio agli eventuali errori
od omissioni commessi nelle dichiarazioni presentate mediante l'istituto del ravvedimento
operoso.
Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la
violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre
attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale
conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in
generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli
articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo
formale di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.
Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono
richiedere informazioni o comunicare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e
circostanze dalla stessa non conosciuti.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo
62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera
a); art. 73, comma 4);
- Statuto dell'Agenzia delle Entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (articolo 2, comma 1);
- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.
Disciplina normativa di riferimento
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive
modificazioni - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
- Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni - Riforma delle
sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto
e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
- Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni - Disposizioni
generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a
norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni,
recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
- Decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni, recante modalità tecniche
di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da
sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale 12 agosto 1998, n. 187;
- Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni - Disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente;
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, contente disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);
- Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione
e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale e
successive modificazioni;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 79952 del 10 giugno 2009,
recante adeguamento dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate alle prescrizioni del
Garante per la protezione dei dati personali di cui al provvedimento 18 settembre 2008;
- Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica e successive modificazioni;
- Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e
successive modificazioni;
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (articolo 1, commi da 634 a 636);
- Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni, recante disposizioni
in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di
beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1,
lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23;
- Provvedimento del 30 giugno 2016 contenente la definizione delle informazioni, delle
regole tecniche, degli strumenti e dei termini per la memorizzazione elettronica e la
trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall'utilizzo di
distributori automatici, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 4, del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni;
- Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1°
dicembre 2016, n. 225, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in
materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale e successive modificazioni;
- Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016 contenente la
definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti
tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica
dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, nonché delle modalità di esercizio della
relativa opzione e successive modificazioni;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, contenente le
Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel
territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio,
nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e
prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e
successive modificazioni.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene
luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 5 luglio 2022
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi